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Guida definitiva · 2026

Antincendio sui luoghi di lavoro: il Mini-codice

Tutto sul mini-codice di prevenzione incendi DM 02/09/2021 e DM 03/09/2021: livelli di rischio 1/2/3, formazione degli addetti 4/8/16 ore, esame VVF, piano di emergenza, prove di evacuazione.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il mini-codice antincendio (DM 1, 2 e 3 settembre 2021) ridefinisce gli obblighi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. La classificazione del rischio è in tre livelli (1, 2, 3) ai quali corrispondono formazione di 4, 8 o 16 ore per gli addetti, con esame VVF per il livello 3 e aggiornamento quinquennale. Il piano di emergenza e la prova di evacuazione annuale completano gli obblighi.

1. Quadro normativo antincendio 2026

La materia della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro è regolata da una pluralità di fonti che vanno lette in modo coordinato. Il pilastro generale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: l’art. 18 c. 1 lett. b) impone al datore di lavoro la designazione degli addetti antincendio; gli artt. 43, 46 e 64 disciplinano la gestione delle emergenze, la prevenzione incendi e i requisiti dei luoghi di lavoro. Il dettaglio tecnico è demandato a decreti ministeriali, da ultimo profondamente rinnovati nel 2021.

La svolta è arrivata con tre decreti del Ministero dell’Interno datati settembre 2021, comunemente denominati “mini-codice di prevenzione incendi sui luoghi di lavoro”. Il DM 1 settembre 2021 disciplina i controlli e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio. Il DM 2 settembre 2021 stabilisce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro. Il DM 3 settembre 2021 individua i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza, le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio e la formazione degli addetti. I tre decreti sono pienamente vigenti dal 4 ottobre 2022, sostituendo il previgente DM 10 marzo 1998.

Su questi si innestano: il DPR 151/2011, che individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (categorie A, B, C); il DM 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi, RTO e RTV) che fornisce la metodologia per la progettazione antincendio delle attività soggette; le numerose regole tecniche verticali per attività specifiche (strutture sanitarie, scuole, alberghi, autorimesse, depositi di gas, ecc.).

2. Il mini-codice DM 02/09/2021

Il DM 02/09/2021 stabilisce, per i luoghi di lavoro non soggetti alle regole tecniche verticali, criteri minimi di sicurezza antincendio in fase di progettazione, realizzazione ed esercizio. È strutturato in tre sezioni: progettazione (allegato I), valutazione del rischio (allegato I tutela vita), esercizio. I criteri di progettazione riguardano resistenza al fuoco, reazione al fuoco dei materiali, compartimentazione, vie di esodo, controllo del fumo e calore, rivelazione e allarme, controllo dell’incendio, operatività antincendio, sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio. La valutazione del rischio è quella che il datore di lavoro recepisce nel DVR ai sensi dell’art. 28 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08.

La valutazione del rischio incendio ai sensi del mini-codice si articola in: identificazione dei pericoli, identificazione dei lavoratori e altre persone presenti, eliminazione o riduzione del rischio, attribuzione del livello di rischio incendio (1, 2 o 3), individuazione delle misure di prevenzione e protezione, definizione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza. Il documento di valutazione del rischio incendio confluisce nel DVR aziendale, costituendone una sezione specifica.

3. DM 03/09/2021: gestione della sicurezza

Il DM 03/09/2021 disciplina la Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA): organizzazione del personale, informazione e formazione, designazione degli addetti, contenuti minimi del piano di emergenza, esercitazioni periodiche, controlli e manutenzioni, registro dei controlli. L’allegato I del decreto individua i criteri di formazione degli addetti e l’allegato II quelli del piano di emergenza ed evacuazione.

Il decreto introduce una distinzione fra GSA in esercizio e GSA in emergenza. La GSA in esercizio comprende le attività di prevenzione ordinaria (controlli periodici, manutenzioni, informazione e formazione, esercitazioni). La GSA in emergenza comprende il piano di emergenza ed evacuazione, le procedure di allarme, evacuazione e chiamata soccorsi, la squadra antincendio e primo soccorso. La distinzione orienta l’organizzazione del fascicolo antincendio aziendale.

