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FAQ Manutenzione Attrezzature di Lavoro

Risposte alle domande più frequenti sulla manutenzione e verifica delle attrezzature: Titolo III D.Lgs. 81/08, registro verifiche, periodicità e attrezzature soggette a verifica periodica INAIL/ASL.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La manutenzione delle attrezzature di lavoro è disciplinata dal Titolo III D.Lgs. 81/08(artt. 69-87) e dall'Allegato VII al D.Lgs. 81/08, che individua le categorie di attrezzature soggette a verifica periodica obbligatoria da parte di INAIL o ASL e definisce la periodicità degli interventi.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e responsabili di manutenzione sulla corretta gestione del parco attrezzature aziendale, con riferimento alle verifiche periodiche obbligatorie, al registro di controllo, alla conformità CE delle macchine usate e alle responsabilità in caso di appalto.

Domande frequenti sulla manutenzione delle attrezzature di lavoroFAQ

Quali attrezzature di lavoro sono soggette a verifica periodica obbligatoria?
L'Allegato VII del D.Lgs. 81/08, introdotto e reso operativo dal D.M. 11 aprile 2011 e dal D.M. 23 novembre 2012, individua le categorie di attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica obbligatoria da parte di soggetti pubblici o privati abilitati. Le categorie principali si suddividono in quattro grandi gruppi: sollevamento di persone e cose, recipienti in pressione, generatori di vapore e forni industriali. Nel gruppo sollevamento rientrano le piattaforme di lavoro elevabili (PLE), i ponti sviluppabili su carro, i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico e/o con portata superiore ai limiti di soglia), le gru mobili, le gru a torre, gli argani e i paranchi di portata superiore a 200 kg, i montacarichi e gli ascensori da cantiere. I recipienti in pressione soggetti a verifica comprendono i serbatoi fissi per gas compressi, liquefatti o disciolti, gli insiemi di stoccaggio di gas criogenici e le tubazioni di processo in impianti di specifiche categorie. I generatori di vapore includono i generatori a vapore d'acqua con volumetria e pressione oltre le soglie minime dell'Allegato VII. La periodicità varia in funzione della categoria e del grado di rischio: annuale per alcuni recipienti in pressione e generatori di vapore ad alto rischio, biennale per molte gru mobili e piattaforme aeree, quadriennale per alcune categorie di carrelli e ponteggi metallici fissi. Per la prima verifica, il datore di lavoro deve richiedere l'intervento di INAIL entro 30 giorni dalla messa in servizio (o entro 60 giorni per le attrezzature già in servizio alla data del D.M. 11 aprile 2011). Le verifiche successive sono affidate ad ASL/ARPA o a soggetti privati accreditati ai sensi del D.M. 11 aprile 2011. Consultare l'Allegato VII aggiornato e i decreti attuativi è essenziale per determinare se una specifica attrezzatura rientri nell'obbligo, poiché i parametri di soglia (portata, pressione, volumetria) escludono le attrezzature minori dall'obbligo formale di verifica periodica, fermo restando il dovere di manutenzione ordinaria.
Chi è responsabile di effettuare la verifica periodica delle attrezzature?
La responsabilità della verifica periodica è articolata su più livelli e coinvolge sia il datore di lavoro sia i soggetti verificatori istituzionali. Il datore di lavoro è il soggetto obbligato ex art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/08: deve richiedere la prima verifica a INAIL (o, in caso di inerzia di INAIL entro 45 giorni dalla richiesta, a soggetti privati abilitati in sostituzione) entro 30 giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura soggetta all'Allegato VII. Per le verifiche successive alla prima, il datore di lavoro può rivolgersi direttamente all'ASL/ARPA competente per territorio oppure a uno dei soggetti privati abilitati iscritti negli elenchi del Ministero del Lavoro, attivi a partire dal D.M. 11 aprile 2011 e successivi aggiornamenti. Il soggetto verificatore, pubblico o privato, redige un verbale al termine dell'ispezione che riporta l'esito della verifica (positivo, positivo con prescrizioni, negativo). Il datore di lavoro è tenuto a conservare il verbale di verifica unitamente alla documentazione di impianto dell'attrezzatura (libretto d'uso e manutenzione, dichiarazione di conformità CE, targhe identificative) per tutta la vita utile dell'attrezzatura e per i tre anni successivi alla sua dismissione. Oltre alla verifica periodica formale, il datore deve istituire e aggiornare il registro di controllo (art. 71, comma 9) in cui vengono documentate le manutenzioni ordinarie, le ispezioni pre-uso e le riparazioni effettuate da personale interno o da fornitori di assistenza. La designazione scritta dei soggetti incaricati dei controlli interni, con indicazione delle loro competenze tecniche, è fortemente raccomandata per dimostrare l'organizzazione del sistema manutentivo in sede ispettiva.
