Il RLS rappresenta i lavoratori sulle questioni di salute e sicurezza. Non lo nomina il datore di lavoro: lo eleggono o designano i lavoratori (art. 47 D.Lgs. 81/08). In ogni azienda o unità produttiva deve esserci un RLS. Se i lavoratori non lo eleggono, le sue funzioni passano al RLS territoriale (RLST) o di sito produttivo. Il RLS va consultato prima della valutazione dei rischi, ha accesso ai luoghi di lavoro e ai documenti sulla sicurezza e deve ricevere una formazione specifica.
Come si individua
- Fino a 15 lavoratori: lo eleggono direttamente i lavoratori al loro interno, oppure si ricorre a un RLS individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto (art. 47, comma 3).
- Oltre 15 lavoratori: è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Se queste mancano, lo eleggono i lavoratori al loro interno (art. 47, comma 4).
- Nessuna elezione: le funzioni sono esercitate dal RLS territoriale (art. 48) o dal RLS di sito produttivo (art. 49) nei grandi siti indicati dalla norma.
Il datore di lavoro non sceglie il RLS. Deve però agevolarne l’elezione e comunicare all’INAIL, per via telematica, il nominativo del RLS in caso di nuova elezione o designazione (art. 18, comma 1, lett. aa).
Quanti RLS servono (art. 47, comma 7)
| Lavoratori in azienda o unità produttiva | Numero minimo di RLS |
|---|---|
| fino a 200 | 1 |
| da 201 a 1.000 | 3 |
| oltre 1.000 | 6 |
La contrattazione collettiva può aumentare questi numeri.
Cosa può fare (art. 50)
- accedere ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;
- essere consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione dei rischi e sulla designazione di RSPP, addetti all’emergenza e medico competente;
- essere consultato sull’organizzazione della formazione;
- ricevere informazioni e documentazione aziendale sulla valutazione dei rischi, compresa una copia del DVR;
- partecipare alla riunione periodica dell’art. 35;
- formulare osservazioni durante le visite degli organi di vigilanza;
- fare ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza.
Il RLS deve avere il tempo necessario per svolgere l’incarico senza perdita di retribuzione, non può subire pregiudizi per la sua attività e ha le stesse tutele delle rappresentanze sindacali. La sua funzione è incompatibile con quella di RSPP o ASPP (art. 50, comma 7).
Formazione (art. 37, commi 10 e 11)
- corso iniziale di almeno 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda;
- aggiornamento annuale di almeno 4 ore nelle imprese da 15 a 50 lavoratori e di 8 ore oltre i 50;
- sotto i 15 lavoratori modalità e durata dell’aggiornamento sono rimesse alla contrattazione collettiva.
Errori frequenti
- RLS “nominato” dal titolare, senza elezione da parte dei lavoratori.
- Nessuna traccia scritta della consultazione sul DVR.
- Aggiornamento annuale non svolto o nominativo non comunicato all’INAIL.
- Il RLS è anche ASPP o RSPP, ruoli incompatibili.
Per i dubbi operativi (elezione, permessi, aziende senza RLS) vedi le FAQ sul RLS.
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 47 — Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- D.Lgs. 81/2008, art. 48 — RLS territoriale
- D.Lgs. 81/2008, art. 50 — Attribuzioni del RLS
- D.Lgs. 81/2008, art. 37 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- D.Lgs. 81/2008, art. 18 — Obblighi del datore di lavoro (comma 1, lett. aa)
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