4. Valutazione del rischio incendio

La valutazione del rischio incendio è parte integrante del DVR ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 81/08. La metodologia è quella indicata dall’allegato I del DM 02/09/2021. I fattori da considerare sono: tipo di attività e processi svolti; quantitativi di materiali e sostanze combustibili o infiammabili presenti (carico di incendio); attrezzature e impianti tecnologici utilizzati; affollamento massimo previsto; presenza di lavoratori, pubblico, soggetti con esigenze particolari (disabili, bambini, anziani); caratteristiche dei luoghi (geometria, altezza, vie di esodo); compartimentazione e resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali presenti; sistemi di rivelazione, allarme, spegnimento.

L’esito della valutazione è la classificazione del luogo di lavoro in uno dei tre livelli di rischio (1, 2 o 3) e la conseguente individuazione delle misure di gestione, della tipologia di addetti antincendio necessari, della struttura del piano di emergenza. La valutazione va aggiornata in caso di modifiche dell’attività, dei luoghi, delle sostanze utilizzate, dell’affollamento, o quando si verifichi un evento (anche un quasi-incidente) che evidenzi criticità non considerate.

5. Livelli di rischio 1, 2, 3: criteri

La classificazione in tre livelli sostituisce la precedente in basso, medio, elevato. I criteri di attribuzione, semplificando, sono i seguenti.

LivelloCaratteristiche tipicheEsempi
1 — BassoAttività con limitato carico di incendio, basso affollamento, assenza di sostanze pericolose, scenari sempliciUffici di piccole dimensioni, piccole attività commerciali, studi professionali
2 — MedioCarico di incendio significativo, affollamento medio, presenza limitata di sostanze pericolose, scenari di media complessitàCapannoni produttivi medi, magazzini, attività ricettive sotto soglia DPR 151/2011, scuole non grandi
3 — ElevatoAttività soggette DPR 151/2011 categorie B/C, alto carico di incendio, alto affollamento, sostanze pericolose, scenari complessiIndustrie chimiche, depositi di combustibili, ospedali, grandi alberghi, centri commerciali

La classificazione non è automatica: richiede analisi caso per caso. Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi del DPR 151/2011 categorie B e C ricadono di norma in livello 3, ma vanno verificate le specificità. Le attività non soggette al DPR 151/2011 sono tipicamente 1 o 2 in funzione di carico di incendio, affollamento e complessità planimetrica.

6. Formazione addetti antincendio (4/8/16 ore)

La formazione degli addetti antincendio è disciplinata dall’allegato I del DM 03/09/2021. La durata e la struttura della formazione sono modulate sul livello di rischio del luogo di lavoro.

LivelloDurata inizialeProve praticheEsame VVFAggiornamento
1 (basso)4 oreEsercitazione finaleNo2 ore ogni 5 anni
2 (medio)8 oreSì, obbligatorieNo5 ore ogni 5 anni (incluse prove)
3 (elevato)16 oreSì, obbligatorieSì (idoneità tecnica VVF) quando dovuta8 ore ogni 5 anni (incluse prove)

La formazione di livello 1 ha contenuti su: principi di combustione, prodotti della combustione, sostanze estinguenti, triangolo del fuoco, principali cause di incendio, rischi sulle persone, misure di prevenzione, designazione degli addetti, evacuazione, chiamata soccorsi, comportamenti da tenere in emergenza. Esercitazione finale di familiarizzazione con estintore portatile.

La formazione di livello 2 (8 ore) aggiunge: protezione passiva, vie di esodo, attrezzature ed impianti di estinzione, sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza, prove pratiche di spegnimento su fuochi controllati con estintori portatili e idranti. La formazione di livello 3 (16 ore) approfondisce ulteriormente con: incendi e processi industriali, sostanze esplosive, atmosfere esplosive, naspi e attrezzature di squadra, DPI antincendio, gestione emergenze complesse, esercitazioni con scenari avanzati. Per i casi soggetti a esame VVF, la formazione di livello 3 è propedeutica.

7. Aggiornamento periodico (5 anni)

L’art. 6 del DM 03/09/2021 prevede l’aggiornamento periodico della formazione degli addetti antincendio con cadenza quinquennale. Le durate dell’aggiornamento sono: 2 ore per livello 1; 5 ore per livello 2; 8 ore per livello 3. Per i livelli 2 e 3 l’aggiornamento include prove pratiche. Per gli addetti di livello 3 con idoneità tecnica VVF, l’aggiornamento periodico è funzionale anche al mantenimento dell’idoneità.

