La marcatura CE è il contrassegno obbligatorio che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea appone su un prodotto per attestarne la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e salute stabiliti dalla direttiva o dal regolamento UE applicabile prima dell'immissione sul mercato europeo. Non costituisce un marchio di qualità né una certificazione di terze parti, ma una dichiarazione di responsabilità del fabbricante circa il rispetto delle norme tecniche armonizzate pertinenti. Per le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale (DPI), la marcatura CE è strettamente connessa agli obblighi imposti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 al datore di lavoro in merito all'uso di prodotti sicuri e conformi.
Contenuti revisionati da consulenti tecnici
Verificati da professionisti del settore
Copertura nazionale con consulenti sul territorio
Presenti in tutta Italia
Fonti normative tracciate e aggiornate
Riferimenti sempre verificabili
Documenti adattati alla tua attività
Personalizzati sul caso specifico
Direttive e regolamenti che prevedono la marcatura CE per prodotti destinati ai luoghi di lavoro
I principali atti normativi europei che impongono la marcatura CE per prodotti comunemente utilizzati nei luoghi di lavoro sono:
- Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita con D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17): obbligatoria per macchine, quasi-macchine, attrezzature intercambiabili e componenti di sicurezza. Rimane in vigore fino al 20 gennaio 2027, data a partire dalla quale è sostituita dal Regolamento UE 2023/1230.
- Regolamento UE 2023/1230 (Macchine): sostituisce integralmente la Direttiva 2006/42/CE a partire dal 20 gennaio 2027. Introduce requisiti aggiornati, con attenzione alle macchine connesse, all'intelligenza artificiale incorporata e alle nuove tecnologie di sicurezza.
- Regolamento UE 2016/425 (DPI): sostituisce la Direttiva 89/686/CEE e disciplina la progettazione, la fabbricazione e la marcatura CE dei dispositivi di protezione individuale suddivisi in tre categorie di rischio.
- Direttiva 2014/35/UE (Bassa tensione): si applica ai materiali elettrici progettati per essere usati entro determinati limiti di tensione, comprese numerose attrezzature elettriche di lavoro.
La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o, qualora ciò non sia possibile per le dimensioni o la natura del prodotto, sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
Documenti che accompagnano la marcatura CE
La sola apposizione del marchio CE non è sufficiente: il fabbricante deve predisporre e mettere a disposizione la seguente documentazione:
- Dichiarazione di conformità UE: documento firmato dal fabbricante (o dal suo mandatario UE) in cui dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto soddisfa tutti i requisiti essenziali della direttiva o del regolamento applicabile. Deve indicare il prodotto, i riferimenti normativi, gli standard tecnici utilizzati e i dati del fabbricante.
- Fascicolo tecnico: raccolta della documentazione di progettazione, calcoli, prove e analisi dei rischi effettuate dal fabbricante. Non viene consegnato all'utilizzatore ma deve essere custodito dal fabbricante (o dal suo mandatario UE) per almeno dieci anni e messo a disposizione delle autorità di vigilanza su richiesta.
- Manuale d'uso e manutenzione in italiano: obbligatorio per le macchine e in genere per tutte le attrezzature di lavoro immesse sul mercato italiano. Deve contenere le istruzioni per l'installazione, l'uso corretto e sicuro, la manutenzione e le ispezioni periodiche.
Obblighi del datore di lavoro per le attrezzature con marcatura CE
L'art. 70 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie applicabili. In concreto, il datore di lavoro è tenuto a:
- Verificare la presenza della marcatura CE e l'esistenza della dichiarazione di conformità UE prima di acquistare o mettere in servizio un'attrezzatura.
- Conservare la documentazione (dichiarazione di conformità, manuale d'uso) per tutta la durata di utilizzo dell'attrezzatura e metterla a disposizione degli organi di vigilanza e dei lavoratori che ne facciano richiesta.
- Non modificare l'attrezzatura in modo da invalidarne la conformità alla direttiva o al regolamento CE applicabile: interventi strutturali non autorizzati dal fabbricante possono comportare l'obbligo di procedere a una nuova valutazione della conformità.
- Formare e informare i lavoratori sull'uso sicuro dell'attrezzatura in conformità al manuale d'uso, sui rischi residui e sulle misure di protezione da adottare.
Supportiamo la gestione documentale relativa alla marcatura CE e alla conformità delle attrezzature di lavoro, compresa la verifica della documentazione tecnica fornita dai fornitori.
Approfondimenti e servizi correlati
Domande frequentiFAQ
Tutte le macchine in azienda devono avere la marcatura CE?
Il datore di lavoro risponde se acquista un'attrezzatura senza marcatura CE?
La marcatura CE garantisce che l'attrezzatura sia sicura in uso?
Quando scade la marcatura CE?
Fonti normative
- Direttiva 2006/42/CE — Direttiva Macchine
- D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 — Recepimento Direttiva Macchine
- Regolamento UE 2023/1230 — Nuovo Regolamento Macchine (dal 20 gennaio 2027)
- Regolamento UE 2016/425 — Dispositivi di Protezione Individuale
- Art. 70 D.Lgs. 81/08 — Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro
Ti serve un preventivo per marcatura CE?
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.