Il mini-codice antincendio (DM 1, 2 e 3 settembre 2021) ridefinisce gli obblighi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. La classificazione del rischio è in tre livelli (1, 2, 3) ai quali corrispondono formazione di 4, 8 o 16 ore per gli addetti, con esame VVF per il livello 3 e aggiornamento quinquennale. Il piano di emergenza e la prova di evacuazione annuale completano gli obblighi.
1. Quadro normativo antincendio 2026
La materia della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro è regolata da una pluralità di fonti che vanno lette in modo coordinato. Il pilastro generale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: l’art. 18 c. 1 lett. b) impone al datore di lavoro la designazione degli addetti antincendio; gli artt. 43, 46 e 64 disciplinano la gestione delle emergenze, la prevenzione incendi e i requisiti dei luoghi di lavoro. Il dettaglio tecnico è demandato a decreti ministeriali, da ultimo profondamente rinnovati nel 2021.
La svolta è arrivata con tre decreti del Ministero dell’Interno datati settembre 2021, comunemente denominati “mini-codice di prevenzione incendi sui luoghi di lavoro”. Il DM 1 settembre 2021 disciplina i controlli e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio. Il DM 2 settembre 2021 stabilisce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro. Il DM 3 settembre 2021 individua i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza, le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio e la formazione degli addetti. I tre decreti sono pienamente vigenti dal 4 ottobre 2022, sostituendo il previgente DM 10 marzo 1998.
Su questi si innestano: il DPR 151/2011, che individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (categorie A, B, C); il DM 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi, RTO e RTV) che fornisce la metodologia per la progettazione antincendio delle attività soggette; le numerose regole tecniche verticali per attività specifiche (strutture sanitarie, scuole, alberghi, autorimesse, depositi di gas, ecc.).
2. Il mini-codice DM 02/09/2021
Il DM 02/09/2021 stabilisce, per i luoghi di lavoro non soggetti alle regole tecniche verticali, criteri minimi di sicurezza antincendio in fase di progettazione, realizzazione ed esercizio. È strutturato in tre sezioni: progettazione (allegato I), valutazione del rischio (allegato I tutela vita), esercizio. I criteri di progettazione riguardano resistenza al fuoco, reazione al fuoco dei materiali, compartimentazione, vie di esodo, controllo del fumo e calore, rivelazione e allarme, controllo dell’incendio, operatività antincendio, sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio. La valutazione del rischio è quella che il datore di lavoro recepisce nel DVR ai sensi dell’art. 28 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08.
La valutazione del rischio incendio ai sensi del mini-codice si articola in: identificazione dei pericoli, identificazione dei lavoratori e altre persone presenti, eliminazione o riduzione del rischio, attribuzione del livello di rischio incendio (1, 2 o 3), individuazione delle misure di prevenzione e protezione, definizione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza. Il documento di valutazione del rischio incendio confluisce nel DVR aziendale, costituendone una sezione specifica.
3. DM 03/09/2021: gestione della sicurezza
Il DM 03/09/2021 disciplina la Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA): organizzazione del personale, informazione e formazione, designazione degli addetti, contenuti minimi del piano di emergenza, esercitazioni periodiche, controlli e manutenzioni, registro dei controlli. L’allegato I del decreto individua i criteri di formazione degli addetti e l’allegato II quelli del piano di emergenza ed evacuazione.
Il decreto introduce una distinzione fra GSA in esercizio e GSA in emergenza. La GSA in esercizio comprende le attività di prevenzione ordinaria (controlli periodici, manutenzioni, informazione e formazione, esercitazioni). La GSA in emergenza comprende il piano di emergenza ed evacuazione, le procedure di allarme, evacuazione e chiamata soccorsi, la squadra antincendio e primo soccorso. La distinzione orienta l’organizzazione del fascicolo antincendio aziendale.
