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Sicurezza sul lavoro per ATECO 52.29: Altre attività di supporto connesse ai trasporti

Documenti, formazione, antincendio, primo soccorso e controlli per chi svolge l’attività con codice ATECO 52.29.

Rischio medioFormazione lavoratoriLivello 1 o 2Addetti antincendioDa verificareATECO 2025
Risposta rapida

Riguarda spedizionieri, agenzie marittime, doganalisti, intermediari dei trasporti e operatori che organizzano le spedizioni. Il lavoro è prevalentemente d'ufficio, ma il personale operativo entra regolarmente in porti, aeroporti e magazzini.

In sintesi servono il DVR, l’RSPP (interno, esterno o il datore di lavoro formato), formazione dei lavoratori per il rischio medio (4 h generali + 8 h specifiche), addetti antincendio di livello 1 o 2, primo soccorso del gruppo B o C in base all’organico.

Codice ATECO 2025

Il codice 52.29 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.

Rischi tipici dell’attività

L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).

Entrare nelle aree operative

Chi va in porto o in un magazzino per controllare merci o documenti entra in un luogo di lavoro altrui, con mezzi in movimento: deve conoscere le regole del terminal, indossare alta visibilità e calzature di sicurezza e muoversi solo nei percorsi pedonali. Lo scambio di informazioni sui rischi con il gestore del terminal fa parte della valutazione.

Documenti e adempimenti

Documenti per ATECO 52.29

  • DVR con il lavoro d'ufficio e le uscite nelle aree operative
  • Valutazione delle postazioni al videoterminale (Titolo VII e Allegato XXXIV) e nomina del medico competente per chi lo usa almeno 20 ore settimanali
  • Dotazione di indumenti ad alta visibilità e calzature per gli accessi alle aree operative
  • Valutazione dello stress lavoro-correlato (art. 28 D.Lgs. 81/2008)

Formazione obbligatoria

Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio medio è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.

FiguraCorsoAggiornamento
Lavoratori4 h di formazione generale + 8 h di formazione specifica (rischio medio)6 h ogni 5 anni
Preposti12 h, in presenza6 h ogni 2 anni, in presenza
Addetti antincendiolivello 1: 4 h; livello 2: 8 hlivello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni
Addetti primo soccorsogruppi B e C: 12 h4 h ogni 3 anni
RLS32 hannuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50

Antincendio

Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 52.29: livello 1 o 2.

Livello 1 per un ufficio ordinario; livello 2 se la sede è soggetta al DPR 151/2011, ad esempio uffici con oltre 300 persone presenti (attività 71) o gruppi elettrogeni oltre 25 kW (attività 49).

Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).

Primo soccorso

Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.

Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.

Chi controlla

Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.

Errori frequenti

Approfondimenti correlati

Le informazioni riassumono gli obblighi tipici per il codice ATECO 52.29. Gli adempimenti effettivi dipendono dall’attività svolta, dal numero di lavoratori e dagli esiti della valutazione dei rischi. Scheda aggiornata il .

Fonti normative

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