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Sicurezza sul lavoro per ATECO 52.24 — Movimentazione merci — operazioni portuali

Documenti obbligatori, formazione, antincendio, primo soccorso e autorità di controllo per movimentazione merci — operazioni portuali.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un’attività con codice ATECO 52.24 (Movimentazione merci — operazioni portuali) deve adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Servono tipicamente dvr, duvri (obbligatorio per interferenze tra operatori portuali, armatori e spedizionieri), piano portuale di sicurezza (coordinato con autorità di sistema portuale) e formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. Le operazioni portuali di movimentazione merci sono tra le attività con più alto tasso infortunistico in Italia. La compresenza di più imprese rende obbligatorio il DUVRI e il coordinamento con l'Autorità Portuale. Il D.Lgs. 272/1999 integra il D.Lgs. 81/08 con disposizioni specifiche per i lavoratori portuali. Tutte le attrezzature di sollevamento devono essere verificate periodicamente da organismi abilitati (ex ISPESL). La formazione specifica per spazi confinati è obbligatoria per chi lavora in stiva. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili al tuo caso specifico.

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Profilo del codice ATECO 52.24

Il codice ATECO 52.24 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di movimentazione merci — operazioni portuali. Si tratta di un’attività della categoria logistica e trasporti, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.

Le operazioni portuali di movimentazione merci sono tra le attività con più alto tasso infortunistico in Italia. La compresenza di più imprese rende obbligatorio il DUVRI e il coordinamento con l'Autorità Portuale. Il D.Lgs. 272/1999 integra il D.Lgs. 81/08 con disposizioni specifiche per i lavoratori portuali. Tutte le attrezzature di sollevamento devono essere verificate periodicamente da organismi abilitati (ex ISPESL). La formazione specifica per spazi confinati è obbligatoria per chi lavora in stiva.

Rischi tipici

I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: schiacciamento da carichi sospesi e container, investimento da mezzi di movimentazione (gru, reach stacker, carrelli elevatori), caduta dall'alto durante operazioni di stivaggio in stiva, rischio annegamento in ambito portuale (caduta in banchina), rumore da macchinari portuali, esposizione a polveri e agenti chimici da merci varie, stress termico da lavoro outdoor in condizioni estreme. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

Documenti obbligatori per ATECO 52.24

  • DVR
  • DUVRI (obbligatorio per interferenze tra operatori portuali, armatori e spedizionieri)
  • Piano portuale di sicurezza (coordinato con Autorità di Sistema Portuale)
  • Piano di emergenza portuale
  • Nomine RSPP e addetti antincendio e primo soccorso
  • Registro verifiche attrezzature di sollevamento (D.Lgs. 81/08 Allegato VII)
  • POS per imprese appaltatrici
  • Autorizzazioni ex D.Lgs. 272/1999 per operazioni portuali

Corsi di formazione richiesti

La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 52.24: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.

CorsoOre indicativeAggiornamento
Formazione lavoratori 16h (rischio alto)16h (rischio alto)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Antincendio livello 2 (8h); livello 3 (16h) per terminal con merci pericolose8hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Primo soccorso Gruppo B (12h)12hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Patentino per carrelli elevatori (Accordo Stato-Regioni 22/02/2012)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Abilitazione gru di banchina e gru mobilePeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione per spazi confinati in stiva (D.P.R. 177/2011)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni

Adempimenti antincendio

La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 52.24 il riferimento operativo è generalmente:

Livello 2 (DM 02/09/2021); livello 3 per terminal con merci pericolose ADR/IMDG

Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.

Primo soccorso

Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 52.24 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003); Gruppo A per terminal con oltre 5 lavoratori in attività ad alto rischio. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.

Controlli e ispezioni

Un’attività con ATECO 52.24 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:

In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.

Costi indicativi di adeguamento

I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 52.24 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:

Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.

Come ti aiutiamo

123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 52.24 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.

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Domande frequentiFAQ

Quali sono gli obblighi principali per il codice ATECO 52.24?
Per movimentazione merci — operazioni portuali (ATECO 52.24) gli obblighi tipici comprendono dvr, duvri (obbligatorio per interferenze tra operatori portuali, armatori e spedizionieri), piano portuale di sicurezza (coordinato con autorità di sistema portuale) e la formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. La valutazione concreta deve essere adattata al caso specifico.
Quale livello di formazione è richiesto per ATECO 52.24?
La formazione tipica include: Formazione lavoratori 16h (rischio alto); Antincendio livello 2 (8h); livello 3 (16h) per terminal con merci pericolose; Primo soccorso Gruppo B (12h). Le ore effettive dipendono dalla classificazione di rischio dell’azienda e dalle mansioni.
Serve il manuale HACCP per ATECO 52.24?
No. Movimentazione merci — operazioni portuali non rientra tra le attività alimentari soggette al Reg. CE 852/2004. Restano validi gli obblighi del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro.
Chi può controllare un’attività con ATECO 52.24?
Le autorità di controllo tipiche sono: Capitaneria di Porto, ASL/ATS — PSAL, INL, RINA, Vigili del Fuoco, Autorità di Sistema Portuale. Ciascun ente verifica aspetti diversi (sicurezza, igiene, antincendio).
Quale livello antincendio si applica a ATECO 52.24?
Livello 2 (DM 02/09/2021); livello 3 per terminal con merci pericolose ADR/IMDG

Disclaimer: le informazioni di questa pagina hanno carattere divulgativo e indicano gli obblighi tipici per il codice ATECO 52.24. La valutazione finale degli adempimenti, dei livelli di rischio e della formazione spetta al datore di lavoro e va adattata al caso specifico, anche con il supporto di tecnici qualificati.

Fonti normative

  • ISTAT — Classificazione ATECO 2007
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — formazione sicurezza
  • DM 02/09/2021 — mini-codice antincendio nei luoghi di lavoro
  • DM 388/2003 — disciplina del primo soccorso aziendale

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