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Guida definitiva · 2026

Primo soccorso aziendale: la Guida (DM 388/2003)

Tutto sull’organizzazione del primo soccorso in azienda: classificazione in gruppi A/B/C, designazione e formazione degli addetti, cassetta e pacchetto di medicazione, DAE, procedure di emergenza, sanzioni.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il primo soccorso aziendale è disciplinato dal DM 388/2003 in attuazione dell’art. 45 D.Lgs. 81/08. Le aziende sono classificate in tre gruppi (A, B, C) con corrispondenti obblighi di formazione (16 o 12 ore), aggiornamento triennale (6 o 4 ore) e dotazione di cassetta o pacchetto di medicazione. La designazione degli addetti è non rifiutabile salvo giustificato motivo.

1. Quadro normativo del primo soccorso

L’organizzazione del primo soccorso aziendale è materia disciplinata a più livelli. Il riferimento generale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: l’art. 18 c. 1 lett. b) impone al datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di pronto soccorso; l’art. 43 disciplina la gestione delle emergenze in modo coordinato con le altre figure (antincendio, evacuazione); l’art. 45 individua specificamente il primo soccorso e demanda al Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro, la definizione delle caratteristiche minime delle attrezzature e dei requisiti del personale addetto.

Questa delega è stata attuata dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n. 388, che costituisce il pilastro tecnico in materia. Il DM 388/2003 classifica le aziende in tre gruppi (A, B, C), individua le dotazioni obbligatorie (cassetta o pacchetto di medicazione), fissa la durata e i contenuti della formazione iniziale e dell’aggiornamento triennale. Il decreto è pienamente vigente e non è stato sostituito, sebbene da anni sia in discussione un aggiornamento per recepire l’evoluzione delle linee guida di rianimazione (ERC, AHA) e la diffusione dei defibrillatori. Allo stato 2026 il quadro applicabile resta il DM 388/2003.

Si aggiungono fonti settoriali specifiche: per i defibrillatori la L. 120/2001 (utilizzo del DAE da parte di personale non sanitario formato), il DM 18/03/2011 (criteri di diffusione dei DAE), la L. 4/2021 (legge Mulè sull’obbligo di DAE in determinati luoghi). Per il settore sanitario e socio-sanitario esistono ulteriori discipline. La normativa va letta in modo coordinato con il piano di emergenza ed evacuazione disciplinato dal DM 03/09/2021 in materia antincendio.

2. Il DM 388/2003: contenuti e finalità

Il DM 388/2003 ha quattro finalità complementari. Prima: classificare le aziende in modo da modulare gli obblighi sulla base del rischio infortunistico e della dimensione. Seconda: standardizzare il contenuto delle dotazioni di primo soccorso garantendo presidi minimi omogenei sul territorio nazionale. Terza: definire un programma formativo unitario con moduli, durate e modalità di erogazione precisi. Quarta: inquadrare il primo soccorso nell’organizzazione aziendale come funzione strutturata, non occasionale.

Il decreto si articola in tre allegati operativi. L’allegato 1 elenca il contenuto della cassetta di primo soccorso obbligatoria per i gruppi A e B. L’allegato 2 elenca il contenuto del pacchetto di medicazione per il gruppo C. L’allegato 3 disciplina i requisiti, il programma e i moduli della formazione iniziale. L’allegato 4 disciplina i contenuti dell’aggiornamento triennale. Sono tutti riferimenti tassativi: la conformità è verificabile in modo oggettivo.

3. I tre gruppi A, B, C: criteri di classificazione

La classificazione dell’azienda determina la struttura degli adempimenti. È onere del datore di lavoro individuare il gruppo corretto in base al codice ATECO, alla dimensione e al tasso infortunistico INAIL.

