Nelle cooperative i soci lavoratori sono lavoratori ai fini del D.Lgs. 81/2008 e la cooperativa è il loro datore di lavoro. Il DVR deve descrivere le attività realmente svolte, che spesso si svolgono presso i committenti (pulizie, logistica, facchinaggio, assistenza, manutenzione): per questo va integrato con le informazioni sui rischi dei luoghi ricevute dai clienti e con il coordinamento previsto per gli appalti dall’art. 26.
Soci, dipendenti e collaboratori
Ai fini della sicurezza non conta il tipo di rapporto con la cooperativa: soci lavoratori con contratto subordinato o autonomo (legge 142/2001), dipendenti non soci, tirocinanti e volontari inseriti nell’organizzazione rientrano tutti nella valutazione. I soci che partecipano solo alla vita sociale senza prestare attività non sono lavoratori.
Un DVR per attività svolte presso i clienti
Quando i soci lavorano in molti siti diversi, il DVR della cooperativa non può limitarsi alla sede. La struttura che funziona è un documento generale con la valutazione per mansione (rischi propri dell’attività: prodotti chimici delle pulizie, movimentazione, attrezzature, guida) integrato da schede di sito che recepiscono le informazioni fornite dal committente sui rischi dell’ambiente, le misure di coordinamento e i riferimenti del DUVRI quando previsto. Il preposto (caposquadra, coordinatore di commessa) deve conoscere le regole di ogni sito.
Cooperative sociali di tipo B
Le cooperative che inseriscono persone svantaggiate (legge 381/1991) devono considerare nella valutazione le condizioni individuali dei lavoratori: l’art. 28 richiede di valutare i rischi per i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. In pratica significa formazione adattata e verificata, mansioni compatibili con le prescrizioni del medico competente, affiancamento e procedure di emergenza che tengano conto di eventuali limitazioni.
Cooperative che lavorano in appalto o somministrazione
Negli appalti di servizi il committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale della cooperativa, fornire informazioni sui rischi e promuovere il coordinamento; la cooperativa resta responsabile della formazione, dei DPI e della sorveglianza sanitaria dei propri soci. Quando l’appalto nasconde in realtà una fornitura di manodopera, gli obblighi di sicurezza si spostano di fatto sull’utilizzatore, che organizza il lavoro.
Errori frequenti
- DVR della sola sede amministrativa, senza le attività presso i clienti.
- Soci lavoratori esclusi dalla formazione perché «non sono dipendenti».
- Nessuna richiesta di informazioni sui rischi ai committenti.
- Cambio frequente di siti senza aggiornare schede e informazione ai soci.
Approfondimenti
Domande frequentiFAQ
Una cooperativa con soli soci lavoratori deve fare il DVR?
Chi è il datore di lavoro in una cooperativa?
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 2 — Definizioni (socio lavoratore equiparato)
- D.Lgs. 81/2008, art. 28 — Oggetto della valutazione dei rischi
- D.Lgs. 81/2008, art. 26 — Obblighi connessi ai contratti d’appalto
- Legge 3 aprile 2001, n. 142 — Posizione del socio lavoratore
- Legge 8 novembre 1991, n. 381 — Cooperative sociali
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