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Guida di settore

Sicurezza bar e caffetterie: rischi specifici, DVR e obblighi di legge

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza in un bar, una caffetteria o un locale di somministrazione bevande: DVR, HACCP, allergeni, macchina espresso, scivolamento, ustioni, antincendio, formazione e sanzioni ASL. Aggiornata a giugno 2026.

Risposta rapida

Un bar o una caffetteria deve gestire due sistemi normativi paralleli: la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) con DVR, formazione e DPI, e l'igiene alimentare (Reg. CE 852/2004) con il piano HACCP obbligatorio. I rischi prioritari del settore sono scivolamento su pavimenti bagnati, ustioni da vapore e superfici calde della macchina espresso, tagli, movimentazione manuale di carichi pesanti (fusti, cassette, forniture) e rischio chimico da detergenti. A questi si aggiungono l'obbligo di informativa sugli allergeni (Reg. UE 1169/2011), la formazione HACCP per tutti i manipolatori alimentari e la conformità antincendio secondo il D.M. 02/09/2021.

1. Normativa applicabile a bar e caffetterie

I bar, le caffetterie e i locali di somministrazione di bevande operano all'intersezione di due corpus normativi distinti ma complementari. Il primo è la normativa di sicurezza sul lavoro, di cui il pilastro è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza), che si applica a qualsiasi attività con lavoratori dipendenti o equiparati. Il secondo è la normativa igienico-alimentare, incentrata sul Regolamento CE 852/2004, che impone a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) l'adozione di procedure basate sui principi HACCP.

Sul versante della sicurezza sul lavoro, per un bar le disposizioni più rilevanti del D.Lgs. 81/08 riguardano: il Titolo II (luoghi di lavoro, con i requisiti di pavimentazione, illuminazione, uscite di emergenza), il Titolo III (attrezzature di lavoro, con manutenzione e idoneità di macchina espresso, impastatrici, affettatrici, friggitrici), il Titolo VI (movimentazione manuale dei carichi, con i limiti di peso e la valutazione ergonomica), il Titolo VIII Capo II (rumore, con i valori limite di esposizione) e il Titolo IX Capo I (rischio chimico da detergenti, sgrassatori e sanificanti).

Sul versante alimentare, oltre al Reg. CE 852/2004, rivestono importanza centrale il Regolamento UE 1169/2011sull'informazione sugli alimenti ai consumatori — che impone la comunicazione obbligatoria degli allergeni anche per gli alimenti non preimballati — e il D.Lgs. 193/2007 che definisce le sanzioni per le violazioni delle norme igienico-alimentari. Il D.M. 2 settembre 2021disciplina la prevenzione incendi, mentre l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 regola la formazione obbligatoria dei lavoratori. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili al tuo specifico locale, in funzione della dimensione, delle attività svolte e del personale impiegato.

2. DVR per bar: rischi specifici e struttura del documento

Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per qualsiasi bar con lavoratori dipendenti (art. 17 e art. 28 D.Lgs. 81/08). Per un bar o una caffetteria il DVR ha caratteristiche specifiche che lo differenziano da quello di un ufficio o di un'industria: deve analizzare rischi fisici, chimici e organizzativi tipici del food service e della somministrazione.

Le sezioni obbligatorie del DVR di un bar comprendono:

I bar sono classificati dal D.M. MLPS in base ai codici ATECO: la somministrazione di alimenti e bevande (56.30 per bar e caffetterie) rientra nel rischio medio, che prevede 12 ore di formazione specifica per i lavoratori (4 di formazione generale + 8 di specifica). Il DVR va firmato dal datore di lavoro, conservato in azienda e aggiornato almeno ogni volta che cambiano le condizioni di rischio (nuova attrezzatura, nuovo dipendente, ristrutturazione dei locali).

3. HACCP obbligatorio per bar: procedure specifiche caffetteria

Il piano HACCPè obbligatorio per tutti i bar e le caffetterie ai sensi del Reg. CE 852/2004, indipendentemente dalle dimensioni del locale e dal numero di dipendenti. L'HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è un sistema di analisi dei rischi alimentari strutturato sui 7 principi codificati dal Codex Alimentarius. In un bar i processi da analizzare comprendono: ricezione e stoccaggio delle materie prime (latte, caffè, prodotti freschi, alimenti confezionati); preparazione delle bevande (cappuccino, latte macchiato, centrifugati); preparazione di alimenti semplici (tramezzini, toast, panini, brioche); gestione dei prodotti da forno (esposizione e conservazione di cornetti, brioche, muffin); gestione del ghiaccio alimentare; pulizia e sanificazione delle attrezzature.

