Il pericolo grave e immediato è la situazione in cui un lavoratore si trova esposto a un rischio di danno serio — per la propria salute o incolumità fisica — che si manifesta in modo imminente e non può essere evitato con le normali misure di prevenzione già in atto. Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 disciplina questa fattispecie agli artt. 43, 44 e 18, comma 1, lett. b): il lavoratore ha il diritto-dovere di allontanarsi dal posto di lavoro senza poter essere sanzionato, mentre il datore di lavoro è obbligato a informare tempestivamente tutti i lavoratori esposti e ad adottare misure immediate di protezione. Ti aiutiamo a verificare le procedure da adottare nella tua azienda.
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Definizione giuridica nel D.Lgs. 81/08
Il D.Lgs. 81/08 non fornisce una definizione lessicale esplicita di "pericolo grave e immediato", ma ricava la nozione dalla combinazione di due requisiti distinti e concorrenti. Il requisito della gravitàattiene alla serietà del danno potenziale: devono essere in gioco la vita, l'integrità fisica o la salute del lavoratore in modo non trascurabile, escludendo quindi i rischi ordinari già coperti dalle misure preventive ordinarie. Il requisito dell'immediatezzariguarda invece la dimensione temporale: il pericolo deve essere imminente, attuale o in procinto di verificarsi, e non differibile a una valutazione successiva. La coesistenza di entrambi i requisiti è condizione necessaria per l'applicazione delle tutele previste dagli artt. 43 e 44 del decreto.
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha progressivamente precisato i contorni della nozione. Il pericolo "grave" non richiede la certezza del danno, ma una probabilità qualificata di lesione seria; il pericolo "immediato" non presuppone necessariamente un evento già in corso, essendo sufficiente che le circostanze di fatto rendano ragionevolmente prevedibile il verificarsi del danno in tempi brevissimi, senza possibilità concreta di intervento preventivo. La valutazione va condotta secondo il parametro del lavoratore ragionevole posto nelle stesse condizioni, non secondo criteri meramente soggettivi.
Riferimenti normativi: artt. 44 e 18 D.Lgs. 81/08
L'art. 44 D.Lgs. 81/08 disciplina il diritto di allontanamento del lavoratore: in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, il lavoratore può abbandonare il posto di lavoro o la zona pericolosa senza dover attendere disposizioni superiori. La norma sancisce esplicitamente che il lavoratore non subisce pregiudizio alcuno — né sanzioni disciplinari, né perdita della retribuzione — a meno che non abbia agito in modo negligente o abbia creato ulteriori situazioni di pericolo. Il comma 2 dello stesso articolo chiarisce che il lavoratore non può essere reintegrato nella zona pericolosa finché persiste il pericolo.
L'art. 18, comma 1, lett. b) D.Lgs. 81/08pone in capo al datore di lavoro e ai dirigenti l'obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricatidi attuare le misure di gestione delle emergenze, ivi compreso il pericolo grave e immediato. Il datore deve altresì informare immediatamente tutti i lavoratori che si trovano o potrebbero trovarsi esposti al pericolo, adottare o far adottare le misure idonee ad affrontare la situazione e, ove necessario, chiamare i soccorsi esterni. L'art. 43, comma 1, lett. a) completa il quadro obbligando a organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Il diritto-dovere del lavoratore di allontanarsi
Il diritto di allontanamento previsto dall'art. 44 D.Lgs. 81/08 ha natura di diritto-dovere: il lavoratore non solo è autorizzato ad abbandonare il posto di lavoro, ma ha anche un obbligo di tutela nei confronti di se stesso e dei colleghi. Ciò significa che, in presenza delle condizioni richieste, il rifiuto di lavorare è lecito e non integra inadempimento contrattuale. La norma tutela il lavoratore da eventuali ritorsioni del datore di lavoro, stabilendo che qualsiasi misura disciplinare o economica adottata in conseguenza dell'allontanamento è da considerarsi nulla. Il lavoratore, nel frattempo, è tenuto a informare immediatamente il preposto o il responsabile diretto della situazione di pericolo, affinché possano essere attivate le procedure di emergenza previste dall'azienda.
Il rapporto con lo stato di necessità ex art. 54 c.p.è rilevante sul piano penale: l'art. 54 del codice penale esclude la punibilità di chi ha commesso un fatto necessitato (ad esempio, ha abbandonato un posto di guardia o ha violato una disposizione aziendale) per salvare se stesso o altri da un pericolo grave e attuale non altrimenti evitabile. La disciplina lavoristica dell'art. 44 D.Lgs. 81/08 costituisce una norma speciale che rafforza e specifica questa tutela nell'ambito del rapporto di lavoro, rendendo il diritto di allontanamento esercitabile anche in assenza di tutti i presupposti penalistici dello stato di necessità.
Procedure di informazione, evacuazione e comunicazione
Il datore di lavoro è tenuto a predisporre procedure scritteper la gestione del pericolo grave e immediato, da inserire nel Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) e richiamate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Tali procedure devono individuare: i segnali di allarme (acustici, visivi, sistemi automatici), le vie di esodo e i punti di raccolta, le figure responsabili della gestione dell'emergenza (addetti antincendio e primo soccorso designati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b), i canali di comunicazione con i soccorsi esterni (115, 118, 112) e le modalità di censimento dei lavoratori al punto di raccolta. La formazione degli addetti alle emergenze e le prove di evacuazione periodiche sono obbligatorie ai sensi dell'art. 37 e del D.M. 10 marzo 1998 (per il rischio incendio).
Sanzioni per chi impedisce l'allontanamento
Il D.Lgs. 81/08 sanziona severamente le condotte che ostacolano il diritto di allontanamento del lavoratore. Il datore di lavoro o il dirigente che impedisce al lavoratore di esercitare il diritto di cui all'art. 44 commette una violazione dell'obbligo di sicurezza, con possibile configurazione di reato ai sensi degli artt. 55 e seguenti del medesimo decreto. Sul piano civile, qualsiasi sanzione disciplinare irrogata al lavoratore che si sia allontanato legittimamente è nulla ex art. 1418 c.c. per violazione di norme imperative, con diritto del lavoratore al risarcimento del danno. In caso di infortunio o malattia professionale conseguente all'impedimento dell'allontanamento, il datore di lavoro risponde penalmente ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. (omicidio colposo e lesioni colpose), nonché civilmente per il danno biologico, patrimoniale e non patrimoniale subito dal lavoratore.
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Domande frequentiFAQ
Cosa si intende per "pericolo grave e immediato" nel D.Lgs. 81/08?
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