GruppoTipologia aziendaDurata formazioneDotazione
AIndustriali con > 5 lavoratori e indice INAIL > 4; settore estrattivo; centrali termoelettriche; impianti nucleari; fabbricazione esplosivi; strutture sanitarie pubbliche e private; agricoltura con > 5 lavoratori16 ore iniziali + 6 ore aggiornamento triennaleCassetta di primo soccorso
BAziende con 3 o più lavoratori non rientranti nel gruppo A12 ore iniziali + 4 ore aggiornamento triennaleCassetta di primo soccorso
CAziende con meno di 3 lavoratori non rientranti nel gruppo A12 ore iniziali + 4 ore aggiornamento triennalePacchetto di medicazione

La verifica della classificazione richiede attenzione. Il superamento delle soglie (numero lavoratori, indice INAIL) durante l’esercizio comporta riclassificazione e adeguamento degli obblighi: una azienda del gruppo B che cresce e supera l’indice INAIL 4 in attività industriale rientrante nei codici del DM 18/12/2009 passa in gruppo A, con ampliamento delle dotazioni e dei programmi formativi. La verifica va ripetuta periodicamente.

4. Designazione degli addetti al primo soccorso

La designazione degli addetti è atto formale del datore di lavoro: lettera di nomina, comunicazione al lavoratore, comunicazione al RLS, conservazione nel fascicolo aziendale. La nomina è efficace dalla data della comunicazione e cessa con la revoca formale, le dimissioni del lavoratore o l’interruzione del rapporto. Il lavoratore designato, ai sensi dell’art. 43 c. 3 D.Lgs. 81/08, non può rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo, valutabile caso per caso (gravi condizioni di salute documentate, fobie che renderebbero impossibile l’intervento).

Il datore deve assicurarsi che gli addetti designati ricevano formazione adeguata e dispongano dei mezzi necessari, e che il numero sia sufficiente alla copertura effettiva del rischio. La designazione va integrata nel DVR e nel piano di emergenza, con specificazione del ruolo, del nominativo e dei mezzi messi a disposizione (cassetta, pacchetto, eventuale DAE, telefono per chiamata soccorsi). Il mantenimento della formazione tramite aggiornamento triennale è obbligo continuativo: alla scadenza l’addetto perde l’idoneità formativa e il datore deve programmare il refresh prima del termine.

5. Quanti addetti designare

Né il D.Lgs. 81/08 né il DM 388/2003 fissano un numero minimo rigido di addetti al primo soccorso. La determinazione è demandata alla valutazione del rischio e ai criteri organizzativi aziendali. Il numero adeguato tiene conto di: numero totale di lavoratori; turnazione (mattina, pomeriggio, notte, fine settimana); dispersione spaziale (più sedi, più piani, più reparti); rischi specifici dell’attività (industria pesante, chimica, edilizia, sanità); affollamento del pubblico e tipologia; tempi medi di intervento del 118 nella zona; copertura delle assenze (ferie, malattie, trasferte).

La prassi consolidata prevede almeno un addetto formato per turno e per piano, con ridondanza adeguata. Per attività ad alto rischio o ad alto affollamento il numero cresce. Sedi distaccate richiedono propri addetti: un addetto al primo soccorso nella sede A non può intervenire nella sede B. Per i lavori esterni (manutenzione presso clienti, cantieri, interventi in mobilità) l’organizzazione richiede attenzione specifica: il singolo lavoratore in trasferta non può essere lasciato senza riferimento sanitario, e il piano operativo deve prevedere la copertura primaria del 118 con eventuali presidi minimi a bordo veicolo (kit di primo soccorso da auto).

6. Formazione iniziale (12 o 16 ore)

La formazione iniziale è strutturata in tre moduli che coprono i pilastri del primo soccorso. Il modulo A riguarda l’allertamento del sistema di soccorso: cause e circostanze dell’infortunio, come comunicare con il 118 e con i mezzi di soccorso, scene secondarie e protezione del soccorritore. Il modulo B affronta il riconoscimento di un’emergenza sanitaria: funzioni vitali (coscienza, respiro, circolazione), tecniche di rilevazione dei parametri, alterazioni della coscienza, dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio. Il modulo C insegna gli interventi di primo soccorso: posizioni di sicurezza, manovre disostruttive (Heimlich e variante per lattanti), rianimazione cardiopolmonare, gestione di emorragie, ustioni, trauma cranico, lesioni muscoloscheletriche, intossicazioni, lesioni da agenti fisici, scenari particolari.

