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Guida definitiva · 2026

Sicurezza sul Lavoro in Macellerie e Salumerie: la Guida Definitiva 2026

Tutto quello che serve sapere per impostare la sicurezza in macellerie, salumerie e laboratori di lavorazione carni: DVR specifico, rischio taglio e lacerazioni, rischio biologico, celle frigorifere, stress termico, DPI obbligatori, formazione HACCP e sorveglianza sanitaria. Aggiornata a giugno 2026.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Una macelleria o salumeria deve gestire rischi specifici del settore: rischio taglio e lacerazioni da coltelli, seghe a nastro e affettatrici (artt. 70-73 D.Lgs. 81/08), rischio biologico da contatto con carni crude e agenti patogeni come Salmonella, Listeria e E. coli (Titolo X), stress termico da lavoro in celle frigorifere, rischio chimico da detergenti e disinfettanti, scivolamenti su pavimenti bagnati e movimentazione manuale di carichi pesanti. Il DVR deve coprire tutte queste dimensioni; il personale va formato con percorso rischio alto (16 ore) piu formazione HACCP specifica; la sorveglianza sanitaria del medico competente e obbligatoria; la vaccinazione anti-epatite A e raccomandata per gli addetti alla lavorazione carni.

1. Quadro normativo applicabile alle macellerie e salumerie

Macellerie, salumerie e laboratori di lavorazione delle carni operano all'intersezione tra la normativa generale sulla sicurezza sul lavoro e una fitta rete di regolamenti igienico-sanitari europei specifici per il settore alimentare. Il pilastro fondamentale della sicurezza dei lavoratori e il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, che si applica a qualsiasi datore di lavoro con lavoratori dipendenti o equiparati, indipendentemente dalla dimensione dell'impresa. Le disposizioni piu rilevanti per le macellerie riguardano il Titolo I (obblighi generali, DVR, figure della prevenzione), il Titolo VI (movimentazione manuale dei carichi), il Titolo IX Capo I (agenti chimici, per detergenti e disinfettanti) e Capo II (agenti cancerogeni, per i refrigeranti classificati), il Titolo X (agenti biologici, per il contatto con carni e agenti patogeni) e gli artt. 70-73 (attrezzature di lavoro, con specifico riguardo alle macchine da taglio).

Alla normativa lavoristica si affiancano i regolamenti europei sull'igiene alimentare. Il Reg. CE 852/2004 stabilisce i requisiti generali di igiene per tutte le imprese alimentari e impone l'adozione di procedure basate sui principi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Il Reg. CE 853/2004 integra le norme specifiche per gli alimenti di origine animale, comprese le carni fresche, i prodotti a base di carne e le preparazioni di carne, dettando requisiti strutturali, di temperatura e di lavorazione per macellerie e laboratori di sezionatura. Il D.Lgs. 193/2007 ha attuato nell'ordinamento italiano la Direttiva 2004/41/CE che ha abrogato le precedenti direttive sull'igiene e la polizia veterinaria, aggiornando il quadro dei controlli ufficiali sulle carni.

Sul versante delle sostanze chimiche, il Reg. CE 1272/2008 (CLP) disciplina la classificazione, etichettatura e imballaggio dei detergenti, disinfettanti e refrigeranti utilizzati nelle macellerie. Per gli impianti frigoriferi industriali con cariche elevate di ammoniaca (NH3) o altri refrigeranti classificati pericolosi, puo applicarsi il D.Lgs. 105/2015 (Seveso III). Le macchine utilizzate (affettatrici, seghe a nastro, tritacarni, insaccatrici) devono essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE recepita con D.Lgs. 17/2010.