L’azienda è tenuta a tenere traccia delle scadenze formative del personale antincendio. Un sistema di calendario formativo con alert preventivi (90, 60, 30 giorni) riduce sensibilmente il rischio di scadenze non rispettate. La sostituzione di addetti antincendio per turnover, ferie prolungate o assenze va pianificata in modo che la copertura sia garantita in ogni momento. Per orientarti puoi consultare i nostri servizi di formazione sicurezza.

8. Esame VVF per livello 3

L’art. 5 del DM 03/09/2021 individua i casi in cui gli addetti antincendio devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Si tratta principalmente delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi del DPR 151/2011 nelle categorie B e C, oltre ad altri scenari individuati dal decreto in funzione del tipo di attività e dell’affollamento.

L’iter prevede: completamento della formazione di livello 3 (16 ore) presso un soggetto qualificato; iscrizione dell’addetto all’esame presso il Comando Provinciale competente; esecuzione della prova teorica e pratica; rilascio dell’attestato di idoneità tecnica. L’attestato è rinnovato con l’aggiornamento quinquennale di livello 3 (8 ore) salvo diverse indicazioni del Comando. I tempi di attesa per l’esame VVF possono essere significativi: la pianificazione anticipata è essenziale, soprattutto per le aziende di nuova apertura o per la copertura di assenze prolungate.

9. Designazione e nomina degli addetti

L’art. 18 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio, primo soccorso e gestione dell’emergenza. La designazione è atto formale del datore, comunicato al lavoratore interessato e al RLS, conservato nel fascicolo aziendale. Il lavoratore designato non può rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo (art. 43 c. 3 D.Lgs. 81/08).

La determinazione del numero di addetti tiene conto di: livello di rischio incendio; affollamento massimo per piano e per turno; complessità planimetrica e presenza di più edifici/sedi; turnazione del personale (mattina, pomeriggio, notte, fine settimana); copertura delle assenze (ferie, malattie, trasferte); presenza di pubblico e tipologia dello stesso. La prassi consolidata prevede almeno un addetto per piano e per turno operativo, con ridondanza adeguata per garantire la presenza effettiva in ogni momento.

10. Piano di emergenza ed evacuazione (PEE)

Il piano di emergenza ed evacuazione è disciplinato dall’allegato II del DM 03/09/2021. È documento scritto, conservato nei luoghi di lavoro, accessibile alle squadre di emergenza, oggetto di formazione e informazione a tutto il personale. I contenuti minimi includono: descrizione dell’attività, dei luoghi e dei rischi; identificazione del personale (squadra antincendio, addetti primo soccorso, preposti alle emergenze, responsabile dell’emergenza); procedure di rilevazione e segnalazione dell’allarme; procedure di evacuazione del personale e del pubblico; istruzioni per chi rimane (es. presidio impianti critici); procedure di chiamata soccorsi (115 VVF, 118, 112); procedure operative per le squadre antincendio e primo soccorso; misure per persone con disabilità o esigenze particolari; planimetrie di emergenza con vie di esodo, uscite, presidi.

Il piano va aggiornato in caso di modifiche significative dei luoghi, dell’attività, dell’organizzazione del personale, della valutazione del rischio. Va testato con le prove di evacuazione annuali. Le criticità emerse nelle prove sono riportate nel registro antincendio e oggetto di azioni correttive documentate. Per i luoghi di lavoro con meno di dieci occupanti non soggetti ai controlli di prevenzione incendi sono ammesse semplificazioni, ma non l’eliminazione integrale delle istruzioni operative.

11. Planimetrie di emergenza

Le planimetrie di emergenza sono strumento essenziale di comunicazione visiva: vanno esposte in ogni piano e nei luoghi di transito principali. Mostrano: la posizione del lettore (“VOI SIETE QUI”), le vie di esodo, le uscite di sicurezza, gli idranti, gli estintori, i pulsanti di allarme, i punti di ritrovo esterni, le aree per persone con difficoltà di deambulazione, i quadri elettrici e gli interruttori generali. Vanno conformi alle indicazioni di leggibilità (caratteri, colori, simboli UNI EN ISO 7010) e aggiornate quando cambia la planimetria reale.

Una planimetria obsoleta in caso di emergenza disorienta l’evacuazione e costituisce contestazione in sede ispettiva. La revisione delle planimetrie va integrata nei processi di gestione delle modifiche (cambi di layout, ristrutturazioni, riassegnazioni di locali). Il fascicolo antincendio conserva la versione vigente di tutte le planimetrie con data di emissione e indicazione del revisore.

