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Rischio biologico: valutazione e obblighi del Titolo X

Batteri, virus, funghi, parassiti ed endoparassiti: chi è esposto, come si classificano gli agenti, cosa cambia tra laboratorio, sanità e attività con esposizione solo potenziale.

Risposta rapida

Il Titolo X del D.Lgs. 81/2008 (artt. 266-286) si applica a tutte le attività con rischio di esposizione ad agenti biologici, classificati in quattro gruppi (art. 268, elenco nell’Allegato XLVI). Il datore di lavoro valuta il rischio, adotta misure tecniche, igieniche e DPI, forma i lavoratori e, su indicazione del medico competente, attiva sorveglianza sanitaria e vaccinazioni.

Cos’è il rischio biologico

Per l’art. 267 è agente biologico qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Rientrano quindi batteri, virus, funghi, muffe e parassiti, ma anche le loro tossine e gli allergeni. Il rischio esiste ogni volta che un lavoratore può entrare in contatto con questi agenti per contatto con persone, animali, materiali biologici, rifiuti, acqua o aria contaminate.

La distinzione decisiva è tra due situazioni. Nell’uso deliberato l’agente è introdotto volontariamente nel ciclo di lavoro ed è noto: laboratori di ricerca, produzione di vaccini, biotecnologie. Nell’esposizione potenziale l’agente non è voluto né sempre conosciuto, ma la sua presenza è prevedibile: è il caso della grande maggioranza delle aziende esposte.

Dove si presenta

L’Allegato XLIV elenca in modo esemplificativo le attività con possibile esposizione: industrie alimentari, agricoltura, attività a contatto con animali o prodotti di origine animale, servizi sanitari compresi isolamento e post mortem, laboratori clinici, veterinari e diagnostici, impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali, impianti di depurazione delle acque di scarico. Nella pratica vanno considerate anche imprese di pulizia, scuole e asili nido, estetica e tatuaggi, servizi funerari, manutenzione di impianti idrici e di climatizzazione per la legionella.

La classificazione in quattro gruppi

L’art. 268 classifica gli agenti in base a tre criteri: capacità di causare malattia nell’uomo, rischio di propagazione nella comunità, disponibilità di misure profilattiche o terapeutiche efficaci. L’elenco degli agenti classificati è nell’Allegato XLVI; se un agente non è elencato e la classificazione è incerta, si adotta il gruppo più elevato tra quelli possibili.

GruppoCaratteristicheEsempiConseguenze principali
1Poche probabilità di causare malattie nell’uomoLieviti di panificazionePrincipi di buona sicurezza e igiene
2Può causare malattie, poco probabile la propagazione, di norma disponibili profilassi o terapieLegionella pneumophila, Salmonella enteritidis, Clostridium tetaniComunicazione all’organo di vigilanza se uso deliberato
3Può causare malattie gravi, possibile propagazione, di norma disponibili misure efficaciVirus dell’epatite B e C, HIV, Mycobacterium tuberculosisComunicazione se uso deliberato, registro degli esposti
4Malattie gravi, elevato rischio di propagazione, di norma senza misure efficaciVirus EbolaAutorizzazione del Ministero della Salute, registro degli esposti

Per l’uso deliberato di agenti dei gruppi 2 e 3 il datore di lavoro comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente le informazioni previste dall’art. 269 almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Per il gruppo 4 serve l’autorizzazione del Ministero della Salute (art. 270). Nell’esposizione solo potenziale queste comunicazioni non sono richieste, ma la valutazione resta obbligatoria.

Come si valuta il rischio biologico

La valutazione segue l’art. 271 ed è una parte del documento di valutazione dei rischi. Non esistono valori limite di esposizione per la maggior parte degli agenti: il metodo è prevalentemente qualitativo e si basa sulle mansioni, sulle fonti e sulle vie di trasmissione.

  1. Individuare le fonti: persone, animali, liquidi biologici, rifiuti, acqua e aerosol, polveri organiche, superfici.
  2. Individuare le vie di trasmissione: contatto con cute e mucose, schizzi, puntura o taglio, inalazione, ingestione.
  3. Stimare per ogni mansione frequenza, durata e modalità del contatto.
  4. Considerare gli agenti noti o probabili, il loro gruppo e la disponibilità di vaccini.
  5. Tenere conto dei lavoratori con particolari vulnerabilità, con il contributo del medico competente.
  6. Verificare l’efficacia delle misure esistenti e definire quelle mancanti.
  7. Rielaborare la valutazione dopo modifiche significative dell’attività e comunque ogni tre anni (art. 271, comma 3).

Nella valutazione il datore di lavoro deve tenere conto anche di eventuali allergie o effetti tossici e delle raccomandazioni dell’autorità sanitaria. Il documento deve indicare le misure adottate, i lavoratori esposti, il programma di emergenza e il metodo di lavoro, e deve essere adattato al caso specifico.

