Codice ATECO 2025
Il codice 56.10.2 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Ustioni da olio di frittura, forni per pizza e piastre
- Incendio della friggitrice o dell'olio surriscaldato
- Tagli da affettatrici, coltelli e taglierine per pizza
- Monossido di carbonio e fumi dei forni a legna in locali poco ventilati
- Scivolamento su pavimenti unti dietro il banco
- Movimentazione di sacchi di farina, casse e fusti d'olio
- Rischi stradali per i fattorini delle consegne a domicilio
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Friggitrici, forni e cappe
Gli incendi nelle cucine da asporto partono spesso dalla friggitrice o dai depositi di grasso nella cappa e nei condotti di aspirazione. Il DVR deve prevedere la pulizia programmata dei filtri, il cambio dell'olio prima che superi il punto di fumo e un estintore adatto ai fuochi di olio (classe F) vicino alla friggitrice. Con i forni a legna o a gas il locale deve avere aperture di aerazione libere e la canna fumaria va controllata periodicamente.
Le temperature di cottura e di mantenimento a caldo dei cibi esposti in vetrina sono un punto critico del piano HACCP: i prodotti che restano esposti vanno tenuti sopra i 60 °C o, in alternativa, abbattuti e conservati in frigorifero.
Consegne a domicilio
Se il locale consegna con propri fattorini, il DVR valuta il rischio stradale: mezzi in regola, casco, indumenti ad alta visibilità per le consegne serali e tempi di consegna che non spingano a guidare in fretta. Lo zaino o il box termico rientra nella catena del freddo e del caldo e va pulito e sanificato come le altre attrezzature.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 56.10.2
- DVR con le mansioni di cucina, banco e consegna
- Registrazione dell'attività alimentare tramite SCIA al SUAP
- Piano di autocontrollo HACCP con temperature di cottura, abbattimento e conservazione
- Informazioni sugli allergeni disponibili per il cliente anche per gli ordini da asporto
- Registro dei controlli periodici di estintori, impianti e cappa
- Verifica dell'impianto di messa a terra (DPR 462/2001) se ci sono lavoratori
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Formazione degli alimentaristi secondo la normativa della propria Regione
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 56.10.2: livello 1 o 2.
Livello 1 per pizzerie al taglio, rosticcerie e kebab di dimensioni ordinarie. Livello 2 se il locale rientra nel DPR 151/2011, ad esempio con impianti di produzione di calore oltre 116 kW (attività 74).
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Igiene alimentare
L’attività è soggetta al Reg. CE 852/2004: registrazione presso l’autorità sanitaria tramite il SUAP, piano di autocontrollo basato sui principi HACCP, formazione degli addetti secondo la normativa regionale e informazioni sugli allergeni (Reg. UE 1169/2011). Approfondisci nella pagina consulenza HACCP.
Chi controlla
- ASL: servizio igiene degli alimenti e della nutrizione e servizio veterinario
- NAS dei Carabinieri
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Polizia locale per orari, occupazione di suolo pubblico e insegne
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Estintore a polvere al posto di uno adatto ai fuochi di olio vicino alla friggitrice
- Filtri della cappa puliti solo quando gocciolano
- Allergeni non comunicati per gli ordini telefonici o tramite app
- Fattorini esclusi dal DVR e dalla formazione