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FAQ Attrezzature di Lavoro: obblighi, manutenzione e marcatura CE

Risposte alle domande più frequenti sulle attrezzature di lavoro: obbligo di marcatura CE, registro delle verifiche, manutenzione periodica, verifiche INAIL/ASL e formazione operatori ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo III.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il Titolo III del D.Lgs. 81/08 (artt. 69-87) e gli Allegati V, VI e VIIdisciplinano l'uso delle attrezzature di lavoro, imponendo obblighi di conformità CE, manutenzione periodica, verifica formale da parte di INAIL o ASL e formazione specifica degli operatori. Supportiamo la gestione documentale delle attrezzature aziendali e ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua situazione.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e responsabili della sicurezza in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 Titolo III in materia di attrezzature di lavoro: dalla marcatura CE alle verifiche periodiche obbligatorie, dal registro delle manutenzioni alla formazione degli addetti, fino alle conseguenze delle ispezioni con attrezzature non conformi.

Domande frequenti sulle attrezzature di lavoroFAQ

Quali attrezzature di lavoro richiedono la marcatura CE?
Tutte le macchine e attrezzature messe per la prima volta in servizio dopo il 21 settembre 1996 devono essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010) e recare la marcatura CE, la dichiarazione di conformità UE rilasciata dal costruttore e il manuale d'uso e manutenzione redatto in lingua italiana. La marcatura CE attesta che la macchina è stata progettata e costruita nel rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati nell'Allegato I della Direttiva. A partire dal 20 gennaio 2027, le nuove immissioni sul mercato devono essere conformi al Regolamento UE 2023/1230 (nuovo Regolamento Macchine), che sostituisce integralmente la Direttiva 2006/42/CE e introduce requisiti aggiornati, anche in materia di software di sicurezza, sistemi di intelligenza artificiale e connettività. Le attrezzature messe in servizio prima del 21 settembre 1996 — per le quali la marcatura CE non era ancora obbligatoria — devono invece soddisfare i requisiti minimi di sicurezza elencati nell'Allegato V del D.Lgs. 81/08, al fine di garantire un livello di tutela equivalente a quello assicurato dalle norme armonizzate vigenti. In ogni caso, l'assenza di marcatura CE su un'attrezzatura che avrebbe dovuto averla costituisce una non conformità rilevante sia sotto il profilo del diritto del prodotto sia sotto il profilo del diritto della sicurezza sul lavoro. Supportiamo la gestione documentale delle attrezzature aziendali per verificare la completezza della documentazione tecnica richiesta dalla normativa.
Ogni quanto bisogna fare la manutenzione delle attrezzature di lavoro?
L'art. 71, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve provvedere affinché le attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. La periodicità della manutenzione non è fissata dalla legge in modo uniforme per tutte le categorie di attrezzature: deve essere determinata tenendo conto delle istruzioni d'uso e manutenzione del costruttore, dell'intensità e delle condizioni di utilizzo (ambiente polveroso, umido, a temperature estreme), del tipo di attività svolta e dei risultati delle ispezioni periodiche. Il manuale del costruttore costituisce quindi il riferimento primario per la pianificazione degli interventi manutentivi programmati (ispezioni, lubrificazioni, sostituzioni di componenti soggetti a usura). Il datore di lavoro è tenuto a tenere traccia di tutti gli interventi di manutenzione eseguiti, con indicazione della data, del tipo di intervento, delle eventuali anomalie rilevate e del soggetto esecutore. Per le attrezzature soggette a verifica periodica obbligatoria ai sensi dell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08, la manutenzione ordinaria programmata non esime dall'obbligo di richiedere la verifica formale a INAIL (prima verifica) o ad ASL/ARPA ovvero a soggetti privati abilitati (verifiche successive). Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica situazione aziendale e a strutturare un piano di manutenzione conforme alle prescrizioni normative.
Cos'è il registro delle attrezzature e chi deve tenerlo?
