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Nomina formale delle figure della sicurezza

Quali incarichi il D.Lgs. 81/2008 chiede di attribuire espressamente, quali richiedono la forma scritta e cosa conta più del pezzo di carta.

Risposta rapida

La nomina formale è l’atto con cui il datore di lavoro attribuisce un incarico di sicurezza a una persona determinata. Il D.Lgs. 81/2008 chiede di designare l’RSPP e gli addetti alle emergenze, di nominare il medico competente, di individuare i preposti; solo la delega di funzioni richiede per legge l’atto scritto con data certa e l’accettazione scritta del delegato (art. 16). Per tutte le altre la forma scritta è la prova che l’obbligo è stato adempiuto, ma non basta: conta che la persona abbia requisiti, formazione e mezzi per svolgere il ruolo.

Incarico per incarico

  • RSPP: designazione non delegabile (art. 17); il nominativo va riportato nel DVR (art. 28, comma 2, lett. e). Se il datore svolge direttamente il ruolo deve aver frequentato il corso previsto dall’art. 34 e dall’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025.
  • Medico competente: nomina nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria (art. 18, comma 1, lett. a).
  • Preposti: vanno individuati espressamente (art. 18, comma 1, lett. b-bis); i contratti collettivi possono prevedere un emolumento. Chi sovrintende di fatto è comunque preposto (art. 299).
  • Addetti a primo soccorso, antincendio ed evacuazione: designazione preventiva (art. 18, comma 1, lett. b); il lavoratore non può rifiutare se non per giustificato motivo (art. 43, comma 3).
  • RLS: non è nominato dal datore ma eletto o designato dai lavoratori; il nominativo va comunicato all’INAIL in via telematica (art. 18, comma 1, lett. aa).
  • Dirigenti: nessuna nomina richiesta; contano i poteri effettivamente esercitati.

Cosa scrivere in una nomina

  1. Ruolo e riferimento normativo; ambito (sede, reparto, turno).
  2. Compiti principali e a chi riferire.
  3. Formazione posseduta e scadenza dell’aggiornamento.
  4. Data e firma del datore di lavoro e, per presa visione o accettazione, dell’incaricato.

Il mansionario della sicurezza

Il mansionario è il documento interno che descrive compiti e responsabilità di ciascun ruolo, comprese le attività di sicurezza. Non è obbligatorio, ma rende coerenti nomine, organigramma della sicurezza, valutazione dei rischi per mansione e piano formativo. In caso di infortunio è uno degli elementi con cui si ricostruisce chi doveva fare cosa.

Fonti normative

Voci collegate

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