2. DVR specifico per la macelleria

Il Documento di Valutazione dei Rischi in una macelleria o salumeria presenta specificita che lo distinguono dai DVR di altri settori commerciali o artigianali. L'art. 28 D.Lgs. 81/08 richiede la valutazione di tutti i rischi, compresi quelli specifici dell'attivita di lavorazione e vendita delle carni. Il DVR di una macelleria deve contenere, oltre alle sezioni standard, sezioni dedicate a:

Il datore di lavoro e il titolare della macelleria o il legale rappresentante della societa che la gestisce. L'RSPP puo essere il datore stesso, nei limiti previsti dall'art. 34 D.Lgs. 81/08: poiche le macellerie rientrano nel settore alimentare classificato a rischio alto, il datore che intende svolgere il ruolo di RSPP in proprio deve frequentare un corso di 48 ore. In alternativa, e buona prassi avvalersi di un professionista esterno abilitato che conosca le specificita del settore. Il DVR deve essere rivalutato ogni volta che si verifichino modifiche significative alla struttura, alle attrezzature, al personale o ai processi lavorativi.

3. Rischio taglio e lacerazioni (coltelli, affettatrici, seghe a nastro — artt. 70-73 D.Lgs. 81/08)

Il rischio di taglio e lacerazione e il rischio caratterizzante delle macellerie e dei laboratori di lavorazione carni. Le statistiche INAIL evidenziano che il settore della macellazione e lavorazione carni presenta una delle incidenze piu elevate di infortuni da taglio tra i settori del commercio e dell'artigianato alimentare. Le attrezzature a maggior rischio sono: coltelli da macellaio e disossatori, seghe a nastro per la sezionatura delle carcasse, affettatrici a lama circolare, tritacarni, insaccatrici con componenti taglienti.

Gli artt. 70-73 del D.Lgs. 81/08 impongono che le attrezzature di lavoro siano conformi alle norme applicabili, adeguate al lavoro da svolgere, utilizzate solo per le operazioni previste e da lavoratori adeguatamente formati. Per le macchine con marcatura CE, il datore deve verificare che siano installate e manutenute in conformita con le istruzioni del fabbricante e che le protezioni siano presenti e funzionanti. In particolare:

Il programma di manutenzione preventiva di tutte le attrezzature da taglio deve essere documentato con registro degli interventi. Prima di ogni turno il lavoratore deve verificare visivamente lo stato delle protezioni e segnalare immediatamente al responsabile qualsiasi anomalia. E vietato utilizzare attrezzature con protezioni rimosse o non funzionanti.

4. Rischio biologico (contatto con carni crude, batteri patogeni — Titolo X D.Lgs. 81/08)

Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 si applica alle attivita che comportano uso o potenziale esposizione ad agenti biologici. In una macelleria o salumeria il personale che manipola carni crude puo essere esposto a diversi agenti biologici patogeni attraverso il contatto diretto, gli spruzzi di liquidi biologici, l'inalazione di aerosol e la contaminazione delle mani con successivo contatto con mucose.

Agente biologicoGruppo di rischioVia principale di esposizione professionaleMisure prioritarie
Salmonella spp.2Contatto diretto con carni crude (pollame, suino, bovino), ingestione accidentaleGuanti monouso, igiene delle mani, DPI, divieto di consumo cibi in zona lavorazione
Listeria monocytogenes2Contatto con carni crude e insaccati, superfici contaminate, aerosolGuanti, igiene rigorosa, sanificazione attrezzature, attenzione per lavoratrici in gravidanza
E. coli O157:H7 (STEC)3Contatto con carni bovine crude, contaminazione fecale durante macellazioneGuanti, igiene delle mani, procedure di evisceratura sicura, DPI oculari in caso di spruzzi
Campylobacter spp.2Contatto con carcasse di pollame, contaminazione ambientaleGuanti, cambio guanti frequente, lavaggio mani, separazione pollame da altre carni
Yersinia enterocolitica2Contatto con carni suine crude, in particolare testa e interioraGuanti, igiene delle mani, DPI
Virus epatite A (HAV)2Via fecale-orale, contaminazione ambientale, scarsa igiene delle maniIgiene delle mani, vaccinazione anti-epatite A raccomandata
Brucella spp. (zoonosi)3Contatto con organi e tessuti di animali infetti (bovini, ovini, caprini)DPI, sorveglianza veterinaria degli animali, notifica obbligatoria

Il DVR deve contenere per ciascun agente biologico rilevante la classificazione di rischio, le mansioni esposte, le vie di trasmissione, le misure di contenimento e i DPI previsti. Le misure di prevenzione collettiva hanno priorita: procedure operative scritte per la macellazione e il sezionamento che minimizzino la contaminazione, impianti di lavaggio mani in numero adeguato e posizionati vicino alle postazioni di lavoro, separazione fisica delle aree di lavorazione di specie diverse. La formazione specifica sul rischio biologico e sull'igiene alimentare (HACCP) deve essere documentata per ogni lavoratore.