Per il gruppo A i tre moduli durano 16 ore con maggiore approfondimento sui rischi settoriali ad alto pericolo (intossicazioni industriali, ustioni gravi, gravi traumi). Per i gruppi B e C i tre moduli durano 12 ore con focus sulla casistica più comune. In tutti i casi la formazione deve avere parte teorica e parte pratica, con prevalenza delle esercitazioni nei moduli B e C. Il docente è personale medico, eventualmente affiancato da personale infermieristico e altri operatori sanitari per le parti pratiche. L’attestato di formazione è documento essenziale del fascicolo aziendale. Per la formazione vedi i nostri servizi di formazione.

7. Aggiornamento triennale (4 o 6 ore)

L’aggiornamento triennale è obbligo continuativo. La cadenza è di 36 mesi dalla data dell’ultimo attestato (iniziale o aggiornamento precedente). La durata è di 6 ore per il gruppo A e 4 ore per i gruppi B e C, con prevalenza di esercitazioni pratiche (almeno il 50% delle ore). I contenuti dell’aggiornamento sono nel modulo C dell’allegato 4 al DM 388/2003: rinforzo delle manovre di RCP, disostruzione vie aeree, posizioni di sicurezza, gestione emorragie, immobilizzazioni di base, scenari specifici dell’azienda. È buona prassi integrare l’aggiornamento con esercitazioni su scenari realmente verificatisi in azienda (analisi del near-miss, debriefing).

La gestione delle scadenze formative è punto critico. Un sistema di calendario con alert a 90, 60 e 30 giorni dalla scadenza aiuta a evitare scoperture. Quando un addetto perde l’idoneità per mancato aggiornamento, il datore deve sostituirlo con un addetto formato e in regola, o sospendere temporaneamente l’attività che richiede l’addetto. Per le aziende multi-sede o multi-turno la pianificazione richiede una visione complessiva del fabbisogno.

8. Cassetta e pacchetto di medicazione

La cassetta di primo soccorso (obbligatoria per gruppi A e B) è contenitore robusto, chiaramente segnalato con croce bianca su fondo verde, posizionato in luogo accessibile e noto a tutti i lavoratori. Il contenuto minimo dell’allegato 1 va integrato in funzione dei rischi specifici: una azienda chimica avrà soluzioni neutralizzanti per il rischio specifico, una officina con rischio meccanico avrà presidi per ferite da taglio profondo, un’azienda con macchinari rumorosi avrà presidi per fischio o stordimento. Il contenuto va verificato periodicamente: scadenze dei prodotti, integrità delle confezioni, ripristino dopo uso.

Il pacchetto di medicazione (obbligatorio per il gruppo C) ha dotazione semplificata secondo allegato 2. È destinato ad aziende sotto i tre lavoratori non rientranti nel gruppo A. Anche il pacchetto va integrato in base ai rischi specifici e tenuto in luogo accessibile, segnalato e noto. La collocazione è essenziale: posizionare il pacchetto in un armadio chiuso a chiave o in una zona poco frequentata vanifica la finalità. Le indicazioni sul modo di usare i presidi devono essere chiaramente consultabili.

Per aziende con più sedi, più piani o più reparti, una sola cassetta non è sufficiente: vanno previste più postazioni in modo da garantire un tempo di accesso ridotto. La regola pratica è che il tempo per raggiungere la cassetta o il pacchetto non superi i 60 secondi dal punto più lontano dell’area di lavoro servita.

9. DAE e defibrillatore: il quadro 2026

Il defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) è strumento salvavita per l’arresto cardiaco. La sua efficacia è massima nei primi minuti dall’evento: una defibrillazione tempestiva può raddoppiare o triplicare le probabilità di sopravvivenza rispetto al solo BLS. La L. 120/2001 ha consentito l’uso del DAE da parte di personale non sanitario formato (BLSD). Il DM 18/03/2011 ha definito criteri di diffusione dei DAE sul territorio. La L. 4/2021 (legge Mulè) ha introdotto l’obbligo di DAE in alcuni luoghi specifici (impianti sportivi, mezzi di trasporto, alcune categorie di esercizi commerciali con soglie di affollamento).

In ambito aziendale generalista il DAE non è obbligatorio per legge specifica salvo i casi sopra. Tuttavia, è fortemente raccomandato per: aziende con alto affollamento di pubblico, attività ricettive di certa dimensione, attività con presenza di soggetti a rischio cardiovascolare, attività isolate o distanti dal 118. La presenza del DAE comporta: formazione BLSD degli addetti al primo soccorso (corso di 5 ore tipicamente, retraining biennale); manutenzione periodica (verifica batteria, scadenza piastre); censimento presso il sistema regionale di emergenza territoriale per inclusione nei circuiti di chiamata e georeferenziazione. La cartellonistica deve segnalare chiaramente la presenza del DAE.

