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DUVRI: la Guida ai Rischi Interferenziali

Tutto sul Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ex art. 26 D.Lgs. 81/08: obblighi del committente, contenuti minimi, coordinamento, sanzioni, casi pratici per settore.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il DUVRI è il documento con cui il committente valuta i rischi da interferenza generati dalla coesistenza di più imprese o lavoratori autonomi negli stessi luoghi (art. 26 D.Lgs. 81/08). È obbligatorio per appalti interni, va allegato al contratto, include i costi della sicurezza non soggetti a ribasso e richiede coordinamento documentato fra committente e appaltatore.

1. Cos’è il DUVRI e a cosa serve

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è lo strumento previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per gestire i rischi che si generano quando, all’interno della stessa unità produttiva, operano contemporaneamente più imprese o lavoratori autonomi. La presenza simultanea di soggetti che fanno capo a datori di lavoro diversi crea sovrapposizioni operative — temporali, spaziali, organizzative — che il singolo DVR di ciascuna azienda non è in grado di valutare. Il DUVRI nasce esattamente per colmare questo spazio: mette a sistema le informazioni sui rischi reciproci, definisce le misure di coordinamento e attribuisce a ogni soggetto un ruolo operativo nella gestione delle interferenze.

Il documento non sostituisce il DVR delle singole imprese ma lo integra: il committente continua a valutare i propri rischi nel suo DVR aziendale, l’appaltatore valuta i rischi specifici della propria attività nel proprio DVR, e il DUVRI mappa l’interazione fra le due sfere. È un documento contrattuale a tutti gli effetti, allegato al contratto d’appalto o d’opera, e in quanto tale opponibile a tutte le parti coinvolte. La sua assenza, o la sua redazione meramente formale, espone il committente a sanzioni amministrative e penali e indebolisce la posizione difensiva in caso di infortunio.

Sul piano funzionale il DUVRI assolve quattro compiti. Primo, identifica le interferenze concrete fra attività del committente e attività dell’appaltatore. Secondo, definisce misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminarle o ridurle. Terzo, quantifica i costi della sicurezza specifici dell’interferenza, che nei contratti pubblici non sono soggetti a ribasso (art. 26 c. 5). Quarto, formalizza il flusso informativo bidirezionale che la norma impone fra committente e appaltatore, costituendo prova documentale dell’avvenuto coordinamento.

2. Art. 26 D.Lgs. 81/08: il quadro normativo

L’art. 26 disciplina gli obblighi del datore di lavoro committente che affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. La norma articola gli obblighi in tre blocchi.

Il primo blocco (c. 1) impone al committente la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dei soggetti incaricati. La verifica avviene tramite acquisizione di certificato di iscrizione alla CCIAA e autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali. Per i lavori particolarmente rischiosi (allegato XI) la verifica è rafforzata. Il committente fornisce inoltre informazioni dettagliate sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Il secondo blocco (c. 2) prescrive cooperazione e coordinamento. Il committente e i datori di lavoro coinvolti cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e coordinano i rispettivi interventi informandosi reciprocamente per eliminare i rischi di interferenza. La cooperazione include la riunione preventiva, lo scambio dei DVR per le parti rilevanti, l’informazione sui rischi specifici.

Il terzo blocco (c. 3) introduce l’obbligo di redazione del DUVRI: il committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il documento è allegato al contratto.

3. Quando il DUVRI è obbligatorio

Il DUVRI è obbligatorio quando ricorrono tre condizioni cumulative. Prima: esiste un contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione (la natura giuridica del contratto è irrilevante: contano la sostanza e l’organizzazione dei mezzi). Seconda: il contratto si svolge all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva del committente, o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo del committente sempre che la disponibilità giuridica dei luoghi sia del committente. Terza: l’attività dell’appaltatore comporta l’ingresso o la presenza nei luoghi di lavoro del committente, con conseguente potenziale interferenza.

