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Sicurezza sul lavoro per ATECO 41.20: Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Documenti, formazione, antincendio, primo soccorso e controlli per chi svolge l’attività con codice ATECO 41.20.

Rischio altoFormazione lavoratoriLivello 1 o 2 o 3Addetti antincendio41.00ATECO 2025
Risposta rapida

Riguarda le imprese che costruiscono, ristrutturano o demoliscono edifici. Oltre agli obblighi generali del D.Lgs. 81/2008 si applica il Titolo IV sui cantieri temporanei o mobili, con documenti che vanno prodotti per ogni cantiere.

In sintesi servono il DVR, l’RSPP (interno, esterno o il datore di lavoro formato), formazione dei lavoratori per il rischio alto (4 h generali + 12 h specifiche), addetti antincendio di livello 1 o 2 o 3, primo soccorso del gruppo A se ne ricorrono le condizioni. Nella classificazione ATECO 2025 il codice corrispondente è 41.00.

Codice ATECO 2025

Dal 1° aprile 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025. Per l’attività descritta da ATECO 41.20 il codice corrispondente è 41.00: Costruzione di edifici residenziali e non residenziali.

In ATECO 2025 la classe 41.00 sostituisce di norma la 41.20. Verifica la sottocategoria nella visura aggiornata.

Rischi tipici dell’attività

L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).

I documenti di ogni cantiere

Il DVR descrive l'impresa; il POS descrive come quell'impresa lavora in quel cantiere: organigramma, lavorazioni, macchine, sostanze, DPI, turni. Un POS copiato da un cantiere all'altro è uno dei rilievi più frequenti degli organi di vigilanza. Quando in cantiere operano più imprese, anche non contemporaneamente, il committente nomina il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione (art. 90) e il POS deve essere coerente con il PSC.

Il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare nei casi dell'art. 99 e verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese. Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri devono possedere la patente a crediti, salvo le esclusioni previste dall'art. 27.

Formazione: classe di rischio alto e corsi specifici

Per le costruzioni la formazione specifica dei lavoratori è quella del rischio alto: 12 ore dopo le 4 ore di formazione generale. A questa si aggiungono i corsi legati alle attrezzature e alle lavorazioni: montaggio dei ponteggi, uso delle macchine movimento terra, delle gru e delle piattaforme elevabili, uso dei DPI anticaduta. Chi dirige il cantiere per conto dell'impresa è di regola un preposto e deve avere la formazione specifica con aggiornamento biennale.

Documenti e adempimenti

Documenti per ATECO 41.20

  • DVR dell'impresa
  • POS (Piano operativo di sicurezza) per ogni cantiere, con i contenuti dell'Allegato XV
  • PiMUS per il montaggio, l'uso e lo smontaggio dei ponteggi (art. 134)
  • Patente a crediti per operare nei cantieri (art. 27 D.Lgs. 81/2008), salvo le imprese con attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III
  • Documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale (Allegato XVII)
  • Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria per i rischi presenti (rumore, vibrazioni, movimentazione carichi)
  • Verifiche periodiche delle attrezzature dell'Allegato VII (gru, piattaforme di lavoro elevabili)

Formazione obbligatoria

Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.

FiguraCorsoAggiornamento
Lavoratori4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto)6 h ogni 5 anni
Preposti12 h, in presenza6 h ogni 2 anni, in presenza
Addetti antincendiolivello 1: 4 h; livello 2: 8 h; livello 3: 16 hlivello 1: 2 h; livello 2: 5 h; livello 3: 8 h, ogni 5 anni
Addetti primo soccorsogruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 hgruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni
RLS32 hannuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50

Altri corsi e abilitazioni

Antincendio

Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 41.20: livello 1 o 2 o 3.

Per i cantieri il DM 02/09/2021 prevede il livello 2 quando si detengono e usano sostanze infiammabili e si lavora con fiamme libere (esclusi i cantieri interamente all'aperto) e il livello 3 per i cantieri in sotterraneo per gallerie e per quelli in cui si usano esplosivi. Negli altri casi il livello 1.

Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).

Primo soccorso

L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).

Le imprese con più di 5 lavoratori rientrano nel gruppo A se la voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4: va verificato sulla propria posizione assicurativa.

Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.

Chi controlla

Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.

Errori frequenti

Approfondimenti correlati

Le informazioni riassumono gli obblighi tipici per il codice ATECO 41.20. Gli adempimenti effettivi dipendono dall’attività svolta, dal numero di lavoratori e dagli esiti della valutazione dei rischi. Scheda aggiornata il .

Fonti normative

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