L’RLS non ha una posizione di garanzia: il D.Lgs. 81/2008 gli attribuisce diritti di accesso, consultazione, proposta e ricorso (art. 50), non obblighi di prevenzione sanzionati penalmente. Per questo la giurisprudenza esclude, in linea generale, che risponda degli infortuni per il solo fatto di ricoprire l’incarico. Resta possibile, come per chiunque, un concorso colposo se con una propria condotta attiva contribuisce a causare il rischio.
I principi affermati dalla Cassazione
1. L’RLS non è destinatario di obblighi prevenzionistici
Nel sistema del D.Lgs. 81/2008 i garanti sono datore di lavoro, dirigenti e preposti (oltre a figure come il medico competente per i propri compiti). L’RLS rappresenta i lavoratori: non ha poteri organizzativi né di spesa e non è tenuto a impedire l’evento ai sensi dell’art. 40, c. 2, c.p. Le sue prerogative sono strumenti di partecipazione, non doveri sanzionati.
art. 50 D.Lgs. 81/2008art. 40 c. 2 c.p.
2. Il mancato esercizio delle prerogative non sposta la responsabilità
Se l’RLS non ha segnalato un rischio o non ha chiesto il DVR, il datore di lavoro non può invocarlo per alleggerire la propria posizione: la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione restano obblighi suoi.
3. Concorso possibile solo per condotte proprie
Le regole generali sulla cooperazione colposa (art. 113 c.p.) valgono anche per l’RLS: se, per esempio, è anche preposto di fatto, o se con un proprio comportamento crea il pericolo, può risponderne in base a quel ruolo o a quella condotta, non in quanto rappresentante.
art. 113 c.p.art. 299 D.Lgs. 81/2008
4. Ostacolare l’RLS è un illecito del datore di lavoro
Negare l’accesso al DVR, non consultarlo nei casi previsti o non garantirgli tempo e formazione sono violazioni degli obblighi del datore (art. 18 e art. 50). L’RLS non può subire pregiudizi per la sua attività e ha le stesse tutele delle rappresentanze sindacali (art. 50, c. 2).
Cosa può fare l’RLS
- accedere ai luoghi di lavoro e ricevere copia del DVR, che consulta in azienda (art. 18, c. 1, lett. o);
- essere consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, sulla nomina di RSPP, addetti alle emergenze e medico competente, e sull’organizzazione della formazione;
- partecipare alla riunione periodica (art. 35) e formulare proposte;
- ricevere le informazioni degli organi di vigilanza e presentare osservazioni durante le ispezioni;
- fare ricorso alle autorità competenti se ritiene le misure adottate non idonee (art. 50, c. 1, lett. o).
Elezione e formazione
Nelle aziende fino a 15 lavoratori l’RLS è eletto direttamente dai lavoratori o individuato a livello territoriale (RLST); oltre i 15 è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali (art. 47). La formazione iniziale è di 32 ore; l’aggiornamento è annuale, di 4 ore nelle aziende da 15 a 50 lavoratori e di 8 ore oltre i 50 (art. 37, c. 10-11). Il nominativo va comunicato all’INAIL in caso di nuova elezione o designazione (art. 18, c. 1, lett. aa).
Cosa fare in azienda
- Consegnare all’RLS copia del DVR e del DUVRI e verbalizzare la consultazione prima di ogni aggiornamento della valutazione.
- Invitare l’RLS alla riunione periodica e allegare al verbale le sue osservazioni.
- Pianificare il corso iniziale di 32 ore e l’aggiornamento annuale.
- Comunicare all’INAIL il nominativo dopo l’elezione o la designazione.
Domande frequentiFAQ
L’RLS può essere condannato per un infortunio avvenuto in azienda?
L’RLS deve firmare il DVR?
Il datore di lavoro può rifiutare all’RLS la copia del DVR?
Approfondimenti collegati
Fonti normative
Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.