Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

Sicurezza sul lavoro per ATECO 71.20.10: Collaudi e analisi tecniche di prodotti

Documenti, formazione, antincendio, primo soccorso e controlli per chi svolge l’attività con codice ATECO 71.20.10.

Rischio bassoFormazione lavoratoriLivello 1 o 2Addetti antincendioDa verificareATECO 2025
Risposta rapida

Riguarda laboratori di analisi chimiche, fisiche e microbiologiche, laboratori di prova dei materiali da costruzione e organismi che eseguono collaudi tecnici su prodotti e impianti. Il personale lavora sia in laboratorio sia sul campo, per i prelievi.

In sintesi servono il DVR, l’RSPP (interno, esterno o il datore di lavoro formato), formazione dei lavoratori per il rischio basso (4 h generali + 4 h specifiche), addetti antincendio di livello 1 o 2, primo soccorso del gruppo B o C in base all’organico.

Codice ATECO 2025

Il codice 71.20.10 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.

Rischi tipici dell’attività

L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).

Laboratorio e campo

In laboratorio le misure principali sono cappe efficienti, stoccaggio dei reagenti per compatibilità, bombole fissate e gestione dei rifiuti di laboratorio. Nelle prove di compressione e trazione dei materiali le macchine devono avere protezioni contro la proiezione di frammenti. Per i prelievi sul campo il tecnico entra in cantieri, scarichi e impianti: servono DPI e informazioni sui rischi del luogo.

Documenti e adempimenti

Documenti per ATECO 71.20.10

  • DVR con valutazione del rischio chimico, biologico e delle attrezzature di prova
  • Cappe chimiche e di sicurezza biologica con verifiche periodiche
  • Adempimenti del D.Lgs. 101/2020 per gli strumenti con sorgenti radioattive o generatori di raggi X
  • Procedure per i prelievi presso i clienti, concordate con i committenti (art. 26 D.Lgs. 81/2008)
  • Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria per i rischi individuati

Formazione obbligatoria

Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.

FiguraCorsoAggiornamento
Lavoratori4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso)6 h ogni 5 anni
Preposti12 h, in presenza6 h ogni 2 anni, in presenza
Addetti antincendiolivello 1: 4 h; livello 2: 8 hlivello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni
Addetti primo soccorsogruppi B e C: 12 h4 h ogni 3 anni
RLS32 hannuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50

Altri corsi e abilitazioni

Antincendio

Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 71.20.10: livello 1 o 2.

Livello 2 se il laboratorio rientra nel DPR 151/2011, ad esempio per depositi di liquidi infiammabili o gas; livello 1 negli altri casi.

Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).

Primo soccorso

Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.

Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.

Chi controlla

Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.

Errori frequenti

Approfondimenti correlati

Le informazioni riassumono gli obblighi tipici per il codice ATECO 71.20.10. Gli adempimenti effettivi dipendono dall’attività svolta, dal numero di lavoratori e dagli esiti della valutazione dei rischi. Scheda aggiornata il .

Fonti normative

Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.