La gestione degli allergeni alimentari è regolata dal Reg. UE 1169/2011 (Allegato II: 14 allergeni) e dal Reg. UE 2021/382 (food safety culture). Le imprese devono informare il consumatore in forma scritta, prevenire la cross-contamination, formare il personale e integrare gli allergeni nel piano HACCP. Il D.Lgs. 231/2017 sanziona le inadempienze con importi da 5.000 a 40.000 euro.
1. Quadro normativo allergeni 2026
La gestione degli allergeni alimentari poggia su un quadro normativo multilivello, prevalentemente europeo, recepito in Italia con norme attuative e sanzionatorie. Il pilastro è il Regolamento UE 25 ottobre 2011 n. 1169, che disciplina l’informazione sugli alimenti ai consumatori, inclusa l’indicazione degli allergeni. Il regolamento individua nell’Allegato II le 14 sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze e che vanno obbligatoriamente segnalati al consumatore.
Si affiancano: il Regolamento CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, modificato dal Regolamento UE 3 marzo 2021 n. 382 che introduce formalmente la “cultura della sicurezza alimentare” (food safety culture); il Regolamento UE 828/2014 sull’etichettatura dei prodotti senza glutine; il Regolamento UE 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute. A livello nazionale: il D.Lgs. 15 dicembre 2017 n. 231, che individua le sanzioni amministrative per le violazioni del Reg. UE 1169/2011; il DM 17 maggio 2018 sulle informazioni alimentari nella somministrazione; le linee guida del Ministero della Salute sulla gestione del rischio allergeni nella ristorazione collettiva.
Per gli aspetti igienico-sanitari connessi alla preparazione dei prodotti il riferimento è il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) introdotto dal Reg. CE 852/2004 e gestito in azienda attraverso il manuale di autocontrollo. La gestione degli allergeni è parte integrante del piano HACCP, pur conservando una sua autonoma rilevanza ai fini dell’informazione al consumatore. Per approfondire vedi il nostro servizio HACCP e la guida HACCP.
2. Reg. UE 1169/2011: informazione al consumatore
Il Reg. UE 1169/2011 rappresenta il quadro armonizzato europeo per l’informazione sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare in cui le loro attività comportino la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Riguarda quindi: industrie alimentari produttrici di alimenti preimballati; commercio al dettaglio (supermercati, gastronomie, panifici, pasticcerie); ristorazione e somministrazione (ristoranti, bar, mense, catering); vendita online; vendita a distanza.
Le finalità del regolamento sono: garantire un elevato livello di tutela della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare scelte consapevoli; garantire la libera circolazione degli alimenti nell’UE; salvaguardare gli interessi legittimi dei produttori e promuovere la qualità dei prodotti. La disciplina degli allergeni è strumentale alla prima finalità: il consumatore allergico deve poter conoscere in modo affidabile, completo e comprensibile la presenza dei 14 allergeni nei prodotti che acquista o consuma.
L’art. 21 disciplina specificamente l’indicazione degli allergeni nei prodotti preimballati: la presenza di sostanze dell’Allegato II va indicata nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza (es. “grano”, “latte”, “uova”) e con caratteri differenziati dal resto dell’elenco (grassetto, sottolineatura, colore, stile). L’art. 44 disciplina gli alimenti non preimballati e demanda agli Stati membri l’adozione di norme attuative: il DM 17/05/2018 ha attuato la previsione in Italia, prevedendo modalità specifiche per la ristorazione.
3. I 14 allergeni dell’Allegato II
L’Allegato II del Reg. UE 1169/2011 elenca tassativamente i 14 allergeni che devono essere segnalati. La lista è il riferimento operativo per ogni impresa alimentare: matrice ricette, menù, etichette e comunicazione al consumatore vanno costruiti su questi 14 elementi.