5. Rischio chimico (detergenti, disinfettanti, refrigeranti NH3 — Titolo IX)

Nelle macellerie e salumerie il rischio chimico deriva principalmente da tre categorie di sostanze: i detergenti e sanificanti utilizzati per la pulizia quotidiana delle superfici, delle attrezzature e degli impianti, i disinfettanti usati nei programmi di igienizzazione previsti dal piano HACCP, e i gas refrigeranti degli impianti frigoriferi, in particolare l'ammoniaca (NH3) negli impianti industriali.

I detergenti alcalini (per la rimozione di grassi e proteine) e i disinfettanti a base di cloro, acido peracetico o sali quaternari di ammonio sono classificati come pericolosi ai sensi del Reg. CLP (CE 1272/2008). La valutazione del rischio chimico ex Titolo IX Capo I del D.Lgs. 81/08 deve basarsi sulle Schede Dati di Sicurezza (SDS) di ciascun prodotto. Prodotti con frasi H310 (fatale per contatto con la pelle), H314 (provoca gravi ustioni cutanee) o H335 (puo irritare le vie respiratorie) richiedono DPI specifici e ventilazione adeguata. Non devono mai essere miscelati prodotti a base di cloro con prodotti acidi: la reazione libera gas cloro altamente tossico. Le SDS devono essere conservate in loco e accessibili a tutti i lavoratori che utilizzano i prodotti.

Per gli impianti frigoriferi industriali che utilizzano ammoniaca (NH3) come refrigerante, il Titolo IX impone una valutazione specifica del rischio da perdita accidentale. L'ammoniaca e tossica (concentrazione pericolosa per la vita IDLH: 300 ppm), infiammabile (LIE 15% — LSE 28% in aria) e corrosiva. Le misure preventive comprendono: rilevatori fissi di NH3 con soglie di allarme pre-impostate (tipicamente 25 ppm per allarme, 50 ppm per evacuazione), procedura di emergenza scritta e affissa in loco, DPI di intervento (maschera pieno facciale con filtro tipo K o autorespiratore), personale formato per le emergenze. Per cariche superiori alle soglie Seveso (D.Lgs. 105/2015) si aggiungono gli obblighi del rapporto di sicurezza. Per gli impianti moderni con refrigeranti sintetici (HFC, HFO, CO2) la valutazione e analoga ma riferita alle proprieta specifiche della sostanza.

6. Stress termico e lavoro in celle frigorifere

Il lavoro nelle celle frigorifere e una delle peculiarita piu critiche delle macellerie e salumerie in termini di rischio per la salute dei lavoratori. L'esposizione prolungata al freddo puo causare ipotermia, assideramento, danni da congelamento (geloni, congelamenti), riduzione della destrezza manuale con conseguente aumento del rischio di infortuni da taglio, e nel lungo periodo patologie muscolo-scheletriche e respiratorie.

Le celle di congelazione operano a temperature tipicamente comprese tra -18°C e -25°C; le celle di refrigerazione per carni fresche tra 0°C e +4°C. La valutazione del rischio da stress termico per il freddo si effettua con metodi standardizzati come IREQ (Indice di Isolamento Termico Richiesto, ISO 11079) che tiene conto della temperatura dell'aria, dell'umidita relativa, della velocita dell'aria (convezione), del calore metabolico prodotto dall'attivita fisica e dell'abbigliamento indossato. Il risultato identifica l'isolamento termico minimo necessario e i limiti di esposizione.