Cosa deve contenere il registro di controllo delle attrezzature?
L'art. 71, comma 9, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro, per le attrezzature soggette a verifiche di cui all'Allegato VII, deve tenere un registro di controllo dal quale risultino le verifiche e i controlli effettuati. La norma non prescrive un formato rigido, lasciando al datore di lavoro la possibilità di adottare registri cartacei o digitali, purché i contenuti siano integri, aggiornati e facilmente consultabili in sede di ispezione. I contenuti minimi che il registro deve riportare per ciascun intervento sono: la data dell'intervento; l'identificazione univoca dell'attrezzatura (numero di matricola, targa o codice interno); il tipo di intervento eseguito (controllo pre-uso, manutenzione programmata, riparazione straordinaria, lubrificazione, sostituzione componenti usurati); l'esito dell'intervento con indicazione delle eventuali anomalie rilevate e delle azioni correttive intraprese; il nome e la firma del tecnico esecutore o dell'operatore che ha effettuato il controllo; il riferimento alla qualifica o abilitazione del tecnico per gli interventi che richiedono competenze specifiche (es. imbracatori per carichi, tecnici PED per recipienti in pressione). Per le attrezzature soggette a verifica periodica formale, il verbale rilasciato da INAIL, ASL/ARPA o soggetto privato abilitato va allegato al registro come documento ufficiale di riferimento, e la data della prossima verifica deve essere riportata in modo visibile. È buona prassi integrare il registro con schede macchina individuali per ogni attrezzatura, che raccolgano in un unico fascicolo il libretto d'uso, le dichiarazioni di conformità, i verbali delle verifiche periodiche e le registrazioni delle manutenzioni. Questa struttura documentale facilita le attività ispettive e dimostra la diligenza del datore di lavoro nella gestione delle attrezzature.
Le scale a pioli rientrano nell'obbligo di verifica periodica?
No. Le scale a pioli non rientrano tra le attrezzature elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e pertanto non sono soggette all'obbligo di verifica periodica formale da parte di INAIL, ASL/ARPA o soggetti abilitati. Tuttavia, questo non significa che il datore di lavoro possa trascurare la manutenzione e il controllo delle scale: l'art. 71, commi 1 e 3, del D.Lgs. 81/08 impone che tutte le attrezzature di lavoro siano mantenute in buono stato di conservazione, siano appropriate alla mansione e siano utilizzate conformemente alle istruzioni d'uso del costruttore. Per le scale a pioli, il riferimento tecnico principale è la norma UNI EN 131 (parti 1-7, con le successive revisioni), che definisce i requisiti costruttivi, di resistenza e di marcatura delle scale portatili ad uso non professionale e professionale (classi I, II, III in base al carico nominale). Sul piano operativo, il datore di lavoro deve: effettuare un controllo visivo periodico dello stato delle scale (montanti, pioli, piedini antiscivolo, dispositivi di arresto alla sommità per le scale doppie); mettere fuori servizio tempestivamente le scale con pioli rotti, montanti deformati, piedini deteriorati o meccanismi di bloccaggio difettosi; affiggere o imprimere sul corpo della scala l'indicazione del carico massimo consentito e le avvertenze d'uso; formare gli operatori sull'uso corretto (posizionamento a 75°, regola dei tre punti di appoggio, divieto di salire sull'ultimo piolo). Le scale messe fuori servizio devono essere rimosse dall'area operativa e contrassegnate visivamente per evitare un utilizzo accidentale. La documentazione del controllo periodico (anche con semplice check-list firmata dall'addetto) è raccomandata ai fini della tracciabilità.
Cosa succede se un'attrezzatura non ha superato la verifica periodica?