| N° | Allergene | Esempi tipici |
|---|---|---|
| 1 | Cereali contenenti glutine | Grano, segale, orzo, avena, farro, kamut e ibridi |
| 2 | Crostacei | Gamberi, scampi, granchi, aragoste |
| 3 | Uova | Uova e ovoprodotti, paste, dolci, salse |
| 4 | Pesce | Pesce e prodotti a base di pesce; alcuni brodi e salse |
| 5 | Arachidi | Arachidi, oli, burri, snack |
| 6 | Soia | Soia, salsa di soia, lecitina di soia, tofu |
| 7 | Latte e derivati (lattosio) | Latte, panna, burro, formaggi, yogurt |
| 8 | Frutta a guscio | Mandorle, nocciole, noci, anacardi, pecan, Brasile, pistacchi, macadamia |
| 9 | Sedano | Sedano fresco, sedano rapa, brodi, salse, dadi |
| 10 | Senape | Senape e salse, condimenti, dressings |
| 11 | Semi di sesamo | Sesamo, oli, panificati, hummus |
| 12 | Anidride solforosa e solfiti | Vini, frutta secca, conserve, alcuni gamberi |
| 13 | Lupini | Farine di lupino in pani e prodotti senza glutine |
| 14 | Molluschi | Vongole, cozze, calamari, polpi, ostriche |
La presenza di un allergene anche in quantità minime, anche in forma trasformata (es. lecitina di soia E322, sieri proteici del latte, derivati del glutine), va indicata: la cottura o la trasformazione non eliminano la natura allergenica. Soglie di esenzione molto specifiche esistono per alcune sostanze (es. sciroppi di glucosio derivati dal grano per i quali è stato dimostrato che non causano reazioni nei soggetti allergici); per la generalità dei casi l’indicazione è dovuta.
4. Reg. UE 2021/382: food safety culture
Il Reg. UE 3 marzo 2021 n. 382 modifica l’allegato II del Reg. CE 852/2004 introducendo formalmente il concetto di “cultura della sicurezza alimentare” (food safety culture). È applicabile dall’aprile 2021 e ha effetti significativi sulle imprese del settore alimentare, anche se non sempre percepiti in modo tempestivo.
La cultura della sicurezza alimentare comprende: impegno della direzione e di tutto il personale alla produzione e distribuzione di alimenti sicuri; leadership nella definizione di obiettivi di sicurezza alimentare; consapevolezza dei pericoli per la sicurezza alimentare e dell’importanza della sicurezza alimentare; comunicazione aperta e chiara tra tutto il personale all’interno dell’impresa, anche in caso di segnalazione di non conformità; disponibilità di risorse sufficienti per garantire la manipolazione sicura e igienica degli alimenti.
Per la gestione degli allergeni il regolamento ha implicazioni operative: le procedure devono essere documentate, comunicate, conosciute da tutto il personale; la formazione deve essere effettiva e non meramente formale; la direzione deve dimostrare in modo concreto l’impegno (procedure, audit, azioni correttive); la comunicazione deve scorrere in modo aperto, anche dalla base al vertice, per consentire la segnalazione di criticità prima che si traducano in eventi. La cultura della sicurezza alimentare è elemento valutabile in ispezione: l’assenza di evidenze di cultura strutturata è essa stessa una non conformità.
5. Modalità di informazione al consumatore
L’informazione al consumatore varia in funzione del tipo di alimento e della modalità di vendita. Per i prodotti preimballati la regola generale è l’etichetta. Per i prodotti non preimballati (sfusi, somministrati) le modalità ammesse sono più articolate e sono disciplinate dal DM 17/05/2018 in attuazione dell’art. 44 Reg. UE 1169/2011.
Le modalità ammesse per la ristorazione e la somministrazione sono: indicazione sul menù di ciascun piatto (modalità preferita per la trasparenza); cartello esposto in modo ben visibile in prossimità dei punti di scelta o consumo; documento o registro consultabile su richiesta del consumatore, che il personale è tenuto a mostrare e ad accompagnare con spiegazione orale. È esclusa la sola informazione orale: il consumatore deve poter accedere a una fonte scritta accessibile e tempestiva.
Per la vendita di alimenti sfusi al dettaglio (gastronomie, panifici, pasticcerie, pescherie, ortofrutta con prodotti trasformati) sono ammesse: indicazione sul contenitore o sul cartellino del prodotto; cartello esposto; registro consultabile. L’informazione deve essere immediatamente disponibile prima dell’acquisto, non solo a richiesta. Il personale di vendita deve essere formato per fornire le informazioni in modo affidabile e per consultare correttamente il registro.