I DPI per il freddo devono essere conformi alla norma EN 342 per gli indumenti protettivi contro il freddo (celle sotto -5°C) e devono essere scelti in funzione del livello di attivita fisica svolta: il lavoratore che movimenta carichi produce calore metabolico e ha esigenze diverse dall'operatore che svolge attivita sedentaria. I guanti per celle di congelazione devono essere antigelivi (EN 511) oltre che antitaglio. Le calzature per ambienti a temperature negative devono essere antigelive con isolamento termico adeguato e suola antiscivolo su superfici ghiacciate.

L'organizzazione del lavoro deve prevedere rotazioni che limitino la permanenza continuativa nelle celle di congelazione (in genere non oltre 15-20 minuti), pause in ambienti termicamente neutri, disponibilita di bevande calde. Il medico competente deve valutare l'idoneita specifica al lavoro in cella frigorifera per ciascun lavoratore, con particolare attenzione a soggetti con patologie cardiovascolari, respiratorie o osteoarticolari preesistenti.

7. Scivolamenti su pavimenti bagnati (pavimenti conformi UNI EN 13893)

I pavimenti bagnati sono una condizione pressoché permanente nelle macellerie e salumerie: acqua di lavaggio delle carcasse, sangue, grassi, succhi di carne, acqua di processo e lavaggio degli impianti rendono le superfici scivolose e rappresentano una delle prime cause di infortuni nel settore. Le cadute per scivolamento possono causare traumi gravi, soprattutto se il lavoratore impugna attrezzature da taglio al momento della caduta.

La norma tecnica di riferimento per la misurazione del coefficiente di attrito dinamico dei pavimenti e la UNI EN 13893:2002. I pavimenti delle aree di lavorazione carni devono avere un coefficiente di attrito dinamico (COF) adeguato alla condizione di esercizio: per ambienti bagnati con grassi e sangue, i valori raccomandati sono generalmente superiori a 0,40 COF (metodo pendolo) o classificazione R10/R11 per pavimenti antisdrucciolo secondo DIN 51130. Le pavimentazioni devono essere raccordate con scarichi di pavimento adeguati al flusso d'acqua e dotate di canali di scolo nelle aree di maggiore affluenza liquida.

Le misure di prevenzione comprendono: pavimentazioni conformi nella scelta iniziale e nella manutenzione (rifacimento quando il coefficiente di attrito decade); procedure operative che prevedono la pulizia progressiva e non il semplice allagamento; segnaletica di avvertimento per le aree in pulizia; calzature di sicurezza antiscivolo (S3 secondo EN ISO 20345, con resistenza all'idrocarburi SRC) obbligatorie per tutti i lavoratori; reti o grigliati antiscivolo sulle postazioni fisse dove l'accumulo di liquidi non e evitabile; divieto di correre nelle aree di lavorazione.

8. Movimentazione manuale dei carichi (mezzene, quarti di animale, bancali)

La movimentazione manuale dei carichi nelle macellerie comprende operazioni di elevato impegno biomeccanico: scarico delle mezzene e dei quarti di animale dai veicoli refrigerati, agganciamento sui binari aerei delle celle, trasporto manuale di tagli pesanti tra le postazioni di lavorazione, movimentazione di bancali con prodotti imballati. I carichi tipici del settore (mezza bovina: 120-180 kg; quarto di bovino: 60-90 kg; carcassa suina: 60-100 kg) superano largamente i limiti di sicurezza per la manipolazione manuale senza ausili meccanici.

Il Titolo VI del D.Lgs. 81/08 e l'Allegato XXXIII impongono la valutazione del rischio da movimentazione manuale di carichi. Il metodo di riferimento per le attivita di sollevamento e trasporto e la norma ISO 11228-1 (metodo NIOSH riveduto), che considera il peso del carico, la frequenza di sollevamento, la distanza orizzontale e verticale, l'angolo di torsione del busto e la presa. Valori dell'indice di sollevamento superiori a 1,0 indicano rischio e richiedono misure correttive.

Le misure prioritarie sono quelle di prevenzione tecnica e organizzativa:

La sorveglianza sanitaria degli operatori esposti a MMC significativa deve includere la valutazione del rachide lombosacrale; il medico competente puo prescrivere limitazioni per lavoratori con patologie preesistenti.

