Codice ATECO 2025
Dal 1° aprile 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025. Per l’attività descritta da ATECO 41.20 il codice corrispondente è 41.00: Costruzione di edifici residenziali e non residenziali.
In ATECO 2025 la classe 41.00 sostituisce di norma la 41.20. Verifica la sottocategoria nella visura aggiornata.
Rischi tipici dell’attività
- Caduta dall'alto da ponteggi, coperture, solai e aperture
- Seppellimento negli scavi
- Caduta di materiali dall'alto
- Investimento e ribaltamento di macchine movimento terra
- Movimentazione manuale di materiali
- Rumore e vibrazioni da attrezzature
- Polveri di silice cristallina e possibile presenza di amianto nelle demolizioni
- Elettrocuzione da linee elettriche e impianto di cantiere
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
I documenti di ogni cantiere
Il DVR descrive l'impresa; il POS descrive come quell'impresa lavora in quel cantiere: organigramma, lavorazioni, macchine, sostanze, DPI, turni. Un POS copiato da un cantiere all'altro è uno dei rilievi più frequenti degli organi di vigilanza. Quando in cantiere operano più imprese, anche non contemporaneamente, il committente nomina il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione (art. 90) e il POS deve essere coerente con il PSC.
Il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare nei casi dell'art. 99 e verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese. Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri devono possedere la patente a crediti, salvo le esclusioni previste dall'art. 27.
Formazione: classe di rischio alto e corsi specifici
Per le costruzioni la formazione specifica dei lavoratori è quella del rischio alto: 12 ore dopo le 4 ore di formazione generale. A questa si aggiungono i corsi legati alle attrezzature e alle lavorazioni: montaggio dei ponteggi, uso delle macchine movimento terra, delle gru e delle piattaforme elevabili, uso dei DPI anticaduta. Chi dirige il cantiere per conto dell'impresa è di regola un preposto e deve avere la formazione specifica con aggiornamento biennale.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 41.20
- DVR dell'impresa
- POS (Piano operativo di sicurezza) per ogni cantiere, con i contenuti dell'Allegato XV
- PiMUS per il montaggio, l'uso e lo smontaggio dei ponteggi (art. 134)
- Patente a crediti per operare nei cantieri (art. 27 D.Lgs. 81/2008), salvo le imprese con attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III
- Documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale (Allegato XVII)
- Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria per i rischi presenti (rumore, vibrazioni, movimentazione carichi)
- Verifiche periodiche delle attrezzature dell'Allegato VII (gru, piattaforme di lavoro elevabili)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h; livello 3: 16 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h; livello 3: 8 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Formazione per addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi (Allegato XXI)
- Abilitazioni per gru, PLE, escavatori e altre attrezzature dell'Accordo Stato-Regioni
- Addestramento all'uso dei DPI anticaduta (art. 77, comma 5)
- Formazione per lavori in spazi confinati se pertinente (DPR 177/2011)
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 41.20: livello 1 o 2 o 3.
Per i cantieri il DM 02/09/2021 prevede il livello 2 quando si detengono e usano sostanze infiammabili e si lavora con fiamme libere (esclusi i cantieri interamente all'aperto) e il livello 3 per i cantieri in sotterraneo per gallerie e per quelli in cui si usano esplosivi. Negli altri casi il livello 1.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Le imprese con più di 5 lavoratori rientrano nel gruppo A se la voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4: va verificato sulla propria posizione assicurativa.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro e Carabinieri del NIL
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) per conto del committente
- Cassa edile per la regolarità contributiva
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- POS generico, non riferito al cantiere e alle lavorazioni effettive
- Ponteggio montato senza PiMUS o difforme dallo schema autorizzato
- Lavoratori con la formazione specifica del rischio basso o medio invece dell'alto
- DPI anticaduta consegnati senza addestramento documentato
- Subappaltatori senza verifica dei documenti e della patente a crediti