6. Ristorazione e somministrazione (DM 17/05/2018)
Il DM 17 maggio 2018 disciplina specificamente l’informazione alimentare nella somministrazione di alimenti, attuando in Italia l’art. 44 del Reg. UE 1169/2011. Si applica a ristoranti, mense, catering, gastronomie con somministrazione, bar e altri esercizi di somministrazione di alimenti. Il decreto distingue fra l’ipotesi di informazione su menù/cartello e l’ipotesi di registro consultabile.
Per il menù o cartello: l’indicazione degli allergeni deve essere chiara, leggibile, posizionata in prossimità della descrizione del piatto, con riferimento esplicito alle denominazioni dell’Allegato II. Sigle e codici interni non sono ammessi se non accompagnati da una legenda chiara. Il font deve essere leggibile e i caratteri di dimensione adeguata.
Per il registro: il documento deve essere aggiornato, conservato in luogo accessibile, mostrato a richiesta. Va segnalato in modo visibile che il registro è disponibile (cartello al banco, indicazione nel menù). Il registro tipico è la “matrice ricette × allergeni”: una tabella con le ricette (piatti) sulle righe e i 14 allergeni sulle colonne, con indicazione per ogni cella della presenza (“contiene”) o della possibile contaminazione (“può contenere tracce”). Per la ristorazione collettiva scolastica e socio-sanitaria la matrice è spesso parte integrante del piano dietetico.
7. Matrice ricette × allergeni
La matrice ricette × allergeni è lo strumento operativo principale per la gestione documentale degli allergeni nella ristorazione e nella produzione artigianale. Si costruisce in tre passaggi.
Passaggio 1 — Scheda ricetta. Per ogni piatto o prodotto si redige una scheda con tutti gli ingredienti utilizzati, le quantità, il procedimento di preparazione, gli eventuali coadiuvanti tecnologici. La scheda è la base di partenza per l’analisi allergeni.
Passaggio 2 — Mappatura allergeni per ingrediente. Per ciascun ingrediente si verifica se contiene allergeni (consultando la scheda tecnica del fornitore, l’etichetta del prodotto, le materie prime). Si annotano: gli allergeni presenti come ingrediente principale; gli allergeni in tracce potenziali per cross-contamination dichiarata dal fornitore (“può contenere tracce di…”).
Passaggio 3 — Compilazione matrice. Si crea una tabella con piatti sulle righe e i 14 allergeni sulle colonne. Per ogni cella si indica: “SI” se l’allergene è presente come ingrediente o coadiuvante; “TRACCE” se è possibile contaminazione crociata documentata; vuoto se assente. La matrice è documento aziendale: va aggiornata a ogni modifica di ricetta o di fornitore.
Per la ristorazione la matrice è documento di riferimento per il personale di sala che risponde alle richieste dei clienti. Per la ristorazione collettiva è parte integrante della documentazione tecnica del menù. Per i produttori artigianali sostiene l’etichettatura dei prodotti preimballati.
8. Cross-contamination e gestione
La contaminazione crociata è il principale rischio “invisibile” nella gestione degli allergeni. Si verifica per quattro canali principali: contatto diretto fra utensili, contenitori, superfici di lavoro che hanno toccato un allergene e poi alimenti destinati a essere privi; aerodispersione di polveri (farine, semi, spezie) che possono depositarsi su altre preparazioni; filiera ingredienti con materie prime già contaminate alla fonte (es. avena lavorata in impianti che lavorano grano); operatore che trasporta residui su mani, divisa, guanti da una preparazione all’altra.
La prevenzione si articola in cinque azioni complementari. Separazione degli spazi: aree dedicate alla preparazione di piatti per soggetti allergici, separate fisicamente o temporalmente. Utensili dedicati: taglieri, coltelli, padelle identificati con colore o etichetta. Ordine di lavorazione: partire dai piatti senza allergeni, terminare con quelli che li contengono. Pulizia rinforzata: protocolli di pulizia documentati fra una preparazione e l’altra. Formazione operatori: cambio guanti, cambio divisa, lavaggio mani, attenzione alle polveri aerodisperse.