4. Valutazione del rischio incendio
La valutazione del rischio incendio è parte integrante del DVR ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 81/08. La metodologia è quella indicata dall’allegato I del DM 02/09/2021. I fattori da considerare sono: tipo di attività e processi svolti; quantitativi di materiali e sostanze combustibili o infiammabili presenti (carico di incendio); attrezzature e impianti tecnologici utilizzati; affollamento massimo previsto; presenza di lavoratori, pubblico, soggetti con esigenze particolari (disabili, bambini, anziani); caratteristiche dei luoghi (geometria, altezza, vie di esodo); compartimentazione e resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali presenti; sistemi di rivelazione, allarme, spegnimento.
L’esito della valutazione è la classificazione del luogo di lavoro in uno dei tre livelli di rischio (1, 2 o 3) e la conseguente individuazione delle misure di gestione, della tipologia di addetti antincendio necessari, della struttura del piano di emergenza. La valutazione va aggiornata in caso di modifiche dell’attività, dei luoghi, delle sostanze utilizzate, dell’affollamento, o quando si verifichi un evento (anche un quasi-incidente) che evidenzi criticità non considerate.
5. Livelli di rischio 1, 2, 3: criteri
La classificazione in tre livelli sostituisce la precedente in basso, medio, elevato. I criteri di attribuzione, semplificando, sono i seguenti.
| Livello | Caratteristiche tipiche | Esempi |
|---|---|---|
| 1 — Basso | Attività con limitato carico di incendio, basso affollamento, assenza di sostanze pericolose, scenari semplici | Uffici di piccole dimensioni, piccole attività commerciali, studi professionali |
| 2 — Medio | Carico di incendio significativo, affollamento medio, presenza limitata di sostanze pericolose, scenari di media complessità | Capannoni produttivi medi, magazzini, attività ricettive sotto soglia DPR 151/2011, scuole non grandi |
| 3 — Elevato | Attività soggette DPR 151/2011 categorie B/C, alto carico di incendio, alto affollamento, sostanze pericolose, scenari complessi | Industrie chimiche, depositi di combustibili, ospedali, grandi alberghi, centri commerciali |
La classificazione non è automatica: richiede analisi caso per caso. Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi del DPR 151/2011 categorie B e C ricadono di norma in livello 3, ma vanno verificate le specificità. Le attività non soggette al DPR 151/2011 sono tipicamente 1 o 2 in funzione di carico di incendio, affollamento e complessità planimetrica.
6. Formazione addetti antincendio (4/8/16 ore)
La formazione degli addetti antincendio è disciplinata dall’allegato I del DM 03/09/2021. La durata e la struttura della formazione sono modulate sul livello di rischio del luogo di lavoro.
| Livello | Durata iniziale | Prove pratiche | Esame VVF | Aggiornamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 (basso) | 4 ore | Esercitazione finale | No | 2 ore ogni 5 anni |
| 2 (medio) | 8 ore | Sì, obbligatorie | No | 5 ore ogni 5 anni (incluse prove) |
| 3 (elevato) | 16 ore | Sì, obbligatorie | Sì (idoneità tecnica VVF) quando dovuta | 8 ore ogni 5 anni (incluse prove) |
La formazione di livello 1 ha contenuti su: principi di combustione, prodotti della combustione, sostanze estinguenti, triangolo del fuoco, principali cause di incendio, rischi sulle persone, misure di prevenzione, designazione degli addetti, evacuazione, chiamata soccorsi, comportamenti da tenere in emergenza. Esercitazione finale di familiarizzazione con estintore portatile.
La formazione di livello 2 (8 ore) aggiunge: protezione passiva, vie di esodo, attrezzature ed impianti di estinzione, sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza, prove pratiche di spegnimento su fuochi controllati con estintori portatili e idranti. La formazione di livello 3 (16 ore) approfondisce ulteriormente con: incendi e processi industriali, sostanze esplosive, atmosfere esplosive, naspi e attrezzature di squadra, DPI antincendio, gestione emergenze complesse, esercitazioni con scenari avanzati. Per i casi soggetti a esame VVF, la formazione di livello 3 è propedeutica.
