Dal 2022 l'antincendio nei luoghi di lavoro segue tre decreti del Ministero dell'Interno: il DM 1/9/2021 (controlli e manutenzione), il DM 2/9/2021(gestione dell'emergenza e corsi per gli addetti di livello 1, 2 e 3: 4, 8 e 16 ore, aggiornamento ogni cinque anni) e il DM 3/9/2021, il «minicodice», per la valutazione e le misure di prevenzione. Il piano di emergenza scritto serve da dieci lavoratori in su, con oltre cinquanta persone presenti al pubblico o nelle attività soggette ai Vigili del Fuoco.
Tre decreti al posto del DM 10 marzo 1998
| Decreto | Contenuto | In vigore dal |
|---|---|---|
| DM 1 settembre 2021 | Controllo e manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi antincendio; qualificazione dei tecnici manutentori | 25 settembre 2022 |
| DM 2 settembre 2021 | Gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, piano di emergenza, formazione e aggiornamento degli addetti | 4 ottobre 2022 |
| DM 3 settembre 2021 | Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio («minicodice») | 29 ottobre 2022 |
I decreti attuano l'art. 46 del D.Lgs. 81/08 e insieme sostituiscono integralmente il DM 10 marzo 1998. Le vecchie classi di rischio «basso, medio, elevato» del 1998 non sono più il riferimento: per la formazione degli addetti si parla di livelli 1, 2 e 3.
Valutazione del rischio incendio (DM 3/9/2021)
La valutazione del rischio incendio fa parte del DVR. Il minicodice chiede di individuare i pericoli d'incendio (materiali combustibili, sorgenti di innesco, lavorazioni), le persone esposte (lavoratori, pubblico, persone con esigenze speciali), le misure per eliminare o ridurre il rischio e le misure di protezione: compartimentazione, vie d'esodo, rivelazione e allarme, estinzione, gestione.
Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, come definiti dal decreto, si applicano i criteri semplificati del minicodice. Per gli altri si ricorre alla metodologia del Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) o, per le attività che ne hanno una, alla regola tecnica verticale.
Addetti antincendio: livelli 1, 2 e 3
Il datore di lavoro designa gli addetti (art. 18 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/08), che non possono rifiutare l'incarico se non per giustificato motivo, e li forma secondo il DM 2 settembre 2021:
| Livello | Corso iniziale | Aggiornamento (almeno ogni 5 anni) |
|---|---|---|
| 1 | 4 ore | 2 ore |
| 2 | 8 ore, con esercitazioni pratiche | 5 ore |
| 3 | 16 ore, con esercitazioni pratiche | 8 ore |
Il livello dipende dall'attività: il livello 3 riguarda le attività a rischio più elevato indicate dal decreto, il livello 2 in generale le altre attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, il livello 1 i luoghi di lavoro restanti. Il datore di lavoro può sempre scegliere un livello superiore se la valutazione lo suggerisce. Il numero di addetti non è fissato: va garantita la copertura di tutti i turni e le aree.
Quando serve l'idoneità tecnica dei VVF
Per le attività elencate nel DM 2 settembre 2021 (tra cui grandi strutture sanitarie, scuole, alberghi e locali di pubblico spettacolo oltre determinate soglie, stabilimenti a rischio di incidente rilevante) gli addetti devono conseguire anche l'attestato di idoneità tecnica con un esame presso il Comando dei Vigili del Fuoco al termine del corso. Verifica l'elenco del decreto per la tua attività.
Piano di emergenza e prove di evacuazione
Il piano di emergenza scritto è obbligatorio:
- nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori;
- nei luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone;
- nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (allegato I al D.P.R. 151/2011).
Contiene le azioni da compiere in caso di incendio, le procedure di evacuazione, i compiti degli addetti, le modalità di chiamata dei soccorsi, l'assistenza alle persone con esigenze speciali e le planimetrie con vie d'esodo e presidi. Va provato con esercitazioni almeno annuali, verbalizzate. Negli altri luoghi di lavoro il datore adotta comunque misure organizzative e gestionali per l'emergenza. Per i negozi vedi il piano di emergenza nelle attività commerciali.
Controlli e manutenzione (DM 1/9/2021)
Impianti, attrezzature e sistemi antincendio (estintori, idranti, rivelazione e allarme, porte tagliafuoco, illuminazione di sicurezza) vanno sorvegliati, controllati periodicamente e manutenuti secondo le norme tecniche e le istruzioni del fabbricante. Gli interventi si annotano nel registro dei controlli. Il DM 1 settembre 2021 richiede che i controlli periodici e la manutenzione siano eseguiti da tecnici manutentori qualificati secondo i requisiti del decreto; la sorveglianza visiva può essere svolta da personale interno formato.
Attività soggette ai Vigili del Fuoco
Le attività elencate nell'allegato I al D.P.R. 151/2011 (ad esempio depositi di sostanze infiammabili, autorimesse, alberghi, scuole, edifici oltre determinate dimensioni o affollamenti) seguono anche il procedimento di prevenzione incendi: esame del progetto per le categorie B e C, SCIA antincendio prima dell'avvio, rinnovo periodico della conformità. I decreti del 2021 si applicano in aggiunta, per gestione, formazione e manutenzione.
Sanzioni
La mancata formazione degli addetti alle emergenze rientra tra le violazioni dell'art. 37 punite dall'art. 55 c. 5 lett. c D.Lgs. 81/08 (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro). Sono contravvenzioni dello stesso art. 55 anche la mancata designazione degli addetti e la mancata adozione delle misure per la gestione delle emergenze. Per le attività soggette al D.P.R. 151/2011, l'esercizio senza SCIA antincendio ha conseguenze anche penali e amministrative proprie.
Domande frequentiFAQ
Il DM 10 marzo 1998 è ancora in vigore?
Quante ore dura il corso per addetto antincendio?
Quanti addetti antincendio devo nominare?
Il piano di emergenza scritto è sempre obbligatorio?
Ogni quanto vanno fatte le prove di evacuazione?
Fonti normative
- D.M. 1 settembre 2021 — Controllo e manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio
- D.M. 2 settembre 2021 — Gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza, servizio antincendio, formazione degli addetti
- D.M. 3 settembre 2021 — Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio (minicodice)
- D.Lgs. 81/2008, art. 46 — Prevenzione incendi
- D.Lgs. 81/2008, art. 43 — Gestione delle emergenze
- D.Lgs. 81/2008, art. 37 — Formazione (comma 9: addetti alle emergenze)
- D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 — Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
- Vigili del Fuoco — Prevenzione incendi
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