FAQ Microclima nei Luoghi di Lavoro — Obblighi D.Lgs. 81/08
Risposte alle domande più frequenti sul microclima nei luoghi di lavoro: definizione e parametri, norme ISO 7730, stress termico da caldo e da freddo, DVR, DPI termici, sorveglianza sanitaria e sanzioni previsti dal D.Lgs. 81/08.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
Il D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di valutare il rischio microclima nel DVR e di adottare le misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie a tutelare i lavoratori esposti a condizioni termiche avverse. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua realtà aziendale e supportiamo la gestione documentale della sezione microclima del DVR secondo le norme UNI EN ISO 7730, ISO 7933 e ISO 11079.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di datori di lavoro, RSPP, medici competenti e RLS in merito alla corretta valutazione e gestione del rischio microclima nei luoghi di lavoro, dagli uffici agli ambienti produttivi severi, secondo il D.Lgs. 81/08 e le norme tecniche internazionali.
Domande frequenti sul microclima nei luoghi di lavoroFAQ
Cos'è il microclima nei luoghi di lavoro e quali parametri comprende?
Il microclima nei luoghi di lavoro indica l'insieme delle condizioni fisiche dell'ambiente che influenzano gli scambi termici tra il corpo umano e l'ambiente circostante. I parametri fondamentali sono quattro: (1) temperatura dell'aria (Ta), misurata in gradi Celsius, che determina il calore ceduto per convezione e conduzione; (2) umidità relativa (HR%), che incide sulla capacità del corpo di dissipare calore tramite evaporazione del sudore — un'umidità troppo elevata riduce l'efficienza della sudorazione; (3) velocità dell'aria (Va), espressa in m/s, che favorisce la dispersione termica per convezione ma, se eccessiva, può causare disagio per correnti d'aria; (4) temperatura media radiante (Tmr), indicatore dell'energia termica emessa e assorbita dalle superfici presenti nell'ambiente (pareti, macchinari, finestre). A questi quattro parametri ambientali si aggiungono due variabili soggettive: il livello di attività fisica del lavoratore (metabolismo, espresso in Watt o met) e l'isolamento termico dell'abbigliamento (espresso in clo). La combinazione di questi sei fattori determina la sensazione termica soggettiva, quantificata dagli indici PMV (Predicted Mean Vote) e PPD (Predicted Percentage Dissatisfied) definiti nella norma ISO 7730 e nella sua trasposizione europea UNI EN ISO 7730:2006.
Quali norme tecniche regolano la valutazione del microclima e come si applicano?
Il quadro normativo tecnico di riferimento per la valutazione del microclima nei luoghi di lavoro è articolato su più livelli. La norma principale è la UNI EN ISO 7730:2006 "Ergonomia degli ambienti termici — Determinazione analitica e interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di benessere termico locale", che fornisce il metodo di calcolo degli indici di comfort per ambienti moderati (uffici, ambienti produttivi a clima controllato). Per gli ambienti severi caldi, le norme di riferimento sono la ISO 7933 (stress termico da caldo, metodo PHS — Predicted Heat Strain) e la ISO 9886 (misurazione della temperatura corporea). Per gli ambienti severi freddi si applica la ISO 11079 (indice IREQ — Isolamento Termico Richiesto dell'abbigliamento) e la ISO 15743 (gestione del lavoro in ambiente freddo). Il D.Lgs. 81/08 non richiama esplicitamente queste norme tecniche, ma il Titolo II (ambienti di lavoro) e l'Allegato IV impongono al datore di lavoro di garantire condizioni microclimatiche adeguate. Le norme ISO/UNI costituiscono lo stato dell'arte tecnico e la loro applicazione è considerata conforme alle prescrizioni di legge; la loro inosservanza può essere contestata in sede ispettiva come indicatore di inadeguatezza delle misure preventive.
Il DVR deve contenere una valutazione specifica del microclima?
Sì. L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 impone che la valutazione dei rischi riguardi "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari". Il rischio microclima rientra in questa categoria ogni volta che le condizioni ambientali si discostano significativamente dalla zona di comfort termico o espongono i lavoratori a stress da caldo o da freddo. La sezione DVR relativa al microclima deve includere: (a) identificazione degli ambienti e dei reparti con condizioni microclimatiche significative; (b) misurazione o stima dei quattro parametri ambientali (Ta, HR, Va, Tmr) e delle variabili soggettive (metabolismo, abbigliamento); (c) calcolo degli indici PMV/PPD per ambienti moderati, o degli indici PHS/IREQ per ambienti severi; (d) valutazione del rischio residuo e indicazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali adottate o da adottare; (e) indicazione del programma di sorveglianza sanitaria ove necessario. Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che cambiano significativamente le condizioni produttive, l'organizzazione del lavoro o le caratteristiche degli ambienti. Supportiamo la gestione documentale per la sezione microclima del DVR e ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica realtà lavorativa.
