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Cosa fare se…

Il mio RSPP si è dimesso: cosa devo fare e in quanto tempo

L'RSPP interno o esterno ha lasciato l'incarico: la funzione di prevenzione e protezione è non delegabile e deve essere sempre coperta. Vediamo come procedere subito alla nuova nomina, cosa aggiornare e come comunicarlo correttamente.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Non esiste un termine legale esplicito entro cui nominare il nuovo RSPP, ma la funzione del Servizio di Prevenzione e Protezione è obbligatoria per legge (art. 17 D.Lgs. 81/08) e non può mai essere assente. Il datore di lavoro che rimane senza RSPP — anche solo per un breve periodo — si trova in violazione di un obbligo non delegabile: è necessario procedere alla nuova nomina nel più breve tempo possibile, preferibilmente senza soluzione di continuità. Nel frattempo, valuta se il datore può temporaneamente assumere il ruolo (se in possesso della formazione RSPP-datore) oppure affidarlo immediatamente a un consulente esterno.

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La situazione

L'RSPP può essere interno (dipendente dell'azienda) o esterno (professionista incaricato con contratto). In entrambi i casi, la cessazione dell'incarico — per dimissioni, scadenza contrattuale, recesso — non sospende l'obbligo del datore di avere il Servizio di Prevenzione e Protezione attivo e funzionante.

L'art. 17 D.Lgs. 81/08 include la designazione del responsabile del SPP tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro: non può essere trasferita ad altri soggetti aziendali e la sua assenza configura una violazione diretta in capo al datore. In caso di ispezione INL o ASL, l'assenza di RSPP è contestata immediatamente, anche se transitoria.

La situazione richiede anche di verificare se il DVR è ancora aggiornato e sottoscritto correttamente, poiché la firma dell'RSPP fa parte del documento di valutazione dei rischi. Il cambio di RSPP è quindi l'occasione per una revisione generale della documentazione di sicurezza.

Cosa rischi

Cosa devi fare ora

  1. Prendere atto formalmente della cessazione dell'incarico

    Ricevi e protocolla la comunicazione di dimissioni o cessazione dell'RSPP uscente. Se l'RSPP era esterno, verifica le clausole del contratto di servizio (preavviso, obblighi di transizione). Documenta per iscritto la data di cessazione effettiva dell'incarico.

  2. Valutare se procedere con RSPP interno o esterno

    Analizza le opzioni disponibili: (a) il datore di lavoro assume il ruolo di RSPP-datore se in possesso del corso obbligatorio (16/32/48 ore in base al rischio aziendale e all'ATECO); (b) un dipendente interno con formazione RSPP adeguata; (c) un professionista esterno. Per le PMI e i casi urgenti, l'RSPP esterno permette di coprire il ruolo in tempi molto rapidi.

  3. Identificare e verificare il nuovo soggetto qualificato

    Accerta che il nuovo RSPP designato abbia i requisiti formativi previsti dall'art. 32 D.Lgs. 81/08: formazione base (28 ore) + moduli specialistici per il macrosettore ATECO dell'azienda + aggiornamento quinquennale. Richiedi copia degli attestati e verifica che non siano scaduti.

  4. Redigere e firmare la lettera di nomina

    Predisponi la lettera di nomina del nuovo RSPP con: dati del datore, dati del nominato, data decorrenza incarico, mansioni e responsabilità del SPP, riferimento normativo (art. 17 e 31 D.Lgs. 81/08). La nomina deve essere accettata per iscritto dal nuovo RSPP. Conserva entrambe le copie firmate.

  5. Aggiornare il DVR con la nuova firma

    Il Documento di Valutazione dei Rischi deve riportare la sottoscrizione dell'RSPP in carica. Predisponi un aggiornamento formale del DVR che recepisca il cambio di responsabile SPP. Se il cambio coincide con variazioni di rischio o organizzative, è l'occasione per una revisione sostanziale del documento.

  6. Comunicare il cambio a RLS e lavoratori

    Informa l'RLS (o RLST) del cambio di RSPP: l'RLS ha il diritto di conoscere la composizione del SPP (art. 50 D.Lgs. 81/08). Comunica ai lavoratori il nuovo referente per la sicurezza, aggiornando l'organigramma della sicurezza affisso o comunicato in azienda.

