Codice ATECO 2025
Il codice 52.21.50 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Investimento da treni durante i lavori su binari in esercizio
- Rischio elettrico della linea di contatto e delle sottostazioni
- Mezzi d'opera ferroviari e carichi sospesi
- Lavoro notturno nelle interruzioni di linea
- Rumore e vibrazioni di attrezzature per l'armamento
- Polveri di pietrisco e silice
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Cantieri e circolazione
Il lavoro sui binari è consentito solo con l'interruzione della circolazione o con un sistema di protezione definito dalle procedure del gestore, con un responsabile della protezione e segnali di avviso dei treni. Prima di lavorare vicino alla linea di contatto serve la messa fuori tensione e a terra, confermata per iscritto.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 52.21.50
- DVR coordinato con il sistema di gestione della sicurezza dell'infrastruttura
- Procedure del gestore per la protezione dei cantieri in presenza di circolazione e per le interruzioni
- Titolo IV D.Lgs. 81/2008 per i cantieri: PSC, POS e coordinamento delle imprese
- Procedure per i lavori elettrici sulla linea di contatto (messa fuori tensione e a terra)
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio medio è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 8 h di formazione specifica (rischio medio) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h; livello 3: 16 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h; livello 3: 8 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Abilitazioni ferroviarie per la protezione dei cantieri e la condotta dei mezzi d'opera
- Qualifiche PES/PAV per i lavori elettrici (norma CEI 11-27)
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 52.21.50: livello 1 o 2 o 3.
Livello 1 per i cantieri di linea all'aperto; livello 2 per depositi, officine e sottostazioni soggetti al DPR 151/2011; livello 3 per le stazioni oltre 5.000 m² e per i cantieri in galleria previsti dall'Allegato III del DM 02/09/2021.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Con più di 5 lavoratori si applica il gruppo A se la voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4: va verificato sulla propria posizione assicurativa.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ANSFISA
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) per conto del committente
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Lavori sul binario senza conferma dell'interruzione
- Linea di contatto non messa a terra prima dell'intervento