Rientrano nell’obbligo, a titolo esemplificativo: appalti di pulizia, vigilanza, manutenzione impianti, facility management, installazione e manutenzione di macchinari, posa in opera di forniture, servizi di mensa interna, lavorazioni di terzisti in unità produttive del committente, servizi di logistica e magazzinaggio gestiti da terzi, attività di formazione svolte in aula del committente con docenti esterni che entrano in contatto con lavoratori del committente o con processi produttivi attivi.

L’obbligo si applica a tutti i settori, pubblici e privati. Per gli enti pubblici l’art. 26 c. 3-ter individua nel soggetto che ha la disponibilità giuridica dei luoghi il responsabile della redazione di un DUVRI ricognitivo, contenente le indicazioni utili alle imprese partecipanti alla gara.

4. Quando il DUVRI NON è dovuto

L’art. 26 c. 3-bis esclude espressamente dal campo di applicazione del DUVRI quattro categorie. La prima sono i servizi di natura intellettuale: consulenze, assistenza tecnica documentale, certificazioni che non comportino interferenza fisica con i luoghi di lavoro del committente. La seconda sono le mere forniture di materiali o attrezzature: la consegna senza posa in opera non integra interferenza nei termini dell’art. 26. La terza sono i lavori inferiori a cinque uomini-giorno, salvo presenza di rischi particolari ex allegato XI. La quarta sono i cantieri edili soggetti al titolo IV del D.Lgs. 81/08, per i quali si applicano PSC e POS secondo regole specifiche del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

La soglia dei cinque uomini-giorno richiede un calcolo attento: si moltiplica il numero di lavoratori impiegati per il numero di giornate di intervento previste. Una manutenzione di mezza giornata con due tecnici equivale a uno uomo-giorno. La soglia è cumulativa per il singolo contratto, non per singola giornata. Il superamento della soglia in corso d’opera fa sorgere l’obbligo del DUVRI con redazione tempestiva.

Per i lavori esclusi dal DUVRI in virtù della soglia di durata, l’art. 26 c. 3-bis impone comunque al committente di designare un proprio incaricato a sovrintendere le attività di cooperazione e coordinamento. L’incaricato è dotato di formazione, esperienza e competenze idonee, ha autorità sull’attività degli appaltatori per quanto concerne la sicurezza e segnala criticità al datore di lavoro committente.

5. Chi redige il DUVRI: ruolo del committente

La responsabilità della redazione del DUVRI è del committente, individuato come il datore di lavoro presso cui si svolgono i lavori, servizi o forniture. La nozione di committente è funzionale e non formale: non è necessariamente chi firma il contratto, ma chi ha la disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro e l’organizzazione produttiva su cui l’appalto si innesta. In organizzazioni complesse (multinazionali, gruppi societari) l’individuazione del committente richiede analisi caso per caso.

Il committente non lavora da solo: il RSPP (interno o esterno) collabora tecnicamente alla redazione, il medico competente partecipa per i profili sanitari, il RLS è consultato per le interferenze che impattano i lavoratori del committente, i dirigenti e i preposti dell’area interessata forniscono informazioni operative concrete. L’appaltatore non redige il DUVRI ma coopera: trasmette il proprio DVR per le parti rilevanti, comunica i rischi specifici delle proprie lavorazioni, partecipa alla riunione di coordinamento, designa un proprio referente operativo per la sicurezza interferenziale.

123 Consulenza supporta la gestione documentale e formativa nelle relazioni committente-appaltatore: ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare il DUVRI adattato al caso specifico. Per approfondire il quadro degli obblighi puoi consultare la nostra guida al DVR aziendale e la pagina dedicata all’RSPP esterno.

6. Contenuti minimi del DUVRI

L’art. 26 c. 3 non elenca un dettaglio tassativo dei contenuti del DUVRI come fa l’art. 28 per il DVR, ma la prassi consolidata, la giurisprudenza e le determinazioni ANAC/AVCP individuano una struttura standardizzata che il documento deve coprire.

