FAQ Valutazione del Rischio Chimico — Titolo IX D.Lgs. 81/08
Risposte alle domande più frequenti sulla valutazione del rischio chimico: differenza tra rischio basso e non basso, metodi di valutazione (MOVARISCH, RISKOFDERM, misurazione strumentale), VLE e VLBS, Schede di Dati di Sicurezza, misure di controllo, sorveglianza sanitaria e sanzioni previsti dal Titolo IX del D.Lgs. 81/08.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
Il Titolo IX del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi derivanti dall\'uso di agenti chimici pericolosi e di adottare le misure di prevenzione e protezione appropriate in funzione dell\'esito della valutazione. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua realtà aziendale e supportiamo la gestione documentale della sezione rischio chimico del DVR, dalla raccolta delle SDS alla misurazione strumentale dell\'esposizione.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di datori di lavoro, RSPP, medici competenti e RLS in merito alla corretta valutazione e gestione del rischio chimico nei luoghi di lavoro, secondo il Titolo IX del D.Lgs. 81/08 e i regolamenti europei REACH e CLP.
Domande frequenti sulla valutazione del rischio chimicoFAQ
Qual è la differenza tra rischio chimico "irrilevante per la salute", "basso" e "non basso"?
Il Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08 (artt. 221–232) prevede tre esiti possibili della valutazione del rischio chimico, con obblighi progressivamente più stringenti. (1) Rischio "irrilevante per la salute e la sicurezza": si raggiunge quando l'esposizione ai rischi chimici è talmente ridotta che non è necessario alcun ulteriore approfondimento né misura specifica oltre a quelle già adottate; tipicamente si verifica con piccole quantità di sostanze a bassa pericolosità usate in modo non dispersivo. (2) Rischio "basso per la salute e la sicurezza": sussiste quando la valutazione — considerando le proprietà pericolose delle sostanze, l'entità e la durata dell'esposizione, le condizioni d'uso e le misure di prevenzione già adottate — esclude un rischio significativo per i lavoratori; in questa situazione non è obbligatoria la sorveglianza sanitaria né l'adozione di ulteriori misure specifiche oltre a quelle già in essere. (3) Rischio "non basso per la salute": quando la valutazione evidenzia una possibilità di esposizione significativa; in questo caso scattano tutti gli obblighi del Titolo IX, tra cui: misurazione strumentale dell'esposizione o calcolo degli indici di rischio, adozione prioritaria di misure collettive (sostituzione, ventilazione, segregazione), sorveglianza sanitaria obbligatoria, informazione e formazione specifica dei lavoratori esposti, tenuta del registro degli esposti per agenti cancerogeni e mutageni.
Quali metodi si usano per la valutazione del rischio chimico (MOVARISCH, RISKOFDERM, misurazione strumentale)?
La valutazione del rischio chimico può essere condotta con approcci di complessità crescente. (1) Modelli semiquantitativi di banda (banding): strumenti come MOVARISCH (Modello di Valutazione del Rischio per Inalazione di Sostanze Chimiche, sviluppato da INAIL) o il modello della norma UNI EN 689:2019 permettono di stimare il rischio per via inalatoria attraverso un confronto tra fattori di pericolosità (frasi H, limiti di esposizione), fattori di esposizione (quantità usata, frequenza, tipo di operazione) e misure di controllo presenti. Sono adatti come primo livello di valutazione per determinare se sia necessaria la misurazione strumentale. (2) RISKOFDERM: modello sviluppato dall'Unione Europea per la valutazione dell'esposizione cutanea a sostanze chimiche; considera la superficie corporea esposta, la concentrazione della sostanza, la frequenza e la durata del contatto e le misure di protezione (guanti). È particolarmente utile per sostanze sensibilizzanti cutanee o con assorbimento percutaneo rilevante. (3) Misurazione strumentale dell'esposizione professionale: consiste nel campionamento personale dell'aria nella zona respiratoria del lavoratore durante le normali attività lavorative, con analisi di laboratorio, secondo i metodi delle norme UNI EN 689 e ISO 16200. La misurazione è obbligatoria quando i modelli semiquantitativi indicano un rischio potenzialmente non basso e quando i valori limite di esposizione professionale (VLE) rischiano di essere superati. I risultati vengono confrontati con i VLE previsti dall'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 e con i valori limite biologici (VLBS) dell'Allegato XXXIX.