La verifica dell’efficacia della prevenzione cross-contamination può includere test analitici a campione (test ELISA per glutine, latte, uova, soia, arachidi su tamponi di superfici o su alimenti) e audit interni periodici. Il piano di autocontrollo HACCP integra la gestione cross-contamination con CCP specifici, monitoraggi e azioni correttive.
9. Etichettatura prodotti preimballati
Per i prodotti preimballati l’etichettatura è il principale veicolo di informazione al consumatore. I requisiti tassativi del Reg. UE 1169/2011 includono: denominazione dell’alimento; elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso; quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (QUID); quantità netta; termine minimo di conservazione o data di scadenza; condizioni di conservazione e uso; nome o ragione sociale dell’operatore; paese o luogo di origine quando previsto; istruzioni per l’uso quando necessarie; titolo alcolometrico per le bevande oltre 1,2% vol.; dichiarazione nutrizionale.
La menzione degli allergeni avviene nell’elenco ingredienti con riferimento chiaro alla denominazione dell’Allegato II ed evidenziazione mediante caratteristiche tipografiche diverse dal resto dell’elenco. Esempio: “Ingredienti: farina di grano, acqua, sale, lievito, latte in polvere, uova”. Quando l’elenco ingredienti non è richiesto, la menzione è introdotta dalla parola “Contiene…” seguita dal nome dell’allergene. Le indicazioni “senza glutine” o “gluten free” seguono il Reg. UE 828/2014 con soglie analitiche (< 20 mg/kg) e disciplina specifica.
La fonte dei caratteri evidenziati deve avere altezza minima di 1,2 mm per la generalità delle confezioni (0,9 mm per le confezioni piccole con superficie massima inferiore a 80 cm²). Le indicazioni inducenti in errore (claim ingannevoli, “naturale” quando contiene additivi, “artigianale” senza i requisiti, ecc.) sono vietate e sanzionate. L’etichetta è documento di responsabilità del produttore.
10. Integrazione nel piano HACCP
La gestione degli allergeni è parte integrante del piano di autocontrollo HACCP ai sensi del Reg. CE 852/2004. L’integrazione prevede: l’inclusione degli allergeni fra i pericoli da analizzare; la mappatura dei punti del processo dove si può verificare contaminazione (ricevimento materie prime, stoccaggio, preparazione, cottura, porzionatura, servizio); l’individuazione di eventuali CCP (Critical Control Points) o PRP (Prerequisite Programmes); la definizione di procedure di controllo, monitoraggio, azioni correttive, verifica.
Le procedure tipiche includono: verifica delle schede tecniche dei fornitori per ogni nuova materia prima; controllo all’ingresso delle merci con confronto fra ordine e ricevuto, ispezione delle confezioni, registrazione delle eventuali contaminazioni potenziali; stoccaggio separato delle materie prime allergeniche con segnaletica chiara; procedure di pulizia rinforzata fra preparazioni che condividono attrezzature; check-list di verifica della matrice ricette × allergeni a ogni cambio menù.
Per approfondire l’impianto HACCP vedi la guida HACCP completa. La sicurezza alimentare e la sicurezza sul lavoro sono ambiti complementari: lavalutazione dei rischi DVR include il rischio biologico e chimico per gli operatori, mentre il piano HACCP tutela il consumatore. Le due discipline si raccordano nei processi formativi e nelle procedure operative.
11. Formazione del personale
La formazione del personale è obbligo del Reg. CE 852/2004 come modificato dal Reg. UE 2021/382. La formazione sugli allergeni deve essere parte del programma formativo generale sull’igiene alimentare e deve essere documentata. I contenuti minimi includono: i 14 allergeni dell’Allegato II con esempi ricorrenti negli ingredienti dell’azienda; le procedure aziendali di prevenzione della cross-contamination; la consultazione della matrice ricette × allergeni; le modalità di informazione al consumatore (menù, cartello, registro); il riconoscimento dei sintomi di reazione allergica e l’attivazione del primo soccorso; le procedure di pulizia rinforzata; la gestione delle richieste specifiche dei clienti.
