Codice ATECO 2025
Dal 1° aprile 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025. Per l’attività descritta da ATECO 62.01 il codice corrispondente è 62.10: Attività di programmazione informatica.
In ATECO 2025 la classe 62.10 sostituisce la 62.01. Verifica la sottocategoria nella visura aggiornata.
Rischi tipici dell’attività
- Affaticamento visivo e disturbi muscolo-scheletrici da videoterminale
- Postura seduta prolungata
- Stress lavoro-correlato legato a scadenze, reperibilità e carichi di lavoro
- Rischi del lavoro agile svolto fuori dai locali aziendali
- Rischio elettrico da prese multiple e apparecchiature
- Microclima e illuminazione inadeguati
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Videoterminali e sorveglianza sanitaria
È videoterminalista chi usa lo schermo in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause (art. 173 D.Lgs. 81/2008). Per questi lavoratori la sorveglianza sanitaria è obbligatoria: la visita è di norma quinquennale e diventa biennale per chi ha più di 50 anni o è stato giudicato idoneo con prescrizioni (art. 176). Ogni 120 minuti di lavoro continuativo al videoterminale spetta una pausa o un cambio di attività di 15 minuti, salvo diversa disciplina della contrattazione collettiva (art. 175).
La postazione deve rispettare l'Allegato XXXIV: schermo regolabile e senza riflessi, sedile regolabile, spazio per appoggiare gli avambracci. Lo stesso vale per i portatili usati in modo prolungato, che richiedono tastiera e schermo esterni.
Lavoro agile e reperibilità
Per chi lavora in modalità agile il datore di lavoro consegna almeno una volta l'anno un'informativa scritta sui rischi generali e specifici. La valutazione dello stress lavoro-correlato deve considerare anche reperibilità, rilasci notturni e diritto alla disconnessione.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 62.01
- DVR con valutazione delle postazioni al videoterminale (Titolo VII e Allegato XXXIV)
- Valutazione dello stress lavoro-correlato
- Informativa scritta sui rischi per i lavoratori in lavoro agile (art. 22 L. 81/2017)
- Nomina del medico competente per chi usa il videoterminale per almeno 20 ore settimanali
- Designazione degli addetti antincendio e primo soccorso
- Piano di emergenza coordinato con il condominio o il centro uffici
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 62.01: livello 1 o 2.
Livello 1 per un ufficio ordinario. Livello 2 se la sede è soggetta al DPR 151/2011, ad esempio uffici con oltre 300 persone presenti (attività 71) o locali server con gruppi elettrogeni di potenza superiore a 25 kW (attività 49).
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Nessun medico competente nonostante sviluppatori a tempo pieno al videoterminale
- Informativa sul lavoro agile mai consegnata o non aggiornata
- Addetti alle emergenze non presenti nei giorni in cui molti lavorano da remoto
- Valutazione dello stress lavoro-correlato mai fatta