Cosa sono i VLE (Valori Limite di Esposizione) e i VLBS (Valori Limite Biologici) e dove si trovano nel D.Lgs. 81/08?
I Valori Limite di Esposizione Professionale (VLE) sono concentrazioni nell'aria di una sostanza chimica al di sotto delle quali si ritiene che la quasi totalità dei lavoratori possa essere esposta giornalmente e continuativamente senza effetti nocivi per la salute. Sono espressi come TWA (Time Weighted Average), ovvero la concentrazione media ponderata nel tempo su un turno lavorativo di 8 ore e una settimana di 40 ore, o come STEL (Short Term Exposure Limit), il valore limite per esposizioni brevi di 15 minuti. In Italia, i VLE vincolanti per i datori di lavoro sono contenuti nell'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 (aggiornato periodicamente in recepimento delle direttive europee OEL) e nell'Allegato XLIII per gli agenti cancerogeni e mutageni. I Valori Limite Biologici (VLBS), contenuti nell'Allegato XXXIX del D.Lgs. 81/08, indicano invece la concentrazione massima di una sostanza (o dei suoi metaboliti) nei liquidi biologici del lavoratore (sangue, urine) che non dovrebbe essere superata; essi permettono di valutare l'esposizione complessiva del lavoratore indipendentemente dalla via di assorbimento (inalatoria, cutanea, digestiva). Il superamento dei VLE o dei VLBS impone al datore di lavoro di individuare e applicare immediatamente ulteriori misure di prevenzione e protezione e di rivalutare il rischio.
Come si usa la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) nella valutazione del rischio chimico?
La Scheda di Dati di Sicurezza (SDS, Safety Data Sheet) è il documento tecnico che il fornitore di una sostanza o miscela pericolosa è obbligato a fornire gratuitamente al datore di lavoro ai sensi del Regolamento REACH (CE n. 1907/2006) e del Regolamento CLP (CE n. 1272/2008). La SDS è strutturata in 16 sezioni standardizzate e costituisce il punto di partenza obbligatorio per la valutazione del rischio chimico ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 81/08. Le sezioni più rilevanti per la valutazione del rischio sono: Sezione 2 (Identificazione dei pericoli: frasi H di pericolo per la salute e la sicurezza, pittogrammi GHS/CLP); Sezione 7 (Manipolazione e stoccaggio: istruzioni per l'uso sicuro); Sezione 8 (Controllo dell'esposizione: VLE applicabili, misure di controllo e DPI raccomandati); Sezione 11 (Informazioni tossicologiche: vie di esposizione, effetti acuti e cronici); Sezione 15 (Informazioni sulla regolamentazione: classificazione, restrizioni REACH, autorizzazioni). È importante verificare che la SDS sia aggiornata (versione conforme al Regolamento UE 2020/878 che ha modificato l'Allegato II del REACH) e che corrisponda alla composizione effettiva del prodotto utilizzato. Una SDS datata o di prodotto diverso da quello effettivamente impiegato non ha valore ai fini della valutazione del rischio.
Qual è la gerarchia delle misure di controllo per il rischio chimico?
Il D.Lgs. 81/08, art. 225, stabilisce una gerarchia obbligatoria delle misure di prevenzione e protezione dal rischio chimico, che il datore di lavoro deve seguire in ordine di priorità. (1) Eliminazione: sostituzione dell'agente chimico pericoloso con un agente o processo non pericoloso o meno pericoloso — è la misura più efficace e deve essere considerata prioritariamente. (2) Misure di prevenzione e protezione collettive (ingegneristiche): sistemi di ventilazione localizzata aspirante (LEV, Local Exhaust Ventilation), cappe chimiche, sistemi di aspirazione al punto di emissione, automazione o robotizzazione dei processi più espositivi, segregazione del processo, circuiti chiusi per liquidi. Queste misure riducono l'esposizione alla fonte e proteggono tutti i lavoratori contemporaneamente. (3) Misure organizzative: rotazione dei lavoratori per ridurre la durata dell'esposizione individuale, riduzione delle quantità usate al minimo necessario, formazione e informazione dei lavoratori, procedure operative standardizzate (SOP). (4) Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) respiratori e cutanei: maschere filtranti (FFP2, FFP3), respiratori a piena facciale con filtri specifici, guanti resistenti agli agenti chimici (certificati EN 374), occhiali e schermi facciali, tute di protezione chimica. I DPI sono sempre l'ultima misura da adottare e non sostituiscono le misure collettive; devono essere scelti in base alla sostanza specifica e alle condizioni d'uso, non genericamente.
