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FAQ valutazione del rischio chimico

Come si valuta il rischio da agenti chimici pericolosi, quando si può concludere per un rischio irrilevante per la salute e quali misure scattano se non lo è.

Risposta rapida

Chi usa o genera agenti chimici pericolosi deve valutare il rischio (art. 223 del D.Lgs. 81/2008) partendo dalle schede di sicurezza e dall’uso reale. Se il rischio non è “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” (art. 224) scattano misure specifiche, misurazioni periodiche e sorveglianza sanitaria.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo I (artt. 221-232), Allegati XXXVIII e XXXIX; regolamenti REACH e CLP per schede di sicurezza ed etichettatura.

Domande frequenti sul rischio chimicoFAQ

Chi deve fare la valutazione del rischio chimico?
Ogni datore di lavoro in cui sono presenti agenti chimici pericolosi: prodotti classificati CLP (detergenti professionali, solventi, vernici, oli, colle, gas), ma anche sostanze che si sviluppano durante il lavoro e non hanno etichetta, come fumi di saldatura, polveri, vapori di cottura di resine. Lo prevede l’art. 223 del D.Lgs. 81/2008, nel Titolo IX, Capo I. La valutazione fa parte del DVR e va aggiornata quando cambiano prodotti, quantità o processi.
Cosa significa rischio “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”?
È l’esito della valutazione che permette di non applicare alcune misure specifiche: in particolare la sorveglianza sanitaria (art. 229), le misure dell’art. 225 e quelle per incidenti ed emergenze (art. 226). Lo prevede l’art. 224, comma 2, quando la quantità di agenti, il tipo e la durata dell’esposizione e le misure generali adottate rendono il rischio basso e irrilevante. Restano comunque obbligatori le misure generali di prevenzione, l’informazione e la formazione. Il giudizio va motivato, non dichiarato.
Quali metodi si usano?
Per la stima iniziale si usano modelli a punteggio come MOVARISCH (proposto da alcune Regioni) che combinano pericolosità (indicazioni di pericolo H) ed esposizione (quantità, modalità d’uso, durata, controllo). Se la stima non permette di concludere per il rischio irrilevante, o se esistono valori limite, si passa alla misurazione dell’esposizione con campionamenti personali secondo la UNI EN 689. Per l’esposizione cutanea esistono modelli specifici. Il metodo scelto va descritto nel documento.
Dove si trovano i valori limite di esposizione?
I valori limite di esposizione professionale sono nell’Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008, che viene aggiornato recependo le direttive europee; i valori limite biologici nell’Allegato XXXIX (per il piombo). Per le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione i valori sono nell’Allegato XLIII. In assenza di un valore di legge si usano come riferimento tecnico i valori proposti da organismi riconosciuti (per esempio ACGIH), dichiarandolo.
Bastano le schede di sicurezza?
No. La scheda di dati di sicurezza (SDS) è l’input principale: classificazione, indicazioni di pericolo, valori limite, misure di protezione consigliate, scenari di esposizione. Ma la valutazione deve considerare come il prodotto viene usato davvero in azienda: quantità, frequenza, ventilazione dei locali, operazioni a spruzzo o a caldo, miscelazioni. Il datore di lavoro deve procurarsi le SDS aggiornate dai fornitori (art. 223).
In che ordine si scelgono le misure di prevenzione?
Prima di tutto sostituire ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno; poi progettare processi chiusi o controlli tecnici (aspirazione localizzata, ventilazione); poi misure organizzative (riduzione del numero di esposti e dei tempi, igiene, divieto di mangiare nelle aree di lavoro); infine i DPI, quando l’esposizione non si può evitare altrimenti (art. 225). Un DPI respiratorio senza aspirazione localizzata, dove questa è possibile, non è una misura sufficiente.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?
Per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute, salvo che la valutazione abbia concluso per un rischio irrilevante per la salute (art. 229). La sorveglianza comprende visita preventiva, visite periodiche di norma annuali o con la periodicità decisa dal medico competente, e visita alla cessazione del rapporto, con eventuali monitoraggi biologici.
Ogni quanto si ripete la misurazione?
Quando ci sono valori limite e la valutazione ha richiesto misure, l’art. 225, comma 2, impone misurazioni periodiche dell’esposizione, in particolare quando cambiano le condizioni. La UNI EN 689 indica criteri per stabilire la frequenza in funzione di quanto i risultati si avvicinano al valore limite. Dopo ogni modifica del processo le misure vanno ripetute.

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