Quando il soggetto verificatore (INAIL, ASL/ARPA o soggetto privato abilitato) riscontra non conformità gravi durante la verifica periodica, ha facoltà di emettere un provvedimento di sospensiva d'uso (verbale con esito negativo o condizionato), che inibisce immediatamente l'utilizzo dell'attrezzatura da parte del datore di lavoro. In questi casi il datore di lavoro deve: mettere fisicamente fuori servizio l'attrezzatura, idealmente con apposito segnale di divieto d'uso apposto sull'attrezzatura stessa; procedere alla rimozione delle non conformità rilevate, avvalendosi di tecnici qualificati o del costruttore/distributore autorizzato; richiedere una nuova verifica al soggetto competente per attestare l'avvenuta risoluzione delle non conformità prima di rimettere l'attrezzatura in servizio. In presenza di non conformità che non mettano immediatamente a rischio la sicurezza, il verbale può riportare esito positivo con prescrizioni, ovvero imporre al datore di lavoro misure correttive entro un termine definito; la verifica successiva accerta l'adempimento. Il datore di lavoro che utilizza un'attrezzatura nonostante il verbale negativo o la sospensiva d'uso incorre nelle sanzioni penali dell'art. 87, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 81/08 (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014 euro, aggiornati dagli indici ISTAT). In caso di infortunio occorso con un'attrezzatura in stato di non conformità nota, il profilo di responsabilità penale ex artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) c.p. si aggiunge alle sanzioni amministrative. Le violazioni accertate dagli ispettori sono soggette alla prescrizione obbligatoria ex D.Lgs. 758/94, che consente l'estinzione del reato mediante eliminazione della non conformità e pagamento in misura ridotta.
Le attrezzature usate acquistate di seconda mano devono avere la marcatura CE?
La risposta dipende dalla data di immissione sul mercato dell'attrezzatura e dalla direttiva applicabile. Le attrezzature immesse sul mercato dell'Unione Europea dopo il 29 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 17/2010 che ha recepito la Direttiva Macchine 2006/42/CE) devono obbligatoriamente recare la marcatura CE e la dichiarazione di conformità UE rilasciata dal costruttore o dall'importatore. Per le attrezzature messe in servizio prima del 21 settembre 1996 (data di scadenza del termine di recepimento della prima Direttiva Macchine 89/392/CEE), è ammessa la dichiarazione di conformità del datore di lavoro alle norme nazionali previgenti vigenti alla data di fabbricazione, purché documentata. Per le attrezzature prodotte tra il 1996 e il 2009, occorre verificare se ricadevano nell'ambito di applicazione della Direttiva 98/37/CE (codificazione della 89/392/CEE) e delle relative norme armonizzate. Quando un'azienda acquista un'attrezzatura usata priva di marcatura CE obbligatoria, il datore di lavoro acquirente diventa, ai sensi dell'art. 70, comma 2, del D.Lgs. 81/08, responsabile di una valutazione dell'idoneità dell'attrezzatura ai fini della sicurezza, che deve essere documentata e tenere conto dello stato di conservazione, dell'effettiva rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08 e delle istruzioni d'uso. Si ricorda che dal 20 gennaio 2027 entrerà in vigore il Reg. UE 2023/1230 (nuova Direttiva Macchine), che sostituirà la 2006/42/CE e introdurrà requisiti aggiornati anche per il digitale e il software di sicurezza: le attrezzature immesse sul mercato dopo tale data dovranno conformarsi al nuovo Regolamento.
Con quale periodicità va eseguita la manutenzione ordinaria di un carrello elevatore?