Quando scatta l'obbligo di sorveglianza sanitaria per il rischio chimico?
L'obbligo di sorveglianza sanitaria per il rischio chimico è previsto dall'art. 229 del D.Lgs. 81/08 e scatta nelle seguenti situazioni: (1) quando la valutazione del rischio evidenzia un rischio "non basso per la salute" ai sensi dell'art. 224, comma 2; (2) quando i lavoratori sono esposti ad agenti chimici pericolosi per i quali esistono valori limite biologici vincolanti (VLBS, Allegato XXXIX D.Lgs. 81/08); (3) per tutti i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni ai sensi del Titolo IX, Capo II del D.Lgs. 81/08 (artt. 233–245), indipendentemente dal livello di esposizione — la sorveglianza sanitaria è obbligatoria anche se l'esposizione è ridotta al minimo. La sorveglianza sanitaria comprende: visita medica preventiva (prima dell'adibizione all'esposizione), visite periodiche con cadenza definita dal medico competente in base alla natura e all'intensità dell'esposizione, accertamenti biologici (dosaggio di biomarcatori specifici nelle urine o nel sangue), e visita alla cessazione del rapporto di lavoro. Il medico competente predispone il protocollo sanitario specifico per ogni agente chimico e lo documenta nel DVR. Per gli agenti cancerogeni e mutageni è previsto il registro degli esposti (art. 243 D.Lgs. 81/08) e, al termine del rapporto di lavoro, la conservazione della cartella sanitaria per quarant'anni.
Quali sono i VLE professionali dell'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 e come si consultano?
L'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 contiene i valori limite di esposizione professionale vincolanti per l'Italia, recependo le direttive europee della serie OEL (Occupational Exposure Limits). I VLE sono espressi come TWA (concentrazione media pesata su 8 ore di lavoro) e, per alcune sostanze, come STEL (limite per esposizioni brevi di 15 minuti). L'Allegato è stato aggiornato più volte per recepire le direttive europee: la Direttiva 2017/164/UE ha introdotto valori limite per oltre 30 sostanze nuove o aggiornate (tra cui benzene, cloruro di vinile monomero, fibre ceramiche refrattarie); la Direttiva 2019/983/UE ha aggiunto il cadmio e i suoi composti, l'acido nitrico, il triossido di cromo; la Direttiva 2022/431/UE ha aggiornato i limiti per alcune sostanze cancerogene. Per consultare l'Allegato XXXVIII aggiornato occorre fare riferimento alla versione consolidata del D.Lgs. 81/08 disponibile sul portale normativo o sul sito INAIL. In parallelo, per le sostanze non presenti nell'Allegato XXXVIII, si può fare riferimento ai valori indicativi pubblicati dall'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, lista TLV-TWA) o ai valori indicativi europei della lista IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Values), che pur non avendo valore vincolante rappresentano lo stato dell'arte scientifico. Ti aiutiamo a verificare quali VLE sono applicabili alle sostanze presenti nella tua realtà aziendale e supportiamo la gestione documentale della valutazione.
Quali sono le sanzioni per mancata o inadeguata valutazione del rischio chimico?
Le violazioni degli obblighi in materia di rischio chimico sono sanzionate in modo differenziato a seconda della gravità. (1) Mancata valutazione del rischio chimico nel DVR (art. 17 comma 1 lett. a in combinato con art. 221 D.Lgs. 81/08): violazione punita dall'art. 55, comma 1, con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,40 euro. (2) Omessa sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischio chimico non basso (art. 229): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,36 a 6.576,60 euro ai sensi dell'art. 55, comma 5, lettera c). (3) Per gli agenti cancerogeni e mutageni, la mancata tenuta del registro degli esposti (art. 243) è punita con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,40 euro (art. 260 D.Lgs. 81/08). (4) In caso di infortunio o malattia professionale derivante dall'omissione degli obblighi di sicurezza, le responsabilità penali si estendono ai reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) con aumenti di pena per la violazione delle norme antinfortunistiche (art. 590, comma 3, e art. 589, comma 2, c.p.). L'INL e le ASL possono inoltre prescrivere la sospensione dell'attività lavorativa in caso di rischio grave e immediato per la salute dei lavoratori (art. 14 D.Lgs. 81/08). Supportiamo la gestione documentale per la sezione rischio chimico del DVR e ti aiutiamo a verificare la conformità della valutazione ai requisiti normativi vigenti.
