Il RLS è eletto o designato dai lavoratori, non nominato dal datore di lavoro. Se manca, le sue funzioni passano al RLS territoriale. Viene consultato sulla valutazione dei rischi e sulle nomine della sicurezza, può chiedere copia del DVR e partecipa alla riunione periodica. Deve seguire un corso di 32 ore, con un aggiornamento annuale nelle aziende con almeno 15 lavoratori.
La definizione e la tabella sul numero di RLS sono nella voce del glossario RLS. Qui trovi le risposte ai dubbi pratici di datori di lavoro e rappresentanti.
Domande frequenti sul RLSFAQ
Chi elegge il RLS? Lo può nominare il datore di lavoro?
No, il datore di lavoro non può nominarlo. Il RLS è eletto o designato dai lavoratori (art. 47 D.Lgs. 81/08). Nelle aziende fino a 15 lavoratori lo eleggono direttamente i lavoratori al loro interno, oppure ci si avvale di un RLS individuato per più aziende nel territorio o nel comparto. Oltre i 15 lavoratori è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda e, se queste mancano, dai lavoratori al loro interno. Le procedure di elezione sono definite dalla contrattazione collettiva. Il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL il nominativo del RLS eletto (art. 18, comma 1, lett. aa).
Cosa succede se nessun lavoratore si candida?
Se il RLS non viene eletto o designato, le sue funzioni sono esercitate dal RLS territoriale (RLST), individuato secondo gli accordi collettivi e collegato agli organismi paritetici (artt. 47, comma 8, e 48). Nei grandi siti produttivi indicati dall’art. 49 (ad esempio porti e cantieri con particolari dimensioni) opera anche il RLS di sito produttivo. Le aziende che non hanno un RLS interno partecipano al finanziamento dell’attività dei RLST secondo le modalità previste dall’art. 52.
Quanti RLS servono?
Almeno 1 fino a 200 lavoratori, 3 da 201 a 1.000 lavoratori e 6 oltre i 1.000, nelle aziende o unità produttive (art. 47, comma 7). La contrattazione collettiva può prevederne di più.
Quali sono le attribuzioni del RLS?
Secondo l’art. 50, il RLS accede ai luoghi di lavoro ed è consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, sulla designazione di RSPP, addetti all’emergenza e medico competente e sull’organizzazione della formazione. Riceve le informazioni e i documenti sulla valutazione dei rischi, gli infortuni e le malattie professionali. Partecipa alla riunione periodica, formula osservazioni durante le visite degli organi di vigilanza e propone misure di prevenzione. Può fare ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure adottate non siano idonee.
Il RLS può avere una copia del DVR?
Sì. Il datore di lavoro deve consegnare tempestivamente al RLS che la richiede una copia del DVR, anche su supporto informatico. Il RLS può consultarla solo in azienda (art. 18, comma 1, lett. o) ed è tenuto al segreto sulle informazioni riservate e sui processi produttivi di cui viene a conoscenza (art. 50, comma 6).
Il RLS ha diritto a ore di permesso retribuito?
Sì. Il RLS deve disporre del tempo necessario per svolgere l’incarico senza perdita di retribuzione, oltre che dei mezzi e degli spazi necessari (art. 50, comma 2). Il numero di ore di permesso e le modalità di utilizzo sono fissati dalla contrattazione collettiva applicata.
Il RLS può opporsi alle decisioni del datore di lavoro?
Il RLS non ha un potere di veto: le decisioni sulla sicurezza restano al datore di lavoro. Può però formulare osservazioni scritte, che è bene allegare al verbale della consultazione o della riunione periodica, e può fare ricorso alle autorità competenti, cioè ASL e Ispettorato del lavoro, quando ritiene che le misure adottate e i mezzi impiegati non siano idonei a garantire la sicurezza (art. 50, comma 1, lett. o).
Il RLS è responsabile penalmente in caso di infortunio?
In linea generale no. Il RLS ha funzioni di rappresentanza e consultazione, non poteri organizzativi o di spesa, e il D.Lgs. 81/08 non prevede sanzioni a suo carico per l’esercizio delle attribuzioni dell’art. 50. Come lavoratore resta soggetto agli obblighi dell’art. 20.
Quali tutele ha il RLS?
Il RLS non può subire pregiudizi a causa dello svolgimento della sua attività e ha le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali (art. 50, comma 2). Un provvedimento che lo penalizzi per l’attività svolta come RLS è illegittimo.
Quanta formazione deve fare il RLS?
Il corso iniziale dura almeno 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e sulle relative misure. L’aggiornamento è annuale: almeno 4 ore nelle imprese da 15 a 50 lavoratori e 8 ore nelle imprese oltre i 50. Nelle imprese con meno di 15 lavoratori l’aggiornamento segue la contrattazione collettiva (art. 37, commi 10 e 11). La formazione è a carico del datore di lavoro e si svolge in orario di lavoro.
Il RLS partecipa alla riunione periodica?
Sì. Nelle aziende con più di 15 lavoratori la riunione si tiene almeno una volta l’anno con il datore di lavoro o un suo rappresentante, l’RSPP, il medico competente, se nominato, e il RLS (art. 35). Nelle aziende fino a 15 lavoratori il RLS può chiedere la convocazione di una riunione quando le condizioni di esposizione ai rischi cambiano in modo significativo.
Il RLS può essere anche RSPP o preposto?
Non può essere RSPP né ASPP, perché le funzioni sono incompatibili (art. 50, comma 7). Nessuna norma vieta invece che il RLS sia anche preposto o addetto all’emergenza. Conviene però valutare caso per caso, perché i ruoli hanno interessi diversi.