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Riunione Periodica di Prevenzione (Art. 35 D.Lgs. 81/08)

La riunione periodica obbligatoria prevista dall'art. 35 D.Lgs. 81/08: obbligo per le aziende con oltre 15 dipendenti, cadenza annuale, partecipanti obbligatori, ordine del giorno minimo e verbale.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La riunione periodica di prevenzione è l'adunanza obbligatoria prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nelle aziende e unità produttive che occupano più di 15 lavoratori. Si svolge almeno una volta l'anno e costituisce il momento istituzionale in cui il datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il medico competente — quando nominato — esaminano congiuntamente l'andamento della sicurezza aziendale, i risultati della sorveglianza sanitaria, i programmi di prevenzione e le misure di miglioramento da adottare.

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Riferimento normativo

La riunione periodica è disciplinata dall'art. 35 del D.Lgs. 81/08:

  • Art. 35, comma 1: stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di indire la riunione almeno una volta all'anno nelle unità produttive con più di 15 lavoratori.
  • Art. 35, comma 2: elenca gli argomenti obbligatori dell'ordine del giorno.
  • Art. 35, comma 3: conferisce al RLS la facoltà di richiedere la convocazione della riunione in relazione a variazioni significative delle condizioni di esposizione al rischio.
  • Art. 35, comma 4: prevede la redazione di un verbale della riunione, che deve essere messo a disposizione dei partecipanti per la consultazione.

Ambito di applicazione e cadenza

L'obbligo scatta automaticamente nelle aziende e unità produttive con più di 15 lavoratori. Il computo include i lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato, i somministrati e le altre tipologie equiparate ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 81/08.

  • Cadenza ordinaria: almeno una volta all'anno, di norma entro il primo trimestre dell'anno solare per esaminare i dati dell'anno precedente.
  • Cadenza straordinaria: il RLS può richiedere la convocazione straordinaria della riunione in presenza di variazioni significative dei rischi aziendali (introduzione di nuove tecnologie, sostanze, processi produttivi, modifiche dei cicli di lavoro) o in seguito a infortuni o quasi-infortuni rilevanti.

Per le aziende con 15 o meno lavoratori non sussiste l'obbligo dell'art. 35, ma il datore di lavoro deve comunque garantire la consultazione del RLS e i momenti di confronto sulla sicurezza previsti dall'art. 50 D.Lgs. 81/08.

Partecipanti obbligatori

L'art. 35, comma 1, D.Lgs. 81/08 identifica i soggetti che devono partecipare alla riunione:

  • Datore di lavoro (o dirigente da lui delegato): convoca e presiede la riunione; è responsabile dell'attuazione delle decisioni assunte.
  • RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: partecipa in qualità di esperto tecnico e presenta l'analisi dei rischi, le misure adottate e i programmi di miglioramento.
  • RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: partecipa in rappresentanza dei lavoratori, con diritto di segnalare criticità e proporre misure di prevenzione. Può richiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni.
  • Medico competente (se nominato): partecipa per presentare i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e per proporre eventuali aggiornamenti al protocollo sanitario.

Possono partecipare, su invito del datore di lavoro, anche i dirigenti, i preposti e altri esperti interni o esterni (es. consulenti della sicurezza).

Ordine del giorno obbligatorio

L'art. 35, comma 2, D.Lgs. 81/08 stabilisce che la riunione deve esaminare almeno i seguenti punti:

  • Il documento di valutazione dei rischi: verifica dello stato di aggiornamento del DVR, delle misure di prevenzione e protezione adottate, dell'efficacia complessiva del sistema di gestione della sicurezza.
  • I profili di rischio: aggiornamento sull'andamento dei rischi professionali presenti in azienda, inclusi quelli emergenti o modificati rispetto all'anno precedente.
  • I programmi di prevenzione e protezione: revisione del piano di azione per la riduzione dei rischi, con verifica degli obiettivi conseguiti e definizione di nuovi interventi.
  • L'idoneità dei DPI: verifica che i Dispositivi di Protezione Individuale in uso siano adeguati ai rischi, in buono stato e correttamente utilizzati dai lavoratori.
  • I programmi di formazione e informazione: esame dello stato di realizzazione dei percorsi formativi, identificazione delle lacune e pianificazione delle attività formative per l'anno successivo.

Il medico competente presenta in questa sede i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria (dati di gruppo, senza identificazione dei singoli) e formula eventuali proposte di modifica al protocollo sanitario.

Il verbale della riunione

L'art. 35, comma 4, D.Lgs. 81/08 impone la redazione di un verbale della riunione periodica. Il verbale deve:

  • indicare la data, il luogo e i partecipanti alla riunione;
  • riportare sinteticamente gli argomenti trattati e le discussioni emerse per ciascun punto dell'ordine del giorno;
  • documentare le decisioni assunte e le misure di miglioramento concordate, con indicazione dei responsabili e delle scadenze;
  • registrare eventuali osservazioni o riserve espresse dal RLS;
  • essere firmato da tutti i partecipanti o, in caso di disaccordo, riportare le motivazioni del rifiuto a sottoscrivere.

Il verbale deve essere conservato in azienda e messo a disposizione dei partecipanti e degli organi di vigilanza (ASL/ITL) che ne facciano richiesta. Non esiste un obbligo di inviarlo a organi esterni, salvo richiesta specifica dell'autorità competente.

Conseguenze della mancata convocazione

L'omessa convocazione della riunione periodica nelle aziende con più di 15 lavoratori costituisce una violazione sanzionata dall'art. 55, comma 5, lett. d) D.Lgs. 81/08 con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro a carico del datore di lavoro. L'organo di vigilanza può inoltre impartire disposizioni prescrittive per la regolarizzazione.

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Domande frequentiFAQ

La riunione periodica è obbligatoria anche per le aziende con 16 dipendenti a tempo parziale?
Il computo dei lavoratori ai fini dell'art. 35 D.Lgs. 81/08 include tutti i lavoratori, inclusi quelli a tempo parziale, sommandone le ore lavorate (equivalenti a tempo pieno). Un'azienda con 20 lavoratori part-time potrebbe, a seconda del monte ore complessivo, superare la soglia di 15 unità. In generale, il criterio prevalente nella prassi ispettiva è il numero di teste (persone fisicamente presenti nell'organizzazione), non i FTE.
Cosa succede se il RLS non partecipa alla riunione?
Il datore di lavoro deve convocare regolarmente il RLS e documentare la convocazione. Se il RLS non partecipa senza giustificato motivo, la riunione può tenersi ugualmente e il verbale ne darà atto. Se il RLS è impossibilitato per causa legittima, è opportuno rinviare o concordare una data alternativa. La mancata partecipazione del RLS non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di tenere la riunione.
La riunione periodica può essere svolta in videoconferenza?
Non esiste una norma che escluda lo svolgimento in modalità telematica, e la prassi durante la pandemia ha consolidato l'utilizzo di strumenti di videoconferenza. È tuttavia necessario garantire che tutti i partecipanti possano intervenire efficacemente e che il verbale documenti le modalità di svolgimento e le firme (anche digitali) dei partecipanti.
Il verbale della riunione deve essere trasmesso a qualche ente esterno?
No. Il D.Lgs. 81/08 non prevede l'obbligo di trasmissione del verbale a enti esterni. Il verbale deve essere conservato in azienda e messo a disposizione su richiesta degli organi di vigilanza (ASL/ITL). È buona prassi archiviarlo insieme al DVR e agli altri documenti di sicurezza.

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