Codice ATECO 2025
Il codice 53.20 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Incidenti stradali nelle consegne
- Movimentazione dei colli, anche pesanti, e salita e discesa continue dal furgone
- Ritmi di consegna elevati
- Aggressioni e rapine
- Investimento da carrelli e mezzi negli hub di smistamento
- Organi in movimento dei nastri di smistamento
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Ultimo miglio
Il numero di consegne per turno, il peso dei colli e la frequenza di salite e discese dal furgone determinano il rischio per la schiena e per la sicurezza stradale. Giri programmati con tempi realistici, carrelli, furgoni con pianale ribassato e limiti al peso dei colli manuali riducono i rischi.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 53.20
- DVR con consegne, hub di smistamento e magazzini
- Valutazione della movimentazione manuale e dei ritmi di consegna
- Verifica dell'idoneità di subvettori e imprese in appalto e scambio di informazioni sui rischi (art. 26 D.Lgs. 81/2008)
- Procedure per i nastri di smistamento e le banchine di carico
- Valutazione dello stress lavoro-correlato (art. 28 D.Lgs. 81/2008)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio medio è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 8 h di formazione specifica (rischio medio) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Abilitazione per i carrelli elevatori (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni) se utilizzati
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 53.20: livello 1 o 2.
Livello 2 per gli hub soggetti al DPR 151/2011, ad esempio depositi oltre 1.000 m² con oltre 5.000 kg di merci combustibili (attività 70); livello 1 negli altri casi.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Polizia stradale
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Giri di consegna con tempi incompatibili con il codice della strada
- Subvettori senza verifica dei requisiti