DUVRI — checklist sintetica dei contenuti

  • Anagrafica completa di committente, appaltatori e subappaltatori
  • Verifica idoneità tecnico-professionale documentata (visura, DURC, autocertificazione)
  • Descrizione contratto, durata, luoghi e fasi operative
  • Estratti DVR committente e informazioni sui rischi specifici del sito
  • Informativa sui rischi specifici dell’appaltatore
  • Mappatura interferenze (matrice spazio-tempo)
  • Valutazione rischi interferenziali con metodologia dichiarata
  • Misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminare/ridurre interferenze
  • Quantificazione costi della sicurezza non soggetti a ribasso
  • Verbale riunione di coordinamento con firme
  • DUVRI allegato al contratto e sottoscritto dalle parti

7. I rischi interferenziali tipici

Per quanto ogni contesto sia specifico, esiste una casistica ricorrente di rischi interferenziali che il DUVRI deve sempre considerare quando applicabile.

Interferenze spaziali

La sovrapposizione fisica di lavoratori di imprese diverse nello stesso ambiente genera: rischi di urto fra persone in movimento e oggetti in lavorazione; rischi di caduta in fase di pulizia pavimenti su personale del committente; rischi da carichi sospesi durante operazioni di sollevamento; rischi di esposizione a polveri, fumi, aerosol prodotti dall’appaltatore. La misura tipica è la segregazione delle aree di intervento con barriere fisiche, segnaletica di divieto di accesso, presidio di un addetto al coordinamento.

Interferenze temporali

La presenza dell’appaltatore in fasce orarie sovrapposte all’attività ordinaria genera interferenze anche in assenza di sovrapposizione spaziale: condivisione di vie di esodo, di ascensori di servizio, di servizi igienici, di aree comuni. La misura tipica è la programmazione delle attività in fasce orarie diverse (es. pulizia notturna, manutenzione fuori orario, interventi nei fine settimana) quando il rischio non è altrimenti eliminabile.

Interferenze sugli impianti

La disattivazione anche temporanea di impianti (elettrico, antincendio, ventilazione, allarme) per consentire lavorazioni dell’appaltatore espone il personale del committente a rischi specifici. La misura tipica è il sistema dei permessi di lavoro con autorizzazioni puntuali, informazione preventiva ai lavoratori dell’area, predisposizione di misure compensative (estintori aggiuntivi, sorveglianza antincendio durante saldature, ecc.).

Interferenze in emergenza

In caso di emergenza (incendio, fuga di gas, sversamento) la presenza dell’appaltatore complica l’evacuazione: lavoratori non addestrati al piano del committente, presenza di attrezzature che ostacolano i percorsi, possibile assenza di formazione antincendio adeguata. La misura tipica è l’informazione preventiva all’appaltatore sulle procedure di emergenza, la consegna di una scheda riassuntiva, la ripetizione operativa all’atto dell’accesso quotidiano per appalti continuativi.

8. Coordinamento e cooperazione

La cooperazione e il coordinamento ex art. 26 c. 2 non si esauriscono nella redazione del documento: sono attività continuative che accompagnano l’intero svolgimento del contratto. La prassi consolidata prevede:

9. Verifica idoneità tecnico-professionale

L’art. 26 c. 1 lett. a) impone al committente di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice. La verifica si articola in due livelli, ordinario e rafforzato.

Il livello ordinario si compone di: certificato di iscrizione alla CCIAA con specifica attività; autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali ex allegato XVII; copia DURC in corso di validità; documento di valutazione dei rischi dell’appaltatore o autocertificazione ex art. 29 c. 5 per i casi consentiti.

Il livello rafforzato per i lavori dell’allegato XI aggiunge: documenti relativi alla formazione specifica dei lavoratori (es. lavori in quota, spazi confinati, alta tensione); attestati di abilitazione (PES/PAV per lavori elettrici, formazione carrellisti, abilitazione PLE); elenco DPI di terza categoria; certificazioni di conformità di attrezzature specifiche; eventuali iscrizioni in albi di settore (es. SOA per appalti pubblici, albo bonificatori amianto). Tutta la documentazione va conservata e riesibita in sede ispettiva.