9. DPI obbligatori (guanti antitaglio EN 388, cotta di maglia acciaio, calzature antigelive)

Mansione / rischioDPI obbligatoriNorma di riferimento
Macellaio addetto alla sezionatura con coltelloGuanto antitaglio categoria III per la mano non dominante, grembiule in cotta di maglia acciaio, calzature S3 antiscivoloEN 388 (livello taglio min. 4), EN 13998, EN ISO 20345
Operatore sega a nastroGuanto in cotta di maglia metallica per la mano di guida, grembiule in cotta di maglia acciaio, calzature S3 con puntaleEN 388, EN 13998, EN ISO 20345 S3 SRC
Addetto affettatriceGuanto antitaglio EN 388 per la fase di pulizia, calzature antiscivoloEN 388, EN ISO 20345
Addetto lavorazione carni crude (biologico)Guanti monouso in nitrile (cambio frequente), grembiule impermeabile, copricapo, calzature chiuseEN 374 (guanti chimici/biologici), EN ISO 20345
Addetto pulizia e sanificazione (chimico)Guanti resistenti alle sostanze chimiche (nitrile spesso o neoprene), grembiule impermeabile, occhiali di protezione, stivali in gomma antiscivoloEN 374, EN 166, EN ISO 20345
Lavoro in cella di congelazione (< -5°C)Indumento protettivo antigelivo, guanti antigelivi, calzature antigelive con isolamento termico e suola antiscivoloEN 342 (indumenti), EN 511 (guanti freddo), EN ISO 20345 con codice CI
Movimentazione carichi pesanti (mezzene)Calzature S3 con puntale e suola antiforatura, guanti da lavoro, cintura lombare solo se indicata dal medico competenteEN ISO 20345 S3 SRC

Tutti i DPI devono essere selezionati in base alla valutazione del rischio, consegnati con verbale firmato ai sensi degli artt. 77-78 D.Lgs. 81/08, accompagnati da istruzioni d'uso nella lingua del lavoratore e sostituiti regolarmente. Il grembiule in cotta di maglia d'acciaio (EN 13998) e un DPI di categoria III (rischi mortali o gravi e irreversibili) e richiede formazione specifica per il corretto indosso e per la manutenzione. Il datore mantiene il registro delle consegne, delle verifiche periodiche e delle sostituzioni. Il lavoratore e tenuto a utilizzare i DPI forniti e a segnalare immediatamente eventuali difetti o deterioramenti.

10. Formazione (16h Rischio Alto + specifica macellazione + HACCP)

Le macellerie e salumerie sono classificate nel rischio alto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (codici ATECO C10 — industria alimentare; G47 — commercio al dettaglio). Il percorso formativo obbligatorio prevede: 4 ore di formazione generale (valida per tutti i settori) piu 12 ore di formazione specifica sui rischi propri del settore alimentare e della macelleria, per un totale di 16 ore complessive. Il rinnovo periodico e di 6 ore ogni 5 anni.

La formazione specifica per i lavoratori delle macellerie deve coprire obbligatoriamente:

Oltre alla formazione D.Lgs. 81/08, in una macelleria sono obbligatorie:

Tutta la formazione deve essere documentata con registro presenze firmato, attestati individuali e verifica dell'apprendimento. I documenti devono essere conservati nel fascicolo del lavoratore e messi a disposizione in caso di ispezione.

Documenti minimi per una macelleria o salumeria — checklist sintetica

  • Autorizzazione sanitaria / SCIA / Comunicazione di apertura all'ASL e all'autorita veterinaria competente
  • DVR con sezioni: taglio e lacerazioni, biologico, chimico, stress termico, MMC carichi, scivolamenti, rumore
  • Piano HACCP conforme al Reg. CE 852/2004 e Reg. CE 853/2004 (se attivita con carni di origine animale)
  • Nomina RSPP (esterno abilitato per rischio alto o datore con corso da 48 ore)
  • Nomina RLS e verbale di consultazione
  • Nomina medico competente e calendario visite di sorveglianza sanitaria
  • Registro di conformita e manutenzione di tutte le macchine da taglio (sega a nastro, affettatrici)
  • Dichiarazioni di conformita CE delle macchine da taglio installate
  • Attestati formazione lavoratori 16 ore (rischio alto) + aggiornamento periodico
  • Attestati formazione HACCP (alimentaristi) con rinnovo periodico per regione
  • Attestati formazione antincendio addetti emergenza + attestati primo soccorso
  • Abilitazione carrelli elevatori per i conduttori (se presenti)
  • Schede dati di sicurezza (SDS) di tutti i detergenti, disinfettanti e prodotti chimici utilizzati
  • Verbale consegna DPI a ciascun lavoratore (guanti antitaglio, cotta di maglia, grembiule, calzature, abbigliamento antigelivo)
  • Registro infortuni e registro segnalazioni di near miss
  • Procedura di emergenza per perdite di refrigerante (se impianto NH3 o altri refrigeranti pericolosi)