La manutenzione del carrello elevatore si articola su due livelli distinti: la verifica periodica obbligatoria ai sensi dell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e la manutenzione ordinaria programmata prevista dal costruttore. Sul piano della verifica periodica formale, i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, e in particolare quelli a braccio telescopico, rientrano nell'Allegato VII e sono soggetti a verifica ogni 2 anni: prima verifica a carico di INAIL entro 30 giorni dalla messa in servizio, verifiche successive affidate ad ASL/ARPA o soggetti privati abilitati. La periodicità biennale si applica ai carrelli a contrappeso con portata superiore ai parametri soglia; per i carrelli a braccio telescopico (reach stacker, telehandler) la periodicità può essere annuale in funzione delle condizioni operative. Sul piano della manutenzione ordinaria, i manuali di uso e manutenzione dei principali costruttori (Linde, Toyota, Crown, Manitou) prevedono ispezioni e sostituzioni cadenzate in base alle ore di funzionamento: tipicamente ogni 250-500 ore per il cambio olio idraulico e del filtro, la verifica delle pressioni idrauliche, la lubrificazione dei perni del montante e della forca; ogni 1.000 ore per la revisione del sistema frenante e delle guarnizioni dei cilindri. Prima di ogni utilizzo, l'operatore abilitato deve eseguire una serie di controlli pre-uso documentati: livello olio motore e idraulico, pressione dei pneumatici, funzionalità dei freni di servizio e di stazionamento, integrità della forca (assenza di cricche, distanza corretta tra i rebbi), efficienza delle luci e del clacson, stato di ROPS (protezione contro il ribaltamento) e FOPS (protezione contro la caduta di oggetti). Il verbale del controllo pre-uso, firmato dall'operatore, va allegato al registro di controllo dell'attrezzatura.
Qual è la sanzione per un datore che usa un'attrezzatura priva della verifica periodica?
L'utilizzo di un'attrezzatura soggetta all'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 senza aver effettuato la verifica periodica nei termini prescritti configura una violazione dell'art. 71, comma 11, sanzionata dall'art. 87 del medesimo decreto. Le sanzioni previste dall'art. 87, comma 2, lettera c), sono l'arresto da tre a sei mesi o, in alternativa, l'ammenda da 2.740 a 7.014 euro (importi aggiornati al D.Lgs. 81/08 con le successive revisioni ISTAT previste dall'art. 306); la scelta tra arresto e ammenda è discrezionale per il giudice, ma nella prassi ispettiva la violazione in assenza di infortunio porta quasi sempre alla contestazione dell'ammenda tramite prescrizione D.Lgs. 758/94. Con la prescrizione, l'organo di vigilanza (ASL/Ispettorato del lavoro) ordina al datore di lavoro di regolarizzare la situazione entro un termine congruo (tipicamente 30-90 giorni): se il datore elimina la non conformità e paga un quarto del massimo dell'ammenda, il reato si estingue. Se l'attrezzatura non verificata è stata coinvolta in un infortunio, il quadro sanzionatorio si aggrava sensibilmente: al profilo amministrativo si sovrappone la responsabilità penale ex art. 589 c.p. (omicidio colposo, pena fino a 5 anni di reclusione, aggravata ai sensi dell'art. 589 comma 2 per violazione delle norme sulla sicurezza) o ex art. 590 c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime). Nei casi di maggiore gravità, la responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/01 può aggravarsi con sanzioni pecuniarie fino a 1.549.370 euro e misure interdittive. La regolarità delle verifiche periodiche è pertanto un presidio fondamentale di tutela legale, oltre che di sicurezza operativa.
Come si gestisce la manutenzione delle attrezzature in appalto?
La gestione delle attrezzature in appalto richiede un raccordo preciso tra il datore di lavoro committente e le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi, disciplinato principalmente dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) e, per i cantieri temporanei e mobili, dal Titolo IV del medesimo decreto. Il datore committente deve, prima dell'inizio dei lavori, verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice anche con riferimento alle attrezzature che questa intende impiegare nel sito: questa verifica include la richiesta dei libretti di manutenzione, dei verbali di verifica periodica in corso di validità e della documentazione di conformità CE delle macchine. La verifica non si esaurisce nella fase precontrattuale: il committente ha l'obbligo di monitorare il rispetto delle condizioni di sicurezza durante l'esecuzione dell'appalto e, in caso di riscontro di attrezzature non conformi, di richiedere la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), obbligatorio quando i lavori si svolgono all'interno dell'unità produttiva del committente e in presenza di interferenze, deve includere una sezione dedicata alle attrezzature messe a disposizione sia dal committente sia dall'appaltatore, con indicazione delle relative verifiche e delle misure di coordinamento. In caso di infortunio occorso con un'attrezzatura dell'appaltatore non conforme, la responsabilità solidale tra committente e appaltatore è contestabile qualora il committente non abbia esercitato la dovuta vigilanza. Le clausole contrattuali raccomandate includono: obbligo dell'appaltatore di consegnare copia dei verbali di verifica periodica aggiornati prima dell'accesso al cantiere; obbligo di comunicazione immediata di qualsiasi guasto o non conformità emersa in corso d'opera; diritto del committente di sospendere i lavori in presenza di attrezzature non idonee senza oneri aggiuntivi.

