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Guida definitiva · 2026

Sicurezza sul Lavoro nelle Cooperative Sociali: la Guida 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza in una cooperativa sociale di tipo A (servizi socio-sanitari) o tipo B (inserimento lavorativo): DVR per soci lavoratori e soggetti svantaggiati, metodo MAPO, rischio biologico nell'assistenza, violenza da utenti, formazione adattata, DUVRI negli appalti e sanzioni.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Una cooperativa sociale deve gestire la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 tenendo conto delle specificità del settore: nelle cooperative di tipo A dominano il rischio da movimentazione di persone (metodo MAPO), il rischio biologico nell'assistenza e il rischio di aggressione da utenti; nelle cooperative di tipo B si aggiungono i rischi del settore produttivo ospitato e le necessità specifiche dei lavoratori svantaggiati inseriti ex L. 381/1991. Il DVR deve contenere sezioni dedicate per soci lavoratori, dipendenti e soggetti svantaggiati; la formazione va adattata alle capacità dei soggetti inseriti; la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per le mansioni con rischio biologico e MMC.

1. Cooperative sociali: tipo A e tipo B — differenze normative

La Legge 8 novembre 1991 n. 381 ha introdotto nell'ordinamento italiano la figura della cooperativa sociale, distinguendo due categorie con finalità e attività radicalmente diverse, sebbene entrambe orientate al perseguimento dell'interesse generale della comunità e alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Le cooperative sociali di tipo A gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi: residenze sanitarie assistenziali (RSA), servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI), centri diurni per anziani o disabili, comunità alloggio per minori o persone con disagio psichico, asili nido, servizi di doposcuola. I lavoratori — operatori socio-sanitari (OSS), infermieri, educatori, assistenti sociali — operano a diretto contatto con persone fragili o non autosufficienti.

Le cooperative sociali di tipo B svolgono invece attività produttive — agricoltura e manutenzione del verde, pulizie e facchinaggio, artigianato, assemblaggio industriale, ristorazione collettiva, lavanderie — con la finalità specifica di inserire nel mercato del lavoro le cosiddette persone svantaggiate: persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ex tossicodipendenti, ex detenuti, pazienti psichiatrici, minori in difficoltà. Almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa di tipo B deve essere composto da soggetti svantaggiati come definiti dall'art. 4 L. 381/1991.

Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, le due tipologie presentano profili di rischio molto differenti. Nelle coop tipo A la valutazione deve focalizzarsi sulla movimentazione di persone non autosufficienti (rischio articolare e muscolo-scheletrico), sul rischio biologico da contatto con assistiti e con materiali biologici, e sul rischio psicosociale da violenza e aggressione da parte degli utenti. Nelle coop tipo B la valutazione deve includere i rischi tipici del settore produttivo (macchine agricole, prodotti fitosanitari, attrezzature manuali, rischi chimici) e affrontare le problematiche specifiche legate all'inserimento di persone con disabilità o con fragilità psicosociale. In entrambi i casi il D.Lgs. 81/08 si applica integralmente.

È importante ricordare che le cooperative miste — che svolgono sia attività socio-sanitarie sia attività produttive con soggetti svantaggiati — devono valutare entrambi i profili di rischio e possono essere iscritte in entrambe le sezioni dell'albo regionale delle cooperative sociali.

2. DVR per cooperative sociali

Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per qualsiasi cooperativa sociale che abbia almeno un lavoratore subordinato o equiparato ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08. I soci lavoratori di cooperativa rientrano nella definizione di lavoratore quando la loro prestazione si svolge nell'ambito dell'organizzazione della cooperativa e con attrezzature messe a disposizione dalla stessa: pertanto anche una piccola cooperativa con soli soci lavoratori è soggetta all'obbligo di DVR.

Il DVR di una cooperativa sociale deve contenere (art. 28 D.Lgs. 81/08) la relazione sulla valutazione di tutti i rischi presenti, le misure di prevenzione e protezione adottate, il programma di miglioramento, le procedure per l'attuazione delle misure, i nominativi di RSPP, medico competente e RLS. A differenza di molti altri settori, il DVR di una cooperativa sociale deve essere strutturato con sezioni specifiche per le diverse categorie di lavoratori presenti:

Il DVR va aggiornato ogni volta che variano le condizioni di lavoro in modo significativo: apertura di nuove sedi operative, inserimento di nuovi utenti con patologie a rischio biologico elevato, avvio di nuove attività produttive nelle coop tipo B. Non esiste un obbligo di revisione periodica automatica, ma è buona prassi riesaminarlo almeno ogni tre anni o dopo ogni infortunio significativo.