10. Casi pratici per settore

Le declinazioni operative del DUVRI variano sensibilmente in funzione della natura del contratto. Vediamo quattro casistiche emblematiche.

Pulizie civili in uffici

In un appalto di pulizie civili presso uffici del committente le interferenze tipiche sono: pavimenti bagnati durante il transito di personale; uso di prodotti chimici (detergenti, disinfettanti) che possono generare sensibilizzazione respiratoria; movimentazione di carrelli con rischio di urto; smaltimento rifiuti che attraversa aree operative. Le misure tipiche: programmazione delle pulizie in orari di basso transito o fuori orario, segnaletica mobile di pavimento bagnato, schede di sicurezza dei prodotti disponibili in azienda, formazione specifica sui rischi del sito agli operatori, percorsi dedicati per carrelli. Per approfondire questo settore vedi la pagina dei uffici.

Manutenzione impianti industriali

In un appalto di manutenzione meccanica/elettrica presso uno stabilimento produttivo le interferenze includono: disattivazione di linee produttive con rischi di avvio accidentale; lavori in quota su macchinari mentre sotto continua l’operatività; lavori a caldo (saldatura) con rischio incendio; ingresso in spazi confinati (silos, serbatoi). Le misure tipiche: sistema dei permessi di lavoro con LOTO (lock-out/tag-out) per le energie pericolose, sorveglianza antincendio durante saldature, procedure spazio confinato con sorveglianza esterna e DPI dedicati, segregazione delle aree sottostanti i lavori in quota. Vedi la pagina dell’industria manifatturiera.

Cantiere interno (manutenzione edilizia minore)

Quando in un’azienda non edile si svolgono lavori edili di piccola entità che non rientrano nel titolo IV (ad esempio rifacimento di un singolo locale interno, sostituzione serramenti, posa di controsoffittature in un’ala dell’edificio mentre il resto rimane operativo) il DUVRI si applica. Le interferenze: polveri che si diffondono nelle aree limitrofe, rumore, sospensione di servizi (acqua, energia), ingresso di mezzi di carico/scarico, transito di materiali in aree comuni. Le misure: barriere di contenimento polveri, programmazione delle fasi rumorose fuori orario, comunicazione anticipata delle sospensioni di servizio, percorsi dedicati al cantiere.

Formazione interna con docenti esterni

Un caso meno intuitivo ma rilevante è quello della formazione tenuta in aula del committente da docenti esterni che entrano in contatto con lavoratori e processi del committente. Le interferenze sono limitate ma esistono: accesso ad aree produttive durante visite tecniche, uso di attrezzature del committente per esercitazioni, gestione delle emergenze in aula. Le misure: informativa sui rischi del sito al docente, accompagnamento durante le visite tecniche, esclusione dell’uso di attrezzature pericolose senza supervisione, briefing sulle procedure di evacuazione. Per i nostri servizi di formazione il coordinamento con il committente è strutturato.

11. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

L’art. 26 c. 5 stabilisce che nei singoli contratti di appalto, d’opera e di somministrazione devono essere specificatamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. La regola, di matrice sostanziale, vale sia per il pubblico sia per il privato, ma trova attuazione rigorosa nei contratti pubblici dove la stazione appaltante deve indicarli nel bando.

