Codice ATECO 2025
Il codice 96.01.20 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Solventi per il lavaggio a secco, come il percloroetilene, sospetto cancerogeno
- Ustioni da presse a vapore, manichini e ferri da stiro
- Calore e umidità nel locale di lavoro
- Movimenti ripetitivi nella stiratura
- Smacchiatori e prodotti chimici
- Movimentazione di sacchi di biancheria
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Lavaggio a secco
Le macchine per il lavaggio a secco a ciclo chiuso riducono molto l'esposizione al solvente, purché mantenute: guarnizioni, filtri e fasi di asciugatura vanno controllati. L'apertura dell'oblò prima della fine del ciclo e la pulizia dei filtri sono i momenti di maggiore esposizione. Il locale deve essere ventilato e la stiratura organizzata con pause.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 96.01.20
- Designazione del responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale (L. 84/2006)
- DVR con valutazione dei solventi e del microclima
- Manutenzione delle macchine a secco e controllo delle emissioni di solvente
- Verifiche periodiche dei generatori di vapore e delle attrezzature a pressione nei casi previsti
- Gestione dei rifiuti contenenti solvente
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio (basso, medio o alto) si ricava dal settore ATECO secondo la tabella dell’Accordo e va confermata dal DVR.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4, 8 o 12 h di formazione specifica secondo la classe di rischio | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h | livello 1: 2 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 96.01.20: livello 1.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- ARPA per emissioni, scarichi e rifiuti
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Comune per la SCIA
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Macchine a secco senza manutenzione delle guarnizioni
- Apertura dell'oblò prima della fine del ciclo