Un capitolo spesso dimenticato riguarda le lavoratrici in gravidanza. Il D.Lgs. 151/2001 vieta di adibirle ad attività con rischio di esposizione a toxoplasma e virus della rosolia, salvo che risultino immunizzate, e chiede di valutare gli altri agenti biologici. Nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e nelle strutture sanitarie questa valutazione va fatta prima, non al momento della comunicazione dello stato di gravidanza.

Misure di prevenzione e protezione

Misure tecniche e organizzative (art. 272)

  • Evitare l’uso di agenti nocivi se il tipo di attività lo consente e limitare al minimo i lavoratori esposti.
  • Progettare processi e procedure che riducano la formazione di aerosol e il contatto diretto.
  • Usare dispositivi medici con meccanismi di sicurezza contro le punture e contenitori rigidi per i taglienti.
  • Gestire raccolta, deposito e smaltimento dei rifiuti con contenitori adeguati e identificabili.
  • Usare il segnale di rischio biologico dell’Allegato XLV dove necessario.

Misure igieniche e DPI (art. 273)

  • Servizi sanitari con docce, lavabi con acqua calda e detergenti, spogliatoi con armadietti separati per abiti civili e da lavoro.
  • Divieto di mangiare, bere e fumare nelle aree di lavoro a rischio.
  • DPI scelti sulla base della valutazione: guanti, protezione di occhi e volto, facciali filtranti, indumenti, con procedure di vestizione e svestizione.
  • Pulizia, disinfezione e, dove necessario, sterilizzazione di DPI riutilizzabili e attrezzature.

Strutture sanitarie e veterinarie e laboratori hanno obblighi aggiuntivi sulle misure di contenimento (artt. 274 e 275, Allegati XLVII e XLVIII). Per i casi di esposizione accidentale serve una procedura scritta, con valutazione medica tempestiva: lo scenario è descritto nella pagina su cosa fare dopo una esposizione accidentale ad agente biologico.

Sorveglianza sanitaria, vaccini e registri

Se la valutazione evidenzia un rischio per la salute, i lavoratori esposti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Su parere del medico competente il datore di lavoro mette a disposizione vaccini efficaci per chi non è già immune, da somministrare a cura del medico competente (art. 279): l’esempio classico è l’epatite B in sanità, il tetano in agricoltura, edilizia e manutenzione del verde. Il medico può proporre l’allontanamento temporaneo del lavoratore per motivi sanitari.

Per le attività con agenti dei gruppi 3 o 4 il datore di lavoro iscrive i lavoratori esposti nel registro degli esposti (art. 280). Il registro si conserva per almeno 10 anni dalla cessazione dell’esposizione, 40 anni per agenti che possono causare infezioni persistenti o latenti o malattie con lunga incubazione. La formazione dei lavoratori va fornita prima dell’adibizione e ripetuta almeno ogni cinque anni o quando cambiano i rischi (art. 278), e si inserisce nella formazione specifica dei lavoratori.

Esempio ed errori frequenti

Esempio: un’impresa di pulizie di 12 dipendenti con appalti in uno studio dentistico e in una casa di riposo. Non usa agenti biologici deliberatamente, quindi non deve fare comunicazioni, ma deve valutare per mansione il contatto con liquidi biologici e taglienti, prevedere guanti e procedure per i rifiuti, mettere a disposizione il vaccino contro l’epatite B su indicazione del medico competente e coordinarsi con il committente nel DUVRI. Gli errori più frequenti: rischio biologico liquidato con una riga generica nel DVR, nessun contenitore per taglienti, DPI non definiti per mansione, valutazione della legionella assente negli alberghi e nelle palestre, procedura per l’infortunio a rischio biologico mai scritta.

Domande frequentiFAQ

Il lavoratore può rifiutare il vaccino?
Il datore di lavoro deve mettere a disposizione i vaccini efficaci indicati dal medico competente, ma la legge non impone in generale l’obbligo di vaccinarsi. Il medico competente valuta le conseguenze della mancata vaccinazione sul giudizio di idoneità alla mansione e può indicare misure alternative o limitazioni. Il rifiuto va documentato nella cartella sanitaria.
La legionella riguarda solo gli ospedali?
No. La legionella prolifera in impianti idrici con acqua stagnante o tiepida, torri di raffreddamento, docce e impianti di climatizzazione. Alberghi, palestre, centri sportivi e industrie con torri evaporative devono considerarla sia per i lavoratori addetti alla manutenzione sia per gli utenti, con un piano di controllo degli impianti.
Serve il registro degli esposti in un laboratorio di analisi?
Dipende dalla valutazione. Il registro è obbligatorio per i lavoratori addetti ad attività che comportano rischio di esposizione ad agenti dei gruppi 3 o 4. Un laboratorio clinico che manipola campioni potenzialmente infetti da epatite B, HIV o tubercolosi ricade di norma in questa situazione; la decisione va motivata nel documento di valutazione.

Fonti normative

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