L'organigramma della sicurezza è la rappresentazione formale delle figure responsabili della prevenzione in azienda, previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e ASPP (Addetti al Servizio), addetti antincendio e primo soccorso, medico competente e RLS(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Ogni figura ha ruolo, requisiti formativi e obblighi distinti; l'organigramma deve essere allegato o richiamato nel DVR e aggiornato ad ogni variazione organizzativa rilevante.
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Le figure del D.Lgs. 81/08: chi sono e cosa fanno
Il D.Lgs. 81/08 individua un sistema articolato di figure con responsabilità specifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La tabella seguente offre una panoramica sintetica:
| Figura | Riferimento normativo | Nomina | Funzione principale |
|---|---|---|---|
| Datore di lavoro | Art. 2 lett. b), artt. 17-18 | Per legge (titolare del rapporto) | Obblighi non delegabili (DVR, nomina RSPP) e obblighi delegabili |
| Dirigente | Art. 2 lett. d), art. 18 | Organizzazione aziendale | Attua le direttive del datore di lavoro, organizza e sovrintende |
| Preposto | Art. 2 lett. e), art. 19 | Organizzazione aziendale (obbligo di comunicazione formale dal 2021) | Sorveglia e controlla l'attuazione delle misure di sicurezza |
| RSPP | Artt. 17, 31-33 | Nominato dal datore di lavoro (interno o esterno) | Coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione |
| ASPP | Artt. 31-33 | Nominato dal datore di lavoro su proposta RSPP | Supporta l'RSPP nelle attività del servizio |
| Addetti antincendio | Art. 18 comma 1 lett. b), DM 2 settembre 2021 | Nominato dal datore di lavoro | Gestione emergenze incendio e evacuazione |
| Addetti primo soccorso | Art. 18 comma 1 lett. b), DM 388/2003 | Nominato dal datore di lavoro | Intervento in caso di infortunio o malore |
| Medico competente | Art. 2 lett. h), artt. 25-41 | Nominato dal datore di lavoro quando obbligatorio | Sorveglianza sanitaria e collaborazione alla VDR |
| RLS | Artt. 47-50 | Eletto o designato dai lavoratori | Rappresenta i lavoratori nelle materie di salute e sicurezza |
Datore di lavoro: obblighi non delegabili (art. 17) e obblighi delegabili (art. 16)
Il datore di lavoroè il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva (art. 2 lett. b).
L'art. 17 D.Lgs. 81/08 individua due obblighi che il datore di lavoro non può delegare ad altri soggetti, nemmeno con delega formale ex art. 16:
- La valutazione di tutti i rischicon la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), ai sensi degli artt. 17, 28 e 29. Il DVR deve essere firmato dal datore di lavoro, dall'RSPP, dal medico competente (ove presente) e dal RLS o RLST.
- La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Il datore di lavoro può assumere direttamente il ruolo di RSPP nei casi e con i limiti previsti dall'art. 34 e dall'Allegato II del decreto.
Tutti gli altri obblighi elencati all'art. 18(nominare gli addetti alle emergenze, fornire i DPI, richiedere l'osservanza delle misure di sicurezza, adempiere agli obblighi informativi e formativi, ecc.) possono essere delegati ai sensi dell'art. 16a dirigenti o soggetti dotati di adeguata competenza professionale, mediante atto scritto con data certa, previa accettazione del delegato e con attribuzione delle risorse necessarie. La delega non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità di vigilare sull'adempimento degli obblighi delegati.
Dirigente: definizione e responsabilità (art. 2 lett. d)
Il dirigenteè la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2 lett. d D.Lgs. 81/08).
La qualifica di dirigente ai fini del D.Lgs. 81/08 è funzionalee non coincide necessariamente con la qualifica contrattuale: anche un lavoratore inquadrato con qualifica contrattuale inferiore può essere considerato dirigente della sicurezza se di fatto esercita poteri organizzativi e gestionali rilevanti. I principali obblighi del dirigente sono elencati all'art. 18 e corrispondono agli obblighi delegabili del datore di lavoro. In caso di delega ex art. 16, il dirigente risponde in proprio degli obblighi ricevuti in delega.
La formazione obbligatoria per i dirigenti è disciplinata dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (sostituito dal nuovo Accordo in vigore dal 30 giugno 2022): corso di formazione di 16 ore con aggiornamento quinquennale di 6 ore.
Preposto: definizione, nomina, obblighi rafforzati dall'art. 34 D.Lgs. 146/2021
Il prepostoè la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2 lett. e D.Lgs. 81/08).
