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Lettera di Nomina Addetto Antincendio e Primo Soccorso

Modello informativo di lettera di nomina ai sensi dell'art. 18 co. 1 lett. b D.Lgs. 81/08: contenuti obbligatori, formazione prevista dal D.M. 2 settembre 2021 e dal D.M. 388/2003.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La lettera di nomina dell'addetto antincendio e primo soccorso è il documento con cui il datore di lavoro designa formalmente uno o più lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e primo soccorso. L'obbligo è sancito dall'art. 18 co. 1 lett. b del D.Lgs. 81/08. Il lavoratore nominato deve ricevere formazione adeguata al livello di rischio aziendale, secondo quanto previsto dal D.M. 2 settembre 2021 per l'antincendio e dal D.M. 388/2003 per il primo soccorso.

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Base normativa

L'obbligo di designare gli addetti antincendio e primo soccorso deriva dall'art. 18 co. 1 lett. b del D.Lgs. 81/08, che impone al datore di lavoro di designare preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, evacuazione, primo soccorso e gestione delle emergenze. La norma si applica a tutte le aziende con almeno un lavoratore dipendente, indipendentemente dal settore e dalla dimensione.

Le modalità di formazione degli addetti sono disciplinate da due decreti ministeriali distinti:

  • D.M. 2 settembre 2021 — definisce i criteri di classificazione del rischio incendio (basso, medio, alto) e i contenuti dei corsi di formazione per addetti antincendio, sostituendo il previgente D.M. 10 marzo 1998.
  • D.M. 388/2003 — disciplina la composizione del pacchetto di medicazione e i requisiti formativi degli addetti al primo soccorso, suddividendo le aziende in gruppi A, B e C in base al settore di attività e al numero di lavoratori.

Numero minimo di addetti

La legge non fissa un numero minimo univoco di addetti antincendio valido per tutte le realtà aziendali. Il numero deve essere stabilito tenendo conto del livello di rischio incendio, del numero di lavoratori presenti, dei turni di lavoro e della planimetria dei luoghi di lavoro. Le linee guida dei Vigili del Fuoco indicano che ogni luogo di lavoro deve disporre in ogni momento di almeno un addetto presente e formato. In concreto:

  • Aziende a rischio basso: di norma almeno un addetto per piano o reparto, con la raccomandazione di prevedere una ridondanza sufficiente a coprire assenze e ferie.
  • Aziende a rischio medio e alto: il numero va definito nel piano di emergenza, con squadre strutturate e ruoli specifici (caposquadra, addetto all'evacuazione, addetto ai mezzi estinguenti).

Per il primo soccorso, il D.M. 388/2003 stabilisce che le aziende del gruppo A (settori a rischio elevato con oltre cinque lavoratori) devono avere almeno tre addetti formati; le aziende dei gruppi B e C almeno un addetto.

Formazione obbligatoria

La nomina produce effetti solo se l'addetto riceve la formazione prevista dalla normativa. I corsi obbligatori sono:

  • Antincendio — rischio basso: corso di 2 ore (in presenza o a distanza con parte pratica), ai sensi del D.M. 2 settembre 2021.
  • Antincendio — rischio medio: corso di 8 ore con moduli teorici e pratici, incluso addestramento all'uso degli estintori e degli impianti fissi.
  • Antincendio — rischio alto: corso di 16 ore con simulazioni operative, gestione delle squadre di emergenza e uso di autorespiratori.
  • Primo soccorso — gruppi B e C: corso di 12 ore comprensivo di BLS (Basic Life Support).
  • Primo soccorso — gruppo A: corso di 16 ore con contenuti aggiuntivi su traumi, emergenze mediche e BLS-D (con defibrillatore, dove presente).

Gli aggiornamenti periodici sono obbligatori: ogni 3 anni per l'antincendio e ogni 3 anni per il primo soccorso, con moduli di durata ridotta rispetto al corso base.

Contenuto della lettera di nomina

Per essere valida e opponibile in caso di ispezione o di sinistro, la lettera di nomina deve contenere almeno i seguenti elementi:

  • Dati dell'azienda: ragione sociale, sede legale, codice fiscale/partita IVA e settore di attività.
  • Dati del lavoratore nominato: nome, cognome, data di nascita, mansione svolta e sede di lavoro.
  • Riferimento normativo: indicazione espressa dell'art. 18 co. 1 lett. b D.Lgs. 81/08.
  • Compiti attribuiti: descrizione delle responsabilità (prevenzione incendi, primo soccorso, gestione evacuazione) e del perimetro operativo (tutto lo stabilimento, singolo reparto, ecc.).
  • Formazione da seguire: indicazione del corso previsto e della data entro cui deve essere completato, oppure attestazione della formazione già svolta.
  • Data di decorrenza della nomina.
  • Firma del datore di lavoro e accettazione scritta del lavoratore con data e firma.

