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Sicurezza sul lavoro per ATECO 52.24: Movimentazione merci

Documenti, formazione, antincendio, primo soccorso e controlli per chi svolge l’attività con codice ATECO 52.24.

Rischio medioFormazione lavoratoriLivello 1 o 2Addetti antincendioDa verificareATECO 2025
Risposta rapida

Riguarda le imprese portuali che caricano, scaricano e movimentano merci e container nei porti e, per gli aspetti comuni, le operazioni di movimentazione in altri terminal. Il lavoro portuale ha una normativa di sicurezza propria, il D.Lgs. 272/1999.

In sintesi servono il DVR, l’RSPP (interno, esterno o il datore di lavoro formato), formazione dei lavoratori per il rischio medio (4 h generali + 8 h specifiche), addetti antincendio di livello 1 o 2, primo soccorso del gruppo A se ne ricorrono le condizioni.

Codice ATECO 2025

Il codice 52.24 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.

Rischi tipici dell’attività

L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).

Container e mezzi

Nei terminal container il rischio più grave è l'investimento da mezzi di grandi dimensioni con scarsa visibilità: separazione dei percorsi, divieto di accesso a piedi nelle aree di movimentazione e comunicazione radio sono essenziali. I container possono contenere residui di fumiganti: prima di entrarvi va misurata l'atmosfera e il container ventilato.

Documenti e adempimenti

Documenti per ATECO 52.24

  • Documento di sicurezza previsto dal D.Lgs. 272/1999 per le operazioni portuali
  • Autorizzazione dell'impresa portuale rilasciata dall'Autorità di sistema portuale (L. 84/1994)
  • Coordinamento con l'Autorità di sistema portuale e con le altre imprese del terminal
  • Procedure per l'apertura e l'ingresso nei container fumigati
  • Documentazione per le merci pericolose (codice IMDG)
  • Sorveglianza sanitaria dei lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003)

Formazione obbligatoria

Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio medio è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.

FiguraCorsoAggiornamento
Lavoratori4 h di formazione generale + 8 h di formazione specifica (rischio medio)6 h ogni 5 anni
Preposti12 h, in presenza6 h ogni 2 anni, in presenza
Addetti antincendiolivello 1: 4 h; livello 2: 8 hlivello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni
Addetti primo soccorsogruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 hgruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni
RLS32 hannuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50

Altri corsi e abilitazioni

Antincendio

Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 52.24: livello 1 o 2.

Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).

Primo soccorso

L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).

Con più di 5 lavoratori si applica il gruppo A se la voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4: va verificato sulla propria posizione assicurativa.

Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.

Chi controlla

Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.

Errori frequenti

Approfondimenti correlati

Le informazioni riassumono gli obblighi tipici per il codice ATECO 52.24. Gli adempimenti effettivi dipendono dall’attività svolta, dal numero di lavoratori e dagli esiti della valutazione dei rischi. Scheda aggiornata il .

Fonti normative

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