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Domande frequentiFAQ

Quali attrezzature di lavoro sono soggette a verifica periodica obbligatoria?
L'Allegato VII del D.Lgs. 81/08, introdotto e reso operativo dal D.M. 11 aprile 2011 e dal D.M. 23 novembre 2012, individua le categorie di attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica obbligatoria da parte di soggetti pubblici o privati abilitati. Le categorie principali si suddividono in quattro grandi gruppi: sollevamento di persone e cose, recipienti in pressione, generatori di vapore e forni industriali. Nel gruppo sollevamento rientrano le piattaforme di lavoro elevabili (PLE), i ponti sviluppabili su carro, i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico e/o con portata superiore ai limiti di soglia), le gru mobili, le gru a torre, gli argani e i paranchi di portata superiore a 200 kg, i montacarichi e gli ascensori da cantiere. I recipienti in pressione soggetti a verifica comprendono i serbatoi fissi per gas compressi, liquefatti o disciolti, gli insiemi di stoccaggio di gas criogenici e le tubazioni di processo in impianti di specifiche categorie. I generatori di vapore includono i generatori a vapore d'acqua con volumetria e pressione oltre le soglie minime dell'Allegato VII. La periodicità varia in funzione della categoria e del grado di rischio: annuale per alcuni recipienti in pressione e generatori di vapore ad alto rischio, biennale per molte gru mobili e piattaforme aeree, quadriennale per alcune categorie di carrelli e ponteggi metallici fissi. Per la prima verifica, il datore di lavoro deve richiedere l'intervento di INAIL entro 30 giorni dalla messa in servizio (o entro 60 giorni per le attrezzature già in servizio alla data del D.M. 11 aprile 2011). Le verifiche successive sono affidate ad ASL/ARPA o a soggetti privati accreditati ai sensi del D.M. 11 aprile 2011. Consultare l'Allegato VII aggiornato e i decreti attuativi è essenziale per determinare se una specifica attrezzatura rientri nell'obbligo, poiché i parametri di soglia (portata, pressione, volumetria) escludono le attrezzature minori dall'obbligo formale di verifica periodica, fermo restando il dovere di manutenzione ordinaria.
Chi è responsabile di effettuare la verifica periodica delle attrezzature?
La responsabilità della verifica periodica è articolata su più livelli e coinvolge sia il datore di lavoro sia i soggetti verificatori istituzionali. Il datore di lavoro è il soggetto obbligato ex art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/08: deve richiedere la prima verifica a INAIL (o, in caso di inerzia di INAIL entro 45 giorni dalla richiesta, a soggetti privati abilitati in sostituzione) entro 30 giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura soggetta all'Allegato VII. Per le verifiche successive alla prima, il datore di lavoro può rivolgersi direttamente all'ASL/ARPA competente per territorio oppure a uno dei soggetti privati abilitati iscritti negli elenchi del Ministero del Lavoro, attivi a partire dal D.M. 11 aprile 2011 e successivi aggiornamenti. Il soggetto verificatore, pubblico o privato, redige un verbale al termine dell'ispezione che riporta l'esito della verifica (positivo, positivo con prescrizioni, negativo). Il datore di lavoro è tenuto a conservare il verbale di verifica unitamente alla documentazione di impianto dell'attrezzatura (libretto d'uso e manutenzione, dichiarazione di conformità CE, targhe identificative) per tutta la vita utile dell'attrezzatura e per i tre anni successivi alla sua dismissione. Oltre alla verifica periodica formale, il datore deve istituire e aggiornare il registro di controllo (art. 71, comma 9) in cui vengono documentate le manutenzioni ordinarie, le ispezioni pre-uso e le riparazioni effettuate da personale interno o da fornitori di assistenza. La designazione scritta dei soggetti incaricati dei controlli interni, con indicazione delle loro competenze tecniche, è fortemente raccomandata per dimostrare l'organizzazione del sistema manutentivo in sede ispettiva.
Cosa deve contenere il registro di controllo delle attrezzature?
