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Organigramma della sicurezza

Lo schema che rende visibile chi, in azienda, ha un ruolo nella sicurezza e con quali compiti.

Risposta rapida

L’organigramma della sicurezza è lo schema che indica, per nome, chi ricopre ciascun ruolo previsto dal D.Lgs. 81/08 e come le figure si collegano tra loro. La legge non lo chiama così né ne impone una forma, ma il DVR deve individuare le procedure per attuare le misure e i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi devono provvedere, affidati a soggetti con adeguate competenze e poteri (art. 28, comma 2, lett. d). L’organigramma è il modo più chiaro per farlo, e va allegato al DVR e tenuto aggiornato.

Chi deve comparire

  • Datore di lavoro e, se presenti, dirigenti ed eventuali delegati (art. 16);
  • preposti, individuati obbligatoriamente dal datore di lavoro (art. 18, comma 1, lett. b-bis);
  • RSPP e, se presenti, addetti al servizio di prevenzione e protezione;
  • medico competente, se c’è sorveglianza sanitaria;
  • RLS o RLST;
  • addetti antincendio ed evacuazione e addetti al primo soccorso;
  • dove servono, figure tecniche come le persone qualificate per i lavori elettrici o il responsabile dei lavori in amianto.

Come renderlo utile

  • Collegare ogni casella a una nomina o designazione scritta e alla formazione richiesta, con le scadenze di aggiornamento.
  • Garantire la copertura di tutti i turni e di tutte le sedi per addetti alle emergenze e preposti.
  • Aggiornarlo a ogni cambiamento di personale: un nome di chi ha lasciato l’azienda è uno dei rilievi più frequenti nelle ispezioni.

Fonti normative

Voci e servizi collegati

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