12. DPI e attrezzature antincendio

Gli addetti antincendio dotati di compiti operativi di spegnimento o evacuazione vanno equipaggiati con DPI appropriati al livello di rischio e allo scenario. I DPI antincendio tipici includono: casco con visiera, indumenti ignifughi (giubba e pantaloni), guanti ignifughi, calzature di sicurezza, eventuale autorespiratore per scenari ad alto rischio (livello 3 con possibile esposizione a fumi o atmosfere inquinate). I DPI vanno consegnati con verbale di consegna e oggetto di formazione specifica all’uso. La manutenzione segue le indicazioni del fabbricante e del DM 01/09/2021.

Le attrezzature antincendio fisse (estintori, naspi, idranti, impianti di rivelazione, di allarme, di spegnimento, illuminazione di emergenza) vanno installate secondo la valutazione del rischio, sottoposte a controllo periodico semestrale (UNI 9994 per estintori, UNI EN 671-3 per naspi, UNI 671-2 per idranti) e a manutenzione documentata nel registro dei controlli antincendio. Il DM 01/09/2021 specifica qualifiche del personale tecnico (tecnico manutentore qualificato) e contenuti dei controlli.

13. Prove di evacuazione

Le prove di evacuazione sono attività di simulazione che testano l’efficacia del piano di emergenza. L’allegato II del DM 03/09/2021 prescrive almeno una prova annuale, con cadenze più ravvicinate per attività ad alto rischio o ad alto affollamento. La prova va programmata, possibilmente non comunicata in anticipo a tutti per testare la reazione reale, ma con preavviso al responsabile dell’emergenza, alle squadre e alle autorità (es. avviso preventivo alla portineria, ai servizi di vigilanza).

Il verbale della prova riporta: data e ora; scenario simulato (es. principio di incendio in cucina); personale presente; tempo di evacuazione complessivo; tempi parziali per piano o reparto; numero di evacuati; criticità riscontrate (vie di esodo ingombrate, porte non apribili, addetti assenti, persone con difficoltà non assistite); azioni correttive con responsabili e scadenze. Il verbale è conservato nel fascicolo antincendio insieme alle planimetrie e al piano di emergenza.

14. CPI e SCIA antincendio: cenni

Le attività rientranti nell’allegato I del DPR 151/2011 (es. lavorazioni con esplosivi, depositi di GPL, officine di riparazione di veicoli oltre certe soglie, strutture sanitarie, alberghi con oltre 25 posti letto, scuole con oltre 100 persone, autorimesse oltre 300 m²) sono soggette al procedimento di prevenzione incendi. Le categorie B e C richiedono esame del progetto al Comando VVF e SCIA antincendio per l’inizio dell’attività. La SCIA è asseverata da un professionista antincendio iscritto agli elenchi del Ministero dell’Interno (ex L. 818/1984).

Il rinnovo periodico dell’attestazione di rinnovo è quinquennale: l’azienda dichiara il mantenimento dei requisiti di sicurezza antincendio mediante asseverazione del professionista. Per le categorie più complesse (categoria C) il Comando VVF effettua verifiche periodiche. La gestione del fascicolo antincendio per le attività soggette al DPR 151/2011 è più articolata e richiede figure tecniche qualificate. Per impostare il quadro sui tuoi obblighi puoi usare il nostro tool di verifica obblighi.

Antincendio — checklist sintetica adempimenti

  • Valutazione del rischio incendio integrata nel DVR con livello 1/2/3
  • Designazione formale degli addetti antincendio (numero adeguato per piani/turni)
  • Formazione iniziale 4/8/16 ore in base al livello con prove pratiche dove dovute
  • Esame VVF per addetti di livello 3 quando previsto
  • Aggiornamento quinquennale (2/5/8 ore)
  • Piano di emergenza ed evacuazione (PEE) scritto e accessibile
  • Planimetrie di emergenza esposte e aggiornate
  • Cartellonistica di sicurezza UNI EN ISO 7010
  • Estintori, naspi, idranti installati e manutenuti (UNI 9994 / UNI EN 671)
  • Registro dei controlli antincendio con scadenze
  • Almeno una prova di evacuazione annuale verbalizzata
  • SCIA antincendio per attività DPR 151/2011 cat. B/C (se applicabile)

15. Sanzioni

Le violazioni delle norme antincendio sono punite a più livelli. La mancata designazione degli addetti antincendio è punita dall’art. 55 c. 5 lett. a) D.Lgs. 81/08 con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. La mancata formazione degli addetti designati è punita dall’art. 55 c. 5 lett. c) con sanzione analoga. La mancata predisposizione del piano di emergenza e la mancata effettuazione delle prove di evacuazione configurano violazioni del DM 02/09/2021 e art. 64 D.Lgs. 81/08, con sanzioni amministrative e contestazioni in caso di evento.

