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Sicurezza Operatori di Droni (UAS/RPAS) 2026: DVR, ENAC e D.Lgs. 81/08

Guida operativa agli obblighi di sicurezza sul lavoro per chi impiega droni a scopo professionale: valutazione dei rischi, DVR specifico UAS, formazione ENAC, DPI, DUVRI per operazioni in siti di terzi e gestione batterie LiPo.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

L'impiego professionale di droni (UAS — Unmanned Aircraft Systems / RPAS — Remotely Piloted Aircraft Systems) è regolato, in Italia e in tutta l'Unione Europea, da un doppio binario normativo: il quadro aeronautico stabilito dai Regolamenti EASA (Reg. UE 2019/945 e Reg. UE 2019/947) e recepito da ENAC, e il quadro della sicurezza sul lavoro disciplinato dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza). Il datore di lavoro che impiega personale per operazioni UAS è soggetto a entrambi i corpi normativi: deve ottenere le autorizzazioni operative ENAC/EASA e, al contempo, effettuare la valutazione dei rischi, redigere il DVR, formare i lavoratori e dotarli degli idonei dispositivi di protezione individuale. Supportiamo la gestione documentale e ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla specifica tipologia di operazione.

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Quadro normativo ENAC e EASA: categorie operative

A partire dal 31 dicembre 2020 il quadro europeo per l'aviazione con droni è interamente regolato da due regolamenti di esecuzione della Commissione Europea:

  • Reg. UE 2019/945 — stabilisce i requisiti tecnici dei sistemi aeromobili senza equipaggio e degli operatori di paesi terzi; definisce le classi C0-C6 di drone e i limiti di peso, velocità e prestazioni per ciascuna classe.
  • Reg. UE 2019/947 — fissa le norme e le procedure per l'esercizio dei droni; introduce le tre categorie operative Open, Specific e Certified, ciascuna con requisiti crescenti di autorizzazione, competenza del pilota e documentazione operativa.

In Italia, ENAC è l'autorità competente per il recepimento e l'applicazione dei regolamenti EASA. Il Regolamento ENAC per i Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto (e i successivi emendamenti) integra le disposizioni europee con requisiti nazionali, in particolare per operazioni critiche e per lo spazio aereo a bassa quota.

Categoria Open

La categoria Open riguarda operazioni a basso rischio, con droni di peso massimo al decollo (MTOM) inferiore a 25 kg, che volano entro la linea visiva del pilota (VLOS) e al di sotto di 120 m di quota. Non richiede autorizzazione preventiva, ma il pilota deve essere registrato sulla piattaforma ENAC D-Flight e, per le sottocategorie A2 e A3, superare l'esame teorico online presso ENAC. La categoria Open è suddivisa nelle sottocategorie A1, A2 e A3 a seconda del peso del drone e della prossimità a persone.

Categoria Specific

La categoria Specific copre operazioni a rischio più elevato che non rientrano nella Open o nella Certified. Richiede una valutazione del rischio operativo (SORA — Specific Operations Risk Assessment) e l'ottenimento di un'autorizzazione operativa da parte di ENAC, oppure la dichiarazione di conformità a uno scenario standard predefinito (STS). La maggior parte delle operazioni professionali complesse — ispezioni industriali, rilievi fotogrammetrici in aree urbane, operazioni BVLOS — ricade in questa categoria.

Categoria Certified

La categoria Certified è riservata alle operazioni ad alto rischio, come il trasporto di persone o di merci pericolose. Richiede la certificazione dell'aeromobile, del pilota e dell'operatore, con un livello di controllo analogo all'aviazione tradizionale. In Italia le attività certified sono soggette a supervisione diretta di ENAC.

Obblighi D.Lgs. 81/08 per il datore di lavoro che impiega UAS

Indipendentemente dalla categoria operativa EASA, ogni datore di lavoro che impiega uno o più lavoratori per operazioni con droni è soggetto agli obblighi generali del D.Lgs. 81/08. Il quadro normativo aeronautico e quello della sicurezza sul lavoro si affiancano e si integrano: l'autorizzazione ENAC non sostituisce la valutazione dei rischi lavorativi.

