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Sicurezza nelle cooperative sociali di tipo A e B

Come si organizza la sicurezza in una cooperativa sociale che gestisce servizi alla persona (tipo A) o inserisce lavoratori svantaggiati in attività produttive (tipo B), spesso presso committenti pubblici e privati.

Risposta rapida

La cooperativa sociale è datore di lavoro per i propri soci lavoratori e dipendenti: deve avere il DVR, l’RSPP, il medico competente se i rischi lo richiedono e la formazione dell’Accordo Stato-Regioni. Le difficoltà tipiche sono tre: servizi svolti in luoghi del committente (con DUVRI e coordinamento), attività molto diverse tra loro (assistenza, pulizie, manutenzione del verde, ristorazione) e, nelle cooperative di tipo B, l’inserimento di persone svantaggiate, che richiede formazione e organizzazione adattate.

Tipo A e tipo B: rischi diversi

Le cooperative di tipo A (L. 381/1991) gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi: assistenza domiciliare, comunità, centri diurni, RSA, scuole. I rischi principali sono movimentazione delle persone assistite, rischio biologico, aggressioni, stress, guida per gli spostamenti, lavoro notturno. Le cooperative di tipo B svolgono attività produttive con almeno il 30% di lavoratori svantaggiati: pulizie, manutenzione del verde, raccolta rifiuti, lavanderie, assemblaggi. Qui contano macchine, prodotti chimici, attrezzature da giardinaggio, lavoro all’aperto.

Un DVR che segue i servizi

Un DVR generico «di cooperativa» non regge: va articolato per servizio o per sito, con le mansioni reali e i rischi dei luoghi in cui si lavora. Quando un appalto cambia o se ne aggiunge uno nuovo, la valutazione va aggiornata (art. 29 c. 3: entro 30 giorni dalle modifiche significative dell’organizzazione). Con il committente servono scambio di informazioni sui rischi, DUVRI per gli appalti che lo richiedono e regole chiare su chi fornisce attrezzature, ausili e DPI.

Persone svantaggiate e lavoratori fragili

Disabilità fisiche o psichiche, dipendenze in trattamento, detenzione o difficoltà linguistiche non riducono gli obblighi, ma cambiano il modo di adempierli: formazione con metodi adatti e verificata, affiancamento con un tutor nelle prime settimane, mansioni compatibili con il giudizio di idoneità del medico competente, procedure di emergenza comprensibili a tutti. Il preposto ha un ruolo centrale nel vigilare sull’uso delle attrezzature e dei DPI.

Soci, volontari e tirocinanti

I soci lavoratori sono lavoratori a tutti gli effetti (art. 2 D.Lgs. 81/2008). I volontari, ammessi nelle cooperative sociali, godono delle tutele dell’art. 21 (attrezzature conformi, DPI, possibilità di formazione e sorveglianza sanitaria) e vanno informati sui rischi del servizio. I tirocinanti sono equiparati ai lavoratori e ricevono la stessa formazione.

Formazione e figure della sicurezza

La parte specifica della formazione dell’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 dipende dalla classe di rischio dell’attività svolta da ciascun lavoratore, che nelle cooperative multiservizio può essere diversa da un settore all’altro: va individuata per gruppo di mansioni, non una volta per tutte. Coordinatori di servizio e capisquadra sono preposti (12 ore più aggiornamento biennale di 6). Servono addetti al primo soccorso e all’antincendio per ogni sede e, nei servizi presso terzi, il coordinamento con le squadre del committente.

Errori frequenti

  • DVR unico che non cita i singoli servizi e luoghi di lavoro.
  • Nuovi appalti avviati senza aggiornare la valutazione dei rischi.
  • Formazione identica per tutti, indipendentemente da mansione e comprensione.
  • Volontari impiegati in mansioni a rischio senza informazione né DPI.

Approfondimenti

Domande frequentiFAQ

I soci lavoratori della cooperativa sono lavoratori ai fini della sicurezza?
Sì. L’art. 2 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008 include espressamente il socio lavoratore di cooperativa nella definizione di lavoratore: per i soci valgono DVR, formazione, DPI e sorveglianza sanitaria come per i dipendenti. Per i volontari si applicano invece le tutele dell’art. 21, richiamato dall’art. 3 c. 12-bis.
Se la cooperativa lavora in una RSA o in una scuola, chi fa il DVR?
Ciascun datore di lavoro valuta i rischi per i propri lavoratori: la cooperativa deve conoscere e inserire nel proprio DVR i rischi dei luoghi in cui opera, ricevendo dal committente le informazioni necessarie. Il committente, in caso di appalto, coordina le interferenze ed elabora il DUVRI (art. 26 D.Lgs. 81/2008). Nella pratica la cooperativa deve avere una valutazione per ciascun servizio o sito significativo.
Per i lavoratori svantaggiati la formazione è diversa?
Gli obblighi sono gli stessi, ma la formazione deve essere efficace per chi la riceve (art. 37 D.Lgs. 81/2008): linguaggio semplice, più parte pratica, verifiche dell’apprendimento adatte, eventuale affiancamento. Il medico competente valuta l’idoneità alla mansione tenendo conto delle condizioni individuali, e il DVR deve considerare i lavoratori che richiedono tutele particolari.

Fonti normative

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