10. Chiamata 118 e attivazione soccorsi

La chiamata di emergenza al 118 (o NUE 112 nelle regioni che lo hanno attivato) è momento critico. L’addetto deve fornire informazioni complete e sintetiche: luogo dell’emergenza con indirizzo preciso, riferimenti per l’accesso, piano, locale; tipologia dell’evento (infortunio sul lavoro, malore, intossicazione, ustione, emorragia); numero di persone coinvolte; condizioni cliniche apparenti (cosciente/incosciente, respira/non respira, sanguina, traumatizzato); eventuali pericoli persistenti (incendio, fughe di gas, sostanze chimiche, energie elettriche attive). Tenere la linea aperta e seguire le istruzioni dell’operatore di centrale è fondamentale.

La procedura va integrata nel piano di emergenza ed evacuazione: scheda “chiamata 118/112” pre-compilata con le informazioni del sito (indirizzo, indicazioni di accesso, referente, telefono di richiamo), collocata vicino ai telefoni di emergenza e nota agli addetti. Per le sedi con accesso complesso (zone industriali con cancelli, edifici a più ingressi, cantieri remoti) è buona prassi prevedere l’accompagnamento del mezzo di soccorso dall’ingresso al luogo dell’evento da parte di un secondo lavoratore. La predisposizione di un pulsante o di un sistema di comunicazione interna che attivi simultaneamente più addetti accelera la risposta.

11. Procedure di emergenza sanitaria

Il piano di emergenza ed evacuazione deve includere procedure specifiche per scenari sanitari ricorrenti: infortunio con lesione visibile (taglio, frattura, schiacciamento); malore (perdita di coscienza, dolore toracico, convulsioni); intossicazione (inalazione di sostanze, contatto, ingestione); ustione (termica, chimica, elettrica); arresto cardio-respiratorio. Per ogni scenario la procedura indica: chi attiva il soccorso, chi attiva il 118, chi assiste l’infortunato, chi gestisce il personale circostante, chi informa il datore di lavoro, chi documenta l’evento.

Le procedure devono integrarsi con il piano antincendio per gli scenari in cui l’emergenza sanitaria si sovrappone a un’emergenza fisica (es. malore in fase di evacuazione antincendio, ustione conseguente a incendio, intossicazione da fumi). Il coordinamento fra squadre antincendio e primo soccorso va testato nelle prove di evacuazione. Per gli appalti interni con presenza di personale esterno, le procedure di emergenza vanno comunicate all’appaltatore e ricomprese nel DUVRI.

12. Responsabilità e limiti dell’addetto

L’addetto al primo soccorso è un soccorritore laico formato. Il suo ruolo è prestare i primi interventi di assistenza in attesa dell’arrivo del personale sanitario qualificato. Non è personale sanitario: non può somministrare farmaci, non può effettuare diagnosi, non può intervenire con tecniche invasive. Il corretto svolgimento del ruolo nei limiti della formazione ricevuta (art. 593 c.p. sull’obbligo di soccorso e applicazione della L. 120/2001 per il DAE) è coperto da quanto previsto dal codice penale per il soccorso prestato in buona fede dal soccorritore non sanitario.

Il datore di lavoro mantiene la responsabilità organizzativa: deve garantire che gli addetti siano formati, che le dotazioni siano disponibili e in efficienza, che le procedure siano chiare e note, che la sostituzione in caso di assenza sia pianificata. La responsabilità penale per omissioni organizzative (mancata designazione, mancata formazione, mancata predisposizione attrezzature) ricade sul datore di lavoro. La responsabilità per fatti specifici dell’addetto durante il soccorso resta nei limiti della colpa grave; gli interventi conformi alla formazione ricevuta sono coperti dal regime generale del soccorso prestato in buona fede.

13. Casi pratici e organizzazione

L’organizzazione concreta del primo soccorso varia significativamente per settore. Vediamo tre esempi.

