Il pericolo grave e immediato è una situazione in cui un danno serio può verificarsi a breve e non c’è il tempo di farla correggere da altri: un principio d’incendio, una fuga di gas, un cedimento strutturale, una macchina fuori controllo. L’art. 44 del D.Lgs. 81/08 riconosce al lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa il diritto di non subire pregiudizi e di essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
Cosa può fare il lavoratore
- Allontanarsi dalla zona pericolosa senza subire sanzioni o conseguenze (art. 44, comma 1).
- Se non può contattare il superiore gerarchico, prendere misure per evitare le conseguenze del pericolo, tenendo conto delle proprie conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; non subisce pregiudizio salvo grave negligenza (art. 44, comma 2).
Cosa deve fare l’azienda
- Informare i lavoratori esposti sul rischio di pericolo grave e immediato e sulle disposizioni da seguire (art. 18, comma 1, lett. i; art. 43, comma 1, lett. c).
- Dare istruzioni perché, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa (art. 18, comma 1, lett. h).
- Non chiedere di riprendere l’attività finché persiste il pericolo, salvo eccezioni motivate (art. 18, comma 1, lett. m).
- Organizzare la gestione delle emergenze e le procedure di evacuazione (art. 43 e piano di emergenza).
Il preposto, se rileva comportamenti non conformi o deficienze dei mezzi, deve intervenire e, se necessario, interrompere l’attività del lavoratore (art. 19, comma 1, lett. a e f-bis).
Fonti normative
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