7. Aggiornamento periodico (5 anni)
L’art. 6 del DM 03/09/2021 prevede l’aggiornamento periodico della formazione degli addetti antincendio con cadenza quinquennale. Le durate dell’aggiornamento sono: 2 ore per livello 1; 5 ore per livello 2; 8 ore per livello 3. Per i livelli 2 e 3 l’aggiornamento include prove pratiche. Per gli addetti di livello 3 con idoneità tecnica VVF, l’aggiornamento periodico è funzionale anche al mantenimento dell’idoneità.
L’azienda è tenuta a tenere traccia delle scadenze formative del personale antincendio. Un sistema di calendario formativo con alert preventivi (90, 60, 30 giorni) riduce sensibilmente il rischio di scadenze non rispettate. La sostituzione di addetti antincendio per turnover, ferie prolungate o assenze va pianificata in modo che la copertura sia garantita in ogni momento. Per orientarti puoi consultare i nostri servizi di formazione sicurezza.
8. Esame VVF per livello 3
L’art. 5 del DM 03/09/2021 individua i casi in cui gli addetti antincendio devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Si tratta principalmente delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi del DPR 151/2011 nelle categorie B e C, oltre ad altri scenari individuati dal decreto in funzione del tipo di attività e dell’affollamento.
L’iter prevede: completamento della formazione di livello 3 (16 ore) presso un soggetto qualificato; iscrizione dell’addetto all’esame presso il Comando Provinciale competente; esecuzione della prova teorica e pratica; rilascio dell’attestato di idoneità tecnica. L’attestato è rinnovato con l’aggiornamento quinquennale di livello 3 (8 ore) salvo diverse indicazioni del Comando. I tempi di attesa per l’esame VVF possono essere significativi: la pianificazione anticipata è essenziale, soprattutto per le aziende di nuova apertura o per la copertura di assenze prolungate.
9. Designazione e nomina degli addetti
L’art. 18 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio, primo soccorso e gestione dell’emergenza. La designazione è atto formale del datore, comunicato al lavoratore interessato e al RLS, conservato nel fascicolo aziendale. Il lavoratore designato non può rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo (art. 43 c. 3 D.Lgs. 81/08).
La determinazione del numero di addetti tiene conto di: livello di rischio incendio; affollamento massimo per piano e per turno; complessità planimetrica e presenza di più edifici/sedi; turnazione del personale (mattina, pomeriggio, notte, fine settimana); copertura delle assenze (ferie, malattie, trasferte); presenza di pubblico e tipologia dello stesso. La prassi consolidata prevede almeno un addetto per piano e per turno operativo, con ridondanza adeguata per garantire la presenza effettiva in ogni momento.
10. Piano di emergenza ed evacuazione (PEE)
Il piano di emergenza ed evacuazione è disciplinato dall’allegato II del DM 03/09/2021. È documento scritto, conservato nei luoghi di lavoro, accessibile alle squadre di emergenza, oggetto di formazione e informazione a tutto il personale. I contenuti minimi includono: descrizione dell’attività, dei luoghi e dei rischi; identificazione del personale (squadra antincendio, addetti primo soccorso, preposti alle emergenze, responsabile dell’emergenza); procedure di rilevazione e segnalazione dell’allarme; procedure di evacuazione del personale e del pubblico; istruzioni per chi rimane (es. presidio impianti critici); procedure di chiamata soccorsi (115 VVF, 118, 112); procedure operative per le squadre antincendio e primo soccorso; misure per persone con disabilità o esigenze particolari; planimetrie di emergenza con vie di esodo, uscite, presidi.
Il piano va aggiornato in caso di modifiche significative dei luoghi, dell’attività, dell’organizzazione del personale, della valutazione del rischio. Va testato con le prove di evacuazione annuali. Le criticità emerse nelle prove sono riportate nel registro antincendio e oggetto di azioni correttive documentate. Per i luoghi di lavoro con meno di dieci occupanti non soggetti ai controlli di prevenzione incendi sono ammesse semplificazioni, ma non l’eliminazione integrale delle istruzioni operative.