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) specifico UAS

Il datore di lavoro è tenuto a elaborare il DVR (art. 17 e art. 28 D.Lgs. 81/08) che includa una sezione dedicata ai rischi connessi all'impiego di droni. Il DVR UAS deve analizzare:

  • Rischio di caduta del drone su operatori o terzi — valutazione della traiettoria di volo, delle zone di esclusione, delle procedure in caso di perdita di controllo (RTH — Return to Home, paracadute di emergenza ove previsto).
  • Interferenze elettromagnetiche — analisi dei siti di volo per la presenza di ripetitori, linee ad alta tensione, aeroporti e zone a frequenza protetta che possano compromettere il segnale RC o il GNSS.
  • Rischio VDT (Video Display Terminal) — gli operatori che monitorano il volo tramite visore FPV o schermo esterno sono esposti ai rischi connessi all'uso prolungato dei videoterminali, disciplinati dal Titolo VII del D.Lgs. 81/08 (art. 173-179); se il tempo di utilizzo supera le 20 ore settimanali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria con visita oculistica.
  • Movimentazione manuale dei carichi (MMC) — trasporto di attrezzatura (droni, batterie, borse di trasporto, stativi, antenne) può comportare sovraccarichi biomeccanici disciplinati dal Titolo VI del D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171) e dalla norma tecnica ISO 11228.
  • Rischio ambientale — operazioni in ambienti confinati, in quota, su strutture industriali o in condizioni meteorologiche avverse generano rischi aggiuntivi (cadute dall'alto, scivolamento, esposizione a temperatura estrema) che devono essere valutati caso per caso.
  • Rischio incendio da batterie LiPo — le batterie agli ioni di litio / polimeri di litio (LiPo) utilizzate per l'alimentazione dei droni sono soggette a rischio di thermal runaway (propagazione termica incontrollata) con innesco di incendi difficili da estinguere. Il DVR deve contemplare le modalità di stoccaggio, trasporto, ricarica e smaltimento.

RSPP, RLS e aggiornamento del DVR

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) devono essere coinvolti nella redazione e nell'aggiornamento del DVR ogni volta che cambiano in modo significativo le tipologie di operazione o i siti di volo. Il DVR UAS non è un documento statico: l'introduzione di nuovi aeromobili, di nuove categorie operative o di nuovi scenari di impiego richiede una revisione documentata.

DUVRI per operazioni in siti di terzi

Quando le operazioni con droni vengono svolte all'interno di un'area di pertinenza di un altro datore di lavoro (stabilimento industriale, cantiere, sito protetto), si configura un'attività in appalto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08. In questo caso è obbligatoria la redazione del DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, che coordina i rischi del committente con quelli dell'operatore UAS. Il DUVRI deve indicare le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza (segregazione delle aree, comunicazioni radio condivise, segnaletica di delimitazione dello spazio aereo operativo).

Formazione obbligatoria, DPI e assicurazione RCT

Formazione obbligatoria dei lavoratori

La formazione in materia di sicurezza per operatori UAS si struttura su due livelli distinti ma complementari:

  • Formazione aeronautica ENAC/EASA — i piloti di droni devono superare il corso teorico online e, per la sottocategoria A2 e la categoria Specific, il corso pratico con esame finale. Per gli scenari standard (STS-01, STS-02) è richiesta formazione pratica certificata da strutture accreditate ENAC. La registrazione sull'applicazione D-Flight è obbligatoria per tutti gli operatori di droni con MTOM superiore a 250 g.
  • Formazione sicurezza D.Lgs. 81/08 — i lavoratori devono ricevere la formazione generale e specifica prevista dall'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 (e successivo del 7 luglio 2016), commisurata al livello di rischio della mansione (basso, medio o alto rischio). Oltre alla formazione di base, è necessario prevedere un addestramento specifico ai rischi UAS (utilizzo di DPI, procedure di emergenza, gestione batterie LiPo).

I preposti devono ricevere la formazione prevista dall'art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08, rafforzata dalla L. 215/2021 (obbligo di formazione specifica per i preposti, con aggiornamento biennale).

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

I DPI da impiegare nelle operazioni UAS variano in funzione dello scenario operativo. Il DVR deve identificare i DPI necessari caso per caso; di seguito i più ricorrenti:

  • Elmetto di protezione (EN 397) — obbligatorio nelle aree dove esiste rischio di caduta del drone o di oggetti dall'alto.
  • Occhiali di protezione — protezione contro schegge e particelle in caso di crash del drone durante il decollo o l'atterraggio.
  • Guanti antitaglio — manipolazione di droni con eliche esposte; gli elicoidal guard non sostituiscono i DPI per il rischio da contatto con le pale rotanti.
  • Scarpe antinfortunistiche (EN ISO 20345) — necessarie quando si opera in cantieri o siti industriali.
  • Gilet ad alta visibilità — operazioni in prossimità di viabilità o in aree aperte dove è necessario essere segnalati come addetti al volo.
  • Protezione uditiva — se si opera in prossimità di macchinari rumorosi o di più droni simultanei con livello di esposizione superiore agli 85 dB(A).

