Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

Sicurezza sul lavoro per ATECO 62.01 — Produzione di software non connesso all'edizione

Documenti obbligatori, formazione, antincendio, primo soccorso e autorità di controllo per produzione di software non connesso all'edizione.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un’attività con codice ATECO 62.01 (Produzione di software non connesso all'edizione) deve adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Servono tipicamente dvr con valutazione rischio vdt e stress lavoro-correlato, protocollo sorveglianza sanitaria per operatori vdt (esame visivo periodico), piano di emergenza ed evacuazione e formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. Settore a basso rischio infortunistico ma con rilevante rischio psicosociale e da VDT. La sorveglianza sanitaria per operatori VDT (più di 20 ore settimanali al monitor) è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/08 Allegato XXXIV. Particolare attenzione alla valutazione delle postazioni in smart working, sempre più diffuso nel settore. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili al tuo caso specifico.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

Profilo del codice ATECO 62.01

Il codice ATECO 62.01 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di produzione di software non connesso all'edizione. Si tratta di un’attività della categoria servizi_professionali, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.

Settore a basso rischio infortunistico ma con rilevante rischio psicosociale e da VDT. La sorveglianza sanitaria per operatori VDT (più di 20 ore settimanali al monitor) è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/08 Allegato XXXIV. Particolare attenzione alla valutazione delle postazioni in smart working, sempre più diffuso nel settore.

Rischi tipici

I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: lavoro ai videoterminali per periodi prolungati, rischio ergonomico da postura seduta prolungata, stress lavoro-correlato da scadenze di progetto e lavoro agile, rischio psicosociale da ritmi intensi e lavoro notturno, rischio elettrico da attrezzature informatiche, affaticamento visivo da uso prolungato di monitor. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

Documenti obbligatori per ATECO 62.01

  • DVR con valutazione rischio VDT e stress lavoro-correlato
  • Protocollo sorveglianza sanitaria per operatori VDT (esame visivo periodico)
  • Piano di emergenza ed evacuazione
  • Registro consegna DPI
  • Nomine RSPP e addetti emergenze
  • Valutazione postazioni di lavoro in smart working

Corsi di formazione richiesti

La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 62.01: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.

CorsoOre indicativeAggiornamento
Formazione lavoratori 8h (rischio basso)8h (rischio basso)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Antincendio livello 1 (4h)4hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Primo soccorso Gruppo C (6h) o B (12h) in base all'organico6hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione preposto 8h8hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni

Adempimenti antincendio

La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 62.01 il riferimento operativo è generalmente:

Livello 1 (DM 02/09/2021) per uffici e open space standard a basso rischio

Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.

Primo soccorso

Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 62.01 il riferimento applicabile è: Gruppo C (DM 388/2003) per piccole software house; Gruppo B per organizzazioni con più di 5 lavoratori. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.

Controlli e ispezioni

Un’attività con ATECO 62.01 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:

In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.

Costi indicativi di adeguamento

I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 62.01 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:

Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.

Come ti aiutiamo

123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 62.01 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.

Approfondimenti correlati

Domande frequentiFAQ

Quali sono gli obblighi principali per il codice ATECO 62.01?
Per produzione di software non connesso all'edizione (ATECO 62.01) gli obblighi tipici comprendono dvr con valutazione rischio vdt e stress lavoro-correlato, protocollo sorveglianza sanitaria per operatori vdt (esame visivo periodico), piano di emergenza ed evacuazione e la formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. La valutazione concreta deve essere adattata al caso specifico.
Quale livello di formazione è richiesto per ATECO 62.01?
La formazione tipica include: Formazione lavoratori 8h (rischio basso); Antincendio livello 1 (4h); Primo soccorso Gruppo C (6h) o B (12h) in base all'organico. Le ore effettive dipendono dalla classificazione di rischio dell’azienda e dalle mansioni.
Serve il manuale HACCP per ATECO 62.01?
No. Produzione di software non connesso all'edizione non rientra tra le attività alimentari soggette al Reg. CE 852/2004. Restano validi gli obblighi del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro.
Chi può controllare un’attività con ATECO 62.01?
Le autorità di controllo tipiche sono: ASL/ATS — PSAL, INL — Ispettorato Nazionale del Lavoro, Garante Privacy per trattamento dati (GDPR). Ciascun ente verifica aspetti diversi (sicurezza, igiene, antincendio).
Quale livello antincendio si applica a ATECO 62.01?
Livello 1 (DM 02/09/2021) per uffici e open space standard a basso rischio

Disclaimer: le informazioni di questa pagina hanno carattere divulgativo e indicano gli obblighi tipici per il codice ATECO 62.01. La valutazione finale degli adempimenti, dei livelli di rischio e della formazione spetta al datore di lavoro e va adattata al caso specifico, anche con il supporto di tecnici qualificati.

Fonti normative

  • ISTAT — Classificazione ATECO 2007
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — formazione sicurezza
  • DM 02/09/2021 — mini-codice antincendio nei luoghi di lavoro
  • DM 388/2003 — disciplina del primo soccorso aziendale

Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.