Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

DVR nelle cooperative: soci lavoratori e appalti

Cooperative di produzione e lavoro, di servizi e sociali: come si valuta il rischio quando i soci lavorano presso i clienti, su molti siti diversi.

Risposta rapida

Nelle cooperative i soci lavoratori sono lavoratori ai fini del D.Lgs. 81/2008 e la cooperativa è il loro datore di lavoro. Il DVR deve descrivere le attività realmente svolte, che spesso si svolgono presso i committenti (pulizie, logistica, facchinaggio, assistenza, manutenzione): per questo va integrato con le informazioni sui rischi dei luoghi ricevute dai clienti e con il coordinamento previsto per gli appalti dall’art. 26.

Soci, dipendenti e collaboratori

Ai fini della sicurezza non conta il tipo di rapporto con la cooperativa: soci lavoratori con contratto subordinato o autonomo (legge 142/2001), dipendenti non soci, tirocinanti e volontari inseriti nell’organizzazione rientrano tutti nella valutazione. I soci che partecipano solo alla vita sociale senza prestare attività non sono lavoratori.

Un DVR per attività svolte presso i clienti

Quando i soci lavorano in molti siti diversi, il DVR della cooperativa non può limitarsi alla sede. La struttura che funziona è un documento generale con la valutazione per mansione (rischi propri dell’attività: prodotti chimici delle pulizie, movimentazione, attrezzature, guida) integrato da schede di sito che recepiscono le informazioni fornite dal committente sui rischi dell’ambiente, le misure di coordinamento e i riferimenti del DUVRI quando previsto. Il preposto (caposquadra, coordinatore di commessa) deve conoscere le regole di ogni sito.

Cooperative sociali di tipo B

Le cooperative che inseriscono persone svantaggiate (legge 381/1991) devono considerare nella valutazione le condizioni individuali dei lavoratori: l’art. 28 richiede di valutare i rischi per i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. In pratica significa formazione adattata e verificata, mansioni compatibili con le prescrizioni del medico competente, affiancamento e procedure di emergenza che tengano conto di eventuali limitazioni.

Cooperative che lavorano in appalto o somministrazione

Negli appalti di servizi il committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale della cooperativa, fornire informazioni sui rischi e promuovere il coordinamento; la cooperativa resta responsabile della formazione, dei DPI e della sorveglianza sanitaria dei propri soci. Quando l’appalto nasconde in realtà una fornitura di manodopera, gli obblighi di sicurezza si spostano di fatto sull’utilizzatore, che organizza il lavoro.

Errori frequenti

  • DVR della sola sede amministrativa, senza le attività presso i clienti.
  • Soci lavoratori esclusi dalla formazione perché «non sono dipendenti».
  • Nessuna richiesta di informazioni sui rischi ai committenti.
  • Cambio frequente di siti senza aggiornare schede e informazione ai soci.

Approfondimenti

Domande frequentiFAQ

Una cooperativa con soli soci lavoratori deve fare il DVR?
Sì. L’art. 2 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 equipara al lavoratore il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso. La cooperativa è quindi datore di lavoro verso i soci e ha tutti gli obblighi: DVR, RSPP, formazione, sorveglianza sanitaria se prevista, addetti alle emergenze.
Chi è il datore di lavoro in una cooperativa?
È il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione e i poteri decisionali e di spesa: di norma il presidente o il legale rappresentante, oppure il consiglio di amministrazione nel suo insieme salvo deleghe. Un consigliere può essere individuato come datore di lavoro solo se ha effettivi poteri di gestione e di spesa sulla sicurezza.

Fonti normative

Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.