I Punti di Controllo Critico (CCP) tipici di un bar sono:

ProcessoPericolo principaleLimite criticoAzione correttiva
Conservazione latte e latticiniContaminazione batterica (Listeria, Salmonella)T ≤ +4 °CEliminazione del prodotto se T > 8 °C per oltre 2 ore
Conservazione prodotti freschi (tramezzini, panini)Moltiplicazione battericaT ≤ +4 °C; consumo entro data di scadenzaEliminazione del prodotto scaduto; ripristino temperatura frigorifero
Conservazione prodotti surgelati (gelato, prodotti da forno surgelati)Rottura della catena del freddoT ≤ -18 °CEliminazione del prodotto se scongelato parzialmente; non ricongelare
Pulizia vaporigratore macchina espressoContaminazione batterica per residui di lattePulizia dopo ogni uso, sanificazione almeno giornalieraPulizia immediata se omessa; manutenzione straordinaria se incrostazioni
Cottura toast e alimenti caldiSopravvivenza di patogeni (T insufficiente al cuore del prodotto)T ≥ +75 °C al cuore del prodottoRiprolungamento del tempo di cottura se T insufficiente

Il piano HACCP deve essere redatto o supervisionato da un responsabile con formazione adeguata (consulente alimentare o responsabile OSA formato). Il documento comprende: descrizione dell'attività e dei processi, analisi dei pericoli (biologici, chimici, fisici), identificazione dei CCP, limiti critici, procedure di monitoraggio, azioni correttive, procedure di verifica e registrazioni. Le registrazioni HACCP (temperature frigoriferi, interventi di pulizia, non conformità, formazione del personale) devono essere conservate per un periodo adeguato (generalmente 2 anni) e disponibili in caso di ispezione ASL.

4. Allergeni e obbligo informativo (Reg. UE 1169/2011)

Il Regolamento UE 1169/2011impone a tutti gli operatori del settore alimentare che vendono prodotti non preimballati — come i bar nella grande maggioranza dei loro prodotti — di fornire informazioni sui 14 allergeni principali definiti dall'Allegato II del Regolamento. In Italia le modalità di comunicazione sono state chiarite con la circolare del Ministero della Salute del 6 febbraio 2015 e con le disposizioni regionali attuative.

I 14 allergeni da dichiarare sono: cereali contenenti glutine (frumento, segale, orzo, avena, farro, kamut e loro varietà ibride); crostacei e prodotti a base di crostacei; uova e prodotti a base di uova; pesce e prodotti a base di pesce; arachidi e prodotti a base di arachidi; soia e prodotti a base di soia; latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio); frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, anacardi, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia); sedano e prodotti a base di sedano; senape e prodotti a base di senape; semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo; anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l; lupini e prodotti a base di lupini; molluschi e prodotti a base di molluschi.

Per un bar o una caffetteria gli allergeni più frequentemente rilevanti sono: il glutine(presente nei prodotti da forno, brioches, cornetti, biscotti, tramezzini, toast); il latte e lattosio (cappuccino, macchiato, prodotti con latte, burro nelle brioches); le uova (tramezzini con maionese, prodotti da forno artigianali); la frutta a guscio(creme al pistacchio, crema nocciola, alcuni prodotti dolciari). L'informativa può essere fornita mediante un registro o un documento scritto tenuto al banco, una lavagna con l'indicazione degli allergeni per prodotto, o un menu cartaceo aggiornato. Il personale deve essere in grado di rispondere alle domande dei clienti sugli allergeni presenti nei prodotti offerti e deve essere formato a farlo correttamente.

Le violazioni degli obblighi informativi sugli allergeni sono punite con le sanzioni amministrative del D.Lgs. 231/2017; in caso di danno alla salute del consumatore possono aprirsi profili di responsabilità civile e penale. Le modalità per informare il cliente sono spiegate nella guida agli allergeni.