Qual è la differenza tra rischio chimico "irrilevante per la salute", "basso" e "non basso"?
Il Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08 (artt. 221–232) prevede tre esiti possibili della valutazione del rischio chimico, con obblighi progressivamente più stringenti. (1) Rischio "irrilevante per la salute e la sicurezza": si raggiunge quando l'esposizione ai rischi chimici è talmente ridotta che non è necessario alcun ulteriore approfondimento né misura specifica oltre a quelle già adottate; tipicamente si verifica con piccole quantità di sostanze a bassa pericolosità usate in modo non dispersivo. (2) Rischio "basso per la salute e la sicurezza": sussiste quando la valutazione — considerando le proprietà pericolose delle sostanze, l'entità e la durata dell'esposizione, le condizioni d'uso e le misure di prevenzione già adottate — esclude un rischio significativo per i lavoratori; in questa situazione non è obbligatoria la sorveglianza sanitaria né l'adozione di ulteriori misure specifiche oltre a quelle già in essere. (3) Rischio "non basso per la salute": quando la valutazione evidenzia una possibilità di esposizione significativa; in questo caso scattano tutti gli obblighi del Titolo IX, tra cui: misurazione strumentale dell'esposizione o calcolo degli indici di rischio, adozione prioritaria di misure collettive (sostituzione, ventilazione, segregazione), sorveglianza sanitaria obbligatoria, informazione e formazione specifica dei lavoratori esposti, tenuta del registro degli esposti per agenti cancerogeni e mutageni.
Quali metodi si usano per la valutazione del rischio chimico (MOVARISCH, RISKOFDERM, misurazione strumentale)?
La valutazione del rischio chimico può essere condotta con approcci di complessità crescente. (1) Modelli semiquantitativi di banda (banding): strumenti come MOVARISCH (Modello di Valutazione del Rischio per Inalazione di Sostanze Chimiche, sviluppato da INAIL) o il modello della norma UNI EN 689:2019 permettono di stimare il rischio per via inalatoria attraverso un confronto tra fattori di pericolosità (frasi H, limiti di esposizione), fattori di esposizione (quantità usata, frequenza, tipo di operazione) e misure di controllo presenti. Sono adatti come primo livello di valutazione per determinare se sia necessaria la misurazione strumentale. (2) RISKOFDERM: modello sviluppato dall'Unione Europea per la valutazione dell'esposizione cutanea a sostanze chimiche; considera la superficie corporea esposta, la concentrazione della sostanza, la frequenza e la durata del contatto e le misure di protezione (guanti). È particolarmente utile per sostanze sensibilizzanti cutanee o con assorbimento percutaneo rilevante. (3) Misurazione strumentale dell'esposizione professionale: consiste nel campionamento personale dell'aria nella zona respiratoria del lavoratore durante le normali attività lavorative, con analisi di laboratorio, secondo i metodi delle norme UNI EN 689 e ISO 16200. La misurazione è obbligatoria quando i modelli semiquantitativi indicano un rischio potenzialmente non basso e quando i valori limite di esposizione professionale (VLE) rischiano di essere superati. I risultati vengono confrontati con i VLE previsti dall'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 e con i valori limite biologici (VLBS) dell'Allegato XXXIX.
Cosa sono i VLE (Valori Limite di Esposizione) e i VLBS (Valori Limite Biologici) e dove si trovano nel D.Lgs. 81/08?