La responsabilità della redazione del DVR è del datore di lavoro (il presidente o l'amministratore delegato della cooperativa), che può assumere direttamente il ruolo di RSPP nelle strutture fino a determinate dimensioni, previo svolgimento del corso abilitante ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (corso da 32 ore per attività a rischio medio).

3. Movimentazione di persone — metodo MAPO e rischi MMC

La movimentazione manuale di persone non autosufficienti è il rischio muscolo-scheletrico più rilevante nelle cooperative sociali di tipo A. A differenza della movimentazione di carichi inanimati, il trasferimento, il riposizionamento e l'igiene personale di assistiti allettati o con limitata mobilità presentano caratteristiche che aggravano il rischio: il carico è variabile e imprevedibile (movimenti improvvisi dell'assistito), lo spazio di lavoro è spesso ridotto (bagni di strutture residenziali, camere da letto nell'assistenza domiciliare), la postura del lavoratore è frequentemente in flessione del rachide lombare.

Il riferimento metodologico per la valutazione di questo rischio è il metodo MAPO(Movimento e Assistenza del Paziente Ospedalizzato), sviluppato dall'INAIL in collaborazione con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Il metodo calcola un indice sintetico a partire da:

Fattore MAPOCosa misuraDati da raccogliere
Pazienti non collaboranti (NC)Rapporto tra pazienti NC e operatori per turnoSchede di valutazione dell'autosufficienza (Barthel, Tinetti)
Pazienti parzialmente collaboranti (PC)Peso ridotto rispetto agli NC, ma richiedono assistenzaIdem, con distinzione per livello di mobilità residua
Fattore ausili (FA)Disponibilità, adeguatezza e utilizzo di sollevatori, barelle a rotelle, cintureCensimento degli ausili presenti; stato di manutenzione; procedure di utilizzo
Fattore ambiente (FAmb)Adeguatezza degli spazi (bagni, corridoi, camere) all'uso degli ausiliMisurazioni degli spazi; presenza di barriere architettoniche; regolabilità dei letti
Fattore formazione (FF)Adeguatezza della formazione degli operatori alle tecniche di movimentazioneAttestati di formazione specifica; data dell'ultimo aggiornamento

L'indice MAPO risultante orienta le misure correttive: con indice inferiore a 1,5 il rischio è trascurabile; tra 1,5 e 5 il rischio è medio e richiede interventi su ausili, ambiente o formazione; superiore a 5 il rischio è elevato e richiede azioni strutturali prioritarie. Il medico competente deve attivare la sorveglianza sanitaria per gli operatori con indice MAPO superiore ai valori di azione.

Nell'assistenza domiciliare il metodo MAPO presenta criticità applicative perché gli ambienti domestici non sono controllabili dalla cooperativa: gli spazi dei bagni sono spesso insufficienti, i letti non regolabili in altezza, i pavimenti sdrucciolevoli. La valutazione deve considerare queste condizioni reali e prevedere, dove possibile, accordi con la famiglia o con il committente per adeguare gli ambienti domestici o dotarli di ausili portabili (cinture di deambulazione, teli di trasferimento, sollevatori a noleggio).

4. Rischio biologico nell'assistenza

Il rischio biologico è uno dei rischi prioritari per gli operatori delle cooperative sociali di tipo A. Il D.Lgs. 81/08 Titolo X (artt. 266-286) disciplina la valutazione del rischio da agenti biologici e le misure di prevenzione. Gli agenti biologici rilevanti nell'assistenza socio-sanitaria appartengono ai Gruppi 2 e 3 dell'Allegato XLVI:

Le misure di prevenzione si articolano su tre livelli:

Misure tecniche e organizzative: applicazione sistematica delle precauzioni standard per tutti gli assistiti indipendentemente dalla diagnosi (trattare ogni assistito come potenzialmente infetto); definizione di percorsi pulito/sporco nelle strutture residenziali; procedure scritte per smaltimento di aghi, taglienti e materiali biologici contaminati; igiene delle mani con soluzione idroalcolica prima e dopo ogni contatto; sostituzione tempestiva dei contenitori per aghi e taglienti; protocollo per la gestione degli episodi di aggressione biologica accidentale (puntura con ago, contatto di cute non integra o mucose con sangue o liquidi biologici).