Il D.Lgs. 146/2021(decreto di recepimento della Direttiva UE 2019/1152) ha significativamente rafforzato il ruolo del preposto, introducendo con l'art. 34:
- Obbligo di individuazione e comunicazione formale: i datori di lavoro e i dirigenti devono individuare il preposto e comunicarne il nominativo ai lavoratori. La comunicazione deve essere documentata.
- Obbligo di intervento e sospensione dell'attività: il preposto ha ora l'obbligo (non solo la facoltà) di interrompere temporaneamente l'attività in caso di pericolo grave e immediato, informando i superiori. Il preposto che non interviene risponde penalmente.
- Formazione aggiuntiva obbligatoria: il preposto deve ricevere una formazione specifica di almeno 6 ore in aggiunta alla formazione ordinaria prevista per i lavoratori, con aggiornamento biennale di almeno 6 ore.
La figura del preposto è presente in tutte le aziende in cui vi sono lavoratori subordinati con funzioni di sovrintendenza, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa. L'omessa individuazione formale costituisce violazione sanzionata amministrativamente.
RSPP e ASPP: nomina interna/esterna, requisiti formativi (art. 32), aggiornamento quinquennale
Il Servizio di Prevenzione e Protezione(SPP) è composto dall'RSPP (Responsabile) e dagli ASPP (Addetti). Il datore di lavoro istituisce il servizio all'interno dell'azienda o lo affida, in tutto o in parte, a persone o servizi esterni (art. 31). Nelle aziende fino a 30 lavoratori in settori a rischio non elevato, il datore di lavoro può assumere direttamente il ruolo di RSPP (art. 34, Allegato II).
I requisiti formativiper RSPP e ASPP sono disciplinati dall'art. 32 D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016:
- Modulo A (28 ore): modulo base, uguale per tutti i settori, valido a vita.
- Modulo B (da 48 a 68 ore a seconda del macrosettore ATECO di appartenenza): modulo tecnico specialistico. Deve essere completato entro 12 mesi dal Modulo A.
- Modulo C (24 ore): solo per RSPP, non richiesto per ASPP.
- Aggiornamento quinquennale: sia RSPP che ASPP devono completare aggiornamenti ogni 5 anni (40 ore per RSPP, importo variabile per ASPP in base al macrosettore).
La nomina dell'RSPP deve essere formalizzata con atto scritto e accettata dal designato. In caso di RSPP esterno, deve essere stipulato un contratto che definisca le modalità di svolgimento delle attività. La mancata nomina dell'RSPP è un obbligo non delegabile del datore di lavoro sanzionato penalmente (art. 55).
Addetti antincendio e primo soccorso: formazione specifica e rapporto con il numero di lavoratori
Il datore di lavoro ha l'obbligo di designare un numero sufficiente di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro e diprimo soccorso(art. 18 comma 1 lett. b). La norma non fissa un rapporto numerico preciso, richiedendo che il numero sia "adeguato" alle dimensioni e ai rischi dell'azienda.
Per gli addetti antincendio, la formazione è disciplinata dal DM 2 settembre 2021 (che ha sostituito il DM 10 marzo 1998):
- Rischio basso: corso di 4 ore (modulo teorico + prova pratica).
- Rischio medio: corso di 8 ore (teoria + pratica con esercitazione antincendio).
- Rischio alto: corso di 16 ore con esercitazione pratica obbligatoria e verifica dell'apprendimento.
Per gli addetti al primo soccorso, la formazione è disciplinata dal DM 388/2003:
- Gruppo A (aziende con attività a rischio elevato, con 3 o più lavoratori): corso di 16 ore con aggiornamento triennale di 6 ore.
- Gruppo B e C (aziende meno rischiose): corso di 12 ore con aggiornamento triennale di 4 ore.
La classificazione dell'azienda nel gruppo A, B o C dipende dal codice ATECO e dal numero di lavoratori. Nelle aziende con più sedi o cantieri, occorre garantire la presenza di addetti formati in ciascun luogo di lavoro dove si svolgono attività.
Medico competente: quando è obbligatorio e come viene nominato
Il medico competenteè il medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dall'art. 38 D.Lgs. 81/08, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria (art. 2 lett. h).
