Questo quiz ti propone 15 domande a scelta multipla con spiegazione e riferimento normativo per ogni risposta. La soglia di superamento è 70%. Al termine puoi condividere il punteggio su LinkedIn o richiedere un attestato PDF di partecipazione. Il quiz non sostituiscela formazione obbligatoria prevista dall'art. 37 D.Lgs. 81/08 né, per l'HACCP, gli obblighi formativi regionali in attuazione del Reg. CE 852/2004.
I soci-lavoratori di una cooperativa sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini della sicurezza sul lavoro?
Disclaimer formativo
Il quiz e l'eventuale attestato di partecipazione PDF hanno finalità esclusivamente divulgativa e di auto-valutazione. Non costituiscono formazione abilitante ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08, dell'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 o della normativa HACCP regionale di attuazione del Reg. CE 852/2004. Per gli obblighi formativi rivolgersi a un soggetto formatore abilitato.
Domande e risposte commentate
Tutte le 15 domande del quiz con la risposta corretta e la spiegazione. Se vuoi metterti alla prova, svolgi prima il quiz: le soluzioni sono chiuse e si aprono con un clic.
1. I soci-lavoratori di una cooperativa sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini della sicurezza sul lavoro?
- Risposta corretta: Sì, ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08 i soci-lavoratori sono equiparati ai lavoratori subordinati e godono delle medesime tutele prevenzionistiche
- No, i soci-lavoratori sono equiparati ai lavoratori autonomi e non rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/08
- Solo i soci di cooperative sociali di tipo B sono tutelati; i soci di cooperative di produzione sono esclusi
- L'equiparazione vale esclusivamente per la sorveglianza sanitaria, non per formazione e DPI
L'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 definisce 'lavoratore' la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione. La norma include esplicitamente i soci lavoratori di cooperative. L'art. 2 della L. 142/2001 (riforma della posizione del socio di cooperativa) sancisce che il rapporto di lavoro del socio è disciplinato dal regolamento interno della cooperativa, ma le tutele prevenzionistiche del D.Lgs. 81/08 si applicano integralmente indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto. Pertanto il socio-lavoratore ha diritto alla formazione obbligatoria (art. 37), ai DPI (art. 75), alla sorveglianza sanitaria (art. 41), all'informazione sui rischi (art. 36) e a tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa, esattamente come un lavoratore dipendente.
2. Chi è il datore di lavoro in una cooperativa ai sensi dell'art. 2 lett. b) D.Lgs. 81/08?
- Risposta corretta: Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, colui che ha la responsabilità dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività: di norma il presidente o l'amministratore delegato con poteri gestori effettivi
- Sempre e in ogni caso il Consiglio di Amministrazione collegialmente, in quanto organo sovrano della cooperativa
- Il socio con la maggiore anzianità di servizio, indipendentemente dalla carica ricoperta
- Il responsabile delle risorse umane nominato dal CDA, anche senza poteri di firma
L'art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 definisce 'datore di lavoro' il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle cooperative la qualifica di datore di lavoro ricade tipicamente sul presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto titolare dei poteri di rappresentanza e gestione. Tuttavia, se i poteri di gestione del personale e di spesa per la sicurezza sono delegati a un amministratore delegato o a un direttore generale, questi può assumere la qualifica di datore di lavoro ai fini prevenzionistici. La delega deve essere scritta, specifica, accettata ed effettiva (art. 16 D.Lgs. 81/08). Gli obblighi non delegabili (art. 17) — nomina RSPP e redazione DVR — rimangono sempre in capo al datore di lavoro formale.
3. Una cooperativa composta esclusivamente dai soci fondatori, senza dipendenti, è obbligata a redigere il DVR ai sensi del D.Lgs. 81/08?