Cos'è lo stress termico da caldo e quando diventa un rischio grave?
Lo stress termico da caldo (heat stress) è la condizione fisiologica in cui il sistema termoregolatore del corpo umano è messo sotto sforzo per mantenere la temperatura corporea entro i limiti fisiologici (circa 37 °C ± 1 °C). Si manifesta quando la combinazione di temperatura dell'aria elevata, alta umidità relativa, radiazione termica intensa, velocità dell'aria scarsa e attività fisica pesante supera la capacità del corpo di disperdere calore. I lavoratori più a rischio sono quelli addetti a fonderie, forni, vetrerie, panifici industriali, lavorazioni ceramiche, ambienti agricoli in estate e cantieri esposti al sole diretto. I principali effetti sulla salute sono: disidratazione, crampi da calore, sincope da calore (collasso), esaurimento da calore (astenia, nausea, cefalea), colpo di calore (emergenza medica con temperatura corporea superiore a 40 °C, confusione mentale, possibile coma). Il rischio diventa grave — con obbligo di misure urgenti — quando l'indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) supera i valori limite stabiliti dalla ISO 7243 in funzione del livello di attività metabolica (ad esempio, 28 °C WBGT per attività moderate, 26 °C per attività pesanti). Il superamento prolungato di tali soglie espone i lavoratori a rischio di malattia professionale e il datore di lavoro a responsabilità civili e penali.
Quali sono i rischi specifici degli ambienti severi freddi (celle frigorifere, lavorazioni all'aperto)?
Gli ambienti severi freddi sono quelli in cui la temperatura dell'aria scende al di sotto dei 10 °C, con possibilità di raggiungere temperature molto inferiori nelle celle frigorifere industriali (fino a −30 °C o meno). I rischi specifici per la salute dei lavoratori esposti includono: (1) ipotermia: abbassamento della temperatura corporea centrale al di sotto dei 35 °C, con effetti progressivi che vanno dai brividi e torpore mentale fino alla perdita di coscienza e all'arresto cardiaco; (2) congelamento (frostbite): cristallizzazione dei liquidi extracellulari nei tessuti periferici (mani, piedi, naso, orecchie), con danni che possono essere irreversibili; (3) piede da trincea (trench foot): danno tissutale da esposizione prolungata a temperature tra 0 e 10 °C con umidità elevata; (4) riduzione della destrezza manuale e della capacità di giudizio, con conseguente aumento del rischio di infortuni; (5) rischio cardiovascolare: le basse temperature aumentano la viscosità del sangue e il rischio di eventi ischemici. La valutazione del rischio negli ambienti freddi deve considerare l'indice IREQ (Isolamento Termico Richiesto, norma ISO 11079), che quantifica il livello di isolamento termico dell'abbigliamento necessario per proteggere il lavoratore durante il turno di lavoro. La norma ISO 15743 fornisce una guida completa per la gestione del rischio da freddo, inclusi i criteri per la rotazione dei turni e le pause di riscaldamento.
Quali DPI termici sono previsti per il caldo e per il freddo e chi ne decide la scelta?
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) a protezione dal rischio termico devono essere selezionati dal datore di lavoro — su indicazione del RSPP e con il contributo del medico competente — in base alla valutazione del rischio specifica. Per il rischio da caldo: (a) abbigliamento riflettente o aluminizzato per la protezione dalle radiazioni termiche intense (es. lavoratori vicino a forni o metallo fuso), conformi alla norma EN ISO 11612; (b) dispositivi per il raffrescamento personale: giubbotti raffreddanti a evaporazione o ad acqua refrigerata, conformi alla EN ISO 15743; (c) protezione delle mani con guanti per calore e fiamma (EN 407). Per il rischio da freddo: (a) indumenti di protezione dal freddo conformi alla norma EN 342 (ambienti freddi stazionari) o EN 14058 (ambienti freschi); (b) guanti per freddo (EN 511); (c) calzature con protezione termica; (d) copricapi isolanti. La scelta del DPI termico deve essere basata sul valore IREQ calcolato e sull'attività metabolica del lavoratore: un abbigliamento troppo isolante durante attività pesanti può causare ipertermia per accumulo del calore prodotto dal metabolismo. I DPI termici rientrano nella III categoria (massimo rischio) se proteggono da rischi mortali o irreversibili: richiedono una procedura di addestramento documentata e una valutazione di conformità di terza parte (CE).