DPI specifici per rischio biologico: guanti monouso in nitrile (preferibili al lattice per il rischio di allergia) per ogni contatto con assistiti; sovracamice o grembiule impermeabile per procedure a rischio di contaminazione; mascherina chirurgica per assistenza ordinaria; mascherina FFP2 o FFP3 per assistenza a pazienti con TBC sospetta o confermata o in caso di procedure aerosol-generanti; occhiali protettivi o visiera per procedure a rischio di schizzi di sangue o secrezioni.

Sorveglianza sanitaria e vaccinazione: il medico competente definisce il protocollo sanitario specifico per rischio biologico; la vaccinazione contro l'epatite B è obbligatoria per tutti i lavoratori esposti ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 279) se non immuni; la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata per la protezione degli assistiti. In caso di esposizione accidentale, il lavoratore deve poter accedere rapidamente alla struttura di pronto soccorso di riferimento per la profilassi post-esposizione (PEP per HIV, immunoglobuline per HBV) entro le finestre temporali indicate dai protocolli INAIL.

5. Rischio violenza e aggressioni da utenti

Il rischio da violenza e aggressioni da parte di terzi (detto anche rischio terzo o workplace violence) è una delle specificità più rilevanti del settore socio-sanitario. Gli operatori delle cooperative sociali di tipo A che assistono persone con demenza, disturbi psichiatrici, dipendenze, o che operano in contesti di disagio sociale grave, sono statisticamente tra le categorie professionali più esposte ad aggressioni verbali e fisiche.

Il D.Lgs. 81/08 non contiene un titolo specifico sulla violenza da utenti, ma l'obbligo di valutazione di tutti i rischi (art. 28) include il rischio di violenza come componente del rischio psicosociale. Le linee guida INAIL e le circolari del Ministero della Salute indicano il rischio da violenza nei luoghi di lavoro come priorità di prevenzione nel settore socio-sanitario.

La valutazione del rischio di violenza deve comprendere:

Le misure di prevenzione includono: formazione specifica per il riconoscimento precoce dei segnali di agitazione e per la de-escalation verbale; procedure scritte per la segnalazione degli episodi; sistemi di comunicazione rapida tra operatori (telefono, citofono, dispositivi di allarme personale); progettazione degli ambienti che eviti punti ciechi e consenta l'uscita sicura dell'operatore; politica di segnalazione sistematica alle forze dell'ordine degli episodi che configurano reato (lesioni personali, minacce gravi). Il supporto psicologico dopo eventi traumatici (debriefing) è una misura organizzativa raccomandata dalle linee guida del settore.

6. Lavoratori svantaggiati — obblighi formativi specifici

Le cooperative sociali di tipo B che inseriscono soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/1991 devono affrontare una sfida peculiare nella gestione della sicurezza sul lavoro: garantire la tutela della salute e della sicurezza di persone che possono avere limitazioni cognitive, fisiche o psicologiche che influiscono sulla comprensione dei rischi, sull'esecuzione sicura delle mansioni e sulla capacità di rispettare le procedure di sicurezza.

L'obbligo formativo ai sensi degli artt. 36-37 D.Lgs. 81/08 si applica a tutti i lavoratori, compresi i soggetti svantaggiati inseriti ex L. 381/1991. La formazione deve essere adattata alle capacità individuali:

La documentazione della formazione per i soggetti svantaggiati richiede attenzione: la firma del partecipante è la modalità ordinaria, ma in caso di impossibilità (analfabetismo, impossibilità fisica di firmare) va annotata la modalità alternativa di verifica dell'avvenuta formazione e comprensione. Il referente del progetto individuale di inserimento (educatore, tutor aziendale) è di norma presente durante la formazione e co-firma il registro formativo.

