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Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Il SPP è il cuore organizzativo della sicurezza aziendale. È composto dall'RSPP, dagli ASPP e dal personale addetto. Le sue funzioni principali sono individuazione dei rischi, elaborazione del DVR, informazione e formazione dei lavoratori.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi finalizzati alla prevenzione dei rischi in azienda (art. 2 c. 1 lett. l) D.Lgs. 81/08). È composto dall'RSPP (obbligatorio), dagli ASPP (facoltativi) e da eventuali collaboratori tecnici. Può essere interno, esterno o misto.

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Definizione (art. 2 D.Lgs. 81/08)

Il Servizio di Prevenzione e Protezioneè definito all'art. 2 c. 1 lett. l) del D.Lgs. 81/08 come «l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori». Non è una singola persona ma un'organizzazione (ufficio, struttura, gruppo di persone).

Composizione del SPP

Il SPP è composto da:

  • RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) — figura obbligatoria designata dal datore di lavoro ex art. 17, coordina il servizio;
  • ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione) — figura facoltativa salvo casi in cui la dimensione aziendale richieda più persone;
  • eventuali collaboratori tecnici per specifici settori di rischio.

Il datore di lavoro può far svolgere le funzioni del SPP sia a personale interno che a professionisti esterni.

Funzioni del SPP (art. 33 D.Lgs. 81/08)

L'art. 33 D.Lgs. 81/08 elenca le funzioni del SPP:

  • individua i fattori di rischio e valuta i rischi (in collaborazione con il medico competente);
  • elabora le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo;
  • elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • propone i programmi di formazione e informazione;
  • partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute;
  • fornisce ai lavoratori le informazioni sui rischi.

Differenze RSPP, ASPP e SPP

  • SPP: l'organizzazione nel suo insieme (ufficio/struttura)
  • RSPP: il responsabile che coordina il SPP, designato obbligatoriamente dal datore (non delegabile)
  • ASPP: addetti al SPP, supportano l'RSPP nelle attività operative

Il SPP può essere interno (personale aziendale con requisiti art. 32), esterno (consulente o studio professionale) o misto (RSPP interno + ASPP esterno o viceversa). Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e supportiamo la gestione documentale del servizio.

Domande frequentiFAQ

Il datore di lavoro può svolgere lui stesso le funzioni di RSPP?
Sì, l'art. 34 D.Lgs. 81/08 lo consente nelle aziende a rischio basso fino a 200 lavoratori e in quelle a rischio medio fino a 50 lavoratori, dopo frequenza di corso specifico (16/32/48h per rischio basso/medio/alto).
È obbligatorio avere degli ASPP oltre all'RSPP?
Gli ASPP non sono obbligatori in tutte le aziende, ma devono essere designati in numero sufficiente rispetto alle dimensioni e ai rischi aziendali (art. 31 c. 1). Nelle piccole aziende a rischio basso, l'RSPP da solo è sufficiente.
Il SPP ha accesso a tutti i luoghi di lavoro?
Sì, l'art. 33 impone che l'RSPP e gli ASPP abbiano libero accesso a tutti i luoghi di lavoro per svolgere le attività di prevenzione.
Quali sono le sanzioni per il datore che non istituisce il SPP?
La mancata designazione dell'RSPP (art. 17 c. 1 lett. b) è sanzionata dall'art. 55 D.Lgs. 81/08: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.587 a 6.709 euro.

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