L’ASPP (addetto al servizio di prevenzione e protezione) è una persona in possesso dei requisiti dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 che fa parte del servizio di prevenzione e protezione (art. 2, comma 1, lett. g). Collabora con l’RSPP nell’individuazione dei rischi, nell’elaborazione delle misure e delle procedure, nella formazione dei lavoratori. La nomina non è obbligatoria in generale: il datore di lavoro organizza il servizio con un numero di addetti adeguato alle dimensioni e ai rischi dell’azienda (art. 31, comma 2), e in molte piccole imprese il servizio è composto dal solo RSPP.
ASPP e RSPP a confronto
| ASPP | RSPP | |
|---|---|---|
| Ruolo | Componente del servizio | Coordina il servizio e risponde al datore di lavoro |
| Titolo di studio | Diploma di istruzione secondaria superiore | Diploma di istruzione secondaria superiore |
| Percorso formativo | Modulo A (28 h) + Modulo B comune (48 h) + eventuali moduli di specializzazione | Come l’ASPP, più il Modulo C (24 h) |
| Aggiornamento | 20 ore ogni 5 anni | 40 ore ogni 5 anni |
Le durate sono quelle dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), che ha sostituito i precedenti accordi del 2016 e seguenti. Chi possiede alcune lauree indicate dall’art. 32, comma 5, è esonerato dalla frequenza dei moduli A e B, non dall’aggiornamento.
Cosa fa in pratica
- Sopralluoghi nei reparti e raccolta di dati per la valutazione dei rischi.
- Supporto alla redazione e all’aggiornamento del DVR e delle procedure di sicurezza.
- Gestione di scadenze: formazione, visite mediche, verifiche periodiche delle attrezzature.
- Partecipazione alla riunione periodica su richiesta del datore di lavoro.
Come l’RSPP, l’ASPP è un consulente del datore di lavoro: non ha un potere decisionale proprio e non ha sanzioni penali dirette nel D.Lgs. 81/2008, ma può rispondere in sede penale se un errore tecnico nelle sue valutazioni contribuisce a un infortunio.
Errori frequenti
- Nominare ASPP una persona senza il Modulo B adatto al settore.
- Non programmare le 20 ore di aggiornamento nel quinquennio.
- Confondere l’ASPP con il preposto o con l’addetto alle emergenze, che hanno ruoli diversi.
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 31 — Servizio di prevenzione e protezione
- D.Lgs. 81/2008, art. 32 — Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili
- D.Lgs. 81/2008, art. 33 — Compiti del servizio di prevenzione e protezione
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR (GU n. 119 del 24/05/2025)
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