Ufficio amministrativo (gruppo B)

Un studio professionale con 8 lavoratori su tre piani designa due addetti al primo soccorso, garantendo presenza in tutte le fasce. Formazione 12 ore con aggiornamento ogni 3 anni. Cassetta su ogni piano, segnalata e censita. Piano di emergenza con scheda chiamata 118, procedure per malore, ferita da taglio in fase di sostituzione toner, urti accidentali con arredo. Aggiornamento periodico delle procedure ed esercitazioni annuali integrate con la prova di evacuazione antincendio.

Cantiere edile (gruppo A se rispetta soglie)

Un cantiere edile con 12 lavoratori in attività di costruzione (codici DM 18/12/2009 con indice INAIL elevato) designa addetti al primo soccorso del gruppo A. Formazione 16 ore con aggiornamento ogni 3 anni (6 ore). Cassetta in baracca di cantiere, presidio mobile in posizione visibile. DAE raccomandato per presenza lavoratori in mansioni gravose, distanza dal 118 elevata in cantieri periferici. Procedure specifiche per caduta dall’alto, schiacciamento, contusioni, ferite profonde, elettrocuzione. Coordinamento con il piano del cantiere e il coordinatore della sicurezza in esecuzione (CSE).

Cucina di ristorante (gruppo B)

Un ristorante con 6 lavoratori in cucina e sala designa due addetti formati 12 ore. Cassetta in cucina (ferite da taglio frequenti) e una in sala. Procedure specifiche per ustioni da olio caldo o fiamme, tagli da coltelli e affettatrici, ferite da rotture di vetro, malori da picco di servizio. Particolare attenzione al rischio anafilassi del cliente per allergeni (raccordo con le procedure HACCP). Aggiornamento ogni 3 anni con focus su ustioni e ferite.

14. Sanzioni per omissioni

Le sanzioni per le violazioni in materia di primo soccorso sono articolate. La mancata designazione degli addetti è punita dall’art. 55 c. 5 lett. a) D.Lgs. 81/08 con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. La mancata formazione degli addetti designati è punita dall’art. 55 c. 5 lett. c) con sanzione analoga. La mancata predisposizione delle attrezzature di primo soccorso (cassetta o pacchetto di medicazione conformi al DM 388/2003) è sanzionata dall’art. 87 c. 2 lett. f) con sanzione amministrativa pecuniaria.

In caso di lavoratore infortunato non assistito o assistito tardivamente per omissioni organizzative, scattano profili penali per omissione di soccorso aggravata e per lesioni o omicidio colposo (artt. 589 e 590 c.p.) qualora l’evento abbia conseguenze gravi o mortali. Si attiva inoltre la responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs. 231/2001. La regolarizzazione tempestiva tramite prescrizione ex D.Lgs. 758/94 consente l’estinzione del reato con pagamento ridotto. Il rischio sanzionatorio dipende dalla gravità dell’omissione e dall’esposizione effettiva dei lavoratori.

15. Errori comuni

Le contestazioni in sede ispettiva evidenziano un ricorrere di errori organizzativi che è utile prevenire.

Primo soccorso aziendale — checklist sintetica

  • Classificazione aziendale corretta (gruppo A, B o C) documentata
  • Designazione formale degli addetti per piani, turni e sedi
  • Formazione iniziale 12 o 16 ore erogata da personale medico
  • Aggiornamento triennale (4 o 6 ore) pianificato e tracciato
  • Cassetta di primo soccorso (A/B) conforme allegato 1 DM 388/2003
  • Pacchetto di medicazione (C) conforme allegato 2 DM 388/2003
  • Cassetta/pacchetto accessibile, segnalato e periodicamente verificato
  • Procedure di chiamata 118/112 pre-compilate e accessibili
  • Eventuale DAE con formazione BLSD e manutenzione documentata
  • Integrazione primo soccorso nel piano di emergenza ed evacuazione
  • Sorveglianza sanitaria coordinata con la gestione del primo soccorso
  • Esercitazioni periodiche di scenari sanitari