Documenti minimi per una cooperativa sociale — checklist sintetica

  • DVR con sezioni per soci lavoratori, dipendenti e soggetti svantaggiati
  • Valutazione MMC con metodo MAPO (coop tipo A) o NIOSH/Snook-Ciriello (coop tipo B)
  • Valutazione del rischio biologico e classificazione degli agenti (Titolo X D.Lgs. 81/08)
  • Valutazione del rischio di violenza da utenti con analisi episodi pregressi
  • Nomina RSPP, RLS, medico competente (obbligatorio per rischio biologico e MMC)
  • Protocollo sanitario del medico competente e giudizi di idoneità alla mansione
  • Attestati formazione lavoratori (12 o 16 ore secondo il livello di rischio)
  • Registri di formazione adattata per soggetti svantaggiati
  • Verbali di consegna DPI (guanti, mascherine, sovracamici) con firma
  • DUVRI per appalti con Comuni, ASL o altri enti pubblici committenti
  • Registro infortuni aggiornato (incluse esposizioni biologiche accidentali)
  • Protocollo per la gestione delle esposizioni accidentali a rischio biologico
  • Procedure scritte per la gestione degli episodi di aggressione da utenti

7. Appalti e DUVRI nelle cooperative

Le cooperative sociali operano frequentemente nell'ambito di contratti di appalto con enti pubblici (Comuni, ASL, Province) o con soggetti privati (case di cura, fondazioni, strutture ospedaliere). L'art. 26 D.Lgs. 81/08 disciplina gli obblighi in materia di sicurezza nei contratti di appalto, d'opera e di somministrazione e introduce il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Il DUVRI è necessario quando il committente affida ad un'impresa appaltatrice — come una cooperativa sociale — lo svolgimento di lavori o servizi all'interno della propria sede operativa o dei propri ambienti, e vi siano rischi da interferenza: situazioni in cui lavoratori di soggetti diversi si trovano contemporaneamente nello stesso ambiente e le rispettive attività possono interagire creando rischi aggiuntivi rispetto a quelli già presenti nelle singole organizzazioni.

Negli appalti di servizi socio-assistenziali tipici delle cooperative di tipo A i rischi da interferenza più frequenti sono:

Il DUVRI è redatto dal committente con la collaborazione dell'appaltatore. La cooperativa aggiudicataria è tenuta a fornire al committente le informazioni sui rischi specifici della propria attività (art. 26 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/08). I costi della sicurezza da interferenza indicati nel DUVRI non possono essere soggetti a ribasso d'asta. In assenza di rischi da interferenza documentata, le parti possono sostituire il DUVRI con una dichiarazione congiunta che attesta l'assenza di interferenze (prassi ammessa dalla giurisprudenza e dall'INAIL in appalti di soli servizi senza attività operative sul luogo di lavoro del committente). La mancata redazione del DUVRI quando dovuta è sanzionata ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/08.

8. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzia un'esposizione che supera i valori di azione previsti (art. 41 D.Lgs. 81/08). Nelle cooperative sociali i trigger più frequenti per l'obbligo di sorveglianza sanitaria sono:

Il medico competente, nominato mediante lettera di incarico, deve partecipare alla redazione del DVR e alla definizione delle misure di prevenzione, non limitarsi alla firma del documento. Il giudizio di idoneità alla mansione specifica (idoneo, idoneo con prescrizioni/limitazioni, non idoneo temporaneo/permanente) va comunicato al datore di lavoro e al lavoratore con atto scritto. In caso di inidoneità parziale o totale la cooperativa è obbligata ad attivare il percorso di ricollocazione ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/08. Per i soggetti svantaggiati il giudizio di idoneità assume particolare rilevanza e va definito in coordinamento con i servizi sociali e sanitari di riferimento.

9. Formazione lavoratori

L'obbligo di formazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 36-37 D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 si applica a tutti i lavoratori delle cooperative sociali, compresi i soggetti svantaggiati inseriti ex L. 381/1991. Il livello di rischio — e quindi il monte ore formativo — dipende dall'attività svolta:

Tipo di attivitàLivello di rischioOre formazioneNote
Assistenza domiciliare, RSA, centri diurni (coop tipo A)Medio12 ore (4 gen. + 8 spec.)Aggiornamento 6 ore ogni 5 anni
Manutenzione verde, agricoltura (coop tipo B)Alto16 ore (4 gen. + 12 spec.)Aggiornamento 6 ore ogni 5 anni
Pulizie industriali, facchinaggio (coop tipo B)Medio12 ore (4 gen. + 8 spec.)Aggiornamento 6 ore ogni 5 anni
Preposti (coordinatori, tutor)12 o 16 + 8 aggiuntiveAggiornamento periodico ex Accordo Stato-Regioni
RSPP datore di lavoro (strutture piccole)32 ore (rischio medio) o 48 (alto)Aggiornamento 40 ore ogni 5 anni

La formazione specifica deve includere contenuti calibrati sui rischi presenti: per le coop tipo A è prioritaria la formazione sulla movimentazione di persone con tecniche MAPO e utilizzo degli ausili, sul rischio biologico con precauzioni standard, sulla gestione della violenza e de-escalation. Per le coop tipo B la formazione specifica deve coprire i rischi del settore produttivo ospitato (macchine, prodotti fitosanitari, DPI specifici).

La formazione degli addetti all'emergenza e al primo soccorso segue percorsi separati: il D.M. 388/2003 per il primo soccorso (12 ore per aziende di gruppo B/C, dove rientrano la maggior parte delle cooperative sociali medio-piccole; 16 ore per gruppo A con oltre 5 lavoratori in attività a rischio elevato). La formazione antincendio segue il D.M. 02/09/2021 con percorso calibrato sulla categoria di rischio incendio della struttura.

Un aspetto specifico delle cooperative sociali è la formazione MAPO: non si tratta di una formazione generica sulla MMC, ma di un percorso specifico che insegna agli operatori le tecniche corrette di trasferimento, riposizionamento e igiene personale degli assistiti non autosufficienti, con utilizzo pratico degli ausili presenti nella struttura. La formazione MAPO ha una componente pratica irrinunciabile e non può essere erogata esclusivamente in modalità FAD.

10. Sanzioni

Le cooperative sociali sono soggette alle stesse sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 per qualsiasi altro datore di lavoro. La responsabilità penale e amministrativa ricade sul datore di lavoro, che nelle cooperative è di norma il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato formalmente nominato. Le principali sanzioni applicabili:

Le prescrizioni ex D.Lgs. 758/94, emesse dall'organo di vigilanza (ASL/PSAL, INL) in caso di violazioni sanabili, sospendono il procedimento penale consentendo la regolarizzazione entro il termine prescritto con pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda. In caso di infortuni gravi o mortali si aggiungono i profili di responsabilità penale per lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) e la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con possibili sanzioni pecuniarie fino a diverse centinaia di migliaia di euro e sanzioni interdittive all'esercizio dell'attività.