Validità e aggiornamento della nomina

La nomina non ha scadenza: resta valida finché il lavoratore è in servizio e non intervengono variazioni rilevanti. Il datore di lavoro deve emettere una nuova nomina — o revocare quella esistente e sostituirla — nei seguenti casi:

  • Cessazione del rapporto di lavoro o trasferimento dell'addetto a un'altra sede non coperta dalla nomina.
  • Cambio di mansione che rende l'addetto non più idoneo o non più presente nell'area di competenza.
  • Variazioni organizzative che modificano il numero di lavoratori, i turni o la planimetria degli spazi.
  • Modifica del livello di rischio incendio aziendale (ad es. a seguito di ampliamenti o cambi di destinazione d'uso).

Differenza tra addetto antincendio, addetto all'emergenza e RSPP

Le tre figure hanno ruoli e obblighi diversi e non sono sovrapponibili:

  • Addetto antincendio e primo soccorso (art. 18 co. 1 lett. b D.Lgs. 81/08): lavoratore designato a intervenire operativamente in caso di incendio o di infortunio. Deve svolgere i corsi previsti dal D.M. 2 settembre 2021 e dal D.M. 388/2003.
  • Addetto all'emergenza: figura più ampia, che comprende anche la gestione dell'evacuazione e il coordinamento con i soccorsi esterni. Spesso coincide con l'addetto antincendio, ma il piano di emergenza può assegnare compiti aggiuntivi.
  • RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) (art. 17 co. 1 lett. b D.Lgs. 81/08): figura con competenze di analisi e coordinamento dell'intero sistema di prevenzione, non sovrapponibile con l'addetto antincendio. Può essere interno o esterno, con requisiti formativi propri (corsi di 28, 68 o 112 ore a seconda del settore).

Disclaimer

Questo è un modello informativo a carattere generale. Il contenuto della lettera di nomina deve essere adattato alla specifica realtà aziendale, al livello di rischio incendio, al settore di attività e all'organizzazione del lavoro. Per ottenere un modello personalizzato e verificare la conformità della documentazione, richiedi una consulenza. Richiedi un preventivo.

Risorse correlate

Domande frequentiFAQ

Quanti addetti antincendio deve avere un ufficio con 20 dipendenti?
La normativa non fissa un numero preciso, ma la logica operativa del D.M. 2 settembre 2021 e le linee guida dei Vigili del Fuoco indicano che in ogni momento deve essere presente almeno un addetto formato. Per un ufficio con 20 dipendenti distribuiti su un unico turno e classificato a rischio basso, sono consigliati almeno 2-3 addetti per garantire copertura in caso di assenze. Se l'attivita è a rischio medio o sono presenti piu piani, il numero deve essere proporzionalmente superiore e indicato nel piano di emergenza.
Un lavoratore può rifiutare la nomina ad addetto antincendio?
Il lavoratore può esprimere motivate ragioni ostative (ad es. condizioni di salute documentate che impediscono l'intervento in emergenza), ma non esiste un diritto generico di rifiuto. L'art. 43 co. 3 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i lavoratori designati non possono rifiutare la designazione salvo giustificato motivo. In caso di rifiuto ingiustificato, il datore di lavoro mantiene comunque l'obbligo di assicurare la copertura designando un altro lavoratore idoneo.
La nomina addetto antincendio deve essere comunicata ai VVF?
No. La nomina degli addetti antincendio è un documento interno aziendale e non va comunicata ai Vigili del Fuoco. Tuttavia, in occasione di sopralluoghi, verifiche o rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), i VVF possono richiedere di visionare la documentazione relativa alla gestione dell'emergenza, comprese le nomine degli addetti e gli attestati di formazione. La nomina deve quindi essere sempre disponibile e aggiornata.
Cosa succede se l'addetto antincendio cambia mansione o lascia l'azienda?
Il datore di lavoro deve provvedere immediatamente alla revoca della nomina esistente e alla designazione di un nuovo addetto, garantendo che il sostituto riceva la formazione prevista prima di assumere il ruolo operativo. Lasciare scoperta la funzione di addetto antincendio costituisce una violazione dell'art. 18 co. 1 lett. b D.Lgs. 81/08, sanzionata con ammenda. E buona prassi prevedere un numero di addetti nominati superiore al minimo indispensabile, proprio per assorbire le variazioni organizzative.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 art. 18 co. 1 lett. b — designazione addetti emergenza
  • D.M. 2 settembre 2021 — criteri generali sicurezza antincendio e formazione addetti
  • D.M. 388/2003 — organizzazione del primo soccorso aziendale
  • Circolare Ministero del Lavoro — indicazioni operative sul numero minimo di addetti

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