L'art. 71, comma 9, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro, per le attrezzature soggette a verifiche di cui all'Allegato VII, deve tenere un registro di controllo dal quale risultino le verifiche e i controlli effettuati. La norma non prescrive un formato rigido, lasciando al datore di lavoro la possibilità di adottare registri cartacei o digitali, purché i contenuti siano integri, aggiornati e facilmente consultabili in sede di ispezione. I contenuti minimi che il registro deve riportare per ciascun intervento sono: la data dell'intervento; l'identificazione univoca dell'attrezzatura (numero di matricola, targa o codice interno); il tipo di intervento eseguito (controllo pre-uso, manutenzione programmata, riparazione straordinaria, lubrificazione, sostituzione componenti usurati); l'esito dell'intervento con indicazione delle eventuali anomalie rilevate e delle azioni correttive intraprese; il nome e la firma del tecnico esecutore o dell'operatore che ha effettuato il controllo; il riferimento alla qualifica o abilitazione del tecnico per gli interventi che richiedono competenze specifiche (es. imbracatori per carichi, tecnici PED per recipienti in pressione). Per le attrezzature soggette a verifica periodica formale, il verbale rilasciato da INAIL, ASL/ARPA o soggetto privato abilitato va allegato al registro come documento ufficiale di riferimento, e la data della prossima verifica deve essere riportata in modo visibile. È buona prassi integrare il registro con schede macchina individuali per ogni attrezzatura, che raccolgano in un unico fascicolo il libretto d'uso, le dichiarazioni di conformità, i verbali delle verifiche periodiche e le registrazioni delle manutenzioni. Questa struttura documentale facilita le attività ispettive e dimostra la diligenza del datore di lavoro nella gestione delle attrezzature.
Le scale a pioli rientrano nell'obbligo di verifica periodica?
No. Le scale a pioli non rientrano tra le attrezzature elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e pertanto non sono soggette all'obbligo di verifica periodica formale da parte di INAIL, ASL/ARPA o soggetti abilitati. Tuttavia, questo non significa che il datore di lavoro possa trascurare la manutenzione e il controllo delle scale: l'art. 71, commi 1 e 3, del D.Lgs. 81/08 impone che tutte le attrezzature di lavoro siano mantenute in buono stato di conservazione, siano appropriate alla mansione e siano utilizzate conformemente alle istruzioni d'uso del costruttore. Per le scale a pioli, il riferimento tecnico principale è la norma UNI EN 131 (parti 1-7, con le successive revisioni), che definisce i requisiti costruttivi, di resistenza e di marcatura delle scale portatili ad uso non professionale e professionale (classi I, II, III in base al carico nominale). Sul piano operativo, il datore di lavoro deve: effettuare un controllo visivo periodico dello stato delle scale (montanti, pioli, piedini antiscivolo, dispositivi di arresto alla sommità per le scale doppie); mettere fuori servizio tempestivamente le scale con pioli rotti, montanti deformati, piedini deteriorati o meccanismi di bloccaggio difettosi; affiggere o imprimere sul corpo della scala l'indicazione del carico massimo consentito e le avvertenze d'uso; formare gli operatori sull'uso corretto (posizionamento a 75°, regola dei tre punti di appoggio, divieto di salire sull'ultimo piolo). Le scale messe fuori servizio devono essere rimosse dall'area operativa e contrassegnate visivamente per evitare un utilizzo accidentale. La documentazione del controllo periodico (anche con semplice check-list firmata dall'addetto) è raccomandata ai fini della tracciabilità.
Cosa succede se un'attrezzatura non ha superato la verifica periodica?
Quando il soggetto verificatore (INAIL, ASL/ARPA o soggetto privato abilitato) riscontra non conformità gravi durante la verifica periodica, ha facoltà di emettere un provvedimento di sospensiva d'uso (verbale con esito negativo o condizionato), che inibisce immediatamente l'utilizzo dell'attrezzatura da parte del datore di lavoro. In questi casi il datore di lavoro deve: mettere fisicamente fuori servizio l'attrezzatura, idealmente con apposito segnale di divieto d'uso apposto sull'attrezzatura stessa; procedere alla rimozione delle non conformità rilevate, avvalendosi di tecnici qualificati o del costruttore/distributore autorizzato; richiedere una nuova verifica al soggetto competente per attestare l'avvenuta risoluzione delle non conformità prima di rimettere l'attrezzatura in servizio. In presenza di non conformità che non mettano immediatamente a rischio la sicurezza, il verbale può riportare esito positivo con prescrizioni, ovvero imporre al datore di lavoro misure correttive entro un termine definito; la verifica successiva accerta l'adempimento. Il datore di lavoro che utilizza un'attrezzatura nonostante il verbale negativo o la sospensiva d'uso incorre nelle sanzioni penali dell'art. 87, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 81/08 (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014 euro, aggiornati dagli indici ISTAT). In caso di infortunio occorso con un'attrezzatura in stato di non conformità nota, il profilo di responsabilità penale ex artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) c.p. si aggiunge alle sanzioni amministrative. Le violazioni accertate dagli ispettori sono soggette alla prescrizione obbligatoria ex D.Lgs. 758/94, che consente l'estinzione del reato mediante eliminazione della non conformità e pagamento in misura ridotta.