- Risposta corretta: Sì, poiché i soci-lavoratori sono equiparati ai lavoratori dipendenti; la cooperativa deve redigere il DVR anche se non ha dipendenti, applicando le medesime regole previste per i datori di lavoro con lavoratori subordinati
- No, le cooperative senza dipendenti sono assimilate ai lavoratori autonomi e sono esonerate dall'obbligo di DVR
- Solo se i soci sono più di 10 e svolgono attività a rischio medio o elevato secondo le tabelle ATECO
- Il DVR è sostituito dall'autocertificazione del presidente fino a un massimo di 9 soci-lavoratori
Poiché i soci-lavoratori di una cooperativa sono equiparati ai lavoratori ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08, la cooperativa — anche se composta solo dai soci fondatori senza alcun dipendente — è soggetta a tutti gli obblighi prevenzionistici del decreto, inclusa la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell'art. 17 e art. 28. L'art. 17 elenca tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro proprio la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR. Il DVR deve contenere: la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa; il programma delle misure di miglioramento; l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici; la nomina del RSPP. Non è prevista alcuna esenzione basata sulla forma cooperativa o sull'assenza di lavoratori subordinati in senso stretto.
4. Il presidente di una cooperativa può svolgere direttamente le funzioni di RSPP senza nomina di un professionista esterno?
- Risposta corretta: Sì, ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP entro i limiti dell'Allegato II, dopo aver frequentato la formazione prevista
- No, nelle cooperative l'RSPP deve essere sempre un soggetto esterno certificato e iscritto all'apposito albo professionale
- Sì, ma solo se la cooperativa ha meno di 5 soci-lavoratori e svolge esclusivamente lavoro d'ufficio
- Il presidente non può mai essere RSPP; può solo nominare un socio-lavoratore con esperienza in sicurezza
L'art. 34 del D.Lgs. 81/08 consente al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione nei casi dell'Allegato II: aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, aziende agricole e zootecniche fino a 30, aziende della pesca fino a 20, altre aziende fino a 200 lavoratori, salvo le esclusioni dell'art. 31 c. 6. Nelle cooperative il datore di lavoro è di norma il presidente o chi esercita i poteri decisionali e di spesa. Con l'Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 deve frequentare il corso datore di lavoro (16 ore) e il modulo RSPP previsto dall'Accordo, con aggiornamento quinquennale.
5. I soci-lavoratori di una cooperativa sociale di tipo B devono ricevere la formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08?
- Risposta corretta: Sì, l'art. 37 D.Lgs. 81/08 si applica integralmente ai soci-lavoratori di cooperative sociali di tipo B; la formazione va erogata all'inizio del rapporto e prima di adibire il socio alla mansione
- No, le cooperative sociali di tipo B sono esonerate dall'obbligo di formazione per i soci in stato di svantaggio inseriti tramite percorsi di inclusione
- Solo parzialmente: formazione generale obbligatoria, ma quella specifica per il rischio è facoltativa per i soci in percorso riabilitativo
- La formazione è obbligatoria solo per i soci-lavoratori che svolgono mansioni dirigenziali o di coordinamento
Le cooperative sociali di tipo B (L. 381/1991) svolgono attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Ai fini della sicurezza i soci-lavoratori sono equiparati ai lavoratori (art. 2 D.Lgs. 81/08) senza eccezioni legate alla condizione di svantaggio. L'art. 37 c. 4 impone la formazione alla costituzione del rapporto di lavoro e al cambio di mansione, con formazione generale e specifica secondo l'Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025. Per i soci in percorso di inclusione la cooperativa deve curare in modo particolare la comprensione dei contenuti, adattando i materiali.
6. Quale documento è obbligatorio quando una cooperativa lavora in appalto presso la sede di un'azienda committente?
- Risposta corretta: Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), redatto dal committente con il contributo della cooperativa appaltatrice, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08
- Il solo POS (Piano Operativo di Sicurezza), redatto autonomamente dalla cooperativa senza coinvolgimento del committente
- Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), obbligatorio per qualsiasi tipologia di appalto anche al di fuori dei cantieri edili
- Nessun documento aggiuntivo: è sufficiente il DVR della cooperativa consegnato in copia al committente prima dell'inizio dei lavori
L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 disciplina gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione. Quando la cooperativa opera presso la sede del committente, quest'ultimo ha l'obbligo di redigere il DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza — in collaborazione con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici. Il DUVRI deve indicare le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza tra le attività delle diverse imprese presenti e quelle del committente. Il committente e la cooperativa si scambiano reciprocamente informazioni sui rischi specifici delle rispettive attività (art. 26 comma 2). Il DUVRI è allegato al contratto di appalto. Sono esclusi dall'obbligo di DUVRI i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali e i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni e che non comportino rischi da agenti cancerogeni, biologici o atmosfere esplosive.