La nomina del medico competente è obbligatoriaquando la valutazione dei rischi rileva la necessità della sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41, e cioè:
- nei casi previsti dalla normativa vigente (esposizione a rumore, vibrazioni, sostanze chimiche, agenti cancerogeni, radiazioni ionizzanti, movimentazione manuale di carichi, lavoro ai videoterminali oltre le soglie di legge, ecc.);
- nelle ipotesi individuate dal medico competente stesso, su richiesta del lavoratore e qualora il medico la ritenga correlata ai rischi lavorativi;
- in tutti i casi in cui il DVR evidenzi rischi per la salute che richiedano accertamenti sanitari periodici o preventivi.
La nomina avviene con atto scritto tra datore di lavoro e medico competente. Il medico competente collabora alla redazione del DVR (art. 29 comma 1), partecipa alla riunione periodica (art. 35), esprime giudizi di idoneità alla mansione specifica e informa i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria. Il medico competente che riconosca condizioni di salute incompatibili con la mansione può esprimere giudizi di inidoneità parziale, temporanea o permanente.
RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): elezione e attribuzioni (art. 50)
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2 lett. i). Il numero di RLS varia in funzione delle dimensioni aziendali:
- Aziende fino a 15 lavoratori: 1 RLS, eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure identificato nell'RLST (Rappresentante Territoriale) dove non è possibile effettuare elezioni.
- Aziende da 16 a 200 lavoratori: 1 RLS.
- Aziende da 201 a 1.000 lavoratori: 3 RLS.
- Aziende oltre 1.000 lavoratori: 6 RLS.
Le attribuzioni del RLS sono elencate all'art. 50:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
- è consultato sulla designazione del RSPP, degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle riguardanti le sostanze e le miscele pericolose, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è di norma sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35.
Il RLS ha diritto alla formazione obbligatoria prevista dagli accordi collettivi nazionali: corso iniziale di 32 ore (per aziende fino a 50 lavoratori) o di 40 ore (per aziende con oltre 50 lavoratori), con aggiornamento annuale di 4 o 8 ore. Al RLS devono essere garantite le ore necessarie per lo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione.
Come redigere e aggiornare l'organigramma nel DVR
L'organigramma della sicurezza deve essere parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi(DVR) o essere ad esso allegato. L'art. 28 comma 2 lett. crichiede che il DVR contenga l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere. Ai fini della corretta redazione dell'organigramma:
- Indicare i nominatividi tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/08 (datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS, addetti antincendio, addetti primo soccorso, preposti e dirigenti ove individuati formalmente). L'indicazione dei soli ruoli senza i nominativi non soddisfa il requisito di completezza.
- Allegare la documentazione di nomina: atti di nomina firmati, accettazione degli incarichi, contratti con soggetti esterni (RSPP esterno, medico competente), verbali di elezione del RLS.
- Indicare i requisiti formativi: attestati di formazione di ciascuna figura, con date di conseguimento e scadenze di aggiornamento.
- Aggiornare l'organigrammaad ogni variazione rilevante: cambio di RSPP, nuova nomina del medico competente, elezione di nuovo RLS, individuazione di nuovi preposti, variazioni nell'organigramma aziendale che incidono sulle responsabilità in materia di sicurezza. L'art. 29 comma 3 prevede l'obbligo di rielaborare il DVR in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza.
- Rappresentazione grafica: sebbene non obbligatoria, la rappresentazione grafica a organigramma (schema gerarchico con linee di riporto e responsabilità) facilita la lettura da parte degli organi di vigilanza e dei lavoratori, ed è buona prassi documentale.
Supportiamo la verifica e la redazione dell'organigramma della sicurezza nell'ambito della consulenza per la predisposizione e l'aggiornamento del DVR, assicurando la coerenza tra la struttura organizzativa reale e le figure nominate formalmente.
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Domande frequentiFAQ
Il datore di lavoro può svolgere anche il ruolo di RSPP?
Quanti addetti antincendio e primo soccorso deve avere un'azienda?
Cosa succede se il RLS non viene eletto?
L'organigramma della sicurezza deve essere consegnato a tutti i lavoratori?
Fonti normative
- D.Lgs. 81/08 art. 2 — Definizioni (datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP, RLS, medico competente)
- D.Lgs. 81/08 artt. 17-18 — Obblighi del datore di lavoro non delegabili e delegabili
- D.Lgs. 81/08 artt. 28-29 — Oggetto e modalità della valutazione dei rischi (DVR)
- D.Lgs. 81/08 art. 32 — Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
- D.Lgs. 81/08 art. 50 — Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- D.Lgs. 146/2021 art. 34 — Rafforzamento del ruolo del preposto
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