11. Sorveglianza sanitaria (medico competente, vaccinazione anti-epatite A raccomandata)

La sorveglianza sanitaria del personale delle macellerie e quasi sempre obbligatoria, dato l'insieme di rischi specifici presenti. Il medico competente, nominato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 81/08, elabora il protocollo sanitario sulla base della valutazione del rischio e lo aggiorna a ogni variazione significativa delle condizioni di lavoro o dei rischi.

Le visite di sorveglianza sanitaria previste per il personale delle macellerie comprendono:

In relazione al rischio biologico, il medico competente valuta lo stato vaccinale del lavoratore e puo raccomandare:

Il medico competente redige il giudizio di idoneita per ciascun lavoratore con le eventuali prescrizioni e limitazioni (es. limitazione ai lavori in cella frigorifera per soggetti con patologie cardiovascolari, limitazione ai carichi massimi per soggetti con patologie del rachide). Il giudizio va comunicato al datore e al lavoratore. Il protocollo sanitario e il documento cardine della prevenzione sanitaria e deve essere aggiornato ogniqualvolta la valutazione del rischio cambi.

FAQ — Sicurezza macellerie e salumerieFAQ

Una macelleria con un solo dipendente deve redigere il DVR?
Si. L'obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi scatta dalla presenza di anche un solo lavoratore subordinato, equiparato o assimilato ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08. In una macelleria o salumeria rientrano in questa categoria i garzoni, i commessi, i macellai dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi. Il titolare che lavora da solo senza alcun dipendente ricade nell'art. 21 (lavoratore autonomo) e non e tenuto al DVR, ma deve comunque adottare misure di protezione adeguate ai rischi specifici del settore. Tuttavia, la presenza anche di un solo tirocinante o apprendista impone la redazione del documento. In ogni caso, la redazione del DVR e fortemente raccomandata anche ai fini della gestione HACCP e del rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
Il piano HACCP e separato dal DVR oppure possono essere integrati?
Il piano HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), obbligatorio ai sensi del Reg. CE 852/2004 e del Reg. CE 853/2004, e il DVR previsto dal D.Lgs. 81/08 sono documenti distinti con finalita diverse: il primo tutela la sicurezza alimentare del consumatore, il secondo tutela la salute e sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, nelle piccole macellerie e salumerie e comune prassi redigere i due documenti in forma coordinata o allegare il piano HACCP al DVR come documento di riferimento per la gestione del rischio biologico alimentare, che si sovrappone parzialmente al rischio biologico professionale. Le procedure di igiene, sanificazione, controllo delle temperature e gestione dei rifiuti sono rilevanti per entrambi i sistemi. L'integrazione documentale semplifica la gestione, ma non elimina la distinzione formale tra i due obblighi.
Quali sono i DPI obbligatori per chi usa la sega a nastro in macelleria?
L'utilizzo della sega a nastro per la sezionatura delle carcasse e delle mezzene e una delle attivita ad altissimo rischio di infortunio grave nelle macellerie. I DPI obbligatori per l'operatore che utilizza la sega a nastro comprendono: guanti antitaglio di categoria III (EN 388) con resistenza al taglio almeno di livello 4 o superiore, preferibilmente in cotta di maglia metallica per la mano non dominante che guida la carne; grembiule in cotta di maglia d'acciaio certificato EN 13998 per la protezione dell'addome e del torace; calzature di sicurezza con puntale in acciaio e suola antiforatura (S3 secondo EN ISO 20345); calzature antiscivolo con resistenza chimica per ambienti bagnati. E vietato indossare indumenti con parti svolazzanti (cravatte, sciarpe, manici di grembiuli sciolti) che possano impigliarsi nella sega. Oltre ai DPI, la sega a nastro deve essere dotata di protezioni fisse e regolabili ai sensi dell'art. 70 D.Lgs. 81/08 e la lama deve essere verificata prima di ogni utilizzo.
Come si gestisce il rischio Listeria nelle celle frigorifere di una salumeria?
Listeria monocytogenes e un batterio patogeno di particolare pericolosita nelle salumerie perche cresce anche a temperature di refrigerazione (0-4°C) ed e responsabile della listeriosi, malattia grave specialmente nelle persone immunocompromesse e nelle donne in gravidanza. Per i lavoratori delle salumerie il rischio di esposizione professionale a Listeria si concretizza nel contatto con carni crude, insaccati non trattati termicamente, superfici e attrezzature contaminate. Le misure di prevenzione per i lavoratori comprendono: uso sistematico di guanti monouso in nitrile a cambio frequente; igiene rigorosa delle mani (lavaggio con sapone battericida prima, durante e dopo le lavorazioni); pulizia e disinfezione periodica delle attrezzature (coltelli, affettatrici, taglieri) secondo piano HACCP; non toccarsi occhi, naso o bocca durante il lavoro; non consumare cibi nelle aree di lavorazione. La sorveglianza sanitaria deve valutare lo stato immunitario del lavoratore; per le lavoratrici in gravidanza va valutata con il medico competente la mansione specifica e l'eventuale necessita di allontanamento preventivo.
