Codice ATECO 2025
Il codice 56.10.3 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Basse temperature e condensa nelle vetrine e nei pozzetti del gelato
- Movimenti ripetitivi e posture nella porzionatura del gelato
- Ustioni da pastorizzatori, piastre per crêpe e macchina del caffè
- Organi in movimento dei mantecatori
- Scivolamento dietro il banco
- Lavoro serale con picchi stagionali e personale stagionale
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Allergeni nella vetrina del gelato
Ogni gusto esposto deve avere gli allergeni disponibili per il cliente, sul cartellino o su un registro consultabile. Il rischio di contaminazione crociata è concreto: spatole condivise tra gusti con frutta a guscio e gusti senza, coni e cialde con glutine. Spatole dedicate e lavaggio tra un gusto e l'altro vanno indicati nella procedura.
Stagionali e picchi di lavoro
Nella stagione estiva l'organico cambia spesso. Ogni nuovo addetto, anche con contratto breve, riceve formazione generale e specifica e la formazione igienico-sanitaria prevista dalla Regione. Le ore di porzionatura continua al banco vanno alternate con altre attività per ridurre il sovraccarico di polso e spalla.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 56.10.3
- DVR con le mansioni di laboratorio e di banco
- Registrazione tramite SCIA al SUAP e piano HACCP con pastorizzazione, abbattimento e conservazione
- Cartello o registro degli allergeni per ogni gusto esposto
- Registro delle apparecchiature con gas fluorurati nei casi previsti (Reg. UE 2024/573)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h | livello 1: 2 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Formazione degli alimentaristi secondo la normativa della propria Regione
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 56.10.3: livello 1.
Livello 1 per la gelateria o pasticceria con laboratorio. Diventa livello 2 solo se il locale rientra nel DPR 151/2011, ad esempio con capienza o superficie da locale di intrattenimento.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Igiene alimentare
L’attività è soggetta al Reg. CE 852/2004: registrazione presso l’autorità sanitaria tramite il SUAP, piano di autocontrollo basato sui principi HACCP, formazione degli addetti secondo la normativa regionale e informazioni sugli allergeni (Reg. UE 1169/2011). Approfondisci nella pagina consulenza HACCP.
Chi controlla
- ASL: servizio igiene degli alimenti e della nutrizione e servizio veterinario
- NAS dei Carabinieri
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Polizia locale per dehors e orari
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Spatole usate per più gusti senza lavaggio
- Stagionali al banco senza formazione registrata
- Pastorizzazione senza registrazione di tempi e temperature