Il registro delle attrezzature di lavoro non è un documento con forma obbligatoria direttamente prescritta dalla legge con un modello standardizzato, ma rappresenta lo strumento pratico indispensabile per dimostrare il rispetto degli obblighi di manutenzione e verifica periodica previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro è il soggetto responsabile dell'istituzione e dell'aggiornamento del registro, obbligo che può delegare per iscritto a un preposto o a un responsabile della manutenzione adeguatamente formato. Il registro può avere forma cartacea o digitale, purché garantisca l'integrità, la tracciabilità e la consultabilità immediata delle informazioni in sede di ispezione. Per ciascuna attrezzatura devono essere riportati: i dati identificativi (marca, modello, matricola, anno di fabbricazione), la data di acquisto o prima messa in servizio, la documentazione tecnica allegata (dichiarazione di conformità CE, manuale d'uso), gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con data e firma del tecnico esecutore, i verbali delle verifiche periodiche formali con indicazione dell'esito e della data della verifica successiva. Per le attrezzature soggette all'Allegato VII del D.Lgs. 81/08, l'art. 71, comma 9, prescrive espressamente la tenuta di un registro di controllo: la sua assenza in sede di ispezione può costituire un elemento aggravante nella valutazione della condotta del datore di lavoro da parte dell'organo di vigilanza. Supportiamo la gestione documentale e l'impostazione di registri conformi alle indicazioni di INAIL e degli organi ispettivi.
Quali attrezzature devono essere verificate da INAIL o ASL?
L'Allegato VII del D.Lgs. 81/08, reso operativo dal D.M. 11 aprile 2011 e dal D.M. 23 novembre 2012, elenca le categorie di attrezzature soggette a verifica periodica obbligatoria. La prima verifica deve essere richiesta a INAIL entro 30 giorni dalla messa in servizio; se INAIL non interviene entro 45 giorni, il datore di lavoro può rivolgersi a soggetti privati abilitati iscritti negli elenchi del Ministero del Lavoro. Le verifiche successive alla prima sono affidate ad ASL/ARPA o, in alternativa, a soggetti privati abilitati. Rientrano nell'obbligo di verifica periodica, tra le principali categorie: ascensori e montacarichi in servizio privato; apparecchi di sollevamento materiali e persone (gru a torre, gru mobili, argani e paranchi con portata superiore a 200 kg); piattaforme di lavoro elevabili (PLE); ponti sviluppabili su carro e simili; carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo a braccio telescopico; recipienti fissi in pressione (serbatoi, autoclavi); generatori di vapore; forni industriali. La periodicità varia da annuale (per alcune categorie ad alto rischio) a biennale o quadriennale, in funzione della categoria e dei parametri tecnici (portata, pressione, volumetria). È fondamentale consultare la versione aggiornata dell'Allegato VII per verificare se una specifica attrezzatura rientri nell'obbligo, poiché parametri di soglia (portata minima, volumetria) escludono le attrezzature di minor entità dalla verifica formale obbligatoria, fermo restando il dovere generale di manutenzione. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili al parco attrezzature della tua azienda.
Un datore di lavoro può far usare ai dipendenti attrezzature personali?
Sì, ma con limitazioni precise e documentate. L'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 81/08 consente l'uso di attrezzature di proprietà del lavoratore a condizione che tale uso sia occasionale e non sistematico, che l'attrezzatura rispetti tutti i requisiti di sicurezza applicabili (inclusa la marcatura CE ove obbligatoria), e che il datore di lavoro abbia verificato preventivamente l'idoneità dell'attrezzatura rispetto alle mansioni da svolgere. Il datore deve acquisire la documentazione tecnica relativa all'attrezzatura di proprietà del lavoratore (manuale d'uso, dichiarazione di conformità) e verificare lo stato di manutenzione. Qualora l'utilizzo dell'attrezzatura personale del lavoratore avvenga in modo abituale, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un'indennità di uso (o ristoro) secondo quanto previsto dal CCNL applicato o dalla contrattazione aziendale, e a garantire comunque la manutenzione dell'attrezzatura o il rimborso dei costi sostenuti dal lavoratore per mantenerla in efficienza. In ogni caso, la responsabilità del datore di lavoro in merito all'idoneità e alla sicurezza dell'attrezzatura non viene meno per il semplice fatto che essa sia di proprietà del lavoratore: in caso di infortunio connesso a un'attrezzatura non idonea, il profilo di responsabilità ricade comunque sul datore di lavoro che ne ha consentito l'utilizzo senza adeguate verifiche. Supportiamo la gestione documentale di questi casi, inclusa la predisposizione di modelli di autorizzazione e verifica idoneità.
La formazione sull'uso delle attrezzature è obbligatoria?
