L’RLST è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale: esercita le competenze dell’RLS, con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza, nelle quali non sia stato eletto o designato un RLS (art. 48, comma 1, D.Lgs. 81/2008). Le modalità di elezione o designazione sono fissate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria.
Cosa fa
- Ha le stesse attribuzioni dell’RLS (art. 50): accesso ai luoghi di lavoro, consultazione su valutazione dei rischi e nomine, accesso al DVR, proposte e segnalazioni.
- Accede ai luoghi di lavoro previo preavviso al datore di lavoro, secondo le modalità degli accordi; in caso di impedimento ne informa l’organismo paritetico o, in mancanza, l’organo di vigilanza (art. 48, comma 5).
- Non può esercitare altre funzioni sindacali operative (art. 48, comma 8).
Formazione
L’RLST ha diritto a una formazione particolare, con durata minima di 64 ore iniziali da completare entro tre mesi dall’elezione o designazione e 8 ore di aggiornamento annuale (art. 48, comma 7).
Cosa significa per l’azienda
Se i lavoratori non eleggono un RLS interno, l’azienda non resta senza rappresentante: le funzioni sono svolte dall’RLST. L’art. 48, comma 2, prevede inoltre che le aziende in cui non è stato eletto o designato l’RLS partecipino al fondo dell’art. 52; le modalità di contribuzione sono rimesse alla normativa attuativa. Il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL il nominativo dell’RLS quando è eletto (art. 18, comma 1, lett. aa).
Fonti normative
Voci e pagine collegate
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