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RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

La persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli sugli aspetti di salute e sicurezza (art. 2, comma 1, lett. i, D.Lgs. 81/08).

Risposta rapida

Il RLS rappresenta i lavoratori sulle questioni di salute e sicurezza. Non lo nomina il datore di lavoro: lo eleggono o designano i lavoratori (art. 47 D.Lgs. 81/08). In ogni azienda o unità produttiva deve esserci un RLS. Se i lavoratori non lo eleggono, le sue funzioni passano al RLS territoriale (RLST) o di sito produttivo. Il RLS va consultato prima della valutazione dei rischi, ha accesso ai luoghi di lavoro e ai documenti sulla sicurezza e deve ricevere una formazione specifica.

Come si individua

  • Fino a 15 lavoratori: lo eleggono direttamente i lavoratori al loro interno, oppure si ricorre a un RLS individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto (art. 47, comma 3).
  • Oltre 15 lavoratori: è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Se queste mancano, lo eleggono i lavoratori al loro interno (art. 47, comma 4).
  • Nessuna elezione: le funzioni sono esercitate dal RLS territoriale (art. 48) o dal RLS di sito produttivo (art. 49) nei grandi siti indicati dalla norma.

Il datore di lavoro non sceglie il RLS. Deve però agevolarne l’elezione e comunicare all’INAIL, per via telematica, il nominativo del RLS in caso di nuova elezione o designazione (art. 18, comma 1, lett. aa).

Quanti RLS servono (art. 47, comma 7)

Lavoratori in azienda o unità produttivaNumero minimo di RLS
fino a 2001
da 201 a 1.0003
oltre 1.0006

La contrattazione collettiva può aumentare questi numeri.

Cosa può fare (art. 50)

  • accedere ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;
  • essere consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione dei rischi e sulla designazione di RSPP, addetti all’emergenza e medico competente;
  • essere consultato sull’organizzazione della formazione;
  • ricevere informazioni e documentazione aziendale sulla valutazione dei rischi, compresa una copia del DVR;
  • partecipare alla riunione periodica dell’art. 35;
  • formulare osservazioni durante le visite degli organi di vigilanza;
  • fare ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza.

Il RLS deve avere il tempo necessario per svolgere l’incarico senza perdita di retribuzione, non può subire pregiudizi per la sua attività e ha le stesse tutele delle rappresentanze sindacali. La sua funzione è incompatibile con quella di RSPP o ASPP (art. 50, comma 7).

Formazione (art. 37, commi 10 e 11)

  • corso iniziale di almeno 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda;
  • aggiornamento annuale di almeno 4 ore nelle imprese da 15 a 50 lavoratori e di 8 ore oltre i 50;
  • sotto i 15 lavoratori modalità e durata dell’aggiornamento sono rimesse alla contrattazione collettiva.

Errori frequenti

  • RLS “nominato” dal titolare, senza elezione da parte dei lavoratori.
  • Nessuna traccia scritta della consultazione sul DVR.
  • Aggiornamento annuale non svolto o nominativo non comunicato all’INAIL.
  • Il RLS è anche ASPP o RSPP, ruoli incompatibili.

Per i dubbi operativi (elezione, permessi, aziende senza RLS) vedi le FAQ sul RLS.

Fonti normative

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