11. Planimetrie di emergenza
Le planimetrie di emergenza sono strumento essenziale di comunicazione visiva: vanno esposte in ogni piano e nei luoghi di transito principali. Mostrano: la posizione del lettore (“VOI SIETE QUI”), le vie di esodo, le uscite di sicurezza, gli idranti, gli estintori, i pulsanti di allarme, i punti di ritrovo esterni, le aree per persone con difficoltà di deambulazione, i quadri elettrici e gli interruttori generali. Vanno conformi alle indicazioni di leggibilità (caratteri, colori, simboli UNI EN ISO 7010) e aggiornate quando cambia la planimetria reale.
Una planimetria obsoleta in caso di emergenza disorienta l’evacuazione e costituisce contestazione in sede ispettiva. La revisione delle planimetrie va integrata nei processi di gestione delle modifiche (cambi di layout, ristrutturazioni, riassegnazioni di locali). Il fascicolo antincendio conserva la versione vigente di tutte le planimetrie con data di emissione e indicazione del revisore.
12. DPI e attrezzature antincendio
Gli addetti antincendio dotati di compiti operativi di spegnimento o evacuazione vanno equipaggiati con DPI appropriati al livello di rischio e allo scenario. I DPI antincendio tipici includono: casco con visiera, indumenti ignifughi (giubba e pantaloni), guanti ignifughi, calzature di sicurezza, eventuale autorespiratore per scenari ad alto rischio (livello 3 con possibile esposizione a fumi o atmosfere inquinate). I DPI vanno consegnati con verbale di consegna e oggetto di formazione specifica all’uso. La manutenzione segue le indicazioni del fabbricante e del DM 01/09/2021.
Le attrezzature antincendio fisse (estintori, naspi, idranti, impianti di rivelazione, di allarme, di spegnimento, illuminazione di emergenza) vanno installate secondo la valutazione del rischio, sottoposte a controllo periodico semestrale (UNI 9994 per estintori, UNI EN 671-3 per naspi, UNI 671-2 per idranti) e a manutenzione documentata nel registro dei controlli antincendio. Il DM 01/09/2021 specifica qualifiche del personale tecnico (tecnico manutentore qualificato) e contenuti dei controlli.
13. Prove di evacuazione
Le prove di evacuazione sono attività di simulazione che testano l’efficacia del piano di emergenza. L’allegato II del DM 03/09/2021 prescrive almeno una prova annuale, con cadenze più ravvicinate per attività ad alto rischio o ad alto affollamento. La prova va programmata, possibilmente non comunicata in anticipo a tutti per testare la reazione reale, ma con preavviso al responsabile dell’emergenza, alle squadre e alle autorità (es. avviso preventivo alla portineria, ai servizi di vigilanza).
Il verbale della prova riporta: data e ora; scenario simulato (es. principio di incendio in cucina); personale presente; tempo di evacuazione complessivo; tempi parziali per piano o reparto; numero di evacuati; criticità riscontrate (vie di esodo ingombrate, porte non apribili, addetti assenti, persone con difficoltà non assistite); azioni correttive con responsabili e scadenze. Il verbale è conservato nel fascicolo antincendio insieme alle planimetrie e al piano di emergenza.
14. CPI e SCIA antincendio: cenni
Le attività rientranti nell’allegato I del DPR 151/2011 (es. lavorazioni con esplosivi, depositi di GPL, officine di riparazione di veicoli oltre certe soglie, strutture sanitarie, alberghi con oltre 25 posti letto, scuole con oltre 100 persone, autorimesse oltre 300 m²) sono soggette al procedimento di prevenzione incendi. Le categorie B e C richiedono esame del progetto al Comando VVF e SCIA antincendio per l’inizio dell’attività. La SCIA è asseverata da un professionista antincendio iscritto agli elenchi del Ministero dell’Interno (ex L. 818/1984).