Le attrezzature usate acquistate di seconda mano devono avere la marcatura CE?
La risposta dipende dalla data di immissione sul mercato dell'attrezzatura e dalla direttiva applicabile. Le attrezzature immesse sul mercato dell'Unione Europea dopo il 29 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 17/2010 che ha recepito la Direttiva Macchine 2006/42/CE) devono obbligatoriamente recare la marcatura CE e la dichiarazione di conformità UE rilasciata dal costruttore o dall'importatore. Per le attrezzature messe in servizio prima del 21 settembre 1996 (data di scadenza del termine di recepimento della prima Direttiva Macchine 89/392/CEE), è ammessa la dichiarazione di conformità del datore di lavoro alle norme nazionali previgenti vigenti alla data di fabbricazione, purché documentata. Per le attrezzature prodotte tra il 1996 e il 2009, occorre verificare se ricadevano nell'ambito di applicazione della Direttiva 98/37/CE (codificazione della 89/392/CEE) e delle relative norme armonizzate. Quando un'azienda acquista un'attrezzatura usata priva di marcatura CE obbligatoria, il datore di lavoro acquirente diventa, ai sensi dell'art. 70, comma 2, del D.Lgs. 81/08, responsabile di una valutazione dell'idoneità dell'attrezzatura ai fini della sicurezza, che deve essere documentata e tenere conto dello stato di conservazione, dell'effettiva rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08 e delle istruzioni d'uso. Si ricorda che dal 20 gennaio 2027 entrerà in vigore il Reg. UE 2023/1230 (nuova Direttiva Macchine), che sostituirà la 2006/42/CE e introdurrà requisiti aggiornati anche per il digitale e il software di sicurezza: le attrezzature immesse sul mercato dopo tale data dovranno conformarsi al nuovo Regolamento.
Con quale periodicità va eseguita la manutenzione ordinaria di un carrello elevatore?
La manutenzione del carrello elevatore si articola su due livelli distinti: la verifica periodica obbligatoria ai sensi dell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e la manutenzione ordinaria programmata prevista dal costruttore. Sul piano della verifica periodica formale, i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, e in particolare quelli a braccio telescopico, rientrano nell'Allegato VII e sono soggetti a verifica ogni 2 anni: prima verifica a carico di INAIL entro 30 giorni dalla messa in servizio, verifiche successive affidate ad ASL/ARPA o soggetti privati abilitati. La periodicità biennale si applica ai carrelli a contrappeso con portata superiore ai parametri soglia; per i carrelli a braccio telescopico (reach stacker, telehandler) la periodicità può essere annuale in funzione delle condizioni operative. Sul piano della manutenzione ordinaria, i manuali di uso e manutenzione dei principali costruttori (Linde, Toyota, Crown, Manitou) prevedono ispezioni e sostituzioni cadenzate in base alle ore di funzionamento: tipicamente ogni 250-500 ore per il cambio olio idraulico e del filtro, la verifica delle pressioni idrauliche, la lubrificazione dei perni del montante e della forca; ogni 1.000 ore per la revisione del sistema frenante e delle guarnizioni dei cilindri. Prima di ogni utilizzo, l'operatore abilitato deve eseguire una serie di controlli pre-uso documentati: livello olio motore e idraulico, pressione dei pneumatici, funzionalità dei freni di servizio e di stazionamento, integrità della forca (assenza di cricche, distanza corretta tra i rebbi), efficienza delle luci e del clacson, stato di ROPS (protezione contro il ribaltamento) e FOPS (protezione contro la caduta di oggetti). Il verbale del controllo pre-uso, firmato dall'operatore, va allegato al registro di controllo dell'attrezzatura.