Assicurazione RCT obbligatoria

Il Reg. UE 2019/947 e il Reg. UE 785/2004 (responsabilità civile nel trasporto aereo) impongono all'operatore UAS di stipulare una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale commisurato alla classe di peso del drone e alla categoria operativa. In Italia, ENAC verifica la copertura assicurativa in sede di registrazione dell'operatore e di rilascio delle autorizzazioni. La mancanza di copertura assicurativa espone l'operatore a sanzioni amministrative e alla sospensione dell'attività operativa.

Gestione batterie LiPo, D-Flight e zone EASA

Gestione e stoccaggio delle batterie LiPo

Le batterie LiPo sono la principale fonte di energia dei droni professionali e rappresentano un rischio specifico di incendio difficile da classificare come "trascurabile". Il DVR deve prevedere:

  • Stoccaggio — le batterie vanno conservate in appositi contenitori ignifughi (LiPo Safe Bag o armadi metallici certificati) lontano da materiali combustibili, in ambienti ventilati e a temperatura controllata (5-25°C). Non devono essere caricate o conservate in veicoli parcheggiati al sole.
  • Ricarica — effettuarla sempre sotto sorveglianza, con caricabatterie certificati che rispettino le specifiche del costruttore, su superfici non combustibili. Non lasciare le batterie in carica durante la notte o senza supervisione.
  • Ispezione prima del volo — verificare l'assenza di rigonfiamenti (swelling), rotture del rivestimento, corrosione dei contatti. Una batteria gonfia deve essere smaltita immediatamente nelle modalità previste per i rifiuti RAEE/batterie esauste.
  • Estinzione — un incendio di batteria LiPo richiede grandi quantità di acqua o sabbia; gli estintori CO2 e a polvere tradizionali non sono efficaci nel bloccare il thermal runaway. Il piano di emergenza deve contemplare questa specifica tipologia di incendio.

Applicazione D-Flight e gestione delle aree di volo

L'applicazione D-Flight, gestita da ENAV (Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo) per conto di ENAC, è lo strumento obbligatorio per la pianificazione e la dichiarazione dei voli UAS in Italia. Attraverso D-Flight l'operatore:

  • verifica la classificazione dello spazio aereo nella zona di interesse (zone U-Space, zone CTR, zone D, zone R, corridoi a bassa quota);
  • effettua la dichiarazione/autorizzazione del volo per le operazioni che lo richiedono;
  • riceve informazioni in tempo reale sulle restrizioni temporanee (NOTAM, TRA, TSA) che potrebbero impedire il volo.

Le zone geografiche UAS (UAS Geographical Zones) definite dal Reg. UE 2019/947 individuano aree dove il volo è libero, condizionato, limitato o vietato. In Italia queste zone sono pubblicate da ENAC sulla Aeronautical Information Publication (AIP) e recepite in D-Flight. Il mancato controllo preventivo delle zone geografiche prima di ogni operazione costituisce una violazione delle norme aeronautiche e può comportare responsabilità penali ai sensi del Codice della Navigazione.

Valutazione del rischio per scenari operativi specifici

La valutazione dei rischi UAS non può essere generica: deve essere scenario-specifica. Di seguito i principali scenari professionali e i rischi aggiuntivi da valutare nel DVR:

  • Ispezioni industriali (torri, tralicci, ponti) — rischio di interferenza con strutture metalliche, correnti d'aria turbolente, caduta in aree sottostanti frequentate da altri lavoratori; necessità di coordinamento con il RSPP del sito ospitante tramite DUVRI.
  • Rilievi fotogrammetrici e topografici — operazioni prolungate con rischio VDT elevato, stress posturale da posizione statica, esposizione solare.
  • Riprese cinematografiche e televisive — presenza di numerose persone non coinvolte nell'operazione (comparse, pubblico, staff), rischio di collisione con scenografie o attrezzatura cinematografica; autorizzazioni ENAC specifiche per voli over people.
  • Operazioni agricole (precision farming, irrorazioni) — rischio chimico da pesticidi/fitofarmaci erogati via drone, esposizione a polveri, interferenze con ostacoli fisici (alberi, pali della luce).
  • Operazioni notturne — riduzione della visibilità dell'aeromobile e del sito, aumento del rischio di collisione con ostacoli non illuminati; il Reg. UE 2019/947 prevede requisiti aggiuntivi per le operazioni notturne nelle categorie Open e Specific.