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per il rischio microclima?
La sorveglianza sanitaria per il rischio microclima è obbligatoria quando la valutazione del rischio — condotta secondo i metodi normativi ISO — evidenzia un'esposizione a condizioni di stress termico severo, ovvero quando i lavoratori operano in ambienti classificati come "severi caldi" o "severi freddi" ai sensi della normativa tecnica vigente. L'obbligo deriva dall'art. 41, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, che prevede la sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori esposti a rischi per la salute secondo la valutazione contenuta nel DVR. Per gli ambienti moderati (PMV compreso tra −0,5 e +0,5, PPD inferiore al 10%) in cui il disagio termico è minimo, la sorveglianza sanitaria non è generalmente obbligatoria, ma può essere disposta discrezionalmente dal medico competente. Per gli ambienti severi, la periodicità della sorveglianza sanitaria è definita dal medico competente nel protocollo sanitario, tenendo conto della gravità dell'esposizione. I lavoratori esposti a stress termico cronico devono essere valutati per: tolleranza cardiovascolare (ECG, pressione arteriosa), funzionalità renale (per i rischi da disidratazione cronica), patologie della pelle e del sistema circolatorio periferico (per gli esposti al freddo), e condizione fisica generale. Il medico competente ha il diritto di proporre misure di adattamento del lavoro per i soggetti con ridotta tolleranza al calore o al freddo.
Quali sono le sanzioni per mancata valutazione del rischio microclima?
La mancata o inadeguata valutazione del rischio microclima nel DVR espone il datore di lavoro a sanzioni penali e amministrative di diversa gravità. La violazione dell'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 (obbligo del datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi) è punita dall'art. 55, comma 1, con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,40 euro. Se dalla mancata valutazione o dalle misure inadeguate deriva un infortunio o una malattia professionale, le responsabilità si estendono ai reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) con pene ben più severe. Per gli ambienti con presenza di rischio di colpo di calore o ipotermia, l'omissione di misure adeguate può essere contestata come violazione dell'art. 71 D.Lgs. 81/08 in materia di attrezzature di lavoro, se le stesse contribuiscono all'esposizione termica, o come violazione dell'Allegato IV (requisiti dei luoghi di lavoro) per mancanza di adeguata ventilazione o riscaldamento. In caso di ispezione, il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) o delle ASL può prescrivere le misure correttive necessarie e, in caso di rischio grave e immediato, disporre la sospensione dell'attività produttiva ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/08.
Cos'è il microclima nei luoghi di lavoro e quali parametri comprende?
Il microclima nei luoghi di lavoro indica l'insieme delle condizioni fisiche dell'ambiente che influenzano gli scambi termici tra il corpo umano e l'ambiente circostante. I parametri fondamentali sono quattro: (1) temperatura dell'aria (Ta), misurata in gradi Celsius, che determina il calore ceduto per convezione e conduzione; (2) umidità relativa (HR%), che incide sulla capacità del corpo di dissipare calore tramite evaporazione del sudore — un'umidità troppo elevata riduce l'efficienza della sudorazione; (3) velocità dell'aria (Va), espressa in m/s, che favorisce la dispersione termica per convezione ma, se eccessiva, può causare disagio per correnti d'aria; (4) temperatura media radiante (Tmr), indicatore dell'energia termica emessa e assorbita dalle superfici presenti nell'ambiente (pareti, macchinari, finestre). A questi quattro parametri ambientali si aggiungono due variabili soggettive: il livello di attività fisica del lavoratore (metabolismo, espresso in Watt o met) e l'isolamento termico dell'abbigliamento (espresso in clo). La combinazione di questi sei fattori determina la sensazione termica soggettiva, quantificata dagli indici PMV (Predicted Mean Vote) e PPD (Predicted Percentage Dissatisfied) definiti nella norma ISO 7730 e nella sua trasposizione europea UNI EN ISO 7730:2006.
Quali norme tecniche regolano la valutazione del microclima e come si applicano?