5. Macchine espresso e attrezzature: manutenzione e sicurezza

La macchina espresso professionale è l'attrezzatura centrale di ogni bar ed è anche una delle principali sorgenti di rischio: genera vapore ad alta temperatura (120-130 °C), mantiene superfici metalliche calde (gruppo erogazione, lancia vapore, beccuccio dell'acqua calda), lavora con pressioni del boiler fino a 1-1,4 bar e produce acqua calda a circa 92-96 °C. Il Titolo III del D.Lgs. 81/08 e il D.Lgs. 17/2010 (Direttiva Macchine) definiscono gli obblighi del datore di lavoro per le attrezzature di lavoro.

Gli obblighi principali per la gestione sicura della macchina espresso sono:

Altre attrezzature che richiedono gestione documentata della manutenzione e sicurezza sono: friggitrice (quando presente — rischio altissimo da oli caldi a 160-200 °C; filtro e pulizia dell'olio, controllo del termostato di sicurezza), tostiera e piastra per panini (superfici a 200-250 °C; pulizia giornaliera), affettatrice (rischio tagli; protezione della lama durante le operazioni di pulizia), lavastoviglie professionale (alta temperatura dell'acqua di lavaggio e risciacquo; vapori da detersivo). Il DVR deve riportare per ciascuna attrezzatura i rischi connessi, le misure di prevenzione e le procedure di manutenzione.

6. Rischio scivolamento e cadute: pavimenti bagnati e sgrassatori

Gli infortuni per scivolamento e caduta in piano rappresentano la categoria più frequente nel settore della somministrazione di alimenti e bevande. Nell'area retro-banco di un bar il pavimento è continuamente esposto a versamenti di acqua, caffè, latte, sciroppi, succhi, bevande gassate e prodotti di pulizia; la combinazione di superfici spesso lisce e di calzature non idonee crea condizioni di rischio elevato per il personale.

Le misure di prevenzione raccomandate si articolano su tre livelli:

Il DVR deve contenere la valutazione specifica del rischio scivolamento, l'indicazione dei punti critici del locale, le misure adottate e i DPI prescritti. Il registro delle consegne dei DPI (calzature) deve essere aggiornato ad ogni sostituzione.

7. Rischio ustione: vapore, superfici calde e oli di frittura

Le ustioni sono un rischio tipico del lavoro al banco. Le principali sorgenti di rischio ustione in un bar sono la macchina espresso (vapore, acqua calda, superfici del gruppo), la tostiera e la piastra per panini, il forno per il riscaldamento degli alimenti, la friggitrice (quando presente), le pentole e i bollitori per tisane e tè, le stoviglie appena uscite dalla lavastoviglie.

Le misure di prevenzione per il rischio ustione includono:

8. Movimentazione manuale carichi: cassette, fusti birra, forniture

La movimentazione manuale dei carichi (MMC) nel settore bar è un rischio spesso sottovalutato. Il personale di un bar movimenta quotidianamente carichi significativi: cassette di bottiglie da 6-12 unità (peso 10-20 kg), fusti di birra da 5 a 30 kg, sacchi di caffè in grani (10-20 kg), cartoni di prodotti di consumo, cassette di frutta e verdura per i centrifugati, secchi d'acqua per la pulizia. Il rischio è aggravato dalla frequente necessità di lavorare in spazi ristretti (magazzino, cantina, frigoriferi) e in posture scomode (piegato, inginocchiato, torsione del busto).

Il Titolo VI del D.Lgs. 81/08 e l'Allegato XXXIII definiscono i criteri di valutazione della MMC. Il metodo di riferimento per la valutazione è il metodo NIOSH(lifting equation) o la check-list OCRAper i compiti ripetitivi. I valori limite di peso raccomandati sono: 25 kg per gli uomini adulti, 20 kg per le donne adulte, 20 kg per i giovani tra 15 e 18 anni; questi valori si riducono in funzione della frequenza di sollevamento, dell'altezza di presa e deposito, della distanza orizzontale, della torsione del busto e della qualità della presa.

Le misure di prevenzione per la MMC nel bar comprendono: limitazione del peso massimo movimentato individualmente (fusti da 30 kg sempre in due persone), utilizzo di ausili meccanici (carrelli, transpallet, muletti se disponibili nella struttura), organizzazione delle forniture con consegne frequenti e carichi minori, disposizione del magazzino per minimizzare le distanze di trasporto e le posture scorrette (scaffali a altezza ergonomica, fusti di birra con sistema di rotolamento). Il DVR deve contenere la valutazione della MMC e il programma di misure di miglioramento.

