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Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) sul Lavoro: FAQ D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo V

Risposte alle domande frequenti sulle radiazioni ottiche artificiali nei luoghi di lavoro: laser, UV industriali, infrarossi, saldatura ad arco, valori limite di esposizione (VLE), valutazione del rischio nel DVR, DPI per gli occhi e sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo V e della Direttiva 2006/25/CE.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il D.Lgs. 81/08 (artt. 213-218) obbliga il datore di lavoro a valutare il rischio da radiazioni ottiche artificiali nel DVR, confrontare i livelli di esposizione con i VLE dell'Allegato XXXVII e attivare la sorveglianza sanitaria in caso di superamento. Ti aiutiamo a strutturare la valutazione del rischio ROA e a scegliere i DPI piu idonei per proteggere gli occhi e la cute dei lavoratori.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi piu comuni di datori di lavoro, RSPP, medici competenti e RLS in merito alla corretta gestione del rischio da radiazioni ottiche artificiali nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento a saldatura, lavorazioni laser, lampade UV industriali e fonti di infrarossi.

Domande frequenti sulle radiazioni ottiche artificiali (ROA)FAQ

Cosa si intende per radiazioni ottiche artificiali (ROA) nel D.Lgs. 81/08?
Il D.Lgs. 81/08 disciplina le radiazioni ottiche artificiali (ROA) al Titolo VIII Capo V (artt. 213-218), in attuazione della Direttiva 2006/25/CE. Per radiazioni ottiche si intendono le radiazioni elettromagnetiche nella banda di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm, suddivise in: radiazioni ultraviolette (UV), nella banda 100-400 nm; radiazioni nel visibile (luce), nella banda 380-780 nm; radiazioni infrarosse (IR), nella banda 780 nm-1 mm. Il termine "artificiali" distingue le sorgenti prodotte dall'attivita umana (lampade UV, laser, saldatrici, forni a induzione, proiettori ad alta intensita) dalla radiazione solare, che e disciplinata separatamente. Le ROA possono causare danni acuti e cronici agli occhi (cheratocongiuntivite, cataratta, danni alla retina, incluso il danno da laser) e alla cute (eritema, fotosensibilizzazione, rischio cancerogeno per alcune bande UV). Il datore di lavoro e obbligato a valutare il rischio ROA nel DVR e ad adottare misure di prevenzione proporzionate all'entita dell'esposizione.
Quali attività lavorative espongono a radiazioni ottiche artificiali?
Le attivita lavorative con esposizione significativa a radiazioni ottiche artificiali sono numerose e presenti in molti settori produttivi. Nel settore metalmeccanico e costruzioni: saldatura ad arco elettrico (MIG, MAG, TIG, a elettrodo rivestito), che genera UV, visibile e IR intensi; taglio al plasma e taglio laser; brasatura ad alta temperatura. Nell'industria manifatturiera e di processo: forni industriali e colate di metallo fuso con emissione di IR; lampade UV per indurimento di resine e inchiostri (UV-curing), sterilizzazione (lampade germicide a 254 nm), rilevazione di fluorescenza. In ambito sanitario ed estetico: lampade UV per fototerapia dermatologica; lampade abbronzanti; apparecchiature laser per chirurgia oftalmica, dermatologica e dentistica. Nelle attivita con laser: laser industriali per marcatura, taglio e foratura (classi 3B e 4); puntatori laser; lettori di codici a barre ad alta potenza. Nello spettacolo e nell'audiovisivo: proiettori ad alta intensita, luci da palco, stroboscopi, fari UV. La valutazione del rischio deve tenere conto delle specificita di ciascuna sorgente, della distanza, del tempo di esposizione e delle caratteristiche individuali del lavoratore.
Quali sono i valori limite di esposizione (VLE) per le ROA?