Sì. L'art. 73 del D.Lgs. 81/08 impone che i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata e specifica, che consenta loro di utilizzare le attrezzature in modo idoneo e sicuro, tenuto conto dei rischi che ne derivano e delle misure di prevenzione adottate. La formazione deve essere integrata da addestramento pratico sull'attrezzatura specifica da utilizzare. Per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai rischi che possono generare, l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 — aggiornato con Accordo del 19 dicembre 2019 — fissa i requisiti minimi di contenuto, durata, modalità di svolgimento e documentazione dei corsi abilitanti obbligatori. Le attrezzature soggette a obbligo di abilitazione specifica comprendono, tra le principali: carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli industriali, carrelli a braccio telescopico, carrelli elevatori a persona); piattaforme di lavoro elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori; gru per autocarro; gru mobili; gru a torre; trattori agricoli o forestali; escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli. L'attestato di abilitazione, rilasciato al termine del corso con esame finale, ha validità quinquennale e deve essere rinnovato mediante aggiornamento periodico. Il datore di lavoro deve conservare la documentazione della formazione erogata ai propri lavoratori. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi formativi applicabili alle attrezzature presenti nella tua azienda e a individuare i soggetti formatori abilitati.
Cosa succede se un'ispezione trova attrezzature senza marcatura CE?
La presenza in azienda di attrezzature messe in servizio dopo il 21 settembre 1996 senza marcatura CE obbligatoria, o con documentazione tecnica incompleta (assenza di dichiarazione di conformità UE, manuale d'uso in lingua italiana non disponibile), costituisce una violazione del D.Lgs. 17/2010 (recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE) e del D.Lgs. 81/08 art. 70. Le sanzioni a carico del datore di lavoro sono previste dall'art. 87 del D.Lgs. 81/08: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014 euro (importi aggiornati agli indici ISTAT). Parallelamente, il produttore o l'importatore che ha immesso sul mercato la macchina senza marcatura risponde ai sensi del D.Lgs. 17/2010, con sanzioni penali e amministrative distinte. L'organo di vigilanza (ASL/Ispettorato del Lavoro) che riscontra l'irregolarità può emettere una prescrizione ex D.Lgs. 758/94, concedendo al datore un termine per la regolarizzazione; in caso di pericolo grave e immediato, può ordinare la sospensione immediata dell'utilizzo dell'attrezzatura. Per le attrezzature per le quali non è possibile ottenere la documentazione CE (ad esempio macchinari molto datati per i quali il costruttore non esiste più), il datore di lavoro deve procedere a una valutazione di idoneità documentata ai sensi dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08 e, se necessario, all'adeguamento tecnico dell'attrezzatura con il coinvolgimento di un ingegnere o tecnico abilitato. Supportiamo la gestione documentale e la valutazione di idoneità delle attrezzature con documentazione mancante o incompleta.
Un carrello elevatore noleggiato richiede verifiche?
Sì. Anche le attrezzature prese a noleggio senza operatore (noleggio secco) devono essere dotate di marcatura CE, dichiarazione di conformità UE e manuale d'uso in italiano. Il noleggiatore è responsabile, in qualità di soggetto che immette l'attrezzatura sul mercato o la mette a disposizione, della conformità originaria della macchina ai requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010) e, dal 20 gennaio 2027, del Regolamento UE 2023/1230. Il datore di lavoro locatario (l'azienda che prende in noleggio il carrello) è invece responsabile, per tutta la durata del noleggio, del rispetto delle condizioni di utilizzo indicate dal costruttore, dell'esecuzione dei controlli pre-uso giornalieri documentati, della manutenzione ordinaria eventualmente a suo carico secondo il contratto di noleggio, e della formazione e abilitazione dei propri operatori ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. Se il carrello elevatore noleggiato rientra nelle categorie dell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 soggette a verifica periodica obbligatoria, occorre verificare contrattualmente a chi spetti l'obbligo di richiedere la verifica: in genere il noleggiatore, in quanto soggetto che mantiene la proprietà dell'attrezzatura, gestisce le verifiche periodiche; tuttavia, il datore di lavoro locatario deve accertarsi che i verbali di verifica siano in corso di validità prima di utilizzare il mezzo. In caso di infortunio occorso con un carrello noleggiato non verificato o non conforme, la responsabilità può essere attribuita sia al noleggiatore sia al locatario in relazione alle rispettive sfere di competenza. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a strutturare correttamente i contratti di noleggio attrezzature.