7. La sorveglianza sanitaria obbligatoria si applica anche ai soci-lavoratori di una cooperativa esposti a rischi specifici (es. movimentazione manuale dei carichi, rumore, agenti chimici)?
- Risposta corretta: Sì, l'art. 41 D.Lgs. 81/08 si applica pienamente ai soci-lavoratori esposti a rischi specifici; il datore di lavoro cooperativo deve nominare il medico competente e sottoporre i soci alle visite preventive e periodiche previste
- No, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria solo per i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, non per i soci di cooperativa
- Solo per i soci con anzianità associativa superiore a 24 mesi, per permettere alla cooperativa di valutare prima il rischio effettivo
- La sorveglianza sanitaria nelle cooperative è facoltativa e può essere sostituita da un'autocertificazione di idoneità del socio
L'art. 41 del D.Lgs. 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria obbligatoria per tutti i lavoratori esposti a rischi specifici per i quali è prevista dalla normativa (movimentazione manuale dei carichi, rumore, vibrazioni, agenti chimici, agenti biologici, videoterminali, ecc.). Poiché i soci-lavoratori di cooperativa sono equiparati ai lavoratori dipendenti, la sorveglianza sanitaria si applica integralmente. Il datore di lavoro cooperativo ha l'obbligo di nominare il medico competente (art. 18 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/08) e di far effettuare: la visita preventiva prima dell'adibizione alla mansione; le visite periodiche con cadenza stabilita dal medico competente; le visite straordinarie su richiesta del lavoratore o del datore; la visita in occasione del cambio della mansione; la visita alla ripresa dal lavoro dopo assenza per malattia di durata superiore a 60 giorni. Il giudizio di idoneità del medico competente vale anche per il socio-lavoratore.
8. Cosa prevede l'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08 riguardo ai soci di cooperativa ai fini della definizione di 'lavoratore'?
- Risposta corretta: Equipara i soci lavoratori di cooperative alla figura di 'lavoratore' a prescindere dal tipo di rapporto instaurato con la cooperativa, includendoli nella tutela prevenzionistica del decreto
- Classifica i soci di cooperativa come 'lavoratori autonomi' soggetti solo alle norme del Titolo VII D.Lgs. 81/08 in quanto dotati di partita IVA
- Esclude espressamente i soci di cooperativa dall'ambito soggettivo di applicazione del decreto, rinviando alla contrattazione collettiva di settore
- Differenzia i soci fondatori (esclusi) dai soci ordinari entrati successivamente (inclusi) ai fini della tutela prevenzionistica
L'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 definisce 'lavoratore' la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. La norma include espressamente nella definizione: i soci lavoratori di cooperative; i soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento; gli allievi degli istituti di istruzione e universitari; i partecipanti a corsi di formazione professionale. L'inclusione dei soci di cooperativa nella definizione di lavoratore è fondamentale perché innesca l'applicazione di tutte le misure di tutela del decreto: formazione (art. 37), informazione (art. 36), DPI (artt. 74-79), sorveglianza sanitaria (art. 41), partecipazione mediante RLS (artt. 47-50), nonché l'obbligo del DVR a carico del datore di lavoro cooperativo.
9. Una cooperativa agricola che impiega lavoratori stagionali durante la raccolta è obbligata a nominare il medico competente se i lavoratori sono esposti a rischi da movimentazione manuale dei carichi o agenti biologici?