FAQ — Sicurezza cooperative socialiFAQ

Qual è la differenza tra una cooperativa sociale di tipo A e una di tipo B ai fini della sicurezza sul lavoro?
La Legge 8 novembre 1991 n. 381 distingue le cooperative sociali di tipo A, che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi (RSA, assistenza domiciliare, comunità alloggio, asili nido, centri diurni), dalle cooperative di tipo B, che svolgono attività produttive — agricoltura, manutenzione verde, pulizie, artigianato, industria — finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (ex tossicodipendenti, disabili fisici e psichici, ex detenuti, minori in difficoltà). Ai fini del D.Lgs. 81/08 la distinzione incide sui rischi da valutare nel DVR: nelle coop tipo A dominano il rischio biologico, la movimentazione di persone (metodo MAPO) e il rischio di violenza da utenti; nelle coop tipo B si aggiungono i rischi tipici del settore produttivo ospitato (macchine agricole, prodotti fitosanitari, lavori manuali) e le problematiche specifiche legate all'inserimento di persone con disabilità fisica o psichica o con dipendenze in atto o pregresse. In entrambi i casi il DVR deve contenere una sezione dedicata ai soci lavoratori, ai lavoratori dipendenti e ai soggetti svantaggiati inseriti con progetto individuale.
Il DVR deve trattare separatamente i soci lavoratori rispetto ai lavoratori dipendenti?
Sì. Ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08, il soci lavoratori di cooperativa sono equiparati ai lavoratori dipendenti quando la loro attività si svolge nell'ambito dell'organizzazione della cooperativa e con le attrezzature messe a disposizione dalla stessa. Il DVR deve quindi valutare i rischi per tutte le categorie di persone che operano nella struttura: soci lavoratori, lavoratori dipendenti, lavoratori interinali o somministrati, tirocinanti e — caratteristica peculiare delle coop tipo B — soggetti svantaggiati inseriti ai sensi della L. 381/1991. Per i soggetti svantaggiati va effettuata una valutazione personalizzata che tenga conto dell'eventuale disabilità fisica (adattamento delle mansioni, ausili, barriere architettoniche), delle problematiche psichiatriche (valutazione dell'idoneità alla mansione in collaborazione col medico competente e con il servizio inviante) e dello stato di dipendenza (protocolli di gestione delle crisi, procedure di comunicazione con i servizi sociali). La sezione dedicata ai soggetti svantaggiati nel DVR non è espressamente prevista da una norma specifica, ma è richiesta dall'obbligo di valutazione di tutti i rischi per tutti i lavoratori presente nell'art. 28 D.Lgs. 81/08.
Come si organizza la formazione sulla sicurezza per le persone disabili o con dipendenze inserite in una cooperativa tipo B?
L'obbligo formativo ai sensi degli artt. 36-37 D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 si applica anche ai soggetti svantaggiati inseriti in cooperativa tipo B. La formazione deve essere adattata alle specifiche capacità cognitive, comunicative e linguistiche del lavoratore: per persone con disabilità intellettiva o psichiatrica è necessario semplificare i contenuti, usare supporti visivi (schede illustrate, video, simulazioni pratiche), suddividere la formazione in sessioni più brevi, ripetere i concetti chiave e verificare la comprensione con modalità non esclusivamente scritte. Per persone in percorso di recupero da dipendenze vanno inseriti specifici moduli sulle procedure da seguire in caso di crisi e sui punti di contatto con i referenti dell'equipe terapeutica. La formazione deve essere documentata con firma del partecipante; in caso di impossibilità di firma, va annotato il metodo alternativo di verifica dell'avvenuta formazione. Il tutore o referente del progetto individuale è di norma coinvolto nel percorso formativo. La durata minima è quella prevista dall'Accordo Stato-Regioni per il livello di rischio dell'attività svolta (tipicamente medio o alto nelle coop tipo B).
Quali misure di prevenzione del rischio biologico sono necessarie per l'assistenza domiciliare?
Gli operatori di assistenza domiciliare (OSS, infermieri, educatori) delle cooperative sociali sono esposti al rischio biologico classificato ai sensi del Titolo X D.Lgs. 81/08. I principali agenti biologici rilevanti sono: virus dell'epatite B (HBV) e C (HCV) da contatto con sangue o liquidi biologici, HIV, Mycobacterium tuberculosis (nell'assistenza a persone con TBC attiva o pregressa), batteri resistenti agli antibiotici (MRSA, CPE) in assistiti provenienti da strutture ospedaliere, patogeni gastroenterici (Clostridium difficile, norovirus) in assistiti allettati. Le misure di prevenzione comprendono: dotazione di DPI adeguati (guanti monouso in nitrile, sovracamice impermeabile, mascherina chirurgica o FFP2 in caso di sospetta TBC o COVID-19, occhiali/visiera per procedure a rischio di schizzi); formazione sulle precauzioni standard e sulle precauzioni aggiuntive per patogeni specifici; protocollo per la gestione delle esposizioni accidentali (puntura, contatto mucoso) con accesso rapido al pronto soccorso e registrazione dell'evento; vaccinazione raccomandata (HBV obbligatoria se non immune, influenzale stagionale per la protezione degli assistiti fragili); sorveglianza sanitaria periodica tramite medico competente con protocollo specifico per rischio biologico.