Per ciascuno scenario è opportuno predisporre una checklist pre-volodocumentata che attesti la verifica delle condizioni meteorologiche, dello spazio aereo, dell'efficienza dell'aeromobile, della carica delle batterie e della corretta configurazione del sistema UAS.

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Domande frequentiFAQ

Un operatore di droni con un solo dipendente deve redigere il DVR?
Sì. L'obbligo di redazione del DVR ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08 scatta con l'assunzione del primo dipendente, indipendentemente dal tipo di attività svolta. L'operatore UAS-datore di lavoro deve quindi elaborare un DVR che includa i rischi specifici delle operazioni con droni (caduta del velivolo, interferenze elettromagnetiche, rischio VDT, MMC, rischio LiPo). Se opera come lavoratore autonomo senza dipendenti, il DVR non è obbligatorio, ma restano fermi gli obblighi aeronautici ENAC.
Qual è la differenza tra la formazione ENAC per piloti di droni e la formazione sicurezza D.Lgs. 81/08?
Sono due obblighi distinti e non si sostituiscono a vicenda. La formazione ENAC/EASA riguarda la competenza aeronautica del pilota: esame teorico online, eventuale addestramento pratico per A2/Specific/STS, conoscenza del codice aeronautico e dei regolamenti EASA. La formazione sicurezza D.Lgs. 81/08 riguarda invece i rischi lavorativi: rischi fisici, MMC, VDT, uso dei DPI, gestione delle emergenze. Un operatore professionale deve possedere entrambe le qualifiche e mantenerle aggiornate secondo le scadenze previste dai rispettivi regolamenti.
Quando è obbligatorio il DUVRI per le operazioni con droni in siti di terzi?
Il DUVRI è obbligatorio ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 ogni volta che un operatore UAS svolge la propria attività all'interno di un sito appartenente a un diverso datore di lavoro e sussiste il rischio di interferenza tra le attività. Esempi tipici: volo su cantiere edile, ispezione all'interno di uno stabilimento industriale, riprese in un evento con organizzatore esterno. Sono esclusi dall'obbligo di DUVRI i lavori in ambienti privati e le mera fornitura di materiali (art. 26, comma 3-bis D.Lgs. 81/08). Il DUVRI deve essere allegato al contratto d'appalto e aggiornato in caso di variazione delle condizioni operative.
Le batterie LiPo dei droni devono essere incluse nel DVR?
Sì. Le batterie LiPo costituiscono un rischio specifico di incendio (thermal runaway) e devono essere analizzate nel DVR nella sezione relativa al rischio incendio, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 3 agosto 2015 (Criteri di rischio incendio). Il DVR deve indicare le misure preventive e protettive adottate: contenitori ignifughi per stoccaggio e trasporto, procedure di ricarica sicura, piano di emergenza specifico per incendi LiPo, formazione dei lavoratori. Qualora la quantità di batterie stoccate sia significativa, può essere necessaria una valutazione del rischio incendio separata e specifica.
Come funziona l'applicazione D-Flight e chi è obbligato a usarla?
D-Flight è la piattaforma digitale nazionale di gestione del traffico UAS, sviluppata da ENAV e designata da ENAC come U-Space Service Provider per l'Italia. Tutti gli operatori di droni con MTOM superiore a 250 g devono registrarsi su D-Flight e utilizzarla per pianificare i voli, verificare lo spazio aereo e ottenere le autorizzazioni necessarie per le zone controllate. Tramite D-Flight è possibile consultare le zone geografiche UAS (zone libere, condizionate, vietate), le restrizioni temporanee NOTAM e richiedere la deconfliction con altri operatori. L'uso di D-Flight non sostituisce la verifica delle carte aeronautiche ufficiali.
La polizza RCT per droni professionali è obbligatoria in Italia?
Sì. Il Reg. UE 785/2004 e il Reg. UE 2019/947 impongono la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per tutti i droni con MTOM superiore a 20 kg, e il Reg. UE 2022/1231 ha progressivamente esteso l'obbligo. Per i droni professionali nelle categorie Specific e Certified la polizza RCT è verificata da ENAC in sede di autorizzazione operativa. Si raccomanda di verificare con il proprio broker assicurativo che la polizza copra esplicitamente le operazioni con UAS/RPAS, incluse le operazioni BVLOS e quelle su infrastrutture critiche, poiché molte polizze standard escludono i velivoli senza equipaggio.

Fonti normative

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