Profilo del codice ATECO 85.59
Il codice ATECO 85.59 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di altri servizi di istruzione n.c.a. (scuole guida, scuole di lingua, corsi professionali privati, accademie). Si tratta di un’attività della categoria servizi, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Questa voce ATECO comprende una gamma eterogenea di attività formative private: autoscuole, scuole di lingue straniere, corsi di musica e danza, accademie professionali, centri di formazione continua per adulti, corsi di informatica e corsi abilitanti. I rischi variano significativamente in base al tipo di attività svolta. Per le autoscuole, il rischio specifico riguarda gli istruttori di guida pratica, esposti a rischio stradale durante le ore di guida effettuate sulle strade pubbliche: il DVR deve valutare l'esposizione al rischio road safety e prevedere procedure di sicurezza per l'uso dei veicoli scuola. Lo stress lavoro-correlato è rilevante per docenti ed istruttori con elevato carico relazionale: la metodologia di valutazione deve essere quella approvata dalla Commissione Consultiva Permanente (approccio INAIL o HSE). Il rischio biologico è stato rivalutato dopo la pandemia COVID-19: la ventilazione degli ambienti scolastici è fondamentale e va monitorata con misuratori CO2. Gli edifici adibiti a scuole private con capienza superiore a 100 persone (studenti + docenti + personale) sono soggetti a controllo preventivo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011 (attività 67); in tali casi il CPI è obbligatorio prima dell'apertura. La presenza di minori (under 18) impone misure di tutela aggiuntive e procedure di emergenza specifiche per l'evacuazione assistita. Per i corsi di formazione professionale con laboratori pratici (elettrotecnica, falegnameria, estetica, cucina), i rischi specifici del laboratorio devono essere valutati separatamente nel DVR.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: stress lavoro-correlato da carico cognitivo ed emotivo elevato per docenti e istruttori a contatto continuo con l'utenza, rischio VDT (videoterminale) per personale amministrativo e docenti che utilizzano proiettori e postazioni informatiche oltre 20h settimanali, rischio biologico da assembramento in aule (diffusione di agenti virali e batterici in locali con ricambio d'aria insufficiente), rischio elettrico per uso di attrezzature didattiche (proiettori, computer, LIM, simulatori di guida) con impianti datati, rischio antincendio e di evacuazione per edifici con alta affluenza di studenti e visitatori (attività soggetta a controllo VVF), movimentazione manuale di materiale didattico pesante (libri, attrezzature tecniche, materiali per corsi pratici). La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 85.59
- DVR proporzionato alle attività svolte, con valutazione stress lavoro-correlato (metodologia validata INAIL), VDT, biologico e antincendio
- Piano di emergenza ed evacuazione con indicazione delle vie di esodo, punti di raccolta e procedure per pubblico non dipendente
- DUVRI con appalti di pulizie, manutenzione impianti e vigilanza (art. 26 D.Lgs. 81/08)
- Registro consegna DPI ai lavoratori (scarpe antiscivolo per istruttori di guida pratica, DPI VDT come schermature e sedie ergonomiche)
- Nomine RSPP, MC (se con lavoratori esposti a rischi specifici), addetti antincendio e primo soccorso
- Documentazione SCIA o CPI (Certificato Prevenzione Incendi) per locali con capienza >100 persone (DPR 151/2011 attività 67)
- Registro presenze studenti e procedure di sicurezza per minori (se corsi rivolti a under 18)
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 85.59: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 8h (rischio basso) per personale amministrativo, o 12h (rischio medio) per docenti e istruttori pratici — Accordo SR 21/12/2011 | 8h (rischio basso) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 1 (2h) per strutture a basso affollamento; livello 2 (8h) per edifici con capienza >100 persone o con archivi — DM 02/09/2021 | 2h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo B (12h) o Gruppo C (6h) in base al numero di lavoratori — DM 388/2003 | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione specifica rischio stress lavoro-correlato per dirigenti e preposti (raccomandazione INAIL) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione preposto 8h per coordinatori didattici e responsabili di sede — Accordo SR 21/12/2011 | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 85.59 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 1 (DM 02/09/2021) per sedi con <100 persone; Livello 2 per edifici con capienza >100 persone o con archivi cartacei (DPR 151/2011 attività 67)
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 85.59 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003) — aggiornamento 4 ore ogni 3 anni; Gruppo C per sedi con meno di 3 dipendenti esposti a rischio basso. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 85.59 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- ASL/ATS — PSAL
- INL
- Vigili del Fuoco per locali con capienza >100 persone (DPR 151/2011)
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 85.59 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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Come ti aiutiamo
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