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Sicurezza per acconciatori e barbieri: rischi e obblighi

Cosa deve fare il titolare di un salone di acconciatura o di una barberia con dipendenti: rischi reali del lavoro in salone, documenti, formazione, DPI e quando serve il medico competente.

Risposta rapida

Un salone con almeno un dipendente o apprendista deve valutare i rischi e redigere il DVR, designare l’RSPP (anche il titolare, dopo il corso), formare i lavoratori, organizzare primo soccorso e antincendio. I rischi che caratterizzano il settore sono il rischio chimico da tinture, decoloranti e permanenti, le dermatiti da lavoro a umido, i tagli da rasoio e forbici e il sovraccarico di spalle e schiena per la postura in piedi.

Il rischio chimico: dove nasce in un salone

Le sostanze che pesano di più nella valutazione (Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/2008) sono quelle sensibilizzanti: i persolfati delle polveri decoloranti, che possono causare asma e rinite professionale quando la polvere si disperde durante la miscelazione, e le ammine aromatiche delle tinture ossidative come la p-fenilendiammina, causa nota di dermatite allergica da contatto. A queste si aggiungono il perossido di idrogeno (irritante), i tioglicolati delle permanenti e i propellenti delle lacche spray (infiammabili).

La valutazione parte dall’inventario dei prodotti con le relative schede di sicurezza e stima l’esposizione reale: quante applicazioni al giorno, come si miscela, se c’è un punto di preparazione ventilato. Se il salone usa trattamenti di lisciatura che contengono o rilasciano formaldeide (verificare etichetta e scheda), quel prodotto va valutato come agente cancerogeno (Titolo IX, Capo II): la scelta più semplice è sostituirlo.

Dermatiti e lavoro a umido

Lo shampoo ripetuto, le mani bagnate per gran parte del turno e il contatto con detergenti producono dermatiti irritative, che aprono la strada a quelle allergiche. Le misure efficaci sono organizzative e individuali: guanti adatti (EN ISO 374) per shampoo, colore e lavaggio delle ciotole, asciugatura accurata delle mani, creme protettive, alternanza delle mansioni. I disturbi della pelle segnalati dai lavoratori vanno registrati: sono il segnale che la valutazione o i DPI non funzionano.

Tagli, rischio biologico e igiene degli strumenti

Rasatura e rifinitura con rasoio comportano il contatto possibile con sangue del cliente: la valutazione del rischio biologico (Titolo X) indica lame monouso, contenitori rigidi per i taglienti, disinfezione o sterilizzazione degli strumenti secondo i regolamenti regionali e comunali dell’attività, guanti quando si interviene su piccole ferite. La procedura in caso di taglio con lama usata va scritta e conosciuta da tutti.

Postura, arto superiore e microclima

Il lavoro in piedi per molte ore, le braccia sollevate durante taglio e piega e i movimenti ripetuti delle mani sono la principale causa di disturbi muscolo-scheletrici del settore. Aiutano poltrone regolabili in altezza, sgabelli a sella per i lavori di precisione, forbici ergonomiche, phon leggeri e la rotazione delle attività. Nel DVR rientrano anche il calore e l’umidità della zona lavaggio e l’impianto elettrico, sollecitato da phon, piastre e caschi.

Documenti e figure obbligatorie

  • DVR con valutazione del rischio chimico basata sulle schede di sicurezza (art. 28 e art. 223).
  • Nomina dell’RSPP: nelle piccole imprese può svolgerne i compiti il titolare dopo il corso previsto (art. 34).
  • Elezione o designazione dell’RLS, oppure riferimento all’RLS territoriale.
  • Addetti al primo soccorso secondo il D.M. 388/2003 (gruppo B con tre o più lavoratori, C sotto i tre) e addetti antincendio secondo il D.M. 2 settembre 2021: un salone non soggetto ai controlli dei Vigili del fuoco rientra di regola nel livello 1 (corso di 4 ore).
  • Valutazione dei rischi per lavoratrici in gravidanza e allattamento (D.Lgs. 151/2001), rilevante per l’esposizione chimica.

Formazione dei lavoratori

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede 4 ore di formazione generale più una parte specifica di 4, 8 o 12 ore secondo la classe di rischio, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. La classe si ricava dal codice ATECO dell’attività nella tabella dell’Accordo, ma il contenuto deve coprire i rischi emersi dal DVR: per un salone non possono mancare uso delle schede di sicurezza, scelta e uso dei guanti, gestione dei taglienti e postura. Gli apprendisti vanno formati prima di essere adibiti ai trattamenti chimici.

Sorveglianza sanitaria

Non è automatica: serve quando la valutazione del rischio chimico non si chiude con il giudizio di rischio «irrilevante per la salute» (art. 224 c. 2), cosa difficile da sostenere con prodotti sensibilizzanti usati ogni giorno. In quel caso il medico competente effettua visita preventiva e periodica (art. 41) con attenzione a cute e vie respiratorie.

Errori frequenti

  • DVR generico che non cita i prodotti effettivamente usati né le loro schede di sicurezza.
  • Miscelazione delle polveri decoloranti in un retro senza ventilazione.
  • Guanti scelti per prezzo invece che sulla base della sezione 8 della scheda di sicurezza.
  • Rischio chimico dichiarato «irrilevante» senza una stima dell’esposizione.
  • Apprendisti al lavaggio e al colore prima di aver ricevuto la formazione specifica.

Per la classificazione dell’attività e gli altri adempimenti vedi anche la scheda ATECO 96.02 parrucchieri ed estetisti.

Approfondimenti

Domande frequentiFAQ

Un salone con una sola dipendente deve avere il DVR?
Sì. L’obbligo di valutare i rischi e di redigere il DVR (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) nasce con il primo lavoratore, compresi apprendisti, part-time e collaboratori equiparati. Il titolare che lavora da solo, senza dipendenti né soci lavoratori, non ha il DVR ma resta tenuto agli obblighi dell’art. 21 (attrezzature conformi, DPI).
I guanti monouso in vinile vanno bene per le tinture?
Di norma no. I guanti vanno scelti in base alla sezione 8 della scheda di sicurezza dei prodotti: per tinture ossidative e decoloranti si usano guanti conformi alla EN ISO 374 (resistenza chimica), tipicamente in nitrile, da cambiare tra un cliente e l’altro. Il vinile sottile offre una protezione scarsa verso molte sostanze usate in salone.
Il parrucchiere deve nominare il medico competente?
Dipende dalla valutazione del rischio chimico. Se l’esposizione a sostanze pericolose (in particolare sensibilizzanti come persolfati e p-fenilendiammina) non risulta «basso per la sicurezza e irrilevante per la salute» ai sensi dell’art. 224 D.Lgs. 81/2008, scatta la sorveglianza sanitaria dell’art. 229 e quindi la nomina del medico competente.

Fonti normative

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