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Guida

Allergeni alimentari: obblighi per ristoranti, bar e negozi

Quali sostanze vanno dichiarate, come informare il cliente quando il cibo è sfuso o servito al tavolo, come evitare le contaminazioni crociate e cosa controllano ASL e ICQRF.

Risposta rapida

Chi vende o somministra alimenti deve informare il consumatore sulla presenza dei 14 allergenidell'allegato II del Reg. UE 1169/2011. Sui prodotti preimballati vanno evidenziati nell'elenco ingredienti; per alimenti sfusi e piatti serviti l'informazione va resa disponibile per iscritto (menu, cartello, registro) o a voce con documentazione scritta consultabile. Il Reg. UE 2021/382 impone inoltre di gestire le contaminazioni crociate. Le sanzioni sono nel D.Lgs. 231/2017.

I 14 allergeni da dichiarare

  1. Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut e loro ceppi ibridati) e prodotti derivati
  2. Crostacei e prodotti a base di crostacei
  3. Uova e prodotti a base di uova
  4. Pesce e prodotti a base di pesce
  5. Arachidi e prodotti a base di arachidi
  6. Soia e prodotti a base di soia
  7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
  8. Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, anacardi, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia) e prodotti derivati
  9. Sedano e prodotti a base di sedano
  10. Senape e prodotti a base di senape
  11. Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo
  12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro (espressi come SO₂)
  13. Lupini e prodotti a base di lupini
  14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

L'elenco è quello dell'allegato II del Reg. UE 1169/2011, con le esclusioni ivi previste (ad esempio alcuni sciroppi di glucosio a base di grano). L'obbligo riguarda anche i coadiuvanti tecnologici e gli ingredienti derivati: il siero di latte in un impasto o la lecitina di soia in una glassa contano come latte e soia.

Prodotti preimballati: l'etichetta

Nei prodotti preimballati gli allergeni vanno indicati nell'elenco degli ingredienti con un carattere che li distingua dagli altri (grassetto, maiuscolo, colore), richiamando il nome della sostanza (art. 21). Se manca l'elenco ingredienti, si usa la dicitura «contiene» seguita dall'allergene. Lo stesso vale per i prodotti che un laboratorio artigianale confeziona e vende: torte, biscotti, pasta fresca in vaschetta.

Alimenti sfusi e somministrati: come informare

Per gli alimenti non preimballati (banco gastronomia, panetteria, gelateria) e per i piatti serviti da ristoranti, bar, mense e catering l'informazione sugli allergeni è comunque obbligatoria (art. 44 Reg. UE 1169/2011). Le modalità ammesse in Italia, secondo le indicazioni del Ministero della Salute e il D.Lgs. 231/2017, sono:

In ogni caso la documentazione deve corrispondere alle ricette effettivamente preparate quel giorno: se cambi fornitore di un semilavorato o una ricetta, aggiorna subito la scheda.

Contaminazioni crociate e Reg. UE 2021/382

Il Reg. UE 2021/382ha aggiunto agli obblighi di igiene del Reg. CE 852/2004 un requisito esplicito: attrezzature, contenitori e mezzi di trasporto usati per alimenti contenenti allergeni non devono essere usati per alimenti che non li contengono, a meno che non siano stati puliti e controllati almeno per l'assenza di residui visibili. Nella pratica:

Lo stesso regolamento ha introdotto l'obbligo di una cultura della sicurezza alimentare: impegno della direzione, ruoli chiari, formazione e verifica dei comportamenti.

Allergeni nel piano HACCP

Gli allergeni sono un pericolo chimico da trattare nell'analisi dei pericoli del manuale di autocontrollo. Il piano dovrebbe contenere almeno: la matrice ricette per allergeni, le schede tecniche dei semilavorati, la procedura di ricevimento (verifica delle etichette dei fornitori), le misure contro le contaminazioni, la procedura per le richieste dei clienti, la formazione del personale e le registrazioni delle verifiche.

Quando un cliente dichiara un'allergia

  1. Chi prende l'ordine annota l'allergene e lo comunica in cucina in modo tracciabile (comanda, codice).
  2. In cucina si verifica la ricetta sulla scheda, non a memoria, inclusi salse, guarnizioni e fritture.
  3. Se non si può escludere la presenza o la contaminazione, lo si dice al cliente: è meglio rinunciare al piatto che rischiare.
  4. Il piatto viene preparato con utensili puliti e servito separatamente, possibilmente da chi ha raccolto l'ordine.

Errori frequenti

Controlli e sanzioni

Le informazioni sugli allergeni vengono verificate durante i controlli ufficiali dell'ASL e, per l'etichettatura, dall'ICQRF e dai NAS. Le violazioni del Reg. UE 1169/2011 sono punite con le sanzioni amministrative del D.Lgs. 231/2017: per l'omessa indicazione delle sostanze allergeniche l'importo arriva a 40.000 euro, e il decreto prevede sanzioni specifiche anche per gli alimenti non preimballati. Se un cliente subisce una reazione a causa di un'informazione errata, si aggiungono la responsabilità civile e, nei casi gravi, quella penale per lesioni colpose.

Domande frequentiFAQ

Un ristorante deve scrivere gli allergeni sul menu?
Deve rendere disponibili le informazioni sugli allergeni presenti in ogni piatto (Reg. UE 1169/2011, art. 44). Può farlo sul menu, con un cartello o con un registro consultabile; se le informazioni sono date a voce, deve esserci un avviso che inviti a chiedere al personale e una documentazione scritta, aggiornata, che il personale consulta e che il cliente e l’autorità di controllo possono vedere.
Basta scrivere «può contenere tracce di allergeni»?
No. L’informazione deve indicare quali dei 14 allergeni sono presenti in ciascun prodotto. Le diciture precauzionali sulle possibili contaminazioni sono volontarie e vanno usate solo quando il rischio di contaminazione esiste e non è eliminabile, dopo averlo valutato: non sostituiscono l’indicazione degli allergeni presenti come ingredienti.
Cosa ha cambiato il Reg. UE 2021/382?
Ha modificato gli allegati del Reg. CE 852/2004 introducendo la cultura della sicurezza alimentare e un requisito specifico sugli allergeni: attrezzature, mezzi di trasporto e contenitori usati per alimenti con allergeni non devono essere usati per alimenti senza quegli allergeni, salvo pulizia e verifica, almeno dell’assenza di residui visibili.
Chi controlla e chi sanziona?
I controlli sono svolti dalle ASL e, per le frodi e l’etichettatura, anche dall’ICQRF e dai NAS. Le sanzioni amministrative per le violazioni del Reg. UE 1169/2011 sono stabilite dal D.Lgs. 231/2017.

Fonti normative

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