I valori limite di esposizione (VLE) per le radiazioni ottiche artificiali sono definiti nell'Allegato XXXVII del D.Lgs. 81/08, che recepisce i valori della Direttiva 2006/25/CE elaborati dall'ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). I VLE sono distinti per tipologia di sorgente e per organo bersaglio (occhio o cute), e variano in funzione della lunghezza d'onda. Per le sorgenti non laser (lampade UV, IR, visibile ad alta intensita): i VLE per l'occhio coprono effetti acuti come cheratocongiuntivite fotoelettrica (UV) e danni fotochimici o termici alla retina (visibile e IR vicino). Per le UV, il limite e espresso come irradianza efficace ponderata H_eff non superiore a 30 J/m2 riferita a 8 ore. Per le sorgenti laser: i VLE sono espressi come Maximum Permissible Exposure (MPE) secondo la norma CEI EN 60825-1, in funzione della classe del laser, della lunghezza d'onda, della durata dell'impulso e delle condizioni di utilizzo. Il superamento dei VLE non indica automaticamente un danno certo, ma la probabilita che si verifichino effetti avversi aumenta significativamente. La valutazione del rischio deve confrontare i livelli di esposizione effettivi (misurati o calcolati) con i VLE applicabili e documentare il confronto nel DVR.
Come si effettua la valutazione del rischio ROA nel DVR?
La valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali (ROA) nel DVR e disciplinata dall'art. 216 del D.Lgs. 81/08, che prescrive al datore di lavoro di valutare i livelli di esposizione sulla base delle informazioni disponibili. Il processo si articola in piu fasi: (1) Censimento delle sorgenti ROA presenti nell'ambiente di lavoro: lampade, laser, forni, saldatrici, apparecchiature UV. (2) Identificazione dei lavoratori esposti e stima dei tempi di esposizione per ciascuna mansione. (3) Raccolta dei dati fotometrici e radiometrici: le schede tecniche dei fabbricanti, le norme di prodotto e le banche dati disponibili (ICNIRP, CEI, NIOSH) sono fonti primarie. (4) Confronto con i VLE dell'Allegato XXXVII D.Lgs. 81/08: se le informazioni disponibili dimostrano che i VLE non sono superati, la valutazione documentata e sufficiente senza necessita di misurazioni strumentali. (5) Se sussiste incertezza, si procede alla misurazione con strumentazione radiometrica calibrata (radiometri, spettroradiometri). (6) Documentazione nel DVR di sorgenti, lavoratori esposti, livelli stimati o misurati, confronto con i VLE e misure di prevenzione adottate. La valutazione va aggiornata ad ogni modifica significativa del processo produttivo o delle attrezzature. L'omissione della valutazione e sanzionata ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/08.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per le ROA?
L'art. 218 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria per le ROA e obbligatoria quando la valutazione del rischio evidenzia il superamento dei valori limite di esposizione (VLE) definiti nell'Allegato XXXVII. In tale circostanza, il datore di lavoro deve assicurare al lavoratore una visita medica preventiva prima dell'assegnazione alla mansione e visite periodiche con cadenza almeno annuale o piu frequente se il medico competente lo ritiene necessario in base al profilo di rischio. Il medico competente valuta in modo specifico lo stato di salute degli occhi e della cute, con particolare attenzione a: acuita visiva, fundus oculi e lampada a fessura per i lavoratori esposti a laser o IR; condizioni cutanee per i lavoratori esposti a UV (fotosensibilizzazioni, lesioni precancerose). La sorveglianza sanitaria e inoltre raccomandata anche al di sotto dei VLE per i lavoratori che assumono farmaci fotosensibilizzanti o che presentano patologie oculari o cutanee preesistenti, su indicazione del medico competente. Il giudizio di idoneita alla mansione specifica deve tener conto del tipo di ROA, della classe del laser utilizzato e dell'adeguatezza dei DPI in dotazione al lavoratore.
Quali DPI proteggono dalle radiazioni ottiche artificiali?
