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Antincendio nei luoghi di lavoro: i decreti del settembre 2021

Cosa prevedono i decreti del Ministero dell’Interno che hanno sostituito il DM 10 marzo 1998: valutazione del rischio, formazione degli addetti, piano di emergenza, controlli dei presidi.

Risposta rapida

Dal 2022 l'antincendio nei luoghi di lavoro segue tre decreti del Ministero dell'Interno: il DM 1/9/2021 (controlli e manutenzione), il DM 2/9/2021(gestione dell'emergenza e corsi per gli addetti di livello 1, 2 e 3: 4, 8 e 16 ore, aggiornamento ogni cinque anni) e il DM 3/9/2021, il «minicodice», per la valutazione e le misure di prevenzione. Il piano di emergenza scritto serve da dieci lavoratori in su, con oltre cinquanta persone presenti al pubblico o nelle attività soggette ai Vigili del Fuoco.

Tre decreti al posto del DM 10 marzo 1998

DecretoContenutoIn vigore dal
DM 1 settembre 2021Controllo e manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi antincendio; qualificazione dei tecnici manutentori25 settembre 2022
DM 2 settembre 2021Gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, piano di emergenza, formazione e aggiornamento degli addetti4 ottobre 2022
DM 3 settembre 2021Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio («minicodice»)29 ottobre 2022

I decreti attuano l'art. 46 del D.Lgs. 81/08 e insieme sostituiscono integralmente il DM 10 marzo 1998. Le vecchie classi di rischio «basso, medio, elevato» del 1998 non sono più il riferimento: per la formazione degli addetti si parla di livelli 1, 2 e 3.

Valutazione del rischio incendio (DM 3/9/2021)

La valutazione del rischio incendio fa parte del DVR. Il minicodice chiede di individuare i pericoli d'incendio (materiali combustibili, sorgenti di innesco, lavorazioni), le persone esposte (lavoratori, pubblico, persone con esigenze speciali), le misure per eliminare o ridurre il rischio e le misure di protezione: compartimentazione, vie d'esodo, rivelazione e allarme, estinzione, gestione.

Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, come definiti dal decreto, si applicano i criteri semplificati del minicodice. Per gli altri si ricorre alla metodologia del Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) o, per le attività che ne hanno una, alla regola tecnica verticale.

Addetti antincendio: livelli 1, 2 e 3

Il datore di lavoro designa gli addetti (art. 18 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/08), che non possono rifiutare l'incarico se non per giustificato motivo, e li forma secondo il DM 2 settembre 2021:

LivelloCorso inizialeAggiornamento (almeno ogni 5 anni)
14 ore2 ore
28 ore, con esercitazioni pratiche5 ore
316 ore, con esercitazioni pratiche8 ore

Il livello dipende dall'attività: il livello 3 riguarda le attività a rischio più elevato indicate dal decreto, il livello 2 in generale le altre attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, il livello 1 i luoghi di lavoro restanti. Il datore di lavoro può sempre scegliere un livello superiore se la valutazione lo suggerisce. Il numero di addetti non è fissato: va garantita la copertura di tutti i turni e le aree.

Quando serve l'idoneità tecnica dei VVF

Per le attività elencate nel DM 2 settembre 2021 (tra cui grandi strutture sanitarie, scuole, alberghi e locali di pubblico spettacolo oltre determinate soglie, stabilimenti a rischio di incidente rilevante) gli addetti devono conseguire anche l'attestato di idoneità tecnica con un esame presso il Comando dei Vigili del Fuoco al termine del corso. Verifica l'elenco del decreto per la tua attività.

Piano di emergenza e prove di evacuazione

Il piano di emergenza scritto è obbligatorio:

Contiene le azioni da compiere in caso di incendio, le procedure di evacuazione, i compiti degli addetti, le modalità di chiamata dei soccorsi, l'assistenza alle persone con esigenze speciali e le planimetrie con vie d'esodo e presidi. Va provato con esercitazioni almeno annuali, verbalizzate. Negli altri luoghi di lavoro il datore adotta comunque misure organizzative e gestionali per l'emergenza. Per i negozi vedi il piano di emergenza nelle attività commerciali.

Controlli e manutenzione (DM 1/9/2021)

Impianti, attrezzature e sistemi antincendio (estintori, idranti, rivelazione e allarme, porte tagliafuoco, illuminazione di sicurezza) vanno sorvegliati, controllati periodicamente e manutenuti secondo le norme tecniche e le istruzioni del fabbricante. Gli interventi si annotano nel registro dei controlli. Il DM 1 settembre 2021 richiede che i controlli periodici e la manutenzione siano eseguiti da tecnici manutentori qualificati secondo i requisiti del decreto; la sorveglianza visiva può essere svolta da personale interno formato.

Attività soggette ai Vigili del Fuoco

Le attività elencate nell'allegato I al D.P.R. 151/2011 (ad esempio depositi di sostanze infiammabili, autorimesse, alberghi, scuole, edifici oltre determinate dimensioni o affollamenti) seguono anche il procedimento di prevenzione incendi: esame del progetto per le categorie B e C, SCIA antincendio prima dell'avvio, rinnovo periodico della conformità. I decreti del 2021 si applicano in aggiunta, per gestione, formazione e manutenzione.

Sanzioni

La mancata formazione degli addetti alle emergenze rientra tra le violazioni dell'art. 37 punite dall'art. 55 c. 5 lett. c D.Lgs. 81/08 (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro). Sono contravvenzioni dello stesso art. 55 anche la mancata designazione degli addetti e la mancata adozione delle misure per la gestione delle emergenze. Per le attività soggette al D.P.R. 151/2011, l'esercizio senza SCIA antincendio ha conseguenze anche penali e amministrative proprie.

Domande frequentiFAQ

Il DM 10 marzo 1998 è ancora in vigore?
No. È stato sostituito dai tre decreti del Ministero dell’Interno del 1, 2 e 3 settembre 2021, entrati in vigore tra settembre e ottobre 2022: il DM 1/9/2021 per controlli e manutenzione, il DM 2/9/2021 per gestione dell’emergenza e formazione degli addetti, il DM 3/9/2021 per la progettazione e la valutazione del rischio incendio.
Quante ore dura il corso per addetto antincendio?
4 ore per il livello 1, 8 ore per il livello 2 e 16 ore per il livello 3, secondo il DM 2 settembre 2021. L’aggiornamento è almeno quinquennale: 2, 5 o 8 ore a seconda del livello. Nei livelli 2 e 3 sono previste esercitazioni pratiche di spegnimento.
Quanti addetti antincendio devo nominare?
Il decreto non fissa un numero: dipende dalla valutazione dei rischi, dalle dimensioni e dall’organizzazione (turni, piani, sedi distaccate, presenza di pubblico). Va garantita la presenza di addetti formati in ogni turno e in ogni area in cui il piano di emergenza ne prevede l’intervento.
Il piano di emergenza scritto è sempre obbligatorio?
È obbligatorio nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori, in quelli aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di cinquanta persone e nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Negli altri casi il datore di lavoro adotta comunque misure organizzative e gestionali per l’emergenza, senza obbligo di un piano formale.
Ogni quanto vanno fatte le prove di evacuazione?
Almeno una volta l’anno nei luoghi di lavoro tenuti al piano di emergenza, salvo frequenze maggiori previste da norme specifiche. La prova va verbalizzata insieme alle criticità emerse e alle azioni correttive.

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