Quali sono i limiti di temperatura e tempo di esposizione nelle celle frigorifere?
Non esiste in Italia un limite assoluto di tempo di permanenza nelle celle frigorifere espressamente codificato in una norma tecnica unica, ma il D.Lgs. 81/08 all'art. 63 e all'Allegato IV impone che i luoghi di lavoro siano adeguati alle condizioni climatiche e che i lavoratori non siano esposti a temperature pregiudizievoli per la salute. Le celle di congelazione operano a -18°C o inferiore, quelle di refrigerazione tra 0 e 4°C. Per l'accesso alle celle di congelazione le buone prassi e la letteratura tecnica indicano periodi di accesso limitati (in genere non superiori a 15-20 minuti continuativi) con pause in ambiente termicamente neutro. I DPI termici (abbigliamento antigelivo certificato EN 342 per celle sotto -5°C, guanti criogenici, calzature antigelive) sono obbligatori. Il medico competente, nella valutazione del rischio da stress termico per il freddo (metodo IREQ o equivalente), deve stabilire i limiti di esposizione individuali in funzione dello stato di salute del lavoratore, dell'intensita del lavoro fisico svolto e dei DPI indossati.
L'affettatrice in una salumeria deve avere marcatura CE e protezioni specifiche?
Si. L'affettatrice e una macchina ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010) e deve essere dotata di marcatura CE e dichiarazione di conformita. Il datore di lavoro che mette a disposizione un'affettatrice ai lavoratori e tenuto, ai sensi dell'art. 70 D.Lgs. 81/08, a verificare che la macchina sia conforme e dotata delle protezioni previste: riparo della lama nelle posizioni di parcheggio e durante il lavoro (protezione angolare regolabile), dispositivo di fermo lama durante la pulizia, impugnatura sicura del carrello porta-prodotto. La pulizia della lama e la fase a maggior rischio di taglio: deve essere eseguita solo a macchina ferma, con la protezione in posizione di sicurezza e con guanti antitaglio EN 388. Il programma di manutenzione periodica delle affettatrici deve essere documentato. I lavoratori devono ricevere formazione specifica sull'uso sicuro della macchina prima di essere autorizzati a utilizzarla.
Il gas refrigerante NH3 (ammoniaca) nelle celle frigorifere industriali e soggetto a obblighi specifici?
Si. L'ammoniaca (NH3) utilizzata come refrigerante negli impianti frigoriferi industriali e una sostanza tossica, infiammabile e corrosiva classificata ai sensi del Reg. CLP (CE 1272/2008). La valutazione del rischio chimico ex Titolo IX D.Lgs. 81/08 deve coprire il rischio di perdite accidentali. Negli impianti con carica di NH3 superiore a determinate soglie (in genere oltre 10.000 kg) si applicano anche gli obblighi del D.Lgs. 105/2015 (Seveso III) sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Per gli impianti di dimensioni tipiche di macellerie e salumerie di media grandezza, gli obblighi principali comprendono: redazione del documento di valutazione del rischio chimico specifico per NH3; installazione di rilevatori di perdite di gas con soglie di allarme; dispositivi di sezionamento rapido; DPI per intervento in emergenza (maschera pieno facciale con filtro tipo K o autorespiratore, guanti e tuta resistenti all'ammoniaca); procedura di emergenza scritta; formazione specifica degli addetti alla manutenzione dell'impianto.
La sorveglianza sanitaria e obbligatoria anche per un macellaio che lavora meno di 8 ore al giorno?
Si. L'obbligo di sorveglianza sanitaria non dipende dalla durata del turno di lavoro ma dalla presenza dei rischi specifici che la rendono obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08. In una macelleria o salumeria, la sorveglianza sanitaria e obbligatoria per: rischio biologico (contatto con carni crude e agenti patogeni — Titolo X); rischio chimico con esposizione a sostanze pericolose (detergenti, disinfettanti con frasi H pertinenti — Titolo IX); movimentazione manuale di carichi superiori ai limiti di azione (mezzene, quarti di animale — Titolo VI); esposizione a stress termico da freddo (lavoro in celle frigorifere — art. 28 in combinazione con Allegato IV). Anche un lavoratore part-time o a tempo parziale che svolge le mansioni tipiche di macellaio e soggetto a tutti questi rischi e deve essere visitato dal medico competente con la periodicita stabilita nel protocollo sanitario.

13. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (Titoli I, VI, VIII, IX, X, artt. 70-73)
  • Reg. CE 29 aprile 2004 n. 852 — Igiene dei prodotti alimentari (HACCP)
  • Reg. CE 29 aprile 2004 n. 853 — Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
  • D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 193 — Attuazione Direttiva 2004/41/CE (abrogazione direttive igiene alimenti, norme di polizia veterinaria)
  • Reg. CE 18 dicembre 2006 n. 1907 (REACH) — Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
  • Reg. CE 16 dicembre 2008 n. 1272 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose
  • Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) — recepita con D.Lgs. 17/2010 — requisiti essenziali di sicurezza delle macchine
  • D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 (Seveso III) — Attuazione Direttiva 2012/18/UE (rischi di incidente rilevante con sostanze pericolose)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ex art. 37 D.Lgs. 81/08
  • UNI EN 388:2016 — Guanti di protezione contro rischi meccanici (requisiti guanti antitaglio)
  • UNI EN 13998:2016 — Grembiuli, guanti e coprimaniche di protezione per addetti all'uso di coltelli a mano
  • UNI EN ISO 20345:2022 — Dispositivi di protezione individuale — calzature di sicurezza
  • UNI EN 342:2017 — Indumenti di protezione — insiemi e articoli di abbigliamento protettivi contro il freddo
  • UNI EN 13893:2002 — Rivestimenti per pavimenti — misurazione del coefficiente di attrito dinamico su superfici asciutte
  • Norma tecnica ISO 11228-1:2021 — Ergonomia — Movimentazione manuale — Sollevamento, abbassamento e trasporto

Disclaimer. Questa guida ha finalita informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili alle macellerie e salumerie dipendono dall'attivita concretamente svolta, dai lavoratori presenti, dalle attrezzature e dagli impianti utilizzati e dalla normativa vigente. DVR, piano HACCP, valutazione del rischio biologico e protocolli di sorveglianza sanitaria devono essere redatti e adattati al caso specifico da professionisti abilitati. Supportiamo la gestione documentale e formativa adattata alla tua attivita specifica.

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