Il quadro normativo tecnico di riferimento per la valutazione del microclima nei luoghi di lavoro è articolato su più livelli. La norma principale è la UNI EN ISO 7730:2006 "Ergonomia degli ambienti termici — Determinazione analitica e interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di benessere termico locale", che fornisce il metodo di calcolo degli indici di comfort per ambienti moderati (uffici, ambienti produttivi a clima controllato). Per gli ambienti severi caldi, le norme di riferimento sono la ISO 7933 (stress termico da caldo, metodo PHS — Predicted Heat Strain) e la ISO 9886 (misurazione della temperatura corporea). Per gli ambienti severi freddi si applica la ISO 11079 (indice IREQ — Isolamento Termico Richiesto dell'abbigliamento) e la ISO 15743 (gestione del lavoro in ambiente freddo). Il D.Lgs. 81/08 non richiama esplicitamente queste norme tecniche, ma il Titolo II (ambienti di lavoro) e l'Allegato IV impongono al datore di lavoro di garantire condizioni microclimatiche adeguate. Le norme ISO/UNI costituiscono lo stato dell'arte tecnico e la loro applicazione è considerata conforme alle prescrizioni di legge; la loro inosservanza può essere contestata in sede ispettiva come indicatore di inadeguatezza delle misure preventive.
Il DVR deve contenere una valutazione specifica del microclima?
Sì. L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 impone che la valutazione dei rischi riguardi "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari". Il rischio microclima rientra in questa categoria ogni volta che le condizioni ambientali si discostano significativamente dalla zona di comfort termico o espongono i lavoratori a stress da caldo o da freddo. La sezione DVR relativa al microclima deve includere: (a) identificazione degli ambienti e dei reparti con condizioni microclimatiche significative; (b) misurazione o stima dei quattro parametri ambientali (Ta, HR, Va, Tmr) e delle variabili soggettive (metabolismo, abbigliamento); (c) calcolo degli indici PMV/PPD per ambienti moderati, o degli indici PHS/IREQ per ambienti severi; (d) valutazione del rischio residuo e indicazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali adottate o da adottare; (e) indicazione del programma di sorveglianza sanitaria ove necessario. Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che cambiano significativamente le condizioni produttive, l'organizzazione del lavoro o le caratteristiche degli ambienti. Supportiamo la gestione documentale per la sezione microclima del DVR e ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica realtà lavorativa.
Cos'è lo stress termico da caldo e quando diventa un rischio grave?
Lo stress termico da caldo (heat stress) è la condizione fisiologica in cui il sistema termoregolatore del corpo umano è messo sotto sforzo per mantenere la temperatura corporea entro i limiti fisiologici (circa 37 °C ± 1 °C). Si manifesta quando la combinazione di temperatura dell'aria elevata, alta umidità relativa, radiazione termica intensa, velocità dell'aria scarsa e attività fisica pesante supera la capacità del corpo di disperdere calore. I lavoratori più a rischio sono quelli addetti a fonderie, forni, vetrerie, panifici industriali, lavorazioni ceramiche, ambienti agricoli in estate e cantieri esposti al sole diretto. I principali effetti sulla salute sono: disidratazione, crampi da calore, sincope da calore (collasso), esaurimento da calore (astenia, nausea, cefalea), colpo di calore (emergenza medica con temperatura corporea superiore a 40 °C, confusione mentale, possibile coma). Il rischio diventa grave — con obbligo di misure urgenti — quando l'indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) supera i valori limite stabiliti dalla ISO 7243 in funzione del livello di attività metabolica (ad esempio, 28 °C WBGT per attività moderate, 26 °C per attività pesanti). Il superamento prolungato di tali soglie espone i lavoratori a rischio di malattia professionale e il datore di lavoro a responsabilità civili e penali.
Quali sono i rischi specifici degli ambienti severi freddi (celle frigorifere, lavorazioni all'aperto)?
Gli ambienti severi freddi sono quelli in cui la temperatura dell'aria scende al di sotto dei 10 °C, con possibilità di raggiungere temperature molto inferiori nelle celle frigorifere industriali (fino a −30 °C o meno). I rischi specifici per la salute dei lavoratori esposti includono: (1) ipotermia: abbassamento della temperatura corporea centrale al di sotto dei 35 °C, con effetti progressivi che vanno dai brividi e torpore mentale fino alla perdita di coscienza e all'arresto cardiaco; (2) congelamento (frostbite): cristallizzazione dei liquidi extracellulari nei tessuti periferici (mani, piedi, naso, orecchie), con danni che possono essere irreversibili; (3) piede da trincea (trench foot): danno tissutale da esposizione prolungata a temperature tra 0 e 10 °C con umidità elevata; (4) riduzione della destrezza manuale e della capacità di giudizio, con conseguente aumento del rischio di infortuni; (5) rischio cardiovascolare: le basse temperature aumentano la viscosità del sangue e il rischio di eventi ischemici. La valutazione del rischio negli ambienti freddi deve considerare l'indice IREQ (Isolamento Termico Richiesto, norma ISO 11079), che quantifica il livello di isolamento termico dell'abbigliamento necessario per proteggere il lavoratore durante il turno di lavoro. La norma ISO 15743 fornisce una guida completa per la gestione del rischio da freddo, inclusi i criteri per la rotazione dei turni e le pause di riscaldamento.
