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Addetto alle emergenze

Definizione, nomina, formazione e ruolo dell’addetto alle emergenze previsto dal Testo Unico Sicurezza.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

L’addetto alle emergenze è il lavoratore designato dal datore di lavoro per attuare le misure di prevenzione incendi, evacuazione, salvataggio e primo soccorso. La designazione è obbligatoria ai sensi degli artt. 18, 43 e 46 del D.Lgs. 81/08 e richiede formazione specifica differenziata per livello di rischio.

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Definizione tecnica

Con la dicitura “addetto alle emergenze” si indica genericamente la squadra di lavoratori incaricati di gestire le situazioni di pericolo grave e immediato. La normativa distingue tra addetto antincendio ed evacuazione (artt. 18 e 43 del D.Lgs. 81/08, D.M. 2 settembre 2021) e addetto al primo soccorso(art. 45 D.Lgs. 81/08, D.M. 388/2003). Il datore di lavoro deve designare un numero adeguato di addetti in base alla dimensione dell’azienda, al livello di rischio e alla presenza simultanea di lavoratori e visitatori. Gli addetti non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo e devono essere formati, aggiornati periodicamente e dotati dei mezzi necessari per intervenire in sicurezza.

Riferimento normativo

Gli obblighi sono fissati dagli artt. 18, comma 1, lett. b) e h), 43, 45 e 46 del D.Lgs. 81/08. Il D.M. 2 settembre 2021 disciplina la formazione antincendio (livello 1, 2, 3) e gli aggiornamenti. Il D.M. 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C per la formazione di primo soccorso (16 o 12 ore con aggiornamento triennale).

Esempi pratici

  • Una pizzeria nomina due addetti antincendio (livello 2) e due addetti al primo soccorso (gruppo B).
  • Un ufficio di 8 persone designa un addetto antincendio livello 1 e un addetto primo soccorso gruppo C.
  • Uno stabilimento chimico individua più squadre per turno con livello 3 antincendio e gruppo A primo soccorso.

Cosa non confondere

L’addetto alle emergenze non coincide con l’RSPP né con il preposto: è un lavoratore con incarico operativo. La designazione è atto formale del datore di lavoro, distinto dalla nomina di RSPP o medico competente.

Glossario correlato

Domande frequentiFAQ

Quanti addetti alle emergenze servono?
Il numero dipende dal livello di rischio, dalla dimensione dell’azienda e dall’organizzazione dei turni; deve essere stabilito nel DVR e garantire presenza in ogni turno e luogo di lavoro.
L’addetto può rifiutare la nomina?
Solo per giustificato motivo. La designazione è atto del datore di lavoro e rientra negli obblighi del lavoratore designato secondo l’art. 43 del D.Lgs. 81/08.

Fonti normative

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