Voce di costo interferenzialeEsempioQuantificazione tipica
Riunioni di coordinamentoConvocazione preventiva e briefing periodiciOre × costo orario figura tecnica
Segnaletica integrativaCartelli di lavorazione in corso, divieto accessoMateriale + posa
Segregazioni e barriereRecinzioni mobili, transenne, teli antipolvereCosto materiali + manodopera installazione
Sorveglianza antincendioPresidio durante lavori a caldoOre × costo addetto antincendio
DPI di interferenzaCalzature antiscivolo per ospiti, casco visitatoriNumero × costo unitario
Procedure di emergenza congiunteStampa, distribuzione, prove evacuazione condiviseCosto materiale + ore prova

Una sottostima dei costi interferenziali è una contestazione frequente sia in sede di accertamento ispettivo sia in sede di contenzioso post-infortunio. Una stima documentata, anche se contenuta, è preferibile a un costo simbolico o a un valore zero, che configurano carenza valutativa.

12. Sanzioni (art. 26 c. 5 e art. 55)

Le sanzioni per le violazioni dell’art. 26 sono individuate dall’art. 55. La mancata elaborazione del DUVRI (art. 26 c. 3) è punita con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. La mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale (art. 26 c. 1 lett. a) è punita con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. La mancata informazione preventiva sui rischi e sulle misure di emergenza (art. 26 c. 1 lett. b) è punita con sanzione amministrativa pecuniaria.

Il regime di prescrizione del D.Lgs. 758/94 si applica: ricevuto il verbale di prescrizione l’azienda ha un termine per regolarizzare (tipicamente sei mesi prorogabili), trascorso il quale può estinguere il reato con pagamento della sanzione amministrativa pari a un quarto del massimo dell’ammenda. In caso di infortunio riconducibile a rischio interferenziale non valutato, il committente è esposto a responsabilità penale per omicidio o lesioni colpose ex artt. 589 e 590 c.p. con aggravante per violazione delle norme antinfortunistiche; l’ente risponde inoltre ex D.Lgs. 231/2001. Per i contratti pubblici la stazione appaltante che ometta il DUVRI o i costi della sicurezza è esposta anche a contestazioni davanti a TAR e Corte dei conti.

13. DUVRI vs POS, PSC, DVR

Documenti di sicurezza diversi rispondono a logiche diverse. La confusione è frequente, soprattutto fra DUVRI e PSC/POS dei cantieri.

DocumentoNormaChi lo redigeAmbito
DVRArt. 28-29Datore di lavoroRischi ordinari della singola azienda
DUVRIArt. 26 c. 3CommittenteRischi interferenziali fra committente e appaltatori (no cantieri titolo IV)
PSCTitolo IV (artt. 100, 91)Coordinatore sicurezza in progettazione (CSP)Cantieri edili con più imprese o particolare entità
POSTitolo IV (art. 96, allegato XV)Datore di lavoro impresa esecutriceCantieri edili: rischi specifici di impresa coordinati con PSC

Per i cantieri edili rientranti nel titolo IV (lavori edili e di ingegneria civile elencati nell’allegato X) il DUVRI non si applica: si applica il sistema PSC/POS con coordinatore della sicurezza in progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE). Per i cantieri sotto soglia o lavori non riconducibili al titolo IV, il DUVRI può tornare a essere lo strumento applicabile.

14. Aggiornamento e durata

Il DUVRI è documento dinamico: segue l’evoluzione dell’appalto. Va aggiornato quando: cambiano le lavorazioni svolte; entrano nuove imprese subappaltatrici (con verifica dell’idoneità tecnico-professionale ripetuta); cambiano i luoghi di intervento; il committente introduce nuove sostanze, attrezzature o modifica i propri processi nei luoghi interessati dall’appalto; si verificano incidenti o quasi-incidenti riconducibili a rischi interferenziali; emergono non conformità nelle ispezioni interne.

Per gli appalti continuativi (pulizie, vigilanza, manutenzione programmata) la revisione annuale è prassi consolidata, anche in assenza di modifiche puntuali, per documentare la persistente attualità del documento. Per gli appalti a contratto chiuso (lavori una tantum) il DUVRI mantiene validità per la durata del contratto, salvo modifiche durante l’esecuzione. L’aggiornamento è formalizzato con verbale di revisione firmato dalle parti.