9. Rumore: macchine caffè espresso e ambiente di lavoro

Il rischio rumore nei bar è meno intuitivo rispetto ad altri rischi, ma può essere significativo in alcuni contesti. La macchina espresso professionale in funzione produce livelli sonori di circa 65-75 dB(A); il macinacaffè professionale durante la macinazione raggiunge punte di 80-90 dB(A); la lavastoviglie professionale funziona tipicamente a 65-75 dB(A); il chiacchiericcio dei clienti nelle ore di punta può portare il livello di rumore ambientale a 70-80 dB(A). In alcuni bar con impianti audio ad alto volume, con attività di intrattenimento o con concerti, il livello di rumore può superare i valori di azione definiti dal D.Lgs. 81/08.

Il Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/08 definisce tre valori di azione:

Per la maggior parte dei bar ordinari senza musica amplificata il livello di rumore rimane sotto i valori di azione; tuttavia il DVR deve contenere una valutazione del rischio rumore, anche solo una stima qualitativa o una misura fonometrica, che documenti il livello di esposizione del personale. Se il bar organizza eventi con musica dal vivo o con DJ, la valutazione del rumore diventa obbligatoria e può richiedere misure specifiche (limitatori di livello sonoro, DPI per il personale, rotazione del personale esposto).

10. Antincendio per locali di somministrazione

Dal 2022 l'antincendio nei luoghi di lavoro segue i decreti del Ministero dell'Interno del 1, 2 e 3 settembre 2021, che hanno sostituito il D.M. 10 marzo 1998. Il rischio incendio va valutato nel DVR: in un bar le fonti principali sono piastre e tostiere, l'eventuale friggitrice, gli impianti a gas, i quadri elettrici, i depositi di alcolici, carta e imballaggi. Un bar senza cucina e con pochi coperti rientra di norma tra i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio del D.M. 3 settembre 2021.

Gli addetti antincendio seguono il corso del D.M. 2 settembre 2021: di norma livello 1 (4 ore) per un bar non soggetto ai Vigili del Fuoco, livello 2 (8 ore, con esercitazioni pratiche) per le attività soggette. L'aggiornamento è quinquennale. Approfondisci nella guida all'antincendio nei luoghi di lavoro.

11. Formazione obbligatoria: sicurezza, igiene alimentare ed emergenze

Sicurezza sul lavoro: i bar (ATECO 56.30) sono di norma classificati a rischio medio, quindi ogni lavoratore segue 4 ore di formazione generale e 8 di formazione specifica (scivolamento, ustioni, movimentazione dei carichi, prodotti chimici di pulizia, emergenze), con aggiornamento di 6 ore ogni cinque anni, secondo l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Il responsabile di turno che dirige il lavoro degli altri è di fatto un preposto: va individuato e formato con il corso di 12 ore, aggiornato ogni due anni. Il titolare deve inoltre seguire il corso per datori di lavoro previsto dallo stesso Accordo.

Igiene alimentare: il Reg. CE 852/2004 (allegato II, capitolo XII) richiede che chi manipola alimenti sia formato in materia di igiene in relazione al tipo di attività. Durata, contenuti e rinnovo dei corsi per alimentaristi sono stabiliti dalle Regioni: verifica la disciplina della tua Regione.

Emergenze: almeno un addetto antincendio e un addetto al primo soccorso formati per ogni turno. Un bar con meno di tre lavoratori rientra nel gruppo C del D.M. 388/2003, con tre o più lavoratori nel gruppo B (corso di 12 ore, aggiornamento almeno triennale); il gruppo A riguarda solo le attività indicate dal decreto. Dettagli nella guida alla formazione dei lavoratori.