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Domande frequentiFAQ

Quali attrezzature di lavoro richiedono la marcatura CE?
Tutte le macchine e attrezzature messe per la prima volta in servizio dopo il 21 settembre 1996 devono essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010) e recare la marcatura CE, la dichiarazione di conformità UE rilasciata dal costruttore e il manuale d'uso e manutenzione redatto in lingua italiana. La marcatura CE attesta che la macchina è stata progettata e costruita nel rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati nell'Allegato I della Direttiva. A partire dal 20 gennaio 2027, le nuove immissioni sul mercato devono essere conformi al Regolamento UE 2023/1230 (nuovo Regolamento Macchine), che sostituisce integralmente la Direttiva 2006/42/CE e introduce requisiti aggiornati, anche in materia di software di sicurezza, sistemi di intelligenza artificiale e connettività. Le attrezzature messe in servizio prima del 21 settembre 1996 — per le quali la marcatura CE non era ancora obbligatoria — devono invece soddisfare i requisiti minimi di sicurezza elencati nell'Allegato V del D.Lgs. 81/08, al fine di garantire un livello di tutela equivalente a quello assicurato dalle norme armonizzate vigenti. In ogni caso, l'assenza di marcatura CE su un'attrezzatura che avrebbe dovuto averla costituisce una non conformità rilevante sia sotto il profilo del diritto del prodotto sia sotto il profilo del diritto della sicurezza sul lavoro. Supportiamo la gestione documentale delle attrezzature aziendali per verificare la completezza della documentazione tecnica richiesta dalla normativa.
Ogni quanto bisogna fare la manutenzione delle attrezzature di lavoro?
L'art. 71, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve provvedere affinché le attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. La periodicità della manutenzione non è fissata dalla legge in modo uniforme per tutte le categorie di attrezzature: deve essere determinata tenendo conto delle istruzioni d'uso e manutenzione del costruttore, dell'intensità e delle condizioni di utilizzo (ambiente polveroso, umido, a temperature estreme), del tipo di attività svolta e dei risultati delle ispezioni periodiche. Il manuale del costruttore costituisce quindi il riferimento primario per la pianificazione degli interventi manutentivi programmati (ispezioni, lubrificazioni, sostituzioni di componenti soggetti a usura). Il datore di lavoro è tenuto a tenere traccia di tutti gli interventi di manutenzione eseguiti, con indicazione della data, del tipo di intervento, delle eventuali anomalie rilevate e del soggetto esecutore. Per le attrezzature soggette a verifica periodica obbligatoria ai sensi dell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08, la manutenzione ordinaria programmata non esime dall'obbligo di richiedere la verifica formale a INAIL (prima verifica) o ad ASL/ARPA ovvero a soggetti privati abilitati (verifiche successive). Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica situazione aziendale e a strutturare un piano di manutenzione conforme alle prescrizioni normative.
Cos'è il registro delle attrezzature e chi deve tenerlo?
Il registro delle attrezzature di lavoro non è un documento con forma obbligatoria direttamente prescritta dalla legge con un modello standardizzato, ma rappresenta lo strumento pratico indispensabile per dimostrare il rispetto degli obblighi di manutenzione e verifica periodica previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro è il soggetto responsabile dell'istituzione e dell'aggiornamento del registro, obbligo che può delegare per iscritto a un preposto o a un responsabile della manutenzione adeguatamente formato. Il registro può avere forma cartacea o digitale, purché garantisca l'integrità, la tracciabilità e la consultabilità immediata delle informazioni in sede di ispezione. Per ciascuna attrezzatura devono essere riportati: i dati identificativi (marca, modello, matricola, anno di fabbricazione), la data di acquisto o prima messa in servizio, la documentazione tecnica allegata (dichiarazione di conformità CE, manuale d'uso), gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con data e firma del tecnico esecutore, i verbali delle verifiche periodiche formali con indicazione dell'esito e della data della verifica successiva. Per le attrezzature soggette all'Allegato VII del D.Lgs. 81/08, l'art. 71, comma 9, prescrive espressamente la tenuta di un registro di controllo: la sua assenza in sede di ispezione può costituire un elemento aggravante nella valutazione della condotta del datore di lavoro da parte dell'organo di vigilanza. Supportiamo la gestione documentale e l'impostazione di registri conformi alle indicazioni di INAIL e degli organi ispettivi.