15. Errori comuni e contestazioni

La casistica delle contestazioni in sede ispettiva e giudiziale evidenzia errori ricorrenti che è utile conoscere preventivamente.

FAQ — DUVRIFAQ

Il DUVRI è sempre obbligatorio quando entra una ditta esterna in azienda?
No. L’art. 26 c. 3 prevede l’obbligo del DUVRI quando il committente affida lavori, servizi o forniture all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo. Sono esclusi i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature senza posa in opera e i lavori la cui durata non superi i cinque uomini-giorno, sempre che non comportino rischi specifici elencati nell’allegato XI o esposizione a sostanze cancerogene, biologiche, atmosfere esplosive, presenza di amianto. Per i cantieri edili rientranti nel titolo IV del D.Lgs. 81/08 si applicano PSC e POS, non il DUVRI.
Chi è responsabile della redazione del DUVRI?
Il DUVRI è redatto dal committente, ovvero il datore di lavoro presso cui si svolgono i lavori, servizi o forniture affidati ad altre imprese o lavoratori autonomi. Il committente è responsabile della valutazione dei rischi interferenziali e dell’elaborazione del documento. Le imprese appaltatrici e subappaltatrici devono cooperare e fornire le informazioni sui propri rischi specifici, ma non redigono il DUVRI: redigono il proprio DVR e collaborano alla riunione di coordinamento. Per gli enti pubblici l’art. 26 c. 3-ter individua nel soggetto che ha la disponibilità giuridica dei luoghi il responsabile della redazione del DUVRI ricognitivo.
Il DUVRI deve essere allegato al contratto d’appalto?
Sì. L’art. 26 c. 3 stabilisce che il DUVRI è allegato al contratto di appalto o d’opera. Questa allegazione è essenziale per due ragioni: rende il documento opponibile alle imprese coinvolte e formalizza l’avvenuto coordinamento preventivo. Per gli appalti pubblici l’art. 26 c. 5 richiede inoltre l’indicazione dei costi della sicurezza nel bando di gara, non soggetti a ribasso. L’assenza del DUVRI allegato al contratto è una delle contestazioni più frequenti in fase di accertamento amministrativo e in sede penale dopo eventi infortunistici.
I lavori sotto i 5 uomini-giorno sono sempre esclusi dal DUVRI?
No. L’art. 26 c. 3-bis prevede una deroga per i contratti di entità ridotta, ma la deroga decade in presenza di rischi specifici elencati nell’allegato XI del D.Lgs. 81/08: rischio di seppellimento o sprofondamento; lavori con esposizione a sostanze chimiche pericolose, agenti biologici, radiazioni ionizzanti, alta tensione, atmosfere esplosive, amianto; lavori in prossimità di linee elettriche aeree o ipogei; lavori che richiedono uso di esplosivi. In presenza di anche uno solo di questi rischi il DUVRI è dovuto a prescindere dalla durata dei lavori. In sostituzione del DUVRI il committente designa un proprio incaricato a sovrintendere e coordinare.
Il DUVRI deve essere aggiornato e con quale frequenza?
Il DUVRI deve essere aggiornato ogni volta che cambino le condizioni operative dell’appalto: modifica delle lavorazioni svolte, ingresso di nuove imprese subappaltatrici, variazione dei luoghi di intervento, introduzione di nuove sostanze o attrezzature, incidenti o quasi-incidenti significativi. Non esiste una scadenza fissa, ma per contratti pluriennali è prassi consolidata una revisione annuale documentata. Per gli appalti continuativi (es. pulizie, manutenzione impianti) il DUVRI segue tipicamente la durata contrattuale e va rivisto all’atto del rinnovo. L’aggiornamento va verbalizzato e portato a conoscenza di tutte le imprese coinvolte.
Le forniture senza posa in opera richiedono il DUVRI?
No, di norma. La consegna di materiali, attrezzature o merci senza operazioni di installazione, montaggio o posa in opera all’interno dell’unità produttiva del committente non rientra nel campo di applicazione dell’art. 26. Tuttavia, se la consegna comporta operazioni che generano interferenza con l’attività ordinaria (ingresso di mezzi in aree produttive, scarico in zone con altri lavoratori, uso di carrelli o transpallet, accesso a zone a rischio), il committente deve comunque informare il fornitore sui rischi specifici dell’ambiente e sulle misure di emergenza, anche al di fuori della forma del DUVRI.
