Codice ATECO 2025
Il codice 52.24 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Carichi sospesi durante le operazioni con gru di banchina e di bordo
- Investimento da reach stacker, carrelli e ralle
- Cadute dall'alto durante il rizzaggio e il derizzaggio dei container
- Spazi confinati: stive e container con atmosfere pericolose (merci fumigate)
- Merci pericolose
- Lavoro notturno e all'aperto
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Container e mezzi
Nei terminal container il rischio più grave è l'investimento da mezzi di grandi dimensioni con scarsa visibilità: separazione dei percorsi, divieto di accesso a piedi nelle aree di movimentazione e comunicazione radio sono essenziali. I container possono contenere residui di fumiganti: prima di entrarvi va misurata l'atmosfera e il container ventilato.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 52.24
- Documento di sicurezza previsto dal D.Lgs. 272/1999 per le operazioni portuali
- Autorizzazione dell'impresa portuale rilasciata dall'Autorità di sistema portuale (L. 84/1994)
- Coordinamento con l'Autorità di sistema portuale e con le altre imprese del terminal
- Procedure per l'apertura e l'ingresso nei container fumigati
- Documentazione per le merci pericolose (codice IMDG)
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio medio è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 8 h di formazione specifica (rischio medio) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Abilitazioni per gru portuali, carrelli elevatori e mezzi di movimentazione container
- Formazione per i lavori in quota sui container
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 52.24: livello 1 o 2.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Con più di 5 lavoratori si applica il gruppo A se la voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4: va verificato sulla propria posizione assicurativa.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- Autorità di sistema portuale
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Capitaneria di porto
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Personale a piedi nelle aree dei reach stacker
- Ingresso nei container senza misura dei fumiganti