Codice ATECO 2025
Il codice 49.10 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Aggressioni al personale di bordo e di stazione
- Investimento da treni in movimento per chi opera vicino ai binari
- Rischio elettrico della linea di contatto
- Lavoro a turni, notturno e con pernottamenti fuori sede
- Vibrazioni e postura dei macchinisti
- Stress legato alla responsabilità della condotta e agli eventi traumatici (investimenti di persone)
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Aggressioni ed eventi traumatici
Capitreno e personale di stazione sono esposti ad aggressioni durante controlli e gestione dei disservizi. Il DVR deve prevedere misure organizzative (presenza in coppia sulle tratte più critiche, collegamento con le forze dell'ordine, formazione sulla gestione dei conflitti) e un percorso di supporto per chi subisce un'aggressione. Lo stesso vale per i macchinisti coinvolti in investimenti di persone.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 49.10
- DVR coordinato con il sistema di gestione della sicurezza dell'esercizio ferroviario
- Licenza e certificato complementare dei macchinisti (D.Lgs. 247/2010)
- Procedure per la gestione delle aggressioni e per il supporto dopo eventi traumatici
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003)
- Valutazione dello stress lavoro-correlato (art. 28 D.Lgs. 81/2008)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio medio è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 8 h di formazione specifica (rischio medio) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h; livello 3: 16 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h; livello 3: 8 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Formazione e abilitazioni previste per le attività di sicurezza ferroviaria (condotta, accompagnamento, manovra)
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 49.10: livello 1 o 2 o 3.
Il livello dipende dai luoghi: livello 3 per le stazioni con superficie oltre 5.000 m² previste dall'Allegato III del DM 02/09/2021; livello 2 per depositi e officine soggette al DPR 151/2011; livello 1 negli altri casi.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Il gruppo dipende dall'organico di ogni unità produttiva e dall'indice infortunistico INAIL; a bordo il personale segue le procedure dell'impresa ferroviaria per l'assistenza ai passeggeri.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Polizia ferroviaria
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Nessuna procedura di supporto dopo aggressioni o investimenti
- Turni senza valutazione del lavoro notturno