Che cos'è il metodo MAPO e quando si applica agli operatori di una cooperativa?
Il metodo MAPO (Movimento e Assistenza del Paziente Ospedalizzato), sviluppato dall'INAIL e dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, è lo strumento di riferimento per la valutazione del rischio da movimentazione di pazienti non autosufficienti. Si applica non solo in ambito ospedaliero ma in tutti i contesti in cui gli operatori assistono persone che non riescono a camminare o a posizionarsi autonomamente: RSA, centri diurni per anziani o disabili, comunità alloggio, assistenza domiciliare. Il metodo MAPO calcola un indice numerico pesando: il numero di pazienti non collaboranti e parzialmente collaboranti, il numero di operatori, la disponibilità e il tipo di ausili per la mobilizzazione (sollevatori, barelle, cinture ergonomiche, letti regolabili), le caratteristiche degli ambienti (larghezza dei corridoi, accesso ai bagni, spazio attorno ai letti), la formazione degli operatori. L'indice MAPO orienta le misure: sotto 1,5 il rischio è accettabile; tra 1,5 e 5 va ridotto con ausili e formazione; sopra 5 il rischio è elevato e richiede interventi strutturali prioritari. La cooperativa che eroga assistenza deve applicare il MAPO o metodo equivalente nel DVR; il medico competente attiva la sorveglianza sanitaria per MMC su persone sopra i valori di azione.
Quando è necessario il DUVRI per un appalto tra una cooperativa sociale e un Comune?
L'art. 26 D.Lgs. 81/08 obbliga il committente (il Comune, l'ASL o l'ente appaltante) a elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) ogni volta che affida in appalto, subappalto o a lavoratori autonomi l'esecuzione di lavori o servizi all'interno della propria organizzazione o dei propri ambienti. Nel caso di appalti di servizi socio-assistenziali aggiudicati a cooperative sociali — gestione di RSA, servizi di assistenza domiciliare, gestione di centri diurni, manutenzione del verde — il DUVRI è necessario quando vi sono rischi da interferenza tra le attività del committente e quelle dell'appaltatore, ossia quando operatori di enti diversi si trovano contemporaneamente nello stesso ambiente. Il DUVRI individua i rischi interferenziali (accesso agli immobili, utilizzo delle stesse attrezzature, rischio biologico da contatto con assistiti del committente) e le misure per gestirli, con indicazione dei costi della sicurezza da interferenza (non soggetti a ribasso). La cooperativa aggiudicataria deve consegnare al committente le informazioni sui propri rischi specifici ai sensi del comma 1 dell'art. 26; il committente le integra nel DUVRI. In assenza di rischi da interferenza documentata, le parti possono attestarlo con dichiarazione congiunta in sostituzione del DUVRI.
Quali sono le sanzioni per una cooperativa sociale senza DVR?
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 si applicano alle cooperative sociali esattamente come a qualsiasi altro datore di lavoro. La mancata elaborazione del DVR è punita dall'art. 55 c. 1 lett. a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071 a 7.862 euro a carico del datore di lavoro (il presidente o l'amministratore delegato della cooperativa). La mancata nomina dell'RSPP comporta arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro. La mancata formazione dei lavoratori è sanzionata con arresto fino a otto mesi o ammenda fino a 5.700 euro per ogni lavoratore non formato. La mancata nomina del medico competente, quando la valutazione dei rischi ne richiederebbe la presenza (rischio biologico nell'assistenza, MMC da movimentazione di persone), è punita con arresto da due a quattro mesi o ammenda fino a 3.714 euro. In caso di infortuni occorsi a operatori privi di adeguata formazione o in assenza di DVR aggiornato, si aggiungono i profili penali per lesioni colpose gravi (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) e la responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/2001. Le ispezioni ASL/PSAL e INL sono frequenti nelle strutture che gestiscono appalti pubblici di servizi socio-assistenziali.

12. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 26, 28, 36-37, 41, 55, Titoli VI, X)
  • L. 8 novembre 1991 n. 381 — Disciplina delle cooperative sociali (tipo A e tipo B, soci lavoratori, soggetti svantaggiati)
  • D.Lgs. 81/08 Titolo VI (artt. 167-171) — Movimentazione manuale dei carichi
  • Metodo MAPO (Movimento e Assistenza del Paziente Ospedalizzato) — INAIL / Fondazione IRCCS Ca' Granda Milano
  • D.Lgs. 81/08 Titolo X (artt. 266-286) — Agenti biologici: valutazione del rischio e misure di prevenzione
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti (D.Lgs. 81/08)
  • Regolamento CE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 26 — Obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera e di somministrazione (DUVRI)

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla tipologia della cooperativa, dalle attività svolte, dalle mansioni presenti e dalla normativa vigente. DVR, valutazione MAPO, valutazione del rischio biologico e sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso concreto da professionisti abilitati.

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