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Organigramma della Sicurezza: Figure, Ruoli e Obblighi ex D.Lgs. 81/08 — 2026

Organigramma sicurezza aziendale D.Lgs. 81/08: datore di lavoro, RSPP, preposto, addetti antincendio e primo soccorso, medico competente, RLS — chi nomina chi, obblighi non delegabili e come inserire le figure nel DVR.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

L'organigramma della sicurezza è la rappresentazione formale delle figure responsabili della prevenzione in azienda, previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e ASPP (Addetti al Servizio), addetti antincendio e primo soccorso, medico competente e RLS(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Ogni figura ha ruolo, requisiti formativi e obblighi distinti; l'organigramma deve essere allegato o richiamato nel DVR e aggiornato ad ogni variazione organizzativa rilevante.

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Le figure del D.Lgs. 81/08: chi sono e cosa fanno

Il D.Lgs. 81/08 individua un sistema articolato di figure con responsabilità specifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La tabella seguente offre una panoramica sintetica:

FiguraRiferimento normativoNominaFunzione principale
Datore di lavoroArt. 2 lett. b), artt. 17-18Per legge (titolare del rapporto)Obblighi non delegabili (DVR, nomina RSPP) e obblighi delegabili
DirigenteArt. 2 lett. d), art. 18Organizzazione aziendaleAttua le direttive del datore di lavoro, organizza e sovrintende
PrepostoArt. 2 lett. e), art. 19Organizzazione aziendale (obbligo di comunicazione formale dal 2021)Sorveglia e controlla l'attuazione delle misure di sicurezza
RSPPArtt. 17, 31-33Nominato dal datore di lavoro (interno o esterno)Coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione
ASPPArtt. 31-33Nominato dal datore di lavoro su proposta RSPPSupporta l'RSPP nelle attività del servizio
Addetti antincendioArt. 18 comma 1 lett. b), DM 2 settembre 2021Nominato dal datore di lavoroGestione emergenze incendio e evacuazione
Addetti primo soccorsoArt. 18 comma 1 lett. b), DM 388/2003Nominato dal datore di lavoroIntervento in caso di infortunio o malore
Medico competenteArt. 2 lett. h), artt. 25-41Nominato dal datore di lavoro quando obbligatorioSorveglianza sanitaria e collaborazione alla VDR
RLSArtt. 47-50Eletto o designato dai lavoratoriRappresenta i lavoratori nelle materie di salute e sicurezza

Datore di lavoro: obblighi non delegabili (art. 17) e obblighi delegabili (art. 16)

Il datore di lavoroè il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva (art. 2 lett. b).

L'art. 17 D.Lgs. 81/08 individua due obblighi che il datore di lavoro non può delegare ad altri soggetti, nemmeno con delega formale ex art. 16:

  • La valutazione di tutti i rischicon la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), ai sensi degli artt. 17, 28 e 29. Il DVR deve essere firmato dal datore di lavoro, dall'RSPP, dal medico competente (ove presente) e dal RLS o RLST.
  • La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Il datore di lavoro può assumere direttamente il ruolo di RSPP nei casi e con i limiti previsti dall'art. 34 e dall'Allegato II del decreto.

Tutti gli altri obblighi elencati all'art. 18(nominare gli addetti alle emergenze, fornire i DPI, richiedere l'osservanza delle misure di sicurezza, adempiere agli obblighi informativi e formativi, ecc.) possono essere delegati ai sensi dell'art. 16a dirigenti o soggetti dotati di adeguata competenza professionale, mediante atto scritto con data certa, previa accettazione del delegato e con attribuzione delle risorse necessarie. La delega non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità di vigilare sull'adempimento degli obblighi delegati.

Dirigente: definizione e responsabilità (art. 2 lett. d)

Il dirigenteè la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2 lett. d D.Lgs. 81/08).

La qualifica di dirigente ai fini del D.Lgs. 81/08 è funzionalee non coincide necessariamente con la qualifica contrattuale: anche un lavoratore inquadrato con qualifica contrattuale inferiore può essere considerato dirigente della sicurezza se di fatto esercita poteri organizzativi e gestionali rilevanti. I principali obblighi del dirigente sono elencati all'art. 18 e corrispondono agli obblighi delegabili del datore di lavoro. In caso di delega ex art. 16, il dirigente risponde in proprio degli obblighi ricevuti in delega.

La formazione obbligatoria per i dirigenti è disciplinata dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (sostituito dal nuovo Accordo in vigore dal 30 giugno 2022): corso di formazione di 16 ore con aggiornamento quinquennale di 6 ore.

Preposto: definizione, nomina, obblighi rafforzati dall'art. 34 D.Lgs. 146/2021

Il prepostoè la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2 lett. e D.Lgs. 81/08).