Quali DPI termici sono previsti per il caldo e per il freddo e chi ne decide la scelta?
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) a protezione dal rischio termico devono essere selezionati dal datore di lavoro — su indicazione del RSPP e con il contributo del medico competente — in base alla valutazione del rischio specifica. Per il rischio da caldo: (a) abbigliamento riflettente o aluminizzato per la protezione dalle radiazioni termiche intense (es. lavoratori vicino a forni o metallo fuso), conformi alla norma EN ISO 11612; (b) dispositivi per il raffrescamento personale: giubbotti raffreddanti a evaporazione o ad acqua refrigerata, conformi alla EN ISO 15743; (c) protezione delle mani con guanti per calore e fiamma (EN 407). Per il rischio da freddo: (a) indumenti di protezione dal freddo conformi alla norma EN 342 (ambienti freddi stazionari) o EN 14058 (ambienti freschi); (b) guanti per freddo (EN 511); (c) calzature con protezione termica; (d) copricapi isolanti. La scelta del DPI termico deve essere basata sul valore IREQ calcolato e sull'attività metabolica del lavoratore: un abbigliamento troppo isolante durante attività pesanti può causare ipertermia per accumulo del calore prodotto dal metabolismo. I DPI termici rientrano nella III categoria (massimo rischio) se proteggono da rischi mortali o irreversibili: richiedono una procedura di addestramento documentata e una valutazione di conformità di terza parte (CE).
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per il rischio microclima?
La sorveglianza sanitaria per il rischio microclima è obbligatoria quando la valutazione del rischio — condotta secondo i metodi normativi ISO — evidenzia un'esposizione a condizioni di stress termico severo, ovvero quando i lavoratori operano in ambienti classificati come "severi caldi" o "severi freddi" ai sensi della normativa tecnica vigente. L'obbligo deriva dall'art. 41, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, che prevede la sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori esposti a rischi per la salute secondo la valutazione contenuta nel DVR. Per gli ambienti moderati (PMV compreso tra −0,5 e +0,5, PPD inferiore al 10%) in cui il disagio termico è minimo, la sorveglianza sanitaria non è generalmente obbligatoria, ma può essere disposta discrezionalmente dal medico competente. Per gli ambienti severi, la periodicità della sorveglianza sanitaria è definita dal medico competente nel protocollo sanitario, tenendo conto della gravità dell'esposizione. I lavoratori esposti a stress termico cronico devono essere valutati per: tolleranza cardiovascolare (ECG, pressione arteriosa), funzionalità renale (per i rischi da disidratazione cronica), patologie della pelle e del sistema circolatorio periferico (per gli esposti al freddo), e condizione fisica generale. Il medico competente ha il diritto di proporre misure di adattamento del lavoro per i soggetti con ridotta tolleranza al calore o al freddo.
Quali sono le sanzioni per mancata valutazione del rischio microclima?
La mancata o inadeguata valutazione del rischio microclima nel DVR espone il datore di lavoro a sanzioni penali e amministrative di diversa gravità. La violazione dell'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 (obbligo del datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi) è punita dall'art. 55, comma 1, con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,40 euro. Se dalla mancata valutazione o dalle misure inadeguate deriva un infortunio o una malattia professionale, le responsabilità si estendono ai reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) con pene ben più severe. Per gli ambienti con presenza di rischio di colpo di calore o ipotermia, l'omissione di misure adeguate può essere contestata come violazione dell'art. 71 D.Lgs. 81/08 in materia di attrezzature di lavoro, se le stesse contribuiscono all'esposizione termica, o come violazione dell'Allegato IV (requisiti dei luoghi di lavoro) per mancanza di adeguata ventilazione o riscaldamento. In caso di ispezione, il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) o delle ASL può prescrivere le misure correttive necessarie e, in caso di rischio grave e immediato, disporre la sospensione dell'attività produttiva ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/08.
Fonti normative
D.Lgs. 81/08 — Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
Art. 28 D.Lgs. 81/08 — Valutazione dei rischi
Art. 41 D.Lgs. 81/08 — Sorveglianza sanitaria
Art. 55 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni a carico del datore di lavoro
Allegato IV D.Lgs. 81/08 — Requisiti dei luoghi di lavoro
UNI EN ISO 7730:2006 — Ergonomia degli ambienti termici: indici PMV e PPD