FAQ — Primo soccorso aziendaleFAQ

Il primo soccorso aziendale è obbligatorio in tutte le aziende?
Sì. L’art. 18 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso. Il DM 15 luglio 2003 n. 388 disciplina nel dettaglio organizzazione, dotazioni e formazione. L’obbligo si applica a tutte le aziende che hanno anche un solo lavoratore, indipendentemente dal settore. La classificazione dell’azienda in uno dei tre gruppi (A, B o C) determina la struttura specifica degli adempimenti: durata della formazione, contenuto della cassetta di medicazione, frequenza dell’aggiornamento. Le imprese familiari ex art. 21 senza altri lavoratori non sono soggette all’obbligo.
Come si determina se l’azienda è di gruppo A, B o C?
I criteri sono nell’art. 1 del DM 388/2003. Il gruppo A include: aziende con oltre cinque lavoratori operanti in attività industriali ex DM 18/12/2009 con indice infortunistico INAIL superiore a 4; aziende con oltre cinque lavoratori del settore agricolo; aziende del settore estrattivo a prescindere dal numero; centrali termoelettriche; impianti e laboratori nucleari; aziende per la fabbricazione di esplosivi; strutture di ricovero e cura pubbliche e private. Il gruppo B include le aziende con tre o più lavoratori non rientranti nel gruppo A. Il gruppo C include le aziende con meno di tre lavoratori non rientranti nel gruppo A. Il quadro va verificato sulla base dei codici ATECO e dei tassi INAIL effettivi.
Quante ore di formazione devono fare gli addetti al primo soccorso?
La durata della formazione iniziale è stabilita dall’allegato 3 al DM 388/2003. Gruppo A: 16 ore di formazione iniziale strutturate su tre moduli (allertare il sistema di soccorso, riconoscere un’emergenza sanitaria, attuare gli interventi di primo soccorso). Gruppi B e C: 12 ore di formazione iniziale con i medesimi tre moduli ma con approfondimento ridotto. La formazione deve essere erogata da personale medico (in collaborazione con personale infermieristico e altri operatori sanitari per la parte pratica). L’aggiornamento è triennale: 6 ore per il gruppo A, 4 ore per i gruppi B e C, con prevalenza di esercitazioni pratiche.
L’aggiornamento triennale può essere omesso o accorpato?
No. L’art. 3 c. 5 del DM 388/2003 prescrive l’aggiornamento triennale degli addetti al primo soccorso. La scadenza si calcola dalla data dell’attestato della formazione iniziale o dell’ultimo aggiornamento. Mancato aggiornamento equivale a perdita dell’idoneità formativa dell’addetto, esponendo il datore di lavoro alle sanzioni dell’art. 55 D.Lgs. 81/08. L’aggiornamento non può essere accorpato con altri corsi (antincendio, RLS, lavoratori) salvo che il programma rispetti puntualmente i contenuti dell’allegato 4 al DM 388/2003 e siano garantite le ore minime con prevalenza pratica. È consigliabile programmare gli aggiornamenti con anticipo per evitare scoperture.
Cosa deve contenere la cassetta di primo soccorso?
Il contenuto della cassetta di primo soccorso è elencato all’allegato 1 del DM 388/2003 ed è obbligatorio per le aziende dei gruppi A e B. Comprende: guanti monouso sterili, visiera paraschizzi, flacone di soluzione cutanea iodopovidone al 10% iodio (1 da 1 litro), flaconi di soluzione fisiologica (3 da 500 ml), compresse di garza sterili (10 da 18×40 cm e 10 da 10×10 cm), teli sterili monouso, pinzette monouso, confezione di rete elastica, cotone idrofilo, cerotti, rotoli di cerotto adesivo, forbici, lacci emostatici, ghiaccio pronto uso, sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari, termometro, apparecchio per la misurazione della pressione. La cassetta va integrata in funzione dei rischi specifici dell’azienda.
Cos’è il pacchetto di medicazione e a chi spetta?
Il pacchetto di medicazione è la dotazione prevista dall’allegato 2 del DM 388/2003 per le aziende del gruppo C (meno di tre lavoratori non rientranti nel gruppo A). Contiene una dotazione semplificata rispetto alla cassetta: guanti monouso sterili, flacone di soluzione cutanea iodopovidone, flacone di soluzione fisiologica, compresse di garza sterili, pinzette sterili monouso, confezione di cotone idrofilo, cerotti, rotolo di cerotto adesivo, rotolo di benda orlata, un paio di forbici, un laccio emostatico, sacchetto monouso per rifiuti sanitari, istruzioni sul modo di usare i presidi. Anche il pacchetto va integrato in base ai rischi specifici e tenuto facilmente accessibile e segnalato.
