Codice ATECO 2025
Il codice 52.23 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Movimentazione manuale dei bagagli in stiva e sui nastri
- Investimento da mezzi di rampa e aeromobili
- Rumore dei motori degli aerei e getti dei reattori
- Lavoro all'aperto con caldo, freddo e intemperie
- Turni notturni e tempi stretti tra un volo e l'altro
- Carburante e sostanze pericolose nelle operazioni di rifornimento
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Bagagli e stive
Il carico dei bagagli nelle stive strette degli aerei avviene in ginocchio o accucciati, con pesi elevati e tempi ristretti. Nastri estensibili fino nella stiva, sistemi di sollevamento, rotazione degli addetti e limiti al peso dei colli sono le misure più efficaci. Gli otoprotettori sono necessari in rampa con i motori in funzione.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 52.23
- Certificazione del prestatore di servizi di assistenza a terra rilasciata dall'ENAC
- DVR con valutazione della movimentazione dei bagagli e del rumore
- Regole di circolazione in area di manovra e formazione dei conducenti dei mezzi
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003)
- Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio medio è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 8 h di formazione specifica (rischio medio) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 2: 8 h; livello 3: 16 h | livello 2: 5 h; livello 3: 8 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Abilitazione aeroportuale alla guida dei mezzi in area di movimento
- Abilitazione per i carrelli elevatori e i mezzi di sollevamento
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 52.23: livello 2 o 3.
Livello 3 per le aerostazioni previste dall'Allegato III del DM 02/09/2021; livello 2 per hangar e aree soggette al DPR 151/2011.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ENAC
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Gestore aeroportuale
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Rotazioni assenti tra stiva e altre mansioni
- Otoprotettori non indossati in rampa