Quali attrezzature devono essere verificate da INAIL o ASL?
L'Allegato VII del D.Lgs. 81/08, reso operativo dal D.M. 11 aprile 2011 e dal D.M. 23 novembre 2012, elenca le categorie di attrezzature soggette a verifica periodica obbligatoria. La prima verifica deve essere richiesta a INAIL entro 30 giorni dalla messa in servizio; se INAIL non interviene entro 45 giorni, il datore di lavoro può rivolgersi a soggetti privati abilitati iscritti negli elenchi del Ministero del Lavoro. Le verifiche successive alla prima sono affidate ad ASL/ARPA o, in alternativa, a soggetti privati abilitati. Rientrano nell'obbligo di verifica periodica, tra le principali categorie: ascensori e montacarichi in servizio privato; apparecchi di sollevamento materiali e persone (gru a torre, gru mobili, argani e paranchi con portata superiore a 200 kg); piattaforme di lavoro elevabili (PLE); ponti sviluppabili su carro e simili; carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo a braccio telescopico; recipienti fissi in pressione (serbatoi, autoclavi); generatori di vapore; forni industriali. La periodicità varia da annuale (per alcune categorie ad alto rischio) a biennale o quadriennale, in funzione della categoria e dei parametri tecnici (portata, pressione, volumetria). È fondamentale consultare la versione aggiornata dell'Allegato VII per verificare se una specifica attrezzatura rientri nell'obbligo, poiché parametri di soglia (portata minima, volumetria) escludono le attrezzature di minor entità dalla verifica formale obbligatoria, fermo restando il dovere generale di manutenzione. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili al parco attrezzature della tua azienda.
Un datore di lavoro può far usare ai dipendenti attrezzature personali?
Sì, ma con limitazioni precise e documentate. L'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 81/08 consente l'uso di attrezzature di proprietà del lavoratore a condizione che tale uso sia occasionale e non sistematico, che l'attrezzatura rispetti tutti i requisiti di sicurezza applicabili (inclusa la marcatura CE ove obbligatoria), e che il datore di lavoro abbia verificato preventivamente l'idoneità dell'attrezzatura rispetto alle mansioni da svolgere. Il datore deve acquisire la documentazione tecnica relativa all'attrezzatura di proprietà del lavoratore (manuale d'uso, dichiarazione di conformità) e verificare lo stato di manutenzione. Qualora l'utilizzo dell'attrezzatura personale del lavoratore avvenga in modo abituale, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un'indennità di uso (o ristoro) secondo quanto previsto dal CCNL applicato o dalla contrattazione aziendale, e a garantire comunque la manutenzione dell'attrezzatura o il rimborso dei costi sostenuti dal lavoratore per mantenerla in efficienza. In ogni caso, la responsabilità del datore di lavoro in merito all'idoneità e alla sicurezza dell'attrezzatura non viene meno per il semplice fatto che essa sia di proprietà del lavoratore: in caso di infortunio connesso a un'attrezzatura non idonea, il profilo di responsabilità ricade comunque sul datore di lavoro che ne ha consentito l'utilizzo senza adeguate verifiche. Supportiamo la gestione documentale di questi casi, inclusa la predisposizione di modelli di autorizzazione e verifica idoneità.
La formazione sull'uso delle attrezzature è obbligatoria?
Sì. L'art. 73 del D.Lgs. 81/08 impone che i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata e specifica, che consenta loro di utilizzare le attrezzature in modo idoneo e sicuro, tenuto conto dei rischi che ne derivano e delle misure di prevenzione adottate. La formazione deve essere integrata da addestramento pratico sull'attrezzatura specifica da utilizzare. Per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai rischi che possono generare, l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 — aggiornato con Accordo del 19 dicembre 2019 — fissa i requisiti minimi di contenuto, durata, modalità di svolgimento e documentazione dei corsi abilitanti obbligatori. Le attrezzature soggette a obbligo di abilitazione specifica comprendono, tra le principali: carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli industriali, carrelli a braccio telescopico, carrelli elevatori a persona); piattaforme di lavoro elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori; gru per autocarro; gru mobili; gru a torre; trattori agricoli o forestali; escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli. L'attestato di abilitazione, rilasciato al termine del corso con esame finale, ha validità quinquennale e deve essere rinnovato mediante aggiornamento periodico. Il datore di lavoro deve conservare la documentazione della formazione erogata ai propri lavoratori. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi formativi applicabili alle attrezzature presenti nella tua azienda e a individuare i soggetti formatori abilitati.