Per le attività soggette al DPR 151/2011, l’esercizio in assenza di SCIA antincendio è sanzionato in via amministrativa con importi rilevanti e può comportare ordini di sospensione dell’attività da parte del Comando VVF. In caso di incendio con danni a persone, oltre alle responsabilità amministrative scattano i profili penali per disastro colposo (art. 449 c.p.), lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) con l’aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche. La responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 si attiva per i reati colposi connessi alla sicurezza. La prescrizione D.Lgs. 758/94 consente l’estinzione del reato per regolarizzazione tempestiva entro il termine fissato dall’organo di vigilanza.

FAQ — AntincendioFAQ

Quando è entrato in vigore il “mini-codice” antincendio?
Il DM 2 settembre 2021 (criteri minimi di sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro), il DM 1 settembre 2021 (controlli e manutenzione di attrezzature antincendio) e il DM 3 settembre 2021 (criteri per la gestione della sicurezza antincendio e per la formazione degli addetti) costituiscono il “mini-codice di prevenzione incendi sui luoghi di lavoro”. Sostituiscono progressivamente il previgente DM 10 marzo 1998 con piena vigenza dal 4 ottobre 2022. Le imprese devono adeguare la valutazione del rischio incendio, la designazione e formazione degli addetti, le procedure di gestione della sicurezza antincendio.
I tre livelli 1, 2, 3 hanno sostituito basso, medio, alto?
Sì. Il DM 03/09/2021 ha sostituito la previgente classificazione del rischio incendio (basso, medio, elevato) introdotta dal DM 10/03/1998 con tre nuovi livelli — 1, 2, 3 — definiti su base oggettiva tenendo conto del tipo di attività, della presenza di sostanze pericolose, dell’affollamento, della complessità planimetrica e della presenza di pubblico. La nuova classificazione orienta la durata della formazione, la struttura del piano di emergenza e la necessità di idoneità tecnica VVF per gli addetti di livello 3. Le aziende che si trovavano in vigenza del vecchio regime hanno avuto un periodo di adeguamento.
Le ore di formazione per gli addetti antincendio sono cambiate?
Sì, la struttura della formazione è stata aggiornata dall’allegato I del DM 03/09/2021. Livello 1: 4 ore di formazione iniziale, senza prove pratiche di spegnimento obbligatorie ma con esercitazione finale. Livello 2: 8 ore di formazione iniziale con prove pratiche di spegnimento. Livello 3: 16 ore di formazione iniziale con prove pratiche e prova di idoneità tecnica presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. L’aggiornamento è quinquennale: 2 ore per livello 1, 5 ore per livello 2, 8 ore per livello 3, con prove pratiche per i livelli 2 e 3.
Quando è obbligatorio l’esame presso i Vigili del Fuoco?
L’esame di idoneità tecnica presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (ex L. 609/1996, oggi DM 03/09/2021) è obbligatorio per gli addetti antincendio di luoghi di lavoro che rientrano nei casi previsti dall’art. 5 del DM 03/09/2021, in particolare per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi del DPR 151/2011 nelle categorie B e C, e per altri scenari individuati dal decreto. La formazione completa di livello 3 (16 ore) è propedeutica all’esame. Il superamento attesta l’idoneità tecnica e va rinnovato con aggiornamento quinquennale.
Quanti addetti antincendio devo designare?
L’art. 18 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 impone al datore di designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio, primo soccorso e gestione dell’emergenza. Il numero non è fissato in modo rigido dalla norma generale: dipende dalla valutazione del rischio incendio, dalla complessità planimetrica, dall’affollamento, dai turni e dalla copertura delle assenze. La prassi consolidata prevede almeno un addetto formato per piano e per turno, con adeguata sostituzione in caso di ferie, malattie, trasferte. Per attività ad alto affollamento o complessità il numero cresce.
Il piano di emergenza ed evacuazione (PEE) è sempre obbligatorio?