Tempi e priorità

AzioneQuandoPriorità
Nomina formale del nuovo RSPPImmediatamente, senza soluzione di continuitàUrgente
Verifica requisiti formativi del nuovo RSPPPrima di procedere alla nominaUrgente
Aggiornamento firma DVR con nuovo RSPPContestualmente o subito dopo la nominaAlta
Comunicazione al RLS del cambio di RSPPEntro pochi giorni dalla nominaAlta
Aggiornamento organigramma sicurezza e comunicazione ai lavoratoriEntro 7-10 giorniMedia
Revisione complessiva del DVR se necessarioEntro 30 giorni dalla nominaMedia

Documenti che servono

Documenti da predisporre per il cambio di RSPP

  • Comunicazione/lettera di dimissioni o cessazione dell'RSPP uscente
  • Lettera di accettazione della cessazione dell'RSPP precedente
  • Attestati di formazione del nuovo RSPP (corso base + moduli ATECO + aggiornamento)
  • Lettera di nomina del nuovo RSPP firmata dal datore
  • Lettera di accettazione dell'incarico firmata dal nuovo RSPP
  • DVR aggiornato con la firma del nuovo RSPP in carica
  • Comunicazione scritta al RLS del cambio di responsabile SPP
  • Aggiornamento organigramma della sicurezza aziendale

Come ti possiamo aiutare

Supportiamo la gestione documentale del cambio di RSPP: predisposizione della lettera di nomina, verifica dei requisiti formativi del soggetto designato, aggiornamento formale del DVR e comunicazione al RLS. Per le aziende che necessitano di copertura immediata, forniamo il servizio di RSPP esterno con possibilità di operatività entro pochi giorni.

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua azienda (dimensione, settore ATECO, livello di rischio) per identificare la soluzione di RSPP più adatta — interno formato, datore-RSPP o professionista esterno — e a strutturare il passaggio di consegne nel rispetto dei requisiti del D.Lgs. 81/08.

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Domande frequentiFAQ

C'è un termine legale entro cui nominare il nuovo RSPP?
Il D.Lgs. 81/08 non prevede un termine esplicito, ma poiché la funzione SPP è obbligatoria e permanente, qualsiasi vuoto configura una violazione dell'art. 17. In pratica la nomina deve avvenire immediatamente, senza soluzione di continuità rispetto al precedente incarico.
Posso fare io stesso da RSPP nella mia azienda?
Sì, se sei il datore di lavoro e la tua azienda rientra nei casi ammessi dall'art. 34 D.Lgs. 81/08 (dimensione e rischio compatibili), puoi assumere il ruolo di RSPP-datore dopo aver completato il corso obbligatorio (16 ore per rischio basso, 32 ore per rischio medio, 48 ore per rischio alto) e il relativo aggiornamento quinquennale.
Qual è la differenza tra RSPP e ASPP?
L'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è il soggetto che coordina e dirige il SPP: è uno e obbligatorio. Gli ASPP (Addetti) collaborano con l'RSPP e possono essere uno o più in aziende più strutturate. Alla cessazione dell'RSPP, il ruolo va coperto immediatamente; gli ASPP rimangono operativi ma non possono sostituire formalmente il responsabile.
Il DVR firmato dal vecchio RSPP è ancora valido?
Il DVR rimane formalmente valido nella sua sostanza, ma deve essere aggiornato con la firma del nuovo RSPP in carica. Il cambio di RSPP è sempre un'occasione per verificare che il DVR sia attuale rispetto ai rischi reali dell'azienda: se ci sono variazioni organizzative o di processo, va rivisto anche nel contenuto.
Se ho un RSPP esterno con contratto scaduto, cosa rischio nel periodo di vacanza?
Rischi le stesse sanzioni previste per la mancanza di RSPP (arresto o ammenda). In caso di infortunio nel periodo di vacanza, la mancanza del SPP aggrava la posizione di garanzia del datore. È quindi fondamentale rinnovare il contratto prima della scadenza o nominare immediatamente un sostituto.
L'RLS deve essere consultato sulla scelta del nuovo RSPP?
L'art. 50 D.Lgs. 81/08 prevede che l'RLS abbia diritto di consultazione, non di scelta, sui soggetti che compongono il SPP. Nella pratica, è buona prassi informare l'RLS prima della nomina definitiva e raccogliere eventuali osservazioni, documentando la consultazione avvenuta.

Riferimenti normativi

Fonti normative

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