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Formazione generale dei lavoratori

Definizione, durata, contenuti e modalità di erogazione della formazione generale prevista dall’art. 37 del Testo Unico Sicurezza.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La formazione generale è il modulo introduttivo della formazione obbligatoria dei lavoratori, di durata pari a 4 ore, valida per tutti i settori e non soggetta ad aggiornamento. È prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dettagliata dall’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025. Va seguita prima dell’inizio dell’attività lavorativa o contestualmente all’assunzione.

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Definizione

La formazione generale fornisce le nozioni di base su concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti, organi di vigilanza, controllo e assistenza. È valida una sola volta nell’arco della vita lavorativa, anche cambiando azienda o settore.

Riferimento normativo

Disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti 78/CSR), che ha sostituito i precedenti accordi del 2011 e del 2016. La formazione può essere erogata anche in modalità e-learning, secondo i criteri tecnici dell’accordo (videoconferenza sincrona o FAD asincrona con piattaforma tracciante).

Esempi pratici

  • Un neoassunto in un’azienda commerciale completa le 4 ore di formazione generale in e-learning prima di prendere servizio.
  • Un lavoratore che passa da un settore basso a uno alto rischio deve aggiornare la formazione specifica, non quella generale.
  • Il datore di lavoro conserva attestato e registro delle presenze per dimostrare l’assolvimento dell’obbligo agli organi di vigilanza.

Quando va fatta

Prima dell’avvio dell’attività o contestualmente all’assunzione. La frequenza va dimostrata con attestato riportante data, durata, contenuti, soggetto formatore e modalità di verifica dell’apprendimento.

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Domande frequentiFAQ

La formazione generale va ripetuta cambiando azienda?
No, è valida una sola volta nell’arco della vita lavorativa. Deve essere documentata con attestato e va aggiornata solo la parte specifica in caso di nuovo settore.
Si può fare la formazione generale in e-learning?
Sì, è ammessa la modalità e-learning nel rispetto dei requisiti tecnici e organizzativi dell’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025.

Fonti normative

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