Checklist adempimenti sicurezza e igiene per bar e caffetterie

  • DVR con valutazione di scivolamento, ustioni, tagli, movimentazione carichi, prodotti chimici, rumore, microclima
  • Manuale di autocontrollo HACCP aggiornato, con registrazioni di temperature e pulizie
  • Documentazione allergeni per ogni prodotto, consultabile al banco
  • RSPP designato (titolare formato come datore di lavoro-RSPP o professionista esterno)
  • RLS eletto o riferimento all’RLST territoriale
  • Addetti antincendio e primo soccorso designati e formati
  • Attestati di formazione dei lavoratori (4 + 8 ore) e del preposto (12 ore) con scadenze
  • Formazione igienica degli alimentaristi secondo la normativa regionale
  • Verbali di consegna dei DPI (calzature antiscivolo, guanti per le alte temperature)
  • Registro dei controlli antincendio ed estintori sorvegliati

12. Sorveglianza sanitaria: quando serve nel settore bar

La sorveglianza sanitaria del medico competente in un bar non è automaticamente obbligatoria per tutti i lavoratori, ma lo diventa quando la valutazione dei rischi (DVR) evidenzia specifici rischi per la salute. Il medico competente, nominato ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 81/08, effettua visite preventive (prima dell'assegnazione alla mansione), periodiche (con cadenza definita dal protocollo sanitario) e a richiesta del lavoratore.

I casi in cui la sorveglianza sanitaria è tipicamente richiesta in un bar:

Il medico competente, sulla base del DVR, elabora il protocollo sanitario con le tipologie di visita e gli esami da effettuare per ciascuna mansione e per ciascun rischio. Il protocollo sanitario deve essere inserito nel DVR o allegato ad esso. Il giudizio di idoneità del medico competente per ciascun lavoratore va comunicato al datore di lavoro e al lavoratore e conservato nel fascicolo sanitario personale.

13. Sanzioni e controlli

I controlli sui bar sono svolti dal Dipartimento di prevenzione dell'ASL (igiene degli alimenti e sicurezza sul lavoro), dall'Ispettorato del lavoro, dai NAS e, per l'antincendio, dai Vigili del Fuoco. Le principali sanzioni:

ViolazioneRiferimentoSanzione
Procedure di autocontrollo HACCP mancanti o applicate in modo non correttoD.Lgs. 193/2007, art. 6Sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 €
Requisiti generali di igiene non rispettatiD.Lgs. 193/2007, art. 6Sanzione amministrativa (importi rivalutati periodicamente)
Informazioni sugli allergeni mancantiReg. UE 1169/2011 e D.Lgs. 231/2017Sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/2017
DVR mancante o RSPP non designatoD.Lgs. 81/08, art. 55 c. 1Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 €
Lavoratori o preposti non formatiD.Lgs. 81/08, art. 55 c. 5 lett. cArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 € (raddoppiata oltre 5 lavoratori)

Per le contravvenzioni del D.Lgs. 81/08 l'organo di vigilanza impartisce una prescrizione (D.Lgs. 758/1994): chi regolarizza nel termine paga un quarto del massimo dell'ammenda. Se le carenze igieniche mettono a rischio la salute, l'ASL può disporre la sospensione dell'attività. Cosa fare dopo un controllo è spiegato nello scenario verbale ASL sull'HACCP.