Il rinnovo periodico dell’attestazione di rinnovo è quinquennale: l’azienda dichiara il mantenimento dei requisiti di sicurezza antincendio mediante asseverazione del professionista. Per le categorie più complesse (categoria C) il Comando VVF effettua verifiche periodiche. La gestione del fascicolo antincendio per le attività soggette al DPR 151/2011 è più articolata e richiede figure tecniche qualificate. Per impostare il quadro sui tuoi obblighi puoi usare il nostro tool di verifica obblighi.
Antincendio — checklist sintetica adempimenti
- Valutazione del rischio incendio integrata nel DVR con livello 1/2/3
- Designazione formale degli addetti antincendio (numero adeguato per piani/turni)
- Formazione iniziale 4/8/16 ore in base al livello con prove pratiche dove dovute
- Esame VVF per addetti di livello 3 quando previsto
- Aggiornamento quinquennale (2/5/8 ore)
- Piano di emergenza ed evacuazione (PEE) scritto e accessibile
- Planimetrie di emergenza esposte e aggiornate
- Cartellonistica di sicurezza UNI EN ISO 7010
- Estintori, naspi, idranti installati e manutenuti (UNI 9994 / UNI EN 671)
- Registro dei controlli antincendio con scadenze
- Almeno una prova di evacuazione annuale verbalizzata
- SCIA antincendio per attività DPR 151/2011 cat. B/C (se applicabile)
15. Sanzioni
Le violazioni delle norme antincendio sono punite a più livelli. La mancata designazione degli addetti antincendio è punita dall’art. 55 c. 5 lett. a) D.Lgs. 81/08 con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. La mancata formazione degli addetti designati è punita dall’art. 55 c. 5 lett. c) con sanzione analoga. La mancata predisposizione del piano di emergenza e la mancata effettuazione delle prove di evacuazione configurano violazioni del DM 02/09/2021 e art. 64 D.Lgs. 81/08, con sanzioni amministrative e contestazioni in caso di evento.
Per le attività soggette al DPR 151/2011, l’esercizio in assenza di SCIA antincendio è sanzionato in via amministrativa con importi rilevanti e può comportare ordini di sospensione dell’attività da parte del Comando VVF. In caso di incendio con danni a persone, oltre alle responsabilità amministrative scattano i profili penali per disastro colposo (art. 449 c.p.), lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) con l’aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche. La responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 si attiva per i reati colposi connessi alla sicurezza. La prescrizione D.Lgs. 758/94 consente l’estinzione del reato per regolarizzazione tempestiva entro il termine fissato dall’organo di vigilanza.
FAQ — AntincendioFAQ
Quando è entrato in vigore il “mini-codice” antincendio?
I tre livelli 1, 2, 3 hanno sostituito basso, medio, alto?
Le ore di formazione per gli addetti antincendio sono cambiate?
Quando è obbligatorio l’esame presso i Vigili del Fuoco?
Quanti addetti antincendio devo designare?
Il piano di emergenza ed evacuazione (PEE) è sempre obbligatorio?
Le prove di evacuazione vanno fatte ogni quanto?
Cosa cambia per le attività soggette al DPR 151/2011?
La formazione antincendio è valida in tutta Italia?
Quali sono le sanzioni per la mancata formazione antincendio?
17. Fonti normative
Fonti normative
- DM 2 settembre 2021 — Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro
- DM 3 settembre 2021 — Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio
- DM 1 settembre 2021 — Criteri per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, artt. 18, 43, 46, 64 — Obblighi del datore di lavoro
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 55 — Sanzioni per il datore di lavoro
- DPR 1 agosto 2011 n. 151 — Disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi
- DM 3 agosto 2015 — Codice di prevenzione incendi (RTO/RTV)
- Circolari Ministero dell’Interno — Dipartimento dei VVF in materia di formazione e idoneità tecnica
Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica del professionista antincendio o la consulenza legale. Gli obblighi applicabili dipendono dal tipo di attività, dalle dimensioni, dall’affollamento e dalla normativa di settore. Il sistema antincendio deve essere adattato al caso specifico. Per impostare il quadro sulla tua attività ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili.
Devi adeguarti al mini-codice antincendio?
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare valutazione, formazione e piano di emergenza.