Codice ATECO 2025
Il codice 52.10 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Investimento da carrelli elevatori e transpallet
- Ribaltamento del carrello e caduta del carico
- Crollo o urto delle scaffalature
- Movimentazione manuale dei colli nel picking
- Caduta dall'alto da soppalchi e banchine di carico
- Lavoro a turni e notturno
- Esposizione al freddo nei magazzini a temperatura controllata
- Rischio nei locali di ricarica delle batterie dei carrelli
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Carrelli, scaffalature e pedoni
Il DVR di un magazzino deve partire dalla viabilità: dove passano i carrelli, dove i pedoni, come si attraversano le corsie, quali sono i limiti di velocità e le zone di carico. Le scaffalature devono riportare la portata per livello; urti e deformazioni vanno segnalati e verificati prima di ricaricarle.
Possono guidare i carrelli elevatori con conducente a bordo solo i lavoratori abilitati. Il locale di ricarica delle batterie va ventilato e tenuto libero da materiali combustibili.
Turni e picking
Nei magazzini che lavorano su più turni gli addetti alle emergenze devono essere presenti in ognuno. Nel picking la movimentazione manuale va valutata con il metodo adatto (sollevamento, traino e spinta, movimenti ripetitivi), considerando anche il ritmo imposto dagli obiettivi di produttività.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 52.10
- DVR con planimetria della viabilità interna e separazione dei percorsi pedonali
- Valutazione della movimentazione manuale dei carichi
- Portate delle scaffalature indicate e programma di controllo
- Elenco del personale abilitato alla guida dei carrelli
- Verifiche periodiche delle attrezzature dell'Allegato VII (art. 71, comma 11) come PLE e carrelli telescopici
- Designazione degli addetti antincendio e primo soccorso per ogni turno
- DUVRI per i servizi in appalto e coordinamento con i vettori
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio medio è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 8 h di formazione specifica (rischio medio) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Abilitazione per carrelli elevatori con conducente a bordo (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008)
- Abilitazione per piattaforme di lavoro elevabili se usate
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 52.10: livello 1 o 2.
Livello 2 se il magazzino è soggetto al DPR 151/2011, ad esempio depositi con superficie lorda oltre 1000 mq e più di 5000 kg di materiali combustibili (attività 70). Per depositi di prodotti particolari verifica i casi di livello 3 del DM 02/09/2021.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Vigili del Fuoco per i depositi soggetti al DPR 151/2011
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Percorsi pedonali non segnati o occupati da merce
- Scaffalature senza indicazione di portata o con montanti danneggiati
- Lavoratori di agenzia sui carrelli senza abilitazione verificata
- Turni notturni senza addetti alle emergenze