FAQ — Sicurezza bar, caffetterie e locali di somministrazioneFAQ

Un bar con un solo dipendente deve redigere il DVR?
Sì. L'obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi scatta dalla presenza di anche un solo lavoratore subordinato o equiparato, ai sensi dell'art. 2 lett. a) del D.Lgs. 81/08. Nel bar rientrano in questa categoria i dipendenti a tempo pieno o parziale, gli stagisti, i tirocinanti retribuiti e in molti casi i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.). Il barista titolare che lavora da solo, senza alcun collaboratore, è invece un lavoratore autonomo ex art. 21 e non è tenuto al DVR; deve tuttavia adottare misure di protezione per i rischi cui è personalmente esposto. Anche con un solo dipendente il DVR di un bar deve coprire i rischi tipici del settore: scivolamento, ustioni, tagli, movimentazione di carichi, rischio chimico da detergenti e HACCP. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP (art. 34) dopo aver frequentato il percorso previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025, oppure nominare un RSPP esterno. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica attività.
Il piano HACCP di un bar deve essere diverso da quello di un ristorante?
Sì, il piano HACCP deve essere sempre adattato all'attività specifica del locale. Un bar o una caffetteria ha un profilo di rischio alimentare diverso rispetto a una cucina di ristorante: le temperature di lavorazione della macchina espresso (acqua oltre 90 °C, vapore a oltre 120 °C), la gestione del latte (prodotto facilmente deperibile con rischi di contaminazione batterica da Listeria e Salmonella se conservato scorrettamente), la produzione di alimenti semplici (tramezzini, panini, prodotti da forno confezionati o preparati in loco) costituiscono i punti critici da analizzare. Il piano HACCP del bar deve identificare i Punti di Controllo Critico (CCP) rilevanti: tipicamente la temperatura di conservazione dei prodotti refrigerati (4 °C per i lattiero-caseari, negative per i surgelati), la corretta pulizia e sanificazione dei contenitori del latte e del vaporigratore, la gestione dei prodotti con scadenza breve. Non è necessario riprodurre un piano HACCP di una cucina professionale, ma il documento deve essere reale, compilato, firmato dal responsabile OSA e aggiornato quando cambiano prodotti o processi. Il Reg. CE 852/2004 consente una certa flessibilità per le attività di piccole dimensioni.
Come si gestisce correttamente il rischio scivolamento in un bar?
Lo scivolamento è uno dei rischi più frequenti nei bar e nelle caffetterie. Il pavimento retrostante il banco è soggetto a continui versamenti di acqua, caffè, latte, sciroppi e detergenti che lo rendono scivoloso in modo intermittente e imprevedibile. Le misure di prevenzione si articolano su più livelli. Sul piano strutturale: il rivestimento del pavimento dell'area di lavoro deve avere un coefficiente di attrito dinamico adeguato (R10 o superiore secondo la norma DIN 51130, oppure classe C secondo la norma per ambienti bagnati); i tappeti antiscivolo devono essere impiegati nelle zone di maggior traffico e verificati che non creino essi stessi un ostacolo. Sul piano organizzativo: pulizia immediata dei versamenti, segnaletica temporanea di pavimento bagnato (palina con pittogramma), organizzazione dei turni di pulizia con schede di registrazione. Sul piano dei DPI: il personale deve indossare calzature da lavoro con suola antiscivolo certificate EN ISO 20347 o EN ISO 20345 (categoria S); le calzature vanno specificate nel DVR come DPI obbligatori, consegnate con verbale firmato e sostituite quando la suola è consumata. Il DVR deve contenere la valutazione di questo rischio con l'indicazione delle misure adottate.
Quali sono gli obblighi HACCP per la gestione del latte in caffetteria?
Il latte è uno degli alimenti a maggiore rischio microbiologico nel bar: è un prodotto deperibile che deve essere conservato a temperatura controllata (tra 0 e +4 °C), mantenuto in frigorifero con il contenitore chiuso e utilizzato entro la data di scadenza. I principali punti critici nella gestione del latte in caffetteria sono: la temperatura di conservazione (monitorata con termometro calibrato e registrata nel registro HACCP o con sistema automatico); la pulizia del vaporigratore (il tubo del vapore della macchina espresso deve essere pulito dopo ogni utilizzo, poiché il latte residuo a temperatura di vapore è un ottimo substrato per la crescita batterica); la pulizia del contenitore del latte nel sistema automatico o semi-automatico; il rispetto della scadenza del latte (FIFO — first in, first out); la non riutilizzazione del latte già schiumato. La corretta temperatura del latte per cappuccino e macchiato è raggiunta dal calore del vapore durante la schiumatura, ma non garantisce la pastorizzazione; la sicurezza dipende dalla temperatura iniziale e dalla freschezza del prodotto. Il piano HACCP deve documentare queste procedure e prevedere registrazioni periodiche.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria del medico competente in un bar?
