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Sicurezza sul lavoro per ATECO 56.10.11: Ristorazione con somministrazione

Documenti, formazione, antincendio, primo soccorso e controlli per chi svolge l’attività con codice ATECO 56.10.11.

Rischio bassoFormazione lavoratoriLivello 1 o 2Addetti antincendio56.11.11ATECO 2025
Risposta rapida

Riguarda ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie con servizio al tavolo. Gli obblighi si attivano con il primo lavoratore (dipendente, apprendista, tirocinante o socio lavoratore) e si sommano a quelli di igiene alimentare, che valgono anche per il titolare che lavora da solo.

In sintesi servono il DVR, l’RSPP (interno, esterno o il datore di lavoro formato), formazione dei lavoratori per il rischio basso (4 h generali + 4 h specifiche), addetti antincendio di livello 1 o 2, primo soccorso del gruppo B o C in base all’organico, piano di autocontrollo HACCP. Nella classificazione ATECO 2025 il codice corrispondente è 56.11.11.

Codice ATECO 2025

Dal 1° aprile 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025. Per l’attività descritta da ATECO 56.10.11 il codice corrispondente è 56.11.11: Attività di ristoranti con servizio al tavolo (escluse gelaterie e pasticcerie).

Le imprese già iscritte sono state riclassificate d'ufficio dal Registro imprese. Prima di una pratica verifica la sottocategoria sulla tavola di raccordo ISTAT.

Rischi tipici dell’attività

L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).

Cucina e sala: cosa deve risultare nel DVR

In un ristorante la valutazione dei rischi va fatta per ambiente e per mansione: cuoco, aiuto cuoco, lavapiatti, cameriere, addetto al bancone. Per la cucina contano la potenza e il tipo di alimentazione degli apparecchi di cottura, la manutenzione e la pulizia delle cappe (dove si accumulano i grassi che alimentano gli incendi), la ventilazione e il microclima. Per il lavaggio pesano lo scivolamento e l'uso di detergenti alcalini: le schede di sicurezza dei prodotti vanno tenute a disposizione e richiamate nel DVR.

Sono esempi tipici di modifiche che obbligano a rielaborare il DVR entro 30 giorni: una nuova cucina, nuovi forni o un nuovo impianto di aspirazione, l'ampliamento del dehors, l'apertura serale con intrattenimento. Non esiste invece una scadenza fissa triennale.

Igiene alimentare: registrazione, piano HACCP, allergeni

Prima di aprire l'attività va registrata presso l'autorità sanitaria con la SCIA o notifica al SUAP (art. 6 Reg. CE 852/2004). Il piano di autocontrollo deve descrivere i punti critici reali del locale: ricevimento merci, conservazione a temperatura controllata, abbattimento, cottura e mantenimento a caldo, gestione dei prodotti crudi. Le registrazioni (temperature, sanificazioni, non conformità) devono corrispondere a quanto fatto davvero.

Per i 14 allergeni dell'Allegato II del Reg. UE 1169/2011 il cliente deve poter avere l'informazione per ogni piatto, anche tramite un registro o un cartello che rimanda al personale. La formazione degli alimentaristi è disciplinata dalle Regioni, che ne fissano durata e periodicità.

Documenti e adempimenti

Documenti per ATECO 56.10.11

  • DVR (o procedure standardizzate per chi ne ha i requisiti) con valutazione di cucina, sala e magazzino
  • Nomina RSPP o svolgimento diretto dei compiti da parte del datore di lavoro formato
  • Designazione degli addetti antincendio e primo soccorso
  • Piano di autocontrollo HACCP e registrazione dell'attività tramite SCIA/notifica al SUAP
  • Informazioni sugli allergeni a disposizione del cliente (Reg. UE 1169/2011)
  • Registro dei controlli antincendio (estintori, luci di emergenza, vie di esodo)
  • Dichiarazioni di conformità degli impianti (DM 37/2008) e verifiche periodiche dell'impianto di terra (DPR 462/2001)
  • Nomina del medico competente se il DVR individua rischi soggetti a sorveglianza sanitaria (ad esempio lavoro notturno)

Formazione obbligatoria

Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.

FiguraCorsoAggiornamento
Lavoratori4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso)6 h ogni 5 anni
Preposti12 h, in presenza6 h ogni 2 anni, in presenza
Addetti antincendiolivello 1: 4 h; livello 2: 8 hlivello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni
Addetti primo soccorsogruppi B e C: 12 h4 h ogni 3 anni
RLS32 hannuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50

Altri corsi e abilitazioni

Antincendio

Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 56.10.11: livello 1 o 2.

Livello 1 per il locale non soggetto ai controlli dei Vigili del Fuoco. Livello 2 se l'attività rientra nell'Allegato I del DPR 151/2011: tipicamente cucine con apparecchi a gas di potenza complessiva superiore a 116 kW (attività 74) o locali con intrattenimento e capienza oltre 100 persone (attività 65).

Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).

Primo soccorso

Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.

Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.

Igiene alimentare

L’attività è soggetta al Reg. CE 852/2004: registrazione presso l’autorità sanitaria tramite il SUAP, piano di autocontrollo basato sui principi HACCP, formazione degli addetti secondo la normativa regionale e informazioni sugli allergeni (Reg. UE 1169/2011). Approfondisci nella pagina consulenza HACCP.

Chi controlla

Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.

Errori frequenti

Approfondimenti correlati

Le informazioni riassumono gli obblighi tipici per il codice ATECO 56.10.11. Gli adempimenti effettivi dipendono dall’attività svolta, dal numero di lavoratori e dagli esiti della valutazione dei rischi. Scheda aggiornata il .

Fonti normative

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