L’obbligo di un piano di emergenza scritto è previsto dal DM 02/09/2021 per la generalità dei luoghi di lavoro, con contenuto modulato in funzione del livello di rischio e del numero di occupanti. Per i luoghi di lavoro con meno di dieci occupanti non soggetti ai controlli di prevenzione incendi, le indicazioni minime possono essere semplificate ma non eliminate. Per i luoghi con presenza di pubblico, complessità planimetrica, attività rientranti nel DPR 151/2011, il piano è completo: procedure di allarme, evacuazione, chiamata soccorsi, designazioni squadra antincendio e primo soccorso, planimetrie.
Le prove di evacuazione vanno fatte ogni quanto?
L’art. 5 del DM 02/09/2021 prescrive l’effettuazione di prove di evacuazione almeno annuali per i luoghi di lavoro soggetti al piano di emergenza, salvo cadenze più ravvicinate previste da norme specifiche (ad esempio plessi scolastici con prove biennali per legge regionale o per indicazioni MIM). Per attività ad alto affollamento o ad alto rischio è prassi prevedere prove semestrali. Le prove vanno verbalizzate con data, ora, scenario simulato, tempi di evacuazione, criticità riscontrate, azioni correttive. Il verbale è conservato come parte del fascicolo antincendio.
Cosa cambia per le attività soggette al DPR 151/2011?
Il DPR 151/2011 elenca le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi suddivise in tre categorie A (controllo a vista), B (esame del progetto e SCIA) e C (esame progetto, SCIA e verifica VVF). Per queste attività, oltre agli obblighi del mini-codice DM 02/09/2021, si applica il procedimento amministrativo specifico di prevenzione incendi: presentazione SCIA al Comando VVF, eventuale CPI (Certificato Prevenzione Incendi), rinnovo periodico dell’attestazione di rinnovo. I rischi incendio sono tipicamente di livello 2 o 3 e gli addetti devono spesso conseguire l’idoneità VVF.
La formazione antincendio è valida in tutta Italia?
La formazione antincendio del DM 03/09/2021 è regolata da norma nazionale e l’attestato è riconosciuto su tutto il territorio nazionale, ma resta soggetto a verifica della corretta erogazione (docenza qualificata, programma rispettato, ore effettive, prove pratiche per livelli 2 e 3, esame VVF per livello 3 quando dovuto). Il cambio di datore di lavoro non invalida l’attestato se la formazione è stata erogata per la stessa mansione e livello di rischio. Per i livelli 2 e 3 vanno verificate le condizioni di erogazione (centri abilitati o docenze qualificate), pena la non efficacia dell’attestato.
Quali sono le sanzioni per la mancata formazione antincendio?
L’omessa designazione degli addetti antincendio è punita dall’art. 55 c. 5 lett. a) D.Lgs. 81/08 con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. La mancata formazione degli addetti designati è punita dall’art. 55 c. 5 lett. c) con sanzione analoga. La mancata predisposizione del piano di emergenza e prove di evacuazione (in violazione del DM 02/09/2021) è sanzionata dall’art. 64 c. 1 lett. e) per i luoghi di lavoro. In caso di evento incendiario riconducibile a omissioni si configurano profili penali per disastro, lesioni o omicidio colposo. La regolarizzazione tramite prescrizione D.Lgs. 758/94 consente l’estinzione del reato.

17. Fonti normative

Fonti normative

  • DM 2 settembre 2021 — Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro
  • DM 3 settembre 2021 — Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio
  • DM 1 settembre 2021 — Criteri per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, artt. 18, 43, 46, 64 — Obblighi del datore di lavoro
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 55 — Sanzioni per il datore di lavoro
  • DPR 1 agosto 2011 n. 151 — Disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi
  • DM 3 agosto 2015 — Codice di prevenzione incendi (RTO/RTV)
  • Circolari Ministero dell’Interno — Dipartimento dei VVF in materia di formazione e idoneità tecnica

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica del professionista antincendio o la consulenza legale. Gli obblighi applicabili dipendono dal tipo di attività, dalle dimensioni, dall’affollamento e dalla normativa di settore. Il sistema antincendio deve essere adattato al caso specifico. Per impostare il quadro sulla tua attività ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili.

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