La durata della formazione è proporzionata alle mansioni: il personale di cucina e il responsabile HACCP richiedono approfondimenti maggiori del personale di sala; il personale di sala richiede comunque una formazione strutturata per fornire informazioni affidabili al cliente. Il rinnovo è periodico, tipicamente annuale o biennale, con verifica delle conoscenze. La formazione va integrata con il piano di formazione sicurezza sul lavoro: vedi la nostra sezione formazione.
12. Casi clinici: celiachia e anafilassi
Le reazioni a sostanze dell’Allegato II non sono tutte uguali per gravità e per meccanismo. È utile per il personale conoscere le tipologie principali per comprendere l’importanza della prevenzione.
La celiachiaè una patologia autoimmune scatenata dal glutine in soggetti geneticamente predisposti. Anche dosi minime di glutine (briciole, contaminazione di utensili) possono provocare danni alla mucosa intestinale e sintomi cronici. La celiachia non è una semplice intolleranza: comporta l’obbligo di una dieta priva di glutine per tutta la vita. Per il consumatore celiaco la presenza anche di tracce di glutine è significativa. I prodotti “senza glutine” conformi al Reg. UE 828/2014 hanno soglia analitica < 20 mg/kg; le formule “a contenuto molto basso di glutine” (< 100 mg/kg) sono destinate a categorie specifiche e disciplinate separatamente.
L’anafilassi è la reazione allergica più grave: si manifesta in minuti dall’esposizione con sintomi cutanei (eruzioni, prurito), respiratori (broncospasmo, edema della glottide), cardiovascolari (ipotensione, shock), gastrointestinali (vomito, diarrea). L’anafilassi è potenzialmente letale e richiede attivazione immediata del 118. La terapia di emergenza è l’adrenalina (auto-iniettore se il paziente ne è dotato, o iniezione da parte del personale sanitario). Allergeni comunemente associati ad anafilassi: arachidi, frutta a guscio, latte, uova, crostacei, pesce, soia.
Reazioni meno gravi includono dermatiti, riniti, asma, orticarie da contatto, sindrome orale allergica (prurito al cavo orale con frutta e verdura crude in soggetti allergici a pollini). Anche queste vanno prevenute con la corretta informazione al consumatore. Il personale di cucina e di sala deve essere informato sui sintomi tipici per riconoscere rapidamente eventuali reazioni e attivare il primo soccorso, integrato con le procedure ex DM 388/2003 (vedi la nostra guida primo soccorso).
13. Sanzioni (D.Lgs. 231/2017)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017 n. 231 individua le sanzioni amministrative per le violazioni del Reg. UE 1169/2011. L’art. 19 c. 1 punisce la mancata indicazione sulle etichette o sui menù di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze elencati nell’Allegato II con sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 40.000 euro. La sanzione si applica per ciascun lotto in commercio o per ciascuna preparazione: la stessa carenza ripetuta su più prodotti moltiplica le sanzioni.
| Violazione | Norma sanzionatoria | Sanzione |
|---|---|---|
| Mancata indicazione allergeni | D.Lgs. 231/2017 art. 19 c. 1 | 5.000 – 40.000 euro |
| Etichettatura ingannevole | D.Lgs. 231/2017 art. 19 c. 1 | 3.500 – 18.000 euro |
| Mancata leggibilità etichetta | D.Lgs. 231/2017 art. 19 c. 2 | 2.000 – 12.000 euro |
| Violazione obblighi alimenti non preimballati | D.Lgs. 231/2017 art. 19 c. 7 | 1.000 – 8.000 euro |
A queste si aggiungono profili di responsabilità penale per omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni colpose (art. 590 c.p.) qualora dall’omessa o errata informazione derivi una reazione allergica grave o mortale del consumatore. L’aggravante della violazione di norme antinfortunistiche o di tutela della sicurezza alimentare può essere riconosciuta. Il D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti si applica alla società per i reati colposi connessi a violazioni di norme sulla salute. Per la celiachia esistono inoltre discipline specifiche per i prodotti dietetici (Reg. UE 609/2013).
14. Errori comuni
Le contestazioni nelle ispezioni delle ASL e dei NAS evidenziano errori ricorrenti.
