Codice ATECO 2025
Il codice 71.20.10 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Agenti chimici e solventi nei laboratori di analisi
- Agenti biologici nelle analisi microbiologiche
- Bombole di gas compressi e gas tecnici
- Proiezione di frammenti nelle prove di rottura dei materiali
- Sorgenti di radiazioni ionizzanti in alcuni strumenti di analisi
- Prelievi di campioni in cantieri, impianti e ambienti di lavoro
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Laboratorio e campo
In laboratorio le misure principali sono cappe efficienti, stoccaggio dei reagenti per compatibilità, bombole fissate e gestione dei rifiuti di laboratorio. Nelle prove di compressione e trazione dei materiali le macchine devono avere protezioni contro la proiezione di frammenti. Per i prelievi sul campo il tecnico entra in cantieri, scarichi e impianti: servono DPI e informazioni sui rischi del luogo.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 71.20.10
- DVR con valutazione del rischio chimico, biologico e delle attrezzature di prova
- Cappe chimiche e di sicurezza biologica con verifiche periodiche
- Adempimenti del D.Lgs. 101/2020 per gli strumenti con sorgenti radioattive o generatori di raggi X
- Procedure per i prelievi presso i clienti, concordate con i committenti (art. 26 D.Lgs. 81/2008)
- Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria per i rischi individuati
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Formazione per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011) per chi esegue prelievi in vasche, serbatoi e pozzetti
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 71.20.10: livello 1 o 2.
Livello 2 se il laboratorio rientra nel DPR 151/2011, ad esempio per depositi di liquidi infiammabili o gas; livello 1 negli altri casi.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Vigili del fuoco, per le attività soggette al DPR 151/2011
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Cappe chimiche senza verifica periodica dell'aspirazione
- Prelievi in pozzetti e vasche senza procedura