- Risposta corretta: Sì, la nomina del medico competente è obbligatoria ogni volta che il DVR individua l'esposizione dei lavoratori — compresi i stagionali — a rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria, a prescindere dalla durata del contratto
- No, i contratti stagionali di durata inferiore a 3 mesi sono esentati dalla sorveglianza sanitaria per ragioni di sostenibilità economica delle piccole cooperative
- Solo se la cooperativa supera i 15 dipendenti, inclusi i stagionali, nel periodo di picco lavorativo
- Il medico competente va nominato solo se i lavoratori stagionali sono esposti a pesticidi classificati come tossici acuti; per altri rischi è sufficiente l'autocertificazione del datore
Il D.Lgs. 81/08 non prevede deroghe alla sorveglianza sanitaria basate sulla durata del contratto di lavoro. I lavoratori stagionali, inclusi quelli delle cooperative agricole, hanno pieno diritto alla sorveglianza sanitaria se esposti a rischi specifici (movimentazione manuale dei carichi, vibrazioni meccaniche da uso di attrezzature agricole, agenti biologici quali zoonosi, polveri organiche, pesticidi). L'art. 18 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di nominare il medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dallo stesso decreto. In agricoltura i rischi più rilevanti che attivano l'obbligo sono: MMC durante la raccolta (Titolo VI); vibrazioni da uso di trattori e macchine agricole (Titolo VIII); agenti chimici da uso di fitosanitari (Titolo IX); agenti biologici da contatto con animali o terreno (Titolo X). La visita preventiva va effettuata anche per i lavoratori stagionali prima di iniziare l'attività esposta a rischio.
10. Il preposto in una cooperativa può essere un socio-lavoratore senza alcun contratto di lavoro subordinato?
- Risposta corretta: Sì, l'art. 2 lett. e) D.Lgs. 81/08 definisce 'preposto' in base alle funzioni svolte (sovrintendere alle attività cui sono adibiti i lavoratori) indipendentemente dal tipo di contratto; un socio-lavoratore che di fatto svolge tale ruolo assume le relative responsabilità
- No, il preposto deve essere necessariamente un lavoratore subordinato con contratto a tempo indeterminato iscritto al libro unico del lavoro
- Il socio-lavoratore può essere preposto solo se nomina da parte del CDA in atto notarile, altrimenti risponde solo come semplice lavoratore
- Nelle cooperative il ruolo di preposto è automaticamente attribuito al socio più anziano per ogni squadra di lavoro, senza necessità di nomina formale
L'art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 81/08 definisce 'preposto' la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. La definizione è indifferente al tipo di contratto: un socio-lavoratore che di fatto dirige una squadra, impartisce istruzioni operative, verifica il rispetto delle misure di sicurezza e ha il potere di interrompere l'attività in caso di pericolo grave è a tutti gli effetti un preposto ai sensi del decreto. L'art. 19 elenca i suoi obblighi specifici: sovrintendere e vigilare sull'osservanza delle norme da parte dei lavoratori; segnalare al datore le situazioni di pericolo; informare i lavoratori sui rischi; frequentare la formazione specifica prevista dall'Accordo Stato-Regioni 2025.
11. Una cooperativa sociale di tipo A che eroga servizi socio-sanitari e assistenziali è obbligata a valutare e documentare nel DVR il rischio biologico?