I Valori Limite di Esposizione Professionale (VLE) sono concentrazioni nell'aria di una sostanza chimica al di sotto delle quali si ritiene che la quasi totalità dei lavoratori possa essere esposta giornalmente e continuativamente senza effetti nocivi per la salute. Sono espressi come TWA (Time Weighted Average), ovvero la concentrazione media ponderata nel tempo su un turno lavorativo di 8 ore e una settimana di 40 ore, o come STEL (Short Term Exposure Limit), il valore limite per esposizioni brevi di 15 minuti. In Italia, i VLE vincolanti per i datori di lavoro sono contenuti nell'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 (aggiornato periodicamente in recepimento delle direttive europee OEL) e nell'Allegato XLIII per gli agenti cancerogeni e mutageni. I Valori Limite Biologici (VLBS), contenuti nell'Allegato XXXIX del D.Lgs. 81/08, indicano invece la concentrazione massima di una sostanza (o dei suoi metaboliti) nei liquidi biologici del lavoratore (sangue, urine) che non dovrebbe essere superata; essi permettono di valutare l'esposizione complessiva del lavoratore indipendentemente dalla via di assorbimento (inalatoria, cutanea, digestiva). Il superamento dei VLE o dei VLBS impone al datore di lavoro di individuare e applicare immediatamente ulteriori misure di prevenzione e protezione e di rivalutare il rischio.
Come si usa la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) nella valutazione del rischio chimico?
La Scheda di Dati di Sicurezza (SDS, Safety Data Sheet) è il documento tecnico che il fornitore di una sostanza o miscela pericolosa è obbligato a fornire gratuitamente al datore di lavoro ai sensi del Regolamento REACH (CE n. 1907/2006) e del Regolamento CLP (CE n. 1272/2008). La SDS è strutturata in 16 sezioni standardizzate e costituisce il punto di partenza obbligatorio per la valutazione del rischio chimico ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 81/08. Le sezioni più rilevanti per la valutazione del rischio sono: Sezione 2 (Identificazione dei pericoli: frasi H di pericolo per la salute e la sicurezza, pittogrammi GHS/CLP); Sezione 7 (Manipolazione e stoccaggio: istruzioni per l'uso sicuro); Sezione 8 (Controllo dell'esposizione: VLE applicabili, misure di controllo e DPI raccomandati); Sezione 11 (Informazioni tossicologiche: vie di esposizione, effetti acuti e cronici); Sezione 15 (Informazioni sulla regolamentazione: classificazione, restrizioni REACH, autorizzazioni). È importante verificare che la SDS sia aggiornata (versione conforme al Regolamento UE 2020/878 che ha modificato l'Allegato II del REACH) e che corrisponda alla composizione effettiva del prodotto utilizzato. Una SDS datata o di prodotto diverso da quello effettivamente impiegato non ha valore ai fini della valutazione del rischio.
Qual è la gerarchia delle misure di controllo per il rischio chimico?
Il D.Lgs. 81/08, art. 225, stabilisce una gerarchia obbligatoria delle misure di prevenzione e protezione dal rischio chimico, che il datore di lavoro deve seguire in ordine di priorità. (1) Eliminazione: sostituzione dell'agente chimico pericoloso con un agente o processo non pericoloso o meno pericoloso — è la misura più efficace e deve essere considerata prioritariamente. (2) Misure di prevenzione e protezione collettive (ingegneristiche): sistemi di ventilazione localizzata aspirante (LEV, Local Exhaust Ventilation), cappe chimiche, sistemi di aspirazione al punto di emissione, automazione o robotizzazione dei processi più espositivi, segregazione del processo, circuiti chiusi per liquidi. Queste misure riducono l'esposizione alla fonte e proteggono tutti i lavoratori contemporaneamente. (3) Misure organizzative: rotazione dei lavoratori per ridurre la durata dell'esposizione individuale, riduzione delle quantità usate al minimo necessario, formazione e informazione dei lavoratori, procedure operative standardizzate (SOP). (4) Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) respiratori e cutanei: maschere filtranti (FFP2, FFP3), respiratori a piena facciale con filtri specifici, guanti resistenti agli agenti chimici (certificati EN 374), occhiali e schermi facciali, tute di protezione chimica. I DPI sono sempre l'ultima misura da adottare e non sostituiscono le misure collettive; devono essere scelti in base alla sostanza specifica e alle condizioni d'uso, non genericamente.
Quando scatta l'obbligo di sorveglianza sanitaria per il rischio chimico?