I dispositivi di protezione individuale (DPI) per le ROA devono essere scelti in funzione della tipologia di radiazione, della lunghezza d'onda, dell'irradianza e del tempo di esposizione. Per la protezione degli occhi, che rappresenta la priorita assoluta in quanto organo piu vulnerabile: occhiali e schermi facciali con filtri specifici certificati secondo la norma EN 169 (saldatura), EN 170 (UV), EN 171 (IR), EN 207 (laser, protezione totale) e EN 208 (laser, per lavori di allineamento). La scala di filtri e espressa in numeri progressivi: maggiore il numero, maggiore la protezione. Per i laser, i DPI oculari devono riportare obbligatoriamente la lunghezza d'onda (o la banda) di protezione, il numero ottico di densita (OD) o il livello di protezione (LB) e la classe massima del laser per cui la protezione e valida. Per la cute: indumenti tecnici con fattore di protezione ultravioletto (UPF) certificato, guanti con adeguata opacita alle bande UV e IR, creme solari ad alto fattore SPF per i lavoratori all'aperto. I DPI anti-ROA devono essere conformi al Reg. UE 2016/425, marcati CE, e il datore di lavoro deve formare i lavoratori al corretto utilizzo, alla manutenzione e alle modalita di sostituzione periodica.
Le saldature ad arco sono fonti di ROA pericolose?
Si, la saldatura ad arco elettrico (MIG, MAG, TIG, a elettrodo rivestito, a plasma) e una delle sorgenti piu intense di radiazioni ottiche artificiali presenti nei luoghi di lavoro e richiede una valutazione specifica nel DVR ai sensi degli artt. 213-218 del D.Lgs. 81/08. L'arco elettrico emette un ampio spettro di radiazioni: ultraviolette (UV-C, UV-B, UV-A) con irradianze molto elevate che possono causare cheratocongiuntivite fotoelettrica (il cosiddetto "occhio del saldatore") anche dopo pochissimi secondi di esposizione diretta senza protezione; visibile ad alta luminanza, responsabile del rischio di danni fotochimici e termici alla retina; infrarosse (IR-A, IR-B), associate al rischio di cataratta occupazionale e ustioni cutanee. I rischi non riguardano solo il saldatore, ma anche i lavoratori nelle vicinanze (archi riflessi, luce diffusa). Le misure di protezione obbligatorie comprendono: schermi facciali o maschere da saldatura con filtro appropriato al processo e alla corrente utilizzata conformi a EN 169, paratie di separazione o tende opache anti-UV intorno alla postazione di saldatura, formazione dei lavoratori sui rischi specifici e sui corretti comportamenti, manutenzione e sostituzione periodica dei DPI. La valutazione del rischio deve indicare per ciascun processo di saldatura il numero di filtro minimo richiesto.
I laser di classe 1 e 2 devono essere valutati nel DVR?
La norma CEI EN 60825-1 classifica i laser in sette classi (1, 1C, 1M, 2, 2M, 3R, 3B, 4) in base al rischio per l'occhio in condizioni di uso ragionevolmente prevedibile. I laser di Classe 1 sono considerati sicuri in tutte le condizioni di uso normale, inclusa l'esposizione oculare diretta prolungata: il livello di emissione non supera mai i valori MPE (Maximum Permissible Exposure). I laser di Classe 2 emettono nel visibile (400-700 nm) con potenza fino a 1 mW: sono sicuri grazie al riflesso di ammiccamento che porta il lavoratore a chiudere gli occhi entro 0,25 secondi, ma la visualizzazione deliberata e prolungata puo causare danni. Quanto all'obbligo di DVR: l'art. 216 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi da agenti fisici presenti, incluse le ROA. In pratica, per i laser di Classe 1 e 2 utilizzati in condizioni normali previste dal fabbricante, e sufficiente documentare nel DVR la presenza delle apparecchiature, la classe di rischio, la valutazione di non superamento dei VLE e le misure gestionali adottate (formazione, segnaletica). Non e necessaria la sorveglianza sanitaria obbligatoria se la valutazione dimostra che i VLE non sono superati. Per i laser incorporati in apparecchiature piu complesse (ad es. lettori di codici a barre di Classe 2), la documentazione del costruttore e di norma sufficiente a supportare la valutazione nel DVR.