- Risposta corretta: Sì, il Titolo X del D.Lgs. 81/08 si applica a tutte le attività lavorative con rischio di esposizione ad agenti biologici, incluse quelle delle cooperative sociali di tipo A; il DVR deve contenere la specifica valutazione del rischio biologico
- No, le cooperative sociali di tipo A sono esonerate dal Titolo X perché non svolgono attività sanitaria in senso stretto ma solo assistenza alla persona
- Solo se la cooperativa gestisce strutture residenziali (RSA, case di cura); per i servizi domiciliari il rischio biologico non è valutabile
- Il rischio biologico va valutato solo se la cooperativa ha stipulato convenzioni con il SSN e opera formalmente come presidio sanitario accreditato
Le cooperative sociali di tipo A (L. 381/1991) gestiscono servizi socio-sanitari, educativi e assistenziali (assistenza domiciliare agli anziani, servizi per disabili, comunità terapeutiche, asili nido, ecc.). In tutte queste attività il rischio biologico è concreto e documentato: contatto con fluidi corporei, assistenza a persone con patologie infettive, manipolazione di rifiuti sanitari, rischio da agenti biologici di Gruppo 2 (HBV, HCV, HIV, Mycobacterium tuberculosis, Clostridioides difficile, Norovirus, ecc.). Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 (artt. 266-286) si applica a qualsiasi attività lavorativa in cui esista un rischio di esposizione ad agenti biologici, senza distinguere tra attività sanitaria in senso stretto e assistenziale. Il datore di lavoro della cooperativa deve: valutare il rischio biologico e includerlo nel DVR (art. 271); adottare misure di prevenzione e protezione specifiche (art. 272); predisporre misure igieniche (art. 273); fornire DPI adeguati (art. 279); attivare la sorveglianza sanitaria (art. 279).
12. Come deve essere strutturato il DVR di una cooperativa che opera con i propri soci-lavoratori in più sedi comunali o municipali diverse?
- Risposta corretta: Il DVR deve valutare i rischi di ciascuna sede/unità produttiva; può essere redatto come documento unico con sezioni specifiche per ogni sede oppure con DVR separati per unità produttiva, purché copra tutti i luoghi in cui i soci-lavoratori prestano la loro attività
- Un DVR unico centralizzato è sempre sufficiente, indipendentemente dal numero di sedi; le caratteristiche specifiche dei singoli luoghi di lavoro non devono essere necessariamente documentate
- Per le cooperative che operano in sedi di terzi (es. Comuni) il DVR non è necessario poiché la responsabilità ricade interamente sul proprietario dei locali
- È sufficiente il DVR redatto dall'Ente committente; la cooperativa non deve redigere un proprio documento di valutazione dei rischi
L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa. Quando la cooperativa opera in più sedi, spesso presso Enti pubblici o privati committenti (Comuni, scuole, ospedali), il DVR deve coprire tutti i contesti in cui i soci-lavoratori svolgono la propria attività. La struttura del documento può essere: un DVR unico con analisi generale dei rischi comuni a tutte le attività e sezioni specifiche per ogni sede o tipologia di intervento; oppure DVR separati per unità produttiva autonoma. Le sedi esterne non esonerano la cooperativa dall'obbligo di valutazione: anche se i locali appartengono al committente, i rischi cui sono esposti i soci-lavoratori devono essere valutati e gestiti. Si ricorda che in presenza di appalto l'art. 26 D.Lgs. 81/08 impone anche la cooperazione con il committente per la redazione del DUVRI, che integra ma non sostituisce il DVR della cooperativa.
13. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in una cooperativa può essere eletto o designato tra i soci-lavoratori?
- Risposta corretta: Sì, l'art. 47 D.Lgs. 81/08 prevede che i lavoratori eleggano il proprio RLS; poiché i soci-lavoratori sono equiparati ai lavoratori, hanno sia il diritto di votare sia di essere eletti come RLS
- No, il RLS deve essere un lavoratore dipendente con contratto subordinato; i soci-lavoratori non possono ricoprire tale ruolo per evitare conflitti di interesse
- Il RLS nelle cooperative è sempre il presidente del CDA o un suo delegato, per garantire il collegamento tra organo gestionale e rappresentanza dei lavoratori
- Le cooperative sono esonerate dall'obbligo di RLS se aderiscono a un'associazione di categoria che designa un RLST (rappresentante territoriale)
L'art. 47 del D.Lgs. 81/08 dispone che in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il numero di RLS varia in base alla dimensione aziendale: 1 RLS per aziende fino a 200 lavoratori; 3 RLS per aziende da 201 a 1.000; 6 RLS per aziende con più di 1.000 lavoratori. Poiché i soci-lavoratori di cooperativa sono equiparati ai lavoratori dipendenti, essi partecipano all'elezione del RLS sia come elettori sia come candidati eleggibili. Il RLS ha diritto a permessi retribuiti per svolgere le proprie funzioni, a formazione specifica (32 ore iniziali più 8 ore di aggiornamento annuo per aziende fino a 50 lavoratori, come previsto dall'Accordo Stato-Regioni 2025), a consultare il DVR e tutta la documentazione prevenzionistica, a partecipare alle riunioni periodiche annuali (art. 35 D.Lgs. 81/08). Se non viene eletto nessun RLS, le funzioni sono esercitate dall'RLST territoriale.
