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FAQ verifiche periodiche di attrezzature e impianti

Quali attrezzature e impianti hanno verifiche obbligatorie, chi le esegue, con quale periodicità e cosa fare se l’esito è negativo.

Risposta rapida

Le attrezzature dell’Allegato VII (gru, PLE, apparecchi di sollevamento oltre 200 kg, attrezzature a pressione) hanno verifiche periodiche: la prima è dell’INAIL, le successive di ASL/ARPA o soggetti abilitati. Gli impianti di messa a terra si verificano ogni 5 anni, o ogni 2 nei luoghi a maggior rischio (DPR 462/2001). Tutte le attrezzature vanno mantenute e i controlli registrati.

Qui sono raccolte anche le domande su gru e apparecchi di sollevamento e sulla manutenzione degli impianti. Per i requisiti delle macchine vedi la pagina sulle attrezzature di lavoro.

Domande frequenti sulle verifiche periodicheFAQ

Quali attrezzature hanno le verifiche periodiche obbligatorie?
Quelle elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 (art. 71, comma 11). Tra le più comuni: apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg (gru, argani, paranchi motorizzati), gru mobili e trasferibili, piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), carrelli semoventi a braccio telescopico, ponti sviluppabili e ponti sospesi, idroestrattori, attrezzature e insiemi a pressione, generatori di vapore e impianti di riscaldamento con generatori di calore oltre 116 kW. La periodicità è indicata nell’allegato per ogni tipo di attrezzatura.
Chi esegue le verifiche periodiche?
Per la prima verifica periodica il datore di lavoro si rivolge all’INAIL, che deve provvedervi entro 45 giorni; se l’INAIL non interviene nel termine, il datore di lavoro può avvalersi di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche successive sono effettuate dalle ASL o dall’ARPA, dove previsto dalle leggi regionali, oppure da soggetti privati abilitati, a scelta del datore di lavoro (art. 71, commi 11-13). La richiesta va fatta per tempo rispetto alla scadenza indicata nell’Allegato VII. I soggetti abilitati sono iscritti negli elenchi del Ministero del lavoro previsti dal DM 11 aprile 2011.
I carrelli elevatori sono soggetti a verifica periodica?
I carrelli elevatori frontali non sono nell’Allegato VII, quindi non hanno la verifica periodica INAIL/ASL. Vanno però mantenuti secondo le istruzioni del fabbricante e sottoposti ai controlli periodici dell’art. 71, comma 8, con registrazione degli esiti. Sono invece soggetti a verifica periodica i carrelli semoventi a braccio telescopico. Chi li guida deve avere l’abilitazione prevista dall’art. 73, comma 5.
Una PLE noleggiata per un giorno deve essere verificata?
Sì, la verifica riguarda l’attrezzatura, non la durata del noleggio. Il noleggiatore deve consegnare un’attrezzatura con le verifiche in corso di validità e attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza (art. 72, comma 2). L’utilizzatore deve controllare il verbale dell’ultima verifica e il registro dei controlli, e dichiarare al noleggiatore i nomi dei lavoratori incaricati, che devono essere abilitati.
Il registro di manutenzione e dei controlli è obbligatorio?
Per le attrezzature con controlli periodici obbligatori (art. 71, comma 8) i risultati devono essere riportati per iscritto e conservati almeno per i 3 anni successivi, a disposizione degli organi di vigilanza (art. 71, comma 9). Quando l’Allegato V o le istruzioni del fabbricante prevedono un registro, ad esempio per gli apparecchi di sollevamento, va tenuto aggiornato. Anche dove non è espressamente imposto, un registro è il modo più semplice per dimostrare che la manutenzione è stata fatta.
Cosa succede se un’attrezzatura non supera la verifica?
Il verificatore riporta l’esito negativo nel verbale e l’attrezzatura non può essere usata finché non sono eliminate le carenze e non viene ripetuta la verifica con esito positivo. Usare un’attrezzatura con verifica scaduta o negativa espone il datore di lavoro alle sanzioni dell’art. 87 del D.Lgs. 81/2008 e, in caso di infortunio, a pesanti responsabilità.
Ogni quanto va verificato l’impianto di messa a terra?
Ogni 5 anni negli ambienti ordinari e ogni 2 anni nei cantieri, nei locali adibiti a uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio e nei luoghi con pericolo di esplosione (DPR 462/2001). Il datore di lavoro incarica un organismo di ispezione abilitato o l’ASL/ARPA e comunica all’INAIL il soggetto incaricato tramite la banca dati CIVA. La stessa disciplina vale per le installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche.
Quali verifiche servono per ascensori e montacarichi?
Gli ascensori e i montacarichi in servizio privato sono soggetti a verifica periodica ogni 2 anni da parte di un organismo notificato o dell’ASL/ARPA, su incarico del proprietario o del legale rappresentante (DPR 162/1999), oltre alla manutenzione affidata a una ditta abilitata. Le piattaforme elevatrici e gli apparecchi di sollevamento usati come attrezzature di lavoro seguono invece l’Allegato VII.
E le attrezzature antincendio?
Estintori, idranti, porte tagliafuoco, impianti di rivelazione e di spegnimento vanno sorvegliati, controllati e manutenuti secondo il DM 1 settembre 2021, le norme tecniche UNI di riferimento e le istruzioni del fabbricante. Il decreto, in vigore dal 25 settembre 2022, richiede che controlli e manutenzione siano eseguiti da tecnici manutentori qualificati. Gli esiti vanno annotati nel registro dei controlli antincendio.

Fonti normative

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