- Menù senza indicazione allergeni e assenza di registro alternativo accessibile.
- Registro non aggiornato dopo modifiche di ricette o cambio di fornitori.
- Informazione fornita solo oralmente: il personale risponde alle domande ma manca un supporto scritto accessibile.
- Uso indiscriminato di “può contenere tracce di…” su tutti i piatti, svuotando di significato l’informazione.
- Caratteri allergeni non evidenziati nell’elenco ingredienti dei prodotti preimballati.
- Mancata gestione cross-contamination in cucina: utensili condivisi, ordine di lavorazione casuale, pulizie insufficienti.
- Personale non formato: chi serve il cliente non sa rispondere o fornisce informazioni imprecise.
- Etichette in lingua straniera non tradotte per il mercato italiano.
- Sostituzione di ingredienti in produzione senza aggiornamento della scheda ricetta e della matrice allergeni.
- Vendita online senza informazione preventiva sugli allergeni nel sito o nella scheda prodotto.
15. Checklist di controllo
Una checklist sintetica aiuta a verificare lo stato del sistema di gestione allergeni in azienda. Va adattata al tipo di attività (produzione industriale, artigianale, ristorazione, vendita al dettaglio) e consultata periodicamente come strumento di audit interno.
Gestione allergeni — checklist sintetica
- Schede tecniche fornitori per tutti gli ingredienti con indicazione allergeni
- Schede ricetta complete per ogni piatto/prodotto
- Matrice ricette × allergeni aggiornata
- Informazione al consumatore in forma scritta (menù, cartello, registro)
- Etichettatura prodotti preimballati con allergeni evidenziati
- Separazione spazi e utensili per lavorazioni senza allergeni
- Procedure di pulizia rinforzata documentate
- Ordine di lavorazione che parte dai senza-allergene
- Formazione personale documentata e ripetuta periodicamente
- Procedure di gestione delle richieste specifiche dei clienti
- Riconoscimento sintomi reazione allergica e attivazione 118
- Integrazione nel piano HACCP con CCP e azioni correttive
- Audit interni periodici e verifica efficacia
- Cultura della sicurezza alimentare (Reg. UE 2021/382) evidenziata
FAQ — Allergeni alimentariFAQ
Quali sono i 14 allergeni che vanno obbligatoriamente segnalati?
Come deve essere fornita l’informazione sugli allergeni nei ristoranti?
Il Reg. UE 2021/382 introduce nuovi obblighi sugli allergeni?
Cosa significa cross-contamination e come si previene?
Posso scrivere “può contenere tracce di…” su un menù?
Per i prodotti preimballati come va riportata l’informazione sugli allergeni?
Quali sanzioni sono previste per la mancata informazione sugli allergeni?
La formazione del personale sugli allergeni è obbligatoria?
In caso di reazione allergica del cliente come deve agire il personale?
I produttori artigianali (gastronomie, panifici, pasticcerie) hanno gli stessi obblighi?
17. Fonti normative
Fonti normative
- Regolamento UE 25 ottobre 2011 n. 1169 — Informazione sugli alimenti ai consumatori
- Regolamento UE 1169/2011, Allegato II — Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze
- Regolamento UE 3 marzo 2021 n. 382 — Modifica all’allegato II del Reg. CE 852/2004 (food safety culture)
- Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 852 — Igiene dei prodotti alimentari
- D.Lgs. 15 dicembre 2017 n. 231 — Sanzioni in attuazione del Reg. UE 1169/2011
- DM 17 maggio 2018 — Informazioni alimentari nella somministrazione di alimenti
- Regolamento UE 30 luglio 2014 n. 828 — Etichettatura senza glutine
- Linee guida Ministero della Salute — Gestione del rischio allergeni nella ristorazione collettiva
Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica del consulente di sicurezza alimentare né le linee guida cliniche. Gli obblighi applicabili dipendono dal tipo di attività, dai prodotti, dalla modalità di vendita e dalle norme specifiche di settore. Il sistema di gestione allergeni deve essere adattato al caso specifico. Per impostare il sistema sulla tua attività ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili.
Devi gestire gli allergeni nella tua attività alimentare?
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare matrice, informazione al consumatore e formazione.