Il defibrillatore (DAE) è obbligatorio in azienda?
Nella generalità dei luoghi di lavoro il DAE non è obbligatorio per legge specifica. La L. 4/2021 (legge Mulè) ha introdotto l’obbligo di DAE in luoghi pubblici, impianti sportivi, mezzi di trasporto, alcune categorie di esercizi commerciali con specifiche soglie di affollamento. In ambito aziendale è obbligatorio per le società sportive dilettantistiche. Per le altre attività rimane fortemente raccomandato, soprattutto in luoghi ad alto affollamento o in attività con rischio cardiovascolare elevato. L’uso del DAE in emergenza è consentito anche a personale laico (formato) ai sensi della L. 120/2001. La formazione BLSD è propedeutica all’uso efficace.
In caso di emergenza chi chiama il 118?
L’addetto al primo soccorso è il riferimento operativo per la gestione iniziale dell’emergenza, ivi compresa la chiamata al 118 (oggi sempre più gestita tramite il NUE 112 nelle regioni che lo hanno attivato). Il piano di emergenza ed evacuazione individua chi attiva i soccorsi: tipicamente l’addetto al primo soccorso o un suo delegato se l’addetto è impegnato nell’assistenza al paziente. La chiamata deve fornire: luogo dell’emergenza con indicazioni di accesso, tipologia di emergenza, numero di persone coinvolte, condizioni cliniche apparenti, eventuali pericoli persistenti. È buona prassi avere un cartello con tutte queste informazioni pre-compilate vicino al telefono di emergenza.
L’addetto al primo soccorso può rifiutare l’incarico?
L’art. 43 c. 3 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i lavoratori designati per le emergenze non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Il giustificato motivo va valutato caso per caso: gravi e documentate condizioni di salute che impediscono l’attività operativa, fobie verso sangue/lesioni che renderebbero impossibile l’intervento, altri impedimenti oggettivi. La designazione richiede idoneità sanitaria: la sorveglianza sanitaria del medico competente, ove prevista, può verificarne la compatibilità. In assenza di idoneità del soggetto designato l’azienda deve sostituirlo. La designazione formalizza l’incarico e va comunicata al lavoratore in forma scritta, conservata nel fascicolo aziendale.
Quali sono le sanzioni per la mancata organizzazione del primo soccorso?
L’omessa designazione degli addetti al primo soccorso è punita dall’art. 55 c. 5 lett. a) D.Lgs. 81/08 con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. La mancata formazione degli addetti designati è sanzionata dall’art. 55 c. 5 lett. c) con sanzione analoga. La mancata predisposizione delle attrezzature di primo soccorso (cassetta o pacchetto di medicazione conformi al DM 388/2003) è sanzionata dall’art. 87 c. 2 lett. f) con sanzione amministrativa pecuniaria. In caso di lavoratore infortunato non assistito o assistito tardivamente per omissioni organizzative, si configurano profili penali per omissione di soccorso aggravata e per lesioni o omicidio colposo se l’evento ha conseguenze gravi. La regolarizzazione tramite prescrizione D.Lgs. 758/94 consente l’estinzione del reato.

17. Fonti normative

Fonti normative

  • D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — Regolamento sul primo soccorso aziendale
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, artt. 18, 43, 45 — Obblighi del datore di lavoro in materia di emergenze e primo soccorso
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 55 — Sanzioni per il datore di lavoro
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 87 — Sanzioni in materia di attrezzature di lavoro e DPI
  • L. 3 aprile 2001 n. 120 — Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extra-ospedaliero
  • L. 4 agosto 2021 n. 116 e L. 4 gennaio 2021 n. 4 — Disposizioni in materia di DAE
  • D.M. 18 marzo 2011 — Determinazione dei criteri e delle modalità per la diffusione dei DAE
  • Linee guida AHA / ERC — Rianimazione cardiopolmonare e BLSD

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione sanitaria o legale del caso specifico. Le indicazioni operative non sostituiscono la formazione tecnica e il giudizio del personale sanitario. L’organizzazione del primo soccorso deve essere adattata al caso specifico in base a classificazione aziendale, rischi e turnazione. Per impostare il sistema sulla tua attività ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili.

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