Qual è la sanzione per un datore che usa un'attrezzatura priva della verifica periodica?
L'utilizzo di un'attrezzatura soggetta all'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 senza aver effettuato la verifica periodica nei termini prescritti configura una violazione dell'art. 71, comma 11, sanzionata dall'art. 87 del medesimo decreto. Le sanzioni previste dall'art. 87, comma 2, lettera c), sono l'arresto da tre a sei mesi o, in alternativa, l'ammenda da 2.740 a 7.014 euro (importi aggiornati al D.Lgs. 81/08 con le successive revisioni ISTAT previste dall'art. 306); la scelta tra arresto e ammenda è discrezionale per il giudice, ma nella prassi ispettiva la violazione in assenza di infortunio porta quasi sempre alla contestazione dell'ammenda tramite prescrizione D.Lgs. 758/94. Con la prescrizione, l'organo di vigilanza (ASL/Ispettorato del lavoro) ordina al datore di lavoro di regolarizzare la situazione entro un termine congruo (tipicamente 30-90 giorni): se il datore elimina la non conformità e paga un quarto del massimo dell'ammenda, il reato si estingue. Se l'attrezzatura non verificata è stata coinvolta in un infortunio, il quadro sanzionatorio si aggrava sensibilmente: al profilo amministrativo si sovrappone la responsabilità penale ex art. 589 c.p. (omicidio colposo, pena fino a 5 anni di reclusione, aggravata ai sensi dell'art. 589 comma 2 per violazione delle norme sulla sicurezza) o ex art. 590 c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime). Nei casi di maggiore gravità, la responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/01 può aggravarsi con sanzioni pecuniarie fino a 1.549.370 euro e misure interdittive. La regolarità delle verifiche periodiche è pertanto un presidio fondamentale di tutela legale, oltre che di sicurezza operativa.
Come si gestisce la manutenzione delle attrezzature in appalto?
La gestione delle attrezzature in appalto richiede un raccordo preciso tra il datore di lavoro committente e le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi, disciplinato principalmente dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) e, per i cantieri temporanei e mobili, dal Titolo IV del medesimo decreto. Il datore committente deve, prima dell'inizio dei lavori, verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice anche con riferimento alle attrezzature che questa intende impiegare nel sito: questa verifica include la richiesta dei libretti di manutenzione, dei verbali di verifica periodica in corso di validità e della documentazione di conformità CE delle macchine. La verifica non si esaurisce nella fase precontrattuale: il committente ha l'obbligo di monitorare il rispetto delle condizioni di sicurezza durante l'esecuzione dell'appalto e, in caso di riscontro di attrezzature non conformi, di richiedere la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), obbligatorio quando i lavori si svolgono all'interno dell'unità produttiva del committente e in presenza di interferenze, deve includere una sezione dedicata alle attrezzature messe a disposizione sia dal committente sia dall'appaltatore, con indicazione delle relative verifiche e delle misure di coordinamento. In caso di infortunio occorso con un'attrezzatura dell'appaltatore non conforme, la responsabilità solidale tra committente e appaltatore è contestabile qualora il committente non abbia esercitato la dovuta vigilanza. Le clausole contrattuali raccomandate includono: obbligo dell'appaltatore di consegnare copia dei verbali di verifica periodica aggiornati prima dell'accesso al cantiere; obbligo di comunicazione immediata di qualsiasi guasto o non conformità emersa in corso d'opera; diritto del committente di sospendere i lavori in presenza di attrezzature non idonee senza oneri aggiuntivi.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 Titolo III artt. 69-87 — uso delle attrezzature di lavoro
  • D.Lgs. 81/08 Allegato VII — attrezzature soggette a verifica periodica
  • D.M. 11 aprile 2011 — criteri e modalità delle verifiche periodiche
  • D.M. 23 novembre 2012 — aggiornamento Allegato VII D.Lgs. 81/08
  • Reg. UE 2023/1230 — nuova Direttiva Macchine (in vigore dal 20 gennaio 2027)
  • Dir. 2006/42/CE — Direttiva Macchine, recepita con D.Lgs. 17/2010

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