14. Una cooperativa che svolge servizi di pulizia in appalto presso aziende committenti è tenuta a consegnare il POS (Piano Operativo di Sicurezza) al committente prima di iniziare i lavori?
- Risposta corretta: No, il POS è previsto esclusivamente per i cantieri temporanei o mobili soggetti al Titolo IV D.Lgs. 81/08; per i servizi di pulizia in appalto lo strumento di coordinamento è il DUVRI redatto dal committente ai sensi dell'art. 26, non il POS
- Sì, qualsiasi cooperativa che lavora in appalto deve redigere e consegnare il POS indipendentemente dal tipo di attività svolta
- Il POS va consegnato solo se il contratto di appalto supera i 200.000 euro e dura più di 6 mesi continuativi
- La cooperativa deve consegnare sia il POS sia il PSC redatti dall'impresa appaltatrice, a prescindere dalla tipologia di lavoro
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è uno strumento previsto esclusivamente dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 per i cantieri temporanei o mobili (artt. 89 e 96). Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per i cantieri in cui è presente il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Non è applicabile alle attività di pulizia, facchinaggio, custodia o altri servizi svolti in appalto presso stabilimenti produttivi o uffici, dove invece si applica l'art. 26 D.Lgs. 81/08. In base all'art. 26, per i contratti di appalto di servizi di pulizia il committente ha l'obbligo di: fornire alle imprese appaltatrici informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro (comma 1 lett. b); promuovere la cooperazione e il coordinamento (comma 2); redigere il DUVRI (comma 3) — salvo i casi di esonero previsti per attività semplici e non interferenti — che indica le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza tra le diverse imprese presenti.
15. In una cooperativa con 20 soci-lavoratori che gestisce una mensa scolastica, la formazione antincendio è obbligatoria per tutti i soci?
- Risposta corretta: Sì, l'art. 37 comma 9 D.Lgs. 81/08 e il D.M. 2 settembre 2021 (nuova normativa antincendio) impongono la formazione antincendio a tutti i lavoratori, con livello (base, avanzato o elevato) commisurato al rischio dell'attività e alla mansione svolta
- No, solo i soci incaricati della gestione delle emergenze (addetti antincendio designati ex art. 18) devono ricevere formazione; gli altri soci sono esentati
- La formazione antincendio è obbligatoria solo nelle aziende con più di 50 dipendenti o nei locali classificati a rischio elevato dalla normativa VVFF
- Per le mense scolastiche la formazione antincendio è sostituita dalle esercitazioni di evacuazione annuali dell'istituto scolastico, senza necessità di corsi specifici per il personale della cooperativa
L'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 prevede che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e di pronto soccorso ricevano una formazione adeguata. Il D.M. 2 settembre 2021 'Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio' ha riformato la disciplina della formazione antincendio, strutturandola su tre livelli: livello base (4 ore, per attività a rischio basso); livello avanzato (8 ore, per attività a rischio medio, tra cui le mense scolastiche con gas GPL o metano e con presenza di pubblico); livello elevato (16 ore, per attività a rischio alto). Tutti i lavoratori devono ricevere almeno la formazione di base; coloro che sono designati addetti antincendio devono frequentare il livello corrispondente al rischio dell'attività specifica. In una mensa scolastica il livello è tipicamente avanzato per gli addetti designati. L'obbligo vale per tutti i soci-lavoratori della cooperativa, equiparati ai dipendenti, e la formazione va rinnovata con aggiornamento periodico quinquennale.
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