Codice ATECO 2025
Dal 1° aprile 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025. Per l’attività descritta da ATECO 69.20 il codice corrispondente è 69.20: Contabilità, revisione contabile e consulenza fiscale (classe presente anche in ATECO 2025).
Verifica la sottocategoria a sei cifre nella visura aggiornata.
Rischi tipici dell’attività
- Affaticamento visivo e disturbi muscolo-scheletrici da videoterminale
- Stress lavoro-correlato nei periodi di scadenze fiscali
- Carico di incendio di archivi cartacei
- Rischio elettrico
- Rapporto con il pubblico allo sportello
- Rischi del lavoro agile
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Studio professionale: chi è lavoratore
Per il D.Lgs. 81/2008 è lavoratore chiunque svolga un'attività nell'organizzazione del datore di lavoro, con o senza retribuzione: dipendenti, praticanti, tirocinanti, collaboratori inseriti nello studio. Il professionista che li ospita è datore di lavoro e deve valutare i rischi, formarli e organizzare le emergenze.
Nei periodi di scadenze fiscali gli orari si allungano: la valutazione dello stress lavoro-correlato deve tenerne conto, insieme alle pause dal videoterminale previste dall'art. 175.
Archivi e uscite
Gli archivi di pratiche cartacee concentrano materiale combustibile, spesso in locali senza finestre. Oltre la soglia dei 5000 kg l'archivio è attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco; anche sotto la soglia vanno tenuti liberi i passaggi, evitate prese multiple e stufette e garantito un estintore vicino.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 69.20
- DVR con valutazione delle postazioni al videoterminale
- Valutazione dello stress lavoro-correlato
- Nomina del medico competente per chi usa il videoterminale per almeno 20 ore settimanali
- Designazione degli addetti antincendio e primo soccorso
- Informativa sui rischi per chi lavora in modalità agile (art. 22 L. 81/2017)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 69.20: livello 1 o 2.
Livello 1 per lo studio ordinario. Livello 2 se lo studio rientra nel DPR 151/2011: uffici con oltre 300 persone presenti (attività 71) o archivi di materiale cartaceo oltre 5000 kg (attività 34).
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Praticanti non considerati lavoratori e quindi senza formazione
- Archivi in cantina senza valutazione del carico di incendio
- Nessun addetto al primo soccorso nei giorni di apertura al pubblico
- Visite per videoterminalisti mai programmate