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FAQ attrezzature e macchine di lavoro

Gli obblighi degli artt. 70-73 del D.Lgs. 81/2008: conformità di macchine nuove, vecchie e usate, noleggio, manutenzione, controlli e formazione degli operatori.

Risposta rapida

Le macchine nuove devono avere marcatura CE, dichiarazione di conformità e istruzioni; quelle costruite prima delle direttive devono rispettare l’Allegato V del D.Lgs. 81/2008. Chi vende o noleggia attrezzature usate deve attestarne la conformità. Il datore di lavoro deve mantenerle, registrare i controlli e formare chi le usa. Dal 20 gennaio 2027 si applica il Regolamento (UE) 2023/1230.

Qui trovi anche le risposte su macchine nuove, macchine vecchie, attrezzature usate e marcatura CE, prima divise su più pagine.

Domande frequenti sulle attrezzature di lavoroFAQ

Quali requisiti deve avere un’attrezzatura di lavoro?
Le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle direttive europee di prodotto che le riguardano, ad esempio la direttiva macchine 2006/42/CE con dichiarazione di conformità, marcatura CE e istruzioni (art. 70, comma 1, D.Lgs. 81/2008). Quelle costruite prima di queste direttive, o non soggette a esse, devono rispettare i requisiti generali di sicurezza dell’Allegato V (art. 70, comma 2). Il datore di lavoro deve inoltre sceglierle in base ai rischi del lavoro da svolgere e installarle e usarle secondo le istruzioni del fabbricante (art. 71).
Una macchina vecchia senza marcatura CE si può ancora usare?
Sì, se è stata immessa sul mercato prima dell’entrata in vigore della disciplina sulla marcatura CE delle macchine (in Italia il DPR 459/1996, applicato dal 21 settembre 1996) e rispetta i requisiti dell’Allegato V. Non si deve e non si può “marcare CE” a posteriori una macchina vecchia: va invece verificata e, se necessario, adeguata all’Allegato V, documentando gli interventi. Se le modifiche sono tanto rilevanti da cambiarne funzioni o prestazioni, si parla di modifica sostanziale e la macchina va trattata come nuova.
Cosa bisogna chiedere quando si compra o si noleggia un’attrezzatura usata?
Chi vende, noleggia o concede in uso un’attrezzatura costruita in assenza di norme di recepimento delle direttive di prodotto deve attestare, sotto la propria responsabilità, che è conforme all’Allegato V (art. 72, comma 1). Chi noleggia o concede in uso un’attrezzatura senza operatore deve attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza e acquisire dal datore di lavoro utilizzatore una dichiarazione con i nomi dei lavoratori incaricati dell’uso, che devono essere formati (art. 72, comma 2). Per le macchine usate già marcate CE vanno richiesti dichiarazione CE di conformità e manuale di istruzioni in italiano.
Cosa cambia con il nuovo Regolamento macchine (UE) 2023/1230?
Il Regolamento (UE) 2023/1230 sostituisce la direttiva 2006/42/CE e si applica dal 20 gennaio 2027. Riguarda i fabbricanti e chi immette sul mercato o mette in servizio macchine: introduce, tra l’altro, una definizione di modifica sostanziale, requisiti su cybersicurezza e sistemi con comportamento autonomo e la possibilità di fornire le istruzioni in formato digitale. Le macchine già legittimamente immesse sul mercato non devono essere ricertificate; per il datore di lavoro utilizzatore restano gli obblighi degli artt. 70-73 del D.Lgs. 81/2008.
Ogni quanto va fatta la manutenzione e cosa va registrato?
Con la frequenza indicata dal fabbricante nel manuale e comunque in modo da mantenere nel tempo i requisiti di sicurezza (art. 71, comma 4). Le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, o soggette a influssi che possono provocare deterioramenti, vanno sottoposte a controlli iniziali e periodici da persona competente (art. 71, comma 8). I risultati dei controlli vanno riportati per iscritto e conservati almeno per i 3 anni successivi (art. 71, comma 9). Un registro di manutenzione aggiornato è il modo più semplice per dimostrarlo.
Quali attrezzature hanno le verifiche periodiche obbligatorie?
Quelle elencate nell’Allegato VII: ad esempio apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg, piattaforme di lavoro elevabili, carrelli semoventi a braccio telescopico, ponti sviluppabili, attrezzature e insiemi a pressione, generatori di calore. La prima verifica è dell’INAIL, le successive di ASL/ARPA o di soggetti abilitati (art. 71, comma 11). I dettagli sono nella pagina sulle verifiche periodiche.
La formazione sull’uso delle attrezzature è obbligatoria?
Sì. Il datore di lavoro deve dare ai lavoratori incaricati dell’uso informazione, formazione e addestramento adeguati, anche sulle situazioni anomale prevedibili (art. 73). Per le attrezzature che richiedono conoscenze particolari serve anche un’abilitazione specifica (art. 73, comma 5): carrelli elevatori, piattaforme elevabili, gru, escavatori, trattori e le altre indicate dall’Accordo Stato-Regioni, oggi l’Accordo del 17 aprile 2025.
Cosa succede se l’ispettore trova un’attrezzatura non sicura?
Se l’attrezzatura non rispetta i requisiti dell’art. 70 o non è mantenuta, l’organo di vigilanza impartisce una prescrizione con un termine per la regolarizzazione e, nei casi gravi, può disporne il fermo. Se si tratta di una macchina marcata CE ma con difetti di costruzione, l’organo di vigilanza informa l’autorità di sorveglianza del mercato (art. 70, comma 4). Il datore di lavoro risponde comunque se il difetto era riconoscibile e non è intervenuto.

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