Cosa succede se un'ispezione trova attrezzature senza marcatura CE?
La presenza in azienda di attrezzature messe in servizio dopo il 21 settembre 1996 senza marcatura CE obbligatoria, o con documentazione tecnica incompleta (assenza di dichiarazione di conformità UE, manuale d'uso in lingua italiana non disponibile), costituisce una violazione del D.Lgs. 17/2010 (recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE) e del D.Lgs. 81/08 art. 70. Le sanzioni a carico del datore di lavoro sono previste dall'art. 87 del D.Lgs. 81/08: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014 euro (importi aggiornati agli indici ISTAT). Parallelamente, il produttore o l'importatore che ha immesso sul mercato la macchina senza marcatura risponde ai sensi del D.Lgs. 17/2010, con sanzioni penali e amministrative distinte. L'organo di vigilanza (ASL/Ispettorato del Lavoro) che riscontra l'irregolarità può emettere una prescrizione ex D.Lgs. 758/94, concedendo al datore un termine per la regolarizzazione; in caso di pericolo grave e immediato, può ordinare la sospensione immediata dell'utilizzo dell'attrezzatura. Per le attrezzature per le quali non è possibile ottenere la documentazione CE (ad esempio macchinari molto datati per i quali il costruttore non esiste più), il datore di lavoro deve procedere a una valutazione di idoneità documentata ai sensi dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08 e, se necessario, all'adeguamento tecnico dell'attrezzatura con il coinvolgimento di un ingegnere o tecnico abilitato. Supportiamo la gestione documentale e la valutazione di idoneità delle attrezzature con documentazione mancante o incompleta.
Un carrello elevatore noleggiato richiede verifiche?
Sì. Anche le attrezzature prese a noleggio senza operatore (noleggio secco) devono essere dotate di marcatura CE, dichiarazione di conformità UE e manuale d'uso in italiano. Il noleggiatore è responsabile, in qualità di soggetto che immette l'attrezzatura sul mercato o la mette a disposizione, della conformità originaria della macchina ai requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010) e, dal 20 gennaio 2027, del Regolamento UE 2023/1230. Il datore di lavoro locatario (l'azienda che prende in noleggio il carrello) è invece responsabile, per tutta la durata del noleggio, del rispetto delle condizioni di utilizzo indicate dal costruttore, dell'esecuzione dei controlli pre-uso giornalieri documentati, della manutenzione ordinaria eventualmente a suo carico secondo il contratto di noleggio, e della formazione e abilitazione dei propri operatori ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. Se il carrello elevatore noleggiato rientra nelle categorie dell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 soggette a verifica periodica obbligatoria, occorre verificare contrattualmente a chi spetti l'obbligo di richiedere la verifica: in genere il noleggiatore, in quanto soggetto che mantiene la proprietà dell'attrezzatura, gestisce le verifiche periodiche; tuttavia, il datore di lavoro locatario deve accertarsi che i verbali di verifica siano in corso di validità prima di utilizzare il mezzo. In caso di infortunio occorso con un carrello noleggiato non verificato o non conforme, la responsabilità può essere attribuita sia al noleggiatore sia al locatario in relazione alle rispettive sfere di competenza. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a strutturare correttamente i contratti di noleggio attrezzature.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 Titolo III artt. 69-87 — uso delle attrezzature di lavoro
  • D.Lgs. 81/08 Allegato V — requisiti minimi attrezzature messe in servizio prima del 1996
  • D.Lgs. 81/08 Allegato VI — disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
  • D.Lgs. 81/08 Allegato VII — attrezzature soggette a verifica periodica
  • D.Lgs. 17/2010 — recepimento Direttiva Macchine 2006/42/CE
  • Reg. UE 2023/1230 — nuovo Regolamento Macchine (in vigore dal 20 gennaio 2027)
  • Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — formazione e abilitazione operatori attrezzature
  • Accordo Stato-Regioni 19 dicembre 2019 — aggiornamento requisiti abilitazione attrezzature
  • D.M. 11 aprile 2011 — criteri e modalità delle verifiche periodiche attrezzature
  • D.M. 23 novembre 2012 — aggiornamento Allegato VII D.Lgs. 81/08

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