Cosa sono i costi della sicurezza non soggetti a ribasso?
I costi della sicurezza ex art. 26 c. 5 sono le voci di costo connesse alle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare o ridurre i rischi interferenziali individuati nel DUVRI: segregazione aree, segnaletica integrativa, DPI di interferenza, presidi antincendio aggiuntivi, sorveglianza specifica, riunioni di coordinamento. Vanno quantificati separatamente dal corrispettivo dell’appalto e non sono soggetti a ribasso d’asta nei contratti pubblici. Nei contratti privati la quantificazione e la separata indicazione restano una buona prassi per dimostrare l’effettività delle misure adottate.
Il DUVRI è lo stesso documento del DVR?
No. Il DVR (art. 28) valuta i rischi ordinari della singola azienda, è obbligo non delegabile del datore di lavoro ed è unico per impresa. Il DUVRI (art. 26) valuta esclusivamente i rischi interferenziali generati dalla coesistenza di più imprese o lavoratori autonomi nello stesso ambiente, è redatto dal committente per ogni singolo appalto ed è allegato al contratto. Un’azienda ha sempre un solo DVR (con eventuali sezioni per sede) e tanti DUVRI quanti sono gli appalti attivi. I due documenti dialogano: il DVR del committente è la base informativa per redigere il DUVRI.
Cosa sono le interferenze e come si distinguono dai rischi specifici dell’appaltatore?
I rischi interferenziali sono quelli che derivano dalla coesistenza, anche solo temporale o spaziale, di più imprese o lavoratori autonomi negli stessi luoghi. Esempi tipici: un addetto pulizie che lava il pavimento mentre i dipendenti del committente camminano nelle stesse aree; un manutentore che lavora in quota mentre sotto transitano altri lavoratori; un tecnico informatico che disattiva impianti durante l’operatività. I rischi specifici dell’appaltatore (es. caduta dall’alto del montatore, taglio dell’addetto pulizie) restano valutati nel DVR della sua impresa e non rientrano nel DUVRI: il DUVRI valuta esclusivamente l’interazione.
Quali sanzioni sono previste per la mancata redazione del DUVRI?
L’art. 55 c. 5 lett. d) D.Lgs. 81/08 sanziona la violazione dell’art. 26 c. 3 (mancata elaborazione del DUVRI) con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. La violazione dell’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale (art. 26 c. 1 lett. a) è sanzionata in modo analogo. In caso di infortunio sul lavoro riconducibile a rischio interferenziale non valutato, si aggiungono i profili di responsabilità penale per omicidio o lesioni colpose (artt. 589 e 590 c.p.), oltre alla responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs. 231/2001. La regolarizzazione tramite prescrizione ex D.Lgs. 758/94 consente l’estinzione del reato con pagamento ridotto.

17. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 26 — Obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, allegato XI — Elenco lavori comportanti rischi particolari
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 28 — Oggetto della valutazione dei rischi
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 55 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, titolo IV — Cantieri temporanei o mobili (PSC/POS)
  • D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 — Codice dei contratti pubblici, art. 95 sui costi della sicurezza
  • Determinazione AVCP/ANAC n. 3/2008 — Sicurezza nei contratti pubblici di appalto
  • Cass. pen. sez. IV, sent. n. 30557/2018 — DUVRI e responsabilità del committente

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla natura del contratto, dai luoghi, dalle imprese coinvolte e dalla normativa di settore. Il DUVRI deve essere adattato al caso specifico. Per impostare il documento sul tuo appalto ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili.

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