Il D.Lgs. 146/2021(decreto di recepimento della Direttiva UE 2019/1152) ha significativamente rafforzato il ruolo del preposto, introducendo con l'art. 34:

  • Obbligo di individuazione e comunicazione formale: i datori di lavoro e i dirigenti devono individuare il preposto e comunicarne il nominativo ai lavoratori. La comunicazione deve essere documentata.
  • Obbligo di intervento e sospensione dell'attività: il preposto ha ora l'obbligo (non solo la facoltà) di interrompere temporaneamente l'attività in caso di pericolo grave e immediato, informando i superiori. Il preposto che non interviene risponde penalmente.
  • Formazione aggiuntiva obbligatoria: il preposto deve ricevere una formazione specifica di almeno 6 ore in aggiunta alla formazione ordinaria prevista per i lavoratori, con aggiornamento biennale di almeno 6 ore.

La figura del preposto è presente in tutte le aziende in cui vi sono lavoratori subordinati con funzioni di sovrintendenza, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa. L'omessa individuazione formale costituisce violazione sanzionata amministrativamente.

RSPP e ASPP: nomina interna/esterna, requisiti formativi (art. 32), aggiornamento quinquennale

Il Servizio di Prevenzione e Protezione(SPP) è composto dall'RSPP (Responsabile) e dagli ASPP (Addetti). Il datore di lavoro istituisce il servizio all'interno dell'azienda o lo affida, in tutto o in parte, a persone o servizi esterni (art. 31). Nelle aziende fino a 30 lavoratori in settori a rischio non elevato, il datore di lavoro può assumere direttamente il ruolo di RSPP (art. 34, Allegato II).

I requisiti formativiper RSPP e ASPP sono disciplinati dall'art. 32 D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016:

  • Modulo A (28 ore): modulo base, uguale per tutti i settori, valido a vita.
  • Modulo B (da 48 a 68 ore a seconda del macrosettore ATECO di appartenenza): modulo tecnico specialistico. Deve essere completato entro 12 mesi dal Modulo A.
  • Modulo C (24 ore): solo per RSPP, non richiesto per ASPP.
  • Aggiornamento quinquennale: sia RSPP che ASPP devono completare aggiornamenti ogni 5 anni (40 ore per RSPP, importo variabile per ASPP in base al macrosettore).

La nomina dell'RSPP deve essere formalizzata con atto scritto e accettata dal designato. In caso di RSPP esterno, deve essere stipulato un contratto che definisca le modalità di svolgimento delle attività. La mancata nomina dell'RSPP è un obbligo non delegabile del datore di lavoro sanzionato penalmente (art. 55).

Addetti antincendio e primo soccorso: formazione specifica e rapporto con il numero di lavoratori

Il datore di lavoro ha l'obbligo di designare un numero sufficiente di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro e diprimo soccorso(art. 18 comma 1 lett. b). La norma non fissa un rapporto numerico preciso, richiedendo che il numero sia "adeguato" alle dimensioni e ai rischi dell'azienda.

Per gli addetti antincendio, la formazione è disciplinata dal DM 2 settembre 2021 (che ha sostituito il DM 10 marzo 1998):

  • Rischio basso: corso di 4 ore (modulo teorico + prova pratica).
  • Rischio medio: corso di 8 ore (teoria + pratica con esercitazione antincendio).
  • Rischio alto: corso di 16 ore con esercitazione pratica obbligatoria e verifica dell'apprendimento.

Per gli addetti al primo soccorso, la formazione è disciplinata dal DM 388/2003:

  • Gruppo A (aziende con attività a rischio elevato, con 3 o più lavoratori): corso di 16 ore con aggiornamento triennale di 6 ore.
  • Gruppo B e C (aziende meno rischiose): corso di 12 ore con aggiornamento triennale di 4 ore.

La classificazione dell'azienda nel gruppo A, B o C dipende dal codice ATECO e dal numero di lavoratori. Nelle aziende con più sedi o cantieri, occorre garantire la presenza di addetti formati in ciascun luogo di lavoro dove si svolgono attività.

Medico competente: quando è obbligatorio e come viene nominato

Il medico competenteè il medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dall'art. 38 D.Lgs. 81/08, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria (art. 2 lett. h).

La nomina del medico competente è obbligatoriaquando la valutazione dei rischi rileva la necessità della sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41, e cioè:

  • nei casi previsti dalla normativa vigente (esposizione a rumore, vibrazioni, sostanze chimiche, agenti cancerogeni, radiazioni ionizzanti, movimentazione manuale di carichi, lavoro ai videoterminali oltre le soglie di legge, ecc.);
  • nelle ipotesi individuate dal medico competente stesso, su richiesta del lavoratore e qualora il medico la ritenga correlata ai rischi lavorativi;
  • in tutti i casi in cui il DVR evidenzi rischi per la salute che richiedano accertamenti sanitari periodici o preventivi.

La nomina avviene con atto scritto tra datore di lavoro e medico competente. Il medico competente collabora alla redazione del DVR (art. 29 comma 1), partecipa alla riunione periodica (art. 35), esprime giudizi di idoneità alla mansione specifica e informa i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria. Il medico competente che riconosca condizioni di salute incompatibili con la mansione può esprimere giudizi di inidoneità parziale, temporanea o permanente.

RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): elezione e attribuzioni (art. 50)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2 lett. i). Il numero di RLS varia in funzione delle dimensioni aziendali:

  • Aziende fino a 15 lavoratori: 1 RLS, eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure identificato nell'RLST (Rappresentante Territoriale) dove non è possibile effettuare elezioni.
  • Aziende da 16 a 200 lavoratori: 1 RLS.
  • Aziende da 201 a 1.000 lavoratori: 3 RLS.
  • Aziende oltre 1.000 lavoratori: 6 RLS.

Le attribuzioni del RLS sono elencate all'art. 50:

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
  • è consultato sulla designazione del RSPP, degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
  • è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle riguardanti le sostanze e le miscele pericolose, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
  • promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è di norma sentito;
  • partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35.

Il RLS ha diritto alla formazione obbligatoria prevista dagli accordi collettivi nazionali: corso iniziale di 32 ore (per aziende fino a 50 lavoratori) o di 40 ore (per aziende con oltre 50 lavoratori), con aggiornamento annuale di 4 o 8 ore. Al RLS devono essere garantite le ore necessarie per lo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione.

Come redigere e aggiornare l'organigramma nel DVR

L'organigramma della sicurezza deve essere parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi(DVR) o essere ad esso allegato. L'art. 28 comma 2 lett. crichiede che il DVR contenga l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere. Ai fini della corretta redazione dell'organigramma:

  • Indicare i nominatividi tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/08 (datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS, addetti antincendio, addetti primo soccorso, preposti e dirigenti ove individuati formalmente). L'indicazione dei soli ruoli senza i nominativi non soddisfa il requisito di completezza.
  • Allegare la documentazione di nomina: atti di nomina firmati, accettazione degli incarichi, contratti con soggetti esterni (RSPP esterno, medico competente), verbali di elezione del RLS.
  • Indicare i requisiti formativi: attestati di formazione di ciascuna figura, con date di conseguimento e scadenze di aggiornamento.
  • Aggiornare l'organigrammaad ogni variazione rilevante: cambio di RSPP, nuova nomina del medico competente, elezione di nuovo RLS, individuazione di nuovi preposti, variazioni nell'organigramma aziendale che incidono sulle responsabilità in materia di sicurezza. L'art. 29 comma 3 prevede l'obbligo di rielaborare il DVR in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza.
  • Rappresentazione grafica: sebbene non obbligatoria, la rappresentazione grafica a organigramma (schema gerarchico con linee di riporto e responsabilità) facilita la lettura da parte degli organi di vigilanza e dei lavoratori, ed è buona prassi documentale.

Supportiamo la verifica e la redazione dell'organigramma della sicurezza nell'ambito della consulenza per la predisposizione e l'aggiornamento del DVR, assicurando la coerenza tra la struttura organizzativa reale e le figure nominate formalmente.

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Domande frequentiFAQ

Il datore di lavoro può svolgere anche il ruolo di RSPP?
Il datore di lavoro può assumere direttamente le funzioni di RSPP (art. 34 D.Lgs. 81/08) solo nei casi previsti dall'Allegato II del decreto, che individua i settori di attività e le dimensioni aziendali in cui è consentito. In generale, è ammesso per aziende fino a 30 lavoratori in settori non ad alto rischio. In ogni caso, il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP deve frequentare i corsi di formazione e aggiornamento previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
Quanti addetti antincendio e primo soccorso deve avere un'azienda?
Il D.Lgs. 81/08 richiede un numero 'adeguato' di addetti senza fissare un rapporto numerico preciso. Il numero deve essere sufficiente a garantire la copertura in tutti i turni di lavoro e in tutte le sedi operative. Nella pratica, gli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro) valutano l'adeguatezza in base alle dimensioni, ai rischi e alla distribuzione dei lavoratori. Il DVR deve motivare il numero di addetti designati.
Cosa succede se il RLS non viene eletto?
Se i lavoratori non procedono all'elezione del RLS (o non vogliono designarne uno), le funzioni di rappresentanza in materia di sicurezza sono svolte dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), figura esterna designata dagli organismi paritetici o dalle organizzazioni sindacali territoriali. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'organismo paritetico competente l'assenza di RLS eletto in azienda. L'assenza di RLS non esonera il datore di lavoro dagli obblighi di consultazione.
L'organigramma della sicurezza deve essere consegnato a tutti i lavoratori?
Il D.Lgs. 81/08 non prevede l'obbligo di consegnare fisicamente l'organigramma a ogni lavoratore, ma l'art. 36 obbliga il datore di lavoro a informare i lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione, nonché sui nominativi delle figure della sicurezza (RSPP, medico competente, addetti alle emergenze). Il nominativo del preposto deve essere comunicato ai lavoratori ai sensi del D.Lgs. 146/2021. L'organigramma deve essere accessibile nel DVR, consultabile dai lavoratori e dal RLS.

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