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FAQ carrelli elevatori: abilitazione, addestramento e controlli

Le domande più frequenti di datori di lavoro e preposti su chi può guidare il muletto e quali controlli servono.

Risposta rapida

Chi guida un carrello elevatore con conducente a bordo deve avere l’abilitazione prevista dall’art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008, oggi disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con aggiornamento ogni 5 anni di almeno 4 ore. All’abilitazione si aggiunge l’addestramento sul carrello aziendale. Il mezzo va mantenuto con manutenzione e controlli registrati.

Le regole sulle attrezzature di lavoro sono negli artt. 69-73 del D.Lgs. 81/2008; l’Accordo del 2025 ha riunito in un unico testo anche la formazione per le attrezzature che richiedono abilitazione.

Domande frequenti sui carrelli elevatoriFAQ

Chi deve avere l’abilitazione per guidare il carrello elevatore?
Chiunque conduca in azienda un carrello elevatore semovente con conducente a bordo, compreso il titolare che lo usa direttamente come lavoratore. L’obbligo deriva dall’art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, che rinvia all’Accordo Stato-Regioni per l’elenco delle attrezzature che richiedono una specifica abilitazione: dal 2025 il riferimento è l’Accordo del 17 aprile 2025, che ha sostituito quello del 22 febbraio 2012. Non serve l’abilitazione per transpallet manuali o elettrici condotti a piedi, che restano soggetti a formazione e addestramento ordinari.
Quanto dura il corso e chi può erogarlo?
Il corso comprende una parte teorica e una pratica con verifica finale; la durata dipende dal tipo di carrello: per i carrelli industriali semoventi il percorso è di 12 ore (8 ore di modulo teorico-tecnico comune e 4 ore di modulo pratico), mentre per i carrelli a braccio telescopico e per i telescopici rotativi cambia il modulo pratico specifico. Il corso deve essere erogato da uno dei soggetti formatori previsti dall’Accordo 2025, con docenti qualificati: per le attrezzature che richiedono abilitazione il datore di lavoro non può formare direttamente i propri operatori. La parte pratica si svolge in presenza, su un carrello del tipo per cui si chiede l’abilitazione.
Ogni quanto va aggiornata l’abilitazione?
Ogni 5 anni, con un corso di aggiornamento di almeno 4 ore svolto in presenza. Gli attestati rilasciati secondo l’Accordo del 2012 restano validi e il quinquennio si calcola dalla data del loro rilascio. Se l’aggiornamento non viene fatto entro la scadenza, il lavoratore non può più condurre il carrello finché non lo completa: conviene inserire le scadenze in uno scadenziario aziendale.
L’attestato basta o serve anche l’addestramento sul carrello aziendale?
Serve anche l’addestramento. L’abilitazione dimostra la competenza sulla categoria di attrezzatura; l’art. 73 chiede inoltre che il lavoratore riceva informazione, formazione e addestramento adeguati sull’attrezzatura che userà davvero, con le sue caratteristiche (portata, comandi, accessori) e nel contesto aziendale (percorsi, rampe, scaffalature). L’addestramento va svolto da una persona esperta, sul luogo di lavoro, e conviene registrarlo.
Il carrellista è sottoposto a controlli su alcol e droghe?
Sì. La guida di macchine di movimentazione merci rientra tra le mansioni a rischio per cui vige il divieto di assunzione di alcolici durante il lavoro (Intesa Stato-Regioni 16 marzo 2006) e gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza (Intesa Stato-Regioni 30 ottobre 2007). La sorveglianza sanitaria per altri rischi (vibrazioni, rumore, posture) dipende invece dalla valutazione dei rischi e dal protocollo del medico competente.
Quali controlli vanno fatti sul carrello?
Il carrello va mantenuto in efficienza con la manutenzione indicata dal fabbricante e con controlli periodici, registrando gli interventi (art. 71, commi 4, 8 e 9). Prima di ogni turno l’operatore fa un controllo a vista di freni, sterzo, forche e catene, avvisatori, luci, pneumatici, perdite e, per i carrelli elettrici, stato della batteria e dei cavi. Le verifiche periodiche dell’Allegato VII riguardano le attrezzature lì elencate: va controllato caso per caso se il mezzo, in particolare se dotato di braccio telescopico o di accessori per sollevare persone, vi rientra.
Si possono sollevare persone con il carrello elevatore?
Di regola no: il sollevamento di persone è consentito solo con attrezzature progettate a tale scopo, come le piattaforme di lavoro elevabili. L’Allegato VI, punto 3.1.4, del D.Lgs. 81/2008 ammette in via eccezionale l’uso di attrezzature non previste a questo scopo, a condizione che siano prese misure adeguate di sicurezza e garantita la sorveglianza. Mettere una persona su un pallet o sulle forche è sempre vietato.
Quali sono gli infortuni più frequenti con i carrelli?
Ribaltamento del carrello (curve a velocità eccessiva, carico alto in movimento, rampe affrontate di traverso), investimento di pedoni, caduta del carico, schiacciamento durante la salita e la discesa. Le misure più efficaci sono la separazione dei percorsi pedonali, limiti di velocità, l’uso della cintura o del sistema di ritenuta del conducente, la verifica delle portate in funzione dell’altezza e il divieto di guida a personale non abilitato.

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