La sorveglianza sanitaria del medico competente in un bar è obbligatoria quando la valutazione dei rischi (DVR) evidenzia uno o più rischi per i quali la legge la prevede. I casi più frequenti nei bar sono: movimentazione manuale di carichi significativa (ad esempio un barista che movimenta regolarmente fusti di birra da 30 kg, cassette di bottiglie, sacchi di caffè, cartoni di forniture pesanti): in questo caso il medico competente deve valutare la colonna vertebrale; utilizzo di videoterminali per almeno 20 ore settimanali da parte di personale amministrativo o di cassa; esposizione a rumore superiore al valore inferiore di azione (80 dB(A)), che in alcuni bar con impianti audio ad alto volume o macchine espresso ad alta potenza può essere superato — in questo caso occorre una valutazione fonometrica preliminare; rischio chimico non basso (se si usano prodotti di pulizia classificati come pericolosi ai sensi del Reg. CLP con frasi H significative). Nei bar di piccole dimensioni con un solo lavoratore addetto prevalentemente alla somministrazione, senza movimentazione di carichi pesanti e senza utilizzo prolungato di VDT, la sorveglianza sanitaria potrebbe non essere obbligatoria; la valutazione deve essere effettuata caso per caso.
La macchina espresso deve essere oggetto di manutenzione documentata?
Sì. La macchina espresso è un'attrezzatura di lavoro soggetta agli obblighi del Titolo III del D.Lgs. 81/08 (uso delle attrezzature di lavoro) e, in quanto apparecchio a pressione con il generatore di vapore, può rientrare nel campo di applicazione del D.Lgs. 93/2000 e del D.M. 1 dicembre 2004 n. 329 (apparecchi a pressione semplici) in funzione del volume del boiler e della pressione di esercizio. Il datore di lavoro deve: disporre del libretto di istruzioni della macchina nella lingua italiana; effettuare la manutenzione periodica secondo le indicazioni del produttore (decalcificazione, pulizia dei filtri, verifica delle guarnizioni, controllo della pressione del boiler); registrare gli interventi di manutenzione in un registro o fascicolo; verificare che il personale sia formato sull'uso corretto della macchina e sui rischi connessi (vapore ad alta temperatura, fuoriuscita di liquido bollente, gruppi caldi). Le macchine espresso professionali con boiler di grandi dimensioni possono richiedere verifiche periodiche da parte di organismi abilitati. Il manutentore autorizzato deve rilasciare un documento di intervento conservato in azienda.
Quali allegati devono essere esposti al pubblico in un bar per rispettare l'obbligo informativo sugli allergeni?
Il Reg. UE 1169/2011, con la circolare del Ministero della Salute del 6 febbraio 2015 e il D.Lgs. 231/2017, impone agli operatori del settore alimentare (OSA) di fornire informazioni sugli allergeni per tutti gli alimenti non preimballati offerti al consumatore, comprese le bevande e i prodotti preparati in loco. Per un bar gli allergeni da dichiarare sono i 14 previsti dall'Allegato II del Reg. UE 1169/2011: cereali contenenti glutine (frumento, segale, orzo, avena e derivati), crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte (incluso lattosio), frutta a guscio (mandorle, noci, nocciole, anacardi, pistacchi, noci pecan, noci del Brasile, noci macadamia), sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti (in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l), lupini, molluschi. L'informazione può essere fornita per iscritto su un registro o menu disponibile al banco, su una lavagna, su un cartello o in forma orale purché supportata da documentazione scritta accessibile al personale. Non è sufficiente l'indicazione generica "possibili tracce di allergeni": occorre indicare quali allergeni sono presenti in ciascun prodotto. La mancata indicazione degli allergeni è sanzionata dal D.Lgs. 231/2017.
Quali sono le sanzioni per un bar privo di piano HACCP o DVR durante un'ispezione ASL?
Le violazioni di igiene alimentare sono illeciti amministrativi: la mancata predisposizione o la scorretta applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP è punita con la sanzione da 1.000 a 6.000 euro (art. 6 D.Lgs. 193/2007) e, se c'è un rischio per la salute, l'ASL può sospendere l'attività. Le violazioni di sicurezza sul lavoro sono contravvenzioni del D.Lgs. 81/08: la mancanza del DVR o dell'RSPP è punita con l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro (art. 55 c. 1), la mancata formazione dei lavoratori con l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (art. 55 c. 5 lett. c). Per queste contravvenzioni l'organo di vigilanza impartisce una prescrizione ai sensi del D.Lgs. 758/1994: chi regolarizza nel termine paga un quarto del massimo dell'ammenda.

16. Fonti normative

Fonti normative

Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili a un bar o a una caffetteria dipendono dall'attività concretamente svolta, dalle attrezzature presenti, dal numero di lavoratori e dalla normativa vigente, incluse le disposizioni regionali in materia di formazione HACCP e requisiti sanitari. DVR, piano HACCP e programma di formazione devono essere adattati al caso specifico. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua attività e supportiamo la gestione documentale.

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