L'obbligo di sorveglianza sanitaria per il rischio chimico è previsto dall'art. 229 del D.Lgs. 81/08 e scatta nelle seguenti situazioni: (1) quando la valutazione del rischio evidenzia un rischio "non basso per la salute" ai sensi dell'art. 224, comma 2; (2) quando i lavoratori sono esposti ad agenti chimici pericolosi per i quali esistono valori limite biologici vincolanti (VLBS, Allegato XXXIX D.Lgs. 81/08); (3) per tutti i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni ai sensi del Titolo IX, Capo II del D.Lgs. 81/08 (artt. 233–245), indipendentemente dal livello di esposizione — la sorveglianza sanitaria è obbligatoria anche se l'esposizione è ridotta al minimo. La sorveglianza sanitaria comprende: visita medica preventiva (prima dell'adibizione all'esposizione), visite periodiche con cadenza definita dal medico competente in base alla natura e all'intensità dell'esposizione, accertamenti biologici (dosaggio di biomarcatori specifici nelle urine o nel sangue), e visita alla cessazione del rapporto di lavoro. Il medico competente predispone il protocollo sanitario specifico per ogni agente chimico e lo documenta nel DVR. Per gli agenti cancerogeni e mutageni è previsto il registro degli esposti (art. 243 D.Lgs. 81/08) e, al termine del rapporto di lavoro, la conservazione della cartella sanitaria per quarant'anni.
Quali sono i VLE professionali dell'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 e come si consultano?
L'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 contiene i valori limite di esposizione professionale vincolanti per l'Italia, recependo le direttive europee della serie OEL (Occupational Exposure Limits). I VLE sono espressi come TWA (concentrazione media pesata su 8 ore di lavoro) e, per alcune sostanze, come STEL (limite per esposizioni brevi di 15 minuti). L'Allegato è stato aggiornato più volte per recepire le direttive europee: la Direttiva 2017/164/UE ha introdotto valori limite per oltre 30 sostanze nuove o aggiornate (tra cui benzene, cloruro di vinile monomero, fibre ceramiche refrattarie); la Direttiva 2019/983/UE ha aggiunto il cadmio e i suoi composti, l'acido nitrico, il triossido di cromo; la Direttiva 2022/431/UE ha aggiornato i limiti per alcune sostanze cancerogene. Per consultare l'Allegato XXXVIII aggiornato occorre fare riferimento alla versione consolidata del D.Lgs. 81/08 disponibile sul portale normativo o sul sito INAIL. In parallelo, per le sostanze non presenti nell'Allegato XXXVIII, si può fare riferimento ai valori indicativi pubblicati dall'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, lista TLV-TWA) o ai valori indicativi europei della lista IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Values), che pur non avendo valore vincolante rappresentano lo stato dell'arte scientifico. Ti aiutiamo a verificare quali VLE sono applicabili alle sostanze presenti nella tua realtà aziendale e supportiamo la gestione documentale della valutazione.
Quali sono le sanzioni per mancata o inadeguata valutazione del rischio chimico?
Le violazioni degli obblighi in materia di rischio chimico sono sanzionate in modo differenziato a seconda della gravità. (1) Mancata valutazione del rischio chimico nel DVR (art. 17 comma 1 lett. a in combinato con art. 221 D.Lgs. 81/08): violazione punita dall'art. 55, comma 1, con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,40 euro. (2) Omessa sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischio chimico non basso (art. 229): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,36 a 6.576,60 euro ai sensi dell'art. 55, comma 5, lettera c). (3) Per gli agenti cancerogeni e mutageni, la mancata tenuta del registro degli esposti (art. 243) è punita con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,40 euro (art. 260 D.Lgs. 81/08). (4) In caso di infortunio o malattia professionale derivante dall'omissione degli obblighi di sicurezza, le responsabilità penali si estendono ai reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) con aumenti di pena per la violazione delle norme antinfortunistiche (art. 590, comma 3, e art. 589, comma 2, c.p.). L'INL e le ASL possono inoltre prescrivere la sospensione dell'attività lavorativa in caso di rischio grave e immediato per la salute dei lavoratori (art. 14 D.Lgs. 81/08). Supportiamo la gestione documentale per la sezione rischio chimico del DVR e ti aiutiamo a verificare la conformità della valutazione ai requisiti normativi vigenti.
Fonti normative
D.Lgs. 81/08 — Titolo IX, Capo I: Protezione da agenti chimici (artt. 221–232)
D.Lgs. 81/08 — Titolo IX, Capo II: Agenti cancerogeni e mutageni (artt. 233–245)