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Domande frequentiFAQ

Cosa si intende per radiazioni ottiche artificiali (ROA) nel D.Lgs. 81/08?
Il D.Lgs. 81/08 disciplina le radiazioni ottiche artificiali (ROA) al Titolo VIII Capo V (artt. 213-218), in attuazione della Direttiva 2006/25/CE. Per radiazioni ottiche si intendono le radiazioni elettromagnetiche nella banda di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm, suddivise in: radiazioni ultraviolette (UV), nella banda 100-400 nm; radiazioni nel visibile (luce), nella banda 380-780 nm; radiazioni infrarosse (IR), nella banda 780 nm-1 mm. Il termine "artificiali" distingue le sorgenti prodotte dall'attivita umana (lampade UV, laser, saldatrici, forni a induzione, proiettori ad alta intensita) dalla radiazione solare, che e disciplinata separatamente. Le ROA possono causare danni acuti e cronici agli occhi (cheratocongiuntivite, cataratta, danni alla retina, incluso il danno da laser) e alla cute (eritema, fotosensibilizzazione, rischio cancerogeno per alcune bande UV). Il datore di lavoro e obbligato a valutare il rischio ROA nel DVR e ad adottare misure di prevenzione proporzionate all'entita dell'esposizione.
Quali attività lavorative espongono a radiazioni ottiche artificiali?
Le attivita lavorative con esposizione significativa a radiazioni ottiche artificiali sono numerose e presenti in molti settori produttivi. Nel settore metalmeccanico e costruzioni: saldatura ad arco elettrico (MIG, MAG, TIG, a elettrodo rivestito), che genera UV, visibile e IR intensi; taglio al plasma e taglio laser; brasatura ad alta temperatura. Nell'industria manifatturiera e di processo: forni industriali e colate di metallo fuso con emissione di IR; lampade UV per indurimento di resine e inchiostri (UV-curing), sterilizzazione (lampade germicide a 254 nm), rilevazione di fluorescenza. In ambito sanitario ed estetico: lampade UV per fototerapia dermatologica; lampade abbronzanti; apparecchiature laser per chirurgia oftalmica, dermatologica e dentistica. Nelle attivita con laser: laser industriali per marcatura, taglio e foratura (classi 3B e 4); puntatori laser; lettori di codici a barre ad alta potenza. Nello spettacolo e nell'audiovisivo: proiettori ad alta intensita, luci da palco, stroboscopi, fari UV. La valutazione del rischio deve tenere conto delle specificita di ciascuna sorgente, della distanza, del tempo di esposizione e delle caratteristiche individuali del lavoratore.
Quali sono i valori limite di esposizione (VLE) per le ROA?
I valori limite di esposizione (VLE) per le radiazioni ottiche artificiali sono definiti nell'Allegato XXXVII del D.Lgs. 81/08, che recepisce i valori della Direttiva 2006/25/CE elaborati dall'ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). I VLE sono distinti per tipologia di sorgente e per organo bersaglio (occhio o cute), e variano in funzione della lunghezza d'onda. Per le sorgenti non laser (lampade UV, IR, visibile ad alta intensita): i VLE per l'occhio coprono effetti acuti come cheratocongiuntivite fotoelettrica (UV) e danni fotochimici o termici alla retina (visibile e IR vicino). Per le UV, il limite e espresso come irradianza efficace ponderata H_eff non superiore a 30 J/m2 riferita a 8 ore. Per le sorgenti laser: i VLE sono espressi come Maximum Permissible Exposure (MPE) secondo la norma CEI EN 60825-1, in funzione della classe del laser, della lunghezza d'onda, della durata dell'impulso e delle condizioni di utilizzo. Il superamento dei VLE non indica automaticamente un danno certo, ma la probabilita che si verifichino effetti avversi aumenta significativamente. La valutazione del rischio deve confrontare i livelli di esposizione effettivi (misurati o calcolati) con i VLE applicabili e documentare il confronto nel DVR.
Come si effettua la valutazione del rischio ROA nel DVR?
La valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali (ROA) nel DVR e disciplinata dall'art. 216 del D.Lgs. 81/08, che prescrive al datore di lavoro di valutare i livelli di esposizione sulla base delle informazioni disponibili. Il processo si articola in piu fasi: (1) Censimento delle sorgenti ROA presenti nell'ambiente di lavoro: lampade, laser, forni, saldatrici, apparecchiature UV. (2) Identificazione dei lavoratori esposti e stima dei tempi di esposizione per ciascuna mansione. (3) Raccolta dei dati fotometrici e radiometrici: le schede tecniche dei fabbricanti, le norme di prodotto e le banche dati disponibili (ICNIRP, CEI, NIOSH) sono fonti primarie. (4) Confronto con i VLE dell'Allegato XXXVII D.Lgs. 81/08: se le informazioni disponibili dimostrano che i VLE non sono superati, la valutazione documentata e sufficiente senza necessita di misurazioni strumentali. (5) Se sussiste incertezza, si procede alla misurazione con strumentazione radiometrica calibrata (radiometri, spettroradiometri). (6) Documentazione nel DVR di sorgenti, lavoratori esposti, livelli stimati o misurati, confronto con i VLE e misure di prevenzione adottate. La valutazione va aggiornata ad ogni modifica significativa del processo produttivo o delle attrezzature. L'omissione della valutazione e sanzionata ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/08.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per le ROA?
L'art. 218 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria per le ROA e obbligatoria quando la valutazione del rischio evidenzia il superamento dei valori limite di esposizione (VLE) definiti nell'Allegato XXXVII. In tale circostanza, il datore di lavoro deve assicurare al lavoratore una visita medica preventiva prima dell'assegnazione alla mansione e visite periodiche con cadenza almeno annuale o piu frequente se il medico competente lo ritiene necessario in base al profilo di rischio. Il medico competente valuta in modo specifico lo stato di salute degli occhi e della cute, con particolare attenzione a: acuita visiva, fundus oculi e lampada a fessura per i lavoratori esposti a laser o IR; condizioni cutanee per i lavoratori esposti a UV (fotosensibilizzazioni, lesioni precancerose). La sorveglianza sanitaria e inoltre raccomandata anche al di sotto dei VLE per i lavoratori che assumono farmaci fotosensibilizzanti o che presentano patologie oculari o cutanee preesistenti, su indicazione del medico competente. Il giudizio di idoneita alla mansione specifica deve tener conto del tipo di ROA, della classe del laser utilizzato e dell'adeguatezza dei DPI in dotazione al lavoratore.
Quali DPI proteggono dalle radiazioni ottiche artificiali?
I dispositivi di protezione individuale (DPI) per le ROA devono essere scelti in funzione della tipologia di radiazione, della lunghezza d'onda, dell'irradianza e del tempo di esposizione. Per la protezione degli occhi, che rappresenta la priorita assoluta in quanto organo piu vulnerabile: occhiali e schermi facciali con filtri specifici certificati secondo la norma EN 169 (saldatura), EN 170 (UV), EN 171 (IR), EN 207 (laser, protezione totale) e EN 208 (laser, per lavori di allineamento). La scala di filtri e espressa in numeri progressivi: maggiore il numero, maggiore la protezione. Per i laser, i DPI oculari devono riportare obbligatoriamente la lunghezza d'onda (o la banda) di protezione, il numero ottico di densita (OD) o il livello di protezione (LB) e la classe massima del laser per cui la protezione e valida. Per la cute: indumenti tecnici con fattore di protezione ultravioletto (UPF) certificato, guanti con adeguata opacita alle bande UV e IR, creme solari ad alto fattore SPF per i lavoratori all'aperto. I DPI anti-ROA devono essere conformi al Reg. UE 2016/425, marcati CE, e il datore di lavoro deve formare i lavoratori al corretto utilizzo, alla manutenzione e alle modalita di sostituzione periodica.
Le saldature ad arco sono fonti di ROA pericolose?
Si, la saldatura ad arco elettrico (MIG, MAG, TIG, a elettrodo rivestito, a plasma) e una delle sorgenti piu intense di radiazioni ottiche artificiali presenti nei luoghi di lavoro e richiede una valutazione specifica nel DVR ai sensi degli artt. 213-218 del D.Lgs. 81/08. L'arco elettrico emette un ampio spettro di radiazioni: ultraviolette (UV-C, UV-B, UV-A) con irradianze molto elevate che possono causare cheratocongiuntivite fotoelettrica (il cosiddetto "occhio del saldatore") anche dopo pochissimi secondi di esposizione diretta senza protezione; visibile ad alta luminanza, responsabile del rischio di danni fotochimici e termici alla retina; infrarosse (IR-A, IR-B), associate al rischio di cataratta occupazionale e ustioni cutanee. I rischi non riguardano solo il saldatore, ma anche i lavoratori nelle vicinanze (archi riflessi, luce diffusa). Le misure di protezione obbligatorie comprendono: schermi facciali o maschere da saldatura con filtro appropriato al processo e alla corrente utilizzata conformi a EN 169, paratie di separazione o tende opache anti-UV intorno alla postazione di saldatura, formazione dei lavoratori sui rischi specifici e sui corretti comportamenti, manutenzione e sostituzione periodica dei DPI. La valutazione del rischio deve indicare per ciascun processo di saldatura il numero di filtro minimo richiesto.
I laser di classe 1 e 2 devono essere valutati nel DVR?
La norma CEI EN 60825-1 classifica i laser in sette classi (1, 1C, 1M, 2, 2M, 3R, 3B, 4) in base al rischio per l'occhio in condizioni di uso ragionevolmente prevedibile. I laser di Classe 1 sono considerati sicuri in tutte le condizioni di uso normale, inclusa l'esposizione oculare diretta prolungata: il livello di emissione non supera mai i valori MPE (Maximum Permissible Exposure). I laser di Classe 2 emettono nel visibile (400-700 nm) con potenza fino a 1 mW: sono sicuri grazie al riflesso di ammiccamento che porta il lavoratore a chiudere gli occhi entro 0,25 secondi, ma la visualizzazione deliberata e prolungata puo causare danni. Quanto all'obbligo di DVR: l'art. 216 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi da agenti fisici presenti, incluse le ROA. In pratica, per i laser di Classe 1 e 2 utilizzati in condizioni normali previste dal fabbricante, e sufficiente documentare nel DVR la presenza delle apparecchiature, la classe di rischio, la valutazione di non superamento dei VLE e le misure gestionali adottate (formazione, segnaletica). Non e necessaria la sorveglianza sanitaria obbligatoria se la valutazione dimostra che i VLE non sono superati. Per i laser incorporati in apparecchiature piu complesse (ad es. lettori di codici a barre di Classe 2), la documentazione del costruttore e di norma sufficiente a supportare la valutazione nel DVR.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo V — Radiazioni ottiche artificiali (artt. 213-218)
  • D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVII — Valori limite di esposizione per le ROA
  • Art. 216 D.Lgs. 81/08 — Valutazione dei rischi da ROA
  • Art. 218 D.Lgs. 81/08 — Sorveglianza sanitaria per le ROA
  • Direttiva 2006/25/CE — Radiazioni ottiche artificiali
  • CEI EN 60825-1 — Sicurezza degli apparecchi laser, classificazione e requisiti
  • EN 169 — Filtri per saldatura, requisiti di trasmissione e uso raccomandato
  • EN 207 — Filtri e protettori oculari per radiazioni laser (protettori